Nuova nomina del legale in tempi ragionevoli - Quali sono?

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Giacomo Tulso
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Nuova nomina del legale in tempi ragionevoli - Quali sono?

Messaggio da Giacomo Tulso »

La situazione:
Il legale al quale ho affidato mandato l'anno scorso ha chiesto un compenso maggiore, non ho la possibilità di pagarlo. Il legale in oggetto ha rimesso l'incarico avvisandomi degli atti urgenti da compiere.

Cito:
"..Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore..".
Ed inoltre
"..il cliente dovrà provvedere alla nomina di un nuovo legale in tempi ragionevoli..".

La mia domanda è:
DI PRECISO quali sono questi "termini ragionevoli"?
E se non trovo, mio malgrado, un avvocato che voglia supportarmi per ragioni economiche, il precedente legale ha comunque obbligo di assistenza continuata?


Ringrazio in anticipo per le risposte fornitemi


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Avv. Giovanni Carta
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Re: Nuova nomina del legale in tempi ragionevoli - Quali son

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Egregio Signor Tulso,
il quesito da lei sottopostomi trova risposta nell'art. 32 del nuovo codice deontologico forense, che statuisce quanto segue:

Art. 32 – Rinuncia al mandato
1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.
4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Dal testo sopra riportato è dato di evincere che il concetto tempi ragionevoli entro i quali nominare il nuovo difensore non è ben definito, ma è comunque determinabile avuto riguardo al caso concreto.
Le suggerisco, in ogni caso, di nominare al più presto un nuovo legale.
cordialità
GC
Giacomo Tulso
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Re: Nuova nomina del legale in tempi ragionevoli - Quali son

Messaggio da Giacomo Tulso »

Avv. Carta la ringrazio per la risposta precisa e ben articolata, purtroppo allo stato non trovo un professionista che si faccia carico della questione, dato che non posso pagare.

Mi chiedevo, forse ci sono e sa indicarmi delle sentenze di cassazione che definiscano meglio i "tempi ragionevoli"?
Certamente la materia è stata dibattuta su casi poi diventati "giurisprudenza costante"?

grazie ancora
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Avv. Giovanni Carta
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Re: Nuova nomina del legale in tempi ragionevoli - Quali son

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Egregio Signor Tulso,
la valutazione dei cc.dd. tempi ragionevoli sarà rimessa al Giudice cui sarà devoluta l'eventuale controversia.
Quali che siano le precedenti pronunce, in casi di volta in volta diversi, rileverà soltanto la valutazione che in concreto il Giudice incaricato del Suo caso effettuerà.
Cordialmente
GC
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