Interessi e rivalutazione negati

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
AldoM

Interessi e rivalutazione negati

Messaggio da AldoM »

Carissimo Avvocato, visitando, come spesso accade, Grnet.it ho casualmente notato che in uno degli ultimi argomenti del forum nella sezione "Carabinieri - Importante sentenza nei rapporti tra militari e politica" è stata riportata una sentenza emessa molto recentemente nei miei confronti.
Si tratta della Sentenza n. 1/2012 emessa il 02-01-2012 dalla Corte dei Conti Puglia.
Se possibile, vorrei un Suo parere sul caso in questione che si conclude con un giudizio di inammissibilità per precedente giudicato, sebbene a mio parere non sia da ritenere tale.
A tal fine, Le riporto il testo della sentenza.

Grazie.

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 1 2012 Pensioni 02-01-2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. 1/2012
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
in composizione monocratica

IL GIUDICE
cons. dott. Antongiulio Martina

ha pronunciato, nella pubblica udienza del

04 novembre 2011
dando, nella stessa udienza, lettura del dispositivo, di seguito trascritto, la seguente

SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n°28995 del registro di segreteria proposto dal sig. X Aldo, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’avv. Franco Orlando, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nardò alla via Verdi 26

contro:

MINISTERO DELLA DIFESA

I.N.P.D.A.P.

Visto il ricorso;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
udito, alla suddetta udienza del 04.11.2011, l’avv. Franco Orlando per il ricorrente.

Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso introduttivo, notificato l’11.01.2007 - 13.06.2008 e depositato in Segreteria il 29.10.2008, il sig. X Aldo, premesso che, a seguito di sentenza n°492/2003 del 20.05.2003 di questa Sezione giurisdizionale regionale, gli era stato riconosciuto il diritto ad ottenere la p.p.o. per infermità dipendente dal servizio militare prestato ed ascrivibile all’8^ ctg. tab. A leggi vigenti a far data dal 13.05.1974, che, in esecuzione del summenzionato provvedimento giurisdizionale, con D.M. n°1055 del 17.09.2003 del Ministero della Difesa veniva riconosciuto ad esso sig. X Aldo il trattamento dovuto a titolo di pensione privilegiata ordinaria di 8^ ctg. a decorrere dal 25.06.1974 e che, con il medesimo atto amministrativo, gli veniva riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria da liquidarsi a cura della competente sede I.N.P.D.A.P. sulle somme spettanti a titolo di arretrati con decorrenza dal 01.01.1992 e dolendosi della mancata liquidazione degli interessi e della rivalutazione sulle somme spettantigli a titolo di arretrati a far tempo dalla data di concessione della p.p.o. (25.06.1974), ha impugnato innanzi a questa Sezione giurisdizionale regionale il suddetto D.M. n°1055 del 17.09.2003 del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – VI reparto – 21^ Divisione chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto a percepire sulla pensione privilegiata ordinaria riconosciutagli con il provvedimento impugnato gli interessi e la rivalutazione monetaria a far data dalla decorrenza del concesso beneficio (25.06.1974) e sino al soddisfo con condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. nonché dell’I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale di Lecce al pagamento di tutte le somme maturate a tale titolo dalla riconosciuta decorrenza della pensione.
Con memoria del 12.09.2011 si è costituito l’I.N.P.D.A.P., il quale ha rappresentato che, con rata di marzo 2004, ha corrisposto al ricorrente la somma di €.25.000,00, con rata di maggio 2004, la somma di €.50.000,00, con rata di giugno 2004, la somma di €.43.218,92 e di €.140.000,00 per un totale di €.258.218,92 netti, comprensivi di interessi, ha eccepito la prescrizione quinquennale intervenuta sia sui singoli ratei che sugli accessori, precedentemente alla presentazione del ricorso, ed ha concluso chiedendo che il ricorso venga respinto.
Quindi, all’odierna udienza, non costituita l’Amministrazione della Difesa e non comparso l’I.N.P.D.A.P., il procuratore del ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente, reputa la Sezione che debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.D.A.P., considerato che il gravame proposto non ha investito provvedimenti del suddetto Istituto ma il D.M. n°1055 del 17.09.2003, emesso dal Ministero della Difesa in esecuzione della sentenza n° 492/2003 del 20.05-10.06.2003 di questa Sezione giurisdizionale regionale, pronunciata all’esito di un giudizio cui l’I.N.P.D.A.P. è stato estraneo.
2. Premesso quanto innanzi, reputa la Sezione che il gravame debba essere dichiarato inammissibile, per precedente giudicato.

