Egregio avvocato,
sono un militare della gdf (praticante avvocato) imputato in un procedimento penale militare per il reato di diffamazione pluriaggravata.
Nell'esaminare tutti gli atti e documenti acquisiti in copia dal fascicolo del PM, mi sono accorto che l'azione penale è stata avviata su richiesta ex art. 260 c.p.m.p. avanzata dal comandante di corpo. Aggiungo che tale richiesta non è stata presentata autonomamente dall'ufficiale, bensì in seguito a specifica segnalazione da parte del P.M., il quale nell'informare il comandante di corpo degli sviluppi investigativi e del nominativo emerso quale possibile autore del reato, chiedeva all'ufficiale medesimo se intedesse avanzare richiesta ex art. 260 c.p.m.p.. Richiesta che l'ufficiale avanzò prontamente entro termini previsti dal codice del rito militare. Pertanto, si può dire che l'azione penale è stata avviata su richiesta del comandante di corpo come prevede l'art. 260.
Mi chiedo: l'art. 260 c.p.m.p. non prevede la richiesta del comandante di corpo solamente per quei reati punibili fino a 6 mesi di reclusione? Il reato di diffamazione pluriaggravata prevede una pena certamente maggiore, per cui è pacifico che vi sia stato un vizio di procedibilità. Sarebbe grave e questo cotituirebbe un pericoloso precedente se per i reati punibili con pene oltre i 6 mesi di reclusione il PM rimettesse la decisione sul proponimento dell'azione penale al comandante di corpo (si pensi ad un reato come l'omicidio militare). D'altro canto non si può certo affermare che la richiesta di cui all'art. 260 cpmp sia un documento che può essere prodotto ad abundantiam : esso infatti è un atto processuale a tutti gli effetti e come tale va emesso solo in quei casi in cui la legge lo preveda espressamente. L'azione penale per un reato punibile con una pena superiore ai 6 mesi reclusione deve essere avviata d'ufficio dal pm, senza alcuna ingerenza da parte del comandante di corpo, questo indipendentemente dal fatto che comunque la decisione del PM sarebbe stata in sintonia con quella che illegittimamente ha assunto l'ufficiale.
A questo punto ho pensato, tra l'altro, di eccepire anche tale vizio di procedibilità, con richiesta di restituzione degli atti al PM per l'avvio, d'ufficio, dell'azione penale.
Ci terrei ad avere un Suo pregiatissimo parere al riguardo.
Cordiali saluti
art. 260 c.p.m.p. vizio di procedibilità
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: art. 260 c.p.m.p. vizio di procedibilità
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Effettivamente , nel codice penale militare di pace il reato di diffamazione tra militari e punito con la pena sino a sei mesi di reclusione, onde è prevista, ai fini della procedibilità, la richiesta del C.te di Corpo , al quale in sostanza è subordinata la tutela dell’onore della persona offesa non legittimata a proporre querela come un ordinario cittadino.
Soltanto nel caso di diffamazione aggravata (es. attibuzione di un fatto determinato ) si giustifica una procedibilità di ufficio del reato di diffamazione sfuggendo alla precondizione della richiesta del C.te di Corpo.
Ciò detto, atetso che il comandante di Corpo ha comunque dato l'assenso (non importa se spontaneamente o su richiesta del PM) non comprendo il senso del suo quesito, visto che nulla cambia concretamente in riferimento al prosieguo del procedimento penale.
Ne discende che non avrebbe senso sollevare la "irregolarità" rilevata.
Se non ho colto il senso del suo quesito, la prego di spiegarmi meglio.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Soltanto nel caso di diffamazione aggravata (es. attibuzione di un fatto determinato ) si giustifica una procedibilità di ufficio del reato di diffamazione sfuggendo alla precondizione della richiesta del C.te di Corpo.
Ciò detto, atetso che il comandante di Corpo ha comunque dato l'assenso (non importa se spontaneamente o su richiesta del PM) non comprendo il senso del suo quesito, visto che nulla cambia concretamente in riferimento al prosieguo del procedimento penale.
Ne discende che non avrebbe senso sollevare la "irregolarità" rilevata.
Se non ho colto il senso del suo quesito, la prego di spiegarmi meglio.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Re: art. 260 c.p.m.p. vizio di procedibilità
Messaggio da starfighter »
Se ho capito bene la richiesta di avvio dell'azione penale ex art. 260 cpmp può essere sollecitata dal Pm e avanzata dal comandante di Corpo anche in presenza di reati perseguibili d'ufficio, in tal caso la sostanza delle cose non cambierebbe. Come dire che il predetto atto processuale, anche se non previsto, può sempre essere emesso nel corso del procedimento. Mi chiedo tuttavia per quale motivo il PM, in presenza di un reato perseguibile d'ufficio, abbia formulato al comandante di Corpo il quesito se intendesse procedere o meno, non era egli obbligato a procedere comunque senza interpellare l'ufficiale?
Spostando la questione nel diritto penale comune, è come se il PM richiedesse, per poter intraprendere l'azione penale per il reato di bancarotta fraudolenta (reato perseguibile d'ufficio) la previa querela del creditore danneggiato.
Quando la richiesta ex art. 260 cpmp è prevista dalla legge è essa stessa condizione di procedibilità, viceversa quando la legge non la prevede e tale atto processuale viene emesso ugualmente si può dire che non vi siano vizi? Non si potrebbe configurare un'ingerenza del comandante di Corpo nella decisione che solo il PM può adottare?
La ringrazio dell'attenzione e La saluto cordialmente
Spostando la questione nel diritto penale comune, è come se il PM richiedesse, per poter intraprendere l'azione penale per il reato di bancarotta fraudolenta (reato perseguibile d'ufficio) la previa querela del creditore danneggiato.
Quando la richiesta ex art. 260 cpmp è prevista dalla legge è essa stessa condizione di procedibilità, viceversa quando la legge non la prevede e tale atto processuale viene emesso ugualmente si può dire che non vi siano vizi? Non si potrebbe configurare un'ingerenza del comandante di Corpo nella decisione che solo il PM può adottare?
La ringrazio dell'attenzione e La saluto cordialmente
- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2212
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: art. 260 c.p.m.p. vizio di procedibilità
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Lei ha in astratto ragione, ma trae eccessive conseguenze dall'irregolarità riscontrata. in fin dei conti, il procedimento penale è stato comunque avviato d'ufficio.
Sinceramente, punterei la difesa su altri aspetti del procedimento.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Sinceramente, punterei la difesa su altri aspetti del procedimento.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Re: art. 260 c.p.m.p. vizio di procedibilità
Messaggio da starfighter »
L'eccezione di cui ho argomentato è certamente quella meno importante dell'intero contesto processuale che intendo comunque porre all'attenzione del giudicante. Ben altre e più gravi "anomalie" sono presenti, come l'omesso deposito di atti e documenti di indagine decisivi per l'imputazione; oppure la richiesta dell'exceptio veritatis che come Lei ben sa è ammesa anche per il reato di diffamazione militare dopo la recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 227 cpmp nella parte in cui non prevede, al pari dell'art. 596 c.p., la prova liberatoria ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge.
La ringrazio della Sua pregevole attenzione e Le porgo i più cordiali saluti.
P.S.: Tanti auguri per il partito che rappresenta e che ci rappresenta.
La ringrazio della Sua pregevole attenzione e Le porgo i più cordiali saluti.
P.S.: Tanti auguri per il partito che rappresenta e che ci rappresenta.
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