Denuncia e Querela. Ufficiale di P.G. o Agenti di P.G.?

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panorama
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Denuncia e Querela. Ufficiale di P.G. o Agenti di P.G.?

Messaggio da panorama »

Egr. Avv. Carta, sono un Agente di P.G. e le pongo alla sua attenzione il seguente problema di carattere Legale e Giuridico in quanto spesso noi semplici Agenti di P.G. (Carabinieri e Appuntati) siamo costretti a dover disbrigare atti di competenza esclusiva – almeno penso in quanto così mi è stato sempre detto - di Ufficiali di P.G. (e non anche un agente) e come Lei benissimo sa comprendono diversità di competenza di atti di P.G.. Questo il problema che le pongo per quello che riguarda la diversità di competenza in base alle proprie funzioni:
L’art. 333 C.P.P. comma 2 prevede che la denuncia da parte di privati è presentata oralmente o per iscritto, personalmente ……………. o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
L’art. 337 C.P.P. comma 1 prevede che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’art. 333 comma 2 (penso che faccia riferimento all’ufficiale di polizia giudiziaria) ………. ovvero a un agente consolare all’estero (cioè per chi è all’estero e non in Italia) e all’art. 337/comma 4 C.P.P. è indicato come riceverla per ratificarla.
In merito a quanto esposto le chiedo cortesemente se può fare chiarezza attraverso questo sito su questa delicata vicenda, poiché alcuni Marescialli asseriscono che gli Agenti di P.G. sono tenuti anche a ricevere le denuncie da parte di privati sia orali che scritte. Sicuramente ciò nasce da una errata interpretazione della parola << tenuti a ricevere>> come se ciò sta a significare << venire a conoscenza >>. Al contrario, un conto e che il privato viene in caserma ed io prendo “un semplice appunto” di quanto riferito invitandolo a ripassare quando è presente l’ufficiale di P.G. nel caso fosse assente in quel momento per la formalizzazione della denuncia da dattiloscrivere e, pertanto, alla presenza dell’ufficiale di P.G..-
La stessa cosa vale anche per la querela depositata in caserma, secondo cui i Marescialli asseriscono che gli Agenti di P.G. devono riceverla se presentata oralmente o per iscritto procedendo all’attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che la propone “comunemente chiamata e nota come Ratifica di querela” in cui viene menzionato che la persona conferma tutto quello che è stato scritto nell’atto esibito in caserma. Anche in questo caso si fa “errata confusione”, perché - al massimo - l’agente anche in questo caso potrebbe rilasciare una “semplice ricevuta per avvenuta consegna” ma con l’obbligo verso il privato cittadino querelante di ritornare è formalizzarla solo ed esclusivamente in presenza di un ufficiale di P.G. .
Tutto quando sopra al solo fine di non far incorrere l’Agente di P.G. in qualche reato penale quale “ABUSO”.
Il motivo per cui le scrivo e per fare chiarezza su questa prassi ormai molto comune e consolidata da molti anni tra le caserme dell’Arma dei Carabinieri, mentre invece, “sembra” che ciò non accade affatto nella Polizia di Stato e Commissariati di P.S. in quanto tutte le denuncie di qualsiasi genere e le querele li ricevono solo ed esclusivamente gli ufficiali di P.G., anzi, nel caso che in ufficio non è presente nessun ufficiale di P.G. la gente viene invitata ha ripassare nell’ora e nel giorno in cui è presente l’ufficiale di P.G..-
Pertanto in tanti colleghi ci chiediamo se gli agenti di P.G. rispetto a quanto previsto dal C.P.P. stanno commettendo un abuso e quindi violazione di legge rispetto a quanto previsto dal C.P.P. , anche perché sembra che si siano verificati in diverse parti dell’Italia dei casi in cui alcuni Appuntati siano andati incontro a delle vere denuncie a loro carico in quanto indagati da parte del magistrato che ha notato appunto che era stato l’Agente di P.G. a redigere sia una denuncia e sia una ratifica di querela e che per tale situazione ha dovuto annullare i procedimenti instaurati e con l’avvio a loro carico di richiesta di risarcimento danni per avvenuta archiviazione. Il tutto e che fin quando tutto va bene “il difetto non si nota” ma quando ciò viene visto sia dal magistrato che dal legale avversario, iniziano veramente i problemi penali ed economici e non c’è nessun Maresciallo o Ufficiale che potranno pagare le spese legali al “poveraccio agente di p.g.” per aver “dato una mano nel lavoro” anzi in caso di procedimento penale aperto a carico del “poveraccio” sicuramente se ne aprirà uno anche “disciplinare” quindi una doppia batosta che peserà sulla carriera e anche economicamente visto che per l’avanzamento ci vorranno degli anni.
Inoltre, il Regolamento Generale dell’Arma all’art. 38 menziona che “……..…. L’appuntato limitatamente al periodo in cui ha l’effettivo comando di una stazione, esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.”
In attesa di una sua gentile risposta Le invio i miei saluti.


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