Con la sentenza n° 492/2003 del 20.05-10.06.2003, questa Sezione giurisdizionale regionale, pronunciandosi sul ricorso, iscritto al n°3108 del registro di Segreteria, proposto dal sig. X Aldo avverso il decreto n. 299 del Ministro della Difesa in data 08.06.1977, che “ ha respinto la domanda di pensione privilegiata avanzata dal ricorrente, carabiniere in congedo, nella considerazione che l’infermità allegata non è stata ritenuta dipendente da c.s., sulla base di pareri della C.M.O. di Bari e della C.M. di 2° istanza di Napoli”, richiamato il parere espresso dall’U.M.L. nel senso che l’infermità possa ritenersi dipendente dal servizio militare prestato, ed ascrivibile all’8° ctg., tab. A leggi vigenti, a far data dal 13.05.1974, ritenuto che non essendovi motivi per disattendere il suesposto parere, il ricorso, siccome fondato, potesse “essere accolto nei termini del parere del C.T.U.” e richiamato “per i ratei pensionistici precedentemente maturati”, l'art. 2 del R.D. 295/39, come sostituito dall'art. 2 della L. 428/85, ha accolto “nei termini in premessa - il ricorso proposto dal sig. X Aldo” ed ha compensato le spese di giudizio.
La suddetta sentenza - che non risulta appellata per cui deve ritenersi che sia passata in giudicato - non reca alcun pronuncia in ordine alla rivalutazione ed agli interessi.
In proposito si osserva che virtù del disposto di cui al terzo comma dell'art. 429 c.p.c., applicabile nel processo pensionistico innanzi a questa Corte per effetto dell'espresso richiamo di cui all'art. 5, secondo comma, L. 205/2000, interessi e/o rivalutazione costituiscono componenti dello stesso credito pensionistico, inteso come credito indicizzato, concorrendo in modo automatico a determinare, in termini di attualità, il valore della prestazione oggetto della pronuncia, con la conseguenza che i suddetti emolumenti accessori, ancorché non richiesti nel ricorso introduttivo, devono ritenersi compresi "ex lege" nell'oggetto della domanda, per cui il giudice deve intendersi investito del potere - dovere di riconoscere interessi e rivalutazione anche d'ufficio.
Ne consegue che allorquando il giudice delle pensioni, nel riconoscere la spettanza di prestazioni pensionistiche, abbia pronunciato in senso negativo sulla spettanza degli interessi e/o della rivalutazione, ovvero - come nella specie - abbia omesso di statuire al riguardo, la relativa esplicita o implicita pronuncia in proposito è suscettibile di passare in giudicato (cfr. Cass. Sez. Lav., 10.04.2000 n°4531, Cass. Sez. Lav., 06.04.1998 n°3532, Cass. Sez. Lav. 19.07.1995 n°7823, Cass. Sez. Lav., 09.03.1995 n°2768, Cass. Sez. Lav. 15.04.1994 n° 3563) in difetto di impugnazione - in via principale o incidentale - da parte del pensionato che, per effetto dell'omessa o negativa pronuncia in ordine agli interessi e/o alla rivalutazione, si sia visto riconoscere solo una parte di quanto aveva (esplicitamente o implicitamente) domandato, essendogli stata attribuita solo la sorte capitale, e non anche gli interessi e/o la rivalutazione.
D’altro canto, non può, revocarsi in dubbio l'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. - cui deve annettersi natura sia processuale che sostanziale - anche ai giudizi afferenti ai rapporti creditori maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 205/2000 (cfr. SS.RR., 26.06-18.10.2002 n°10/2002/Q.M.).
Deve, pertanto, ritenersi che, la suddetta sentenza n° 492/2003 del 20.05-10.06.2003, omettendo ogni pronuncia sugli interessi e/o la rivalutazione, ne abbia implicitamente escluso la spettanza, con statuizione passata in giudicato.

Ne consegue che l’esame della domanda intesa all’attribuzione di interessi e/o rivalutazione monetaria sui ratei della pensione privilegiata conferitagli con l’impugnato D.M. n°1055 del 17.09.2003 in esecuzione della summenzionata sentenza, proposta dal X con il ricorso in epigrafe, deve ritenersi precluso, per il principio del “ne bis idem”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il gravame proposto deve essere dichiarato inammissibile per precedente giudicato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese considerato che il Ministero della Difesa non si è costituito e che l’I.N.P.D.A.P., costituitosi a mezzo di un proprio funzionario, senza avvalersi, pertanto, della difesa tecnica, non ha allegato né, tam poco, poco provato di aver sopportato spese per la propria difesa in giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n°28995 del registro di segreteria proposto dal sig. X Aldo contro il Ministero della Difesa e l’I.N.P.D.A.P., così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.D.A.P.;

2) dichiara inammissibile, per precedente giudicato, il gravame proposto.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, il 04 novembre 2011.

IL GIUDICE
F.to (Antongiulio Martina)

Depositata in Segreteria il 02/01/2012


hopresotutto
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 32
Iscritto il: sab dic 03, 2011 8:15 pm

Re: Interessi e rivalutazione negati

Messaggio da hopresotutto »

Caro amico
Io non sono un'avvocato,ma ritengo ,che se tu non sei sodisfatto di quanto statuito dalla Corte dei Conti della Regione Puglia,puoi impugnare la sentenza avanti alle sezioni di appello,per i motivi di cui ti ritieni leso in detta sentenza-Ritengo che il tuo avvocato che ti ha seguito in tutto l'iter processuale contabile,sa se vale la pena ricorrere in appello-
Desumo che tu non sei sodisfatto della liquidazione degli interessi legali-Sarebbe bene farti fare una perizia contabile da un'esperto di consulenza del lavoro in materia contabile, da depositare poi unitamente al ricorso -Questo e il mio parere di inesperto-
Rispondi