RICORSO SEDE DI ASSEGNAZIONE ED ALTRO

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foxtrot
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RICORSO SEDE DI ASSEGNAZIONE ED ALTRO

Messaggio da foxtrot »

Come avevo preannunciato tempo fà, ho firmato per il transito a novembre, prima che uscisse tutto questo ambaradam di MONTI and company ....... adesso mi vengono i rimorsi, cmq quello che è fatto è fatto.

Ho fatto ricorso per la sede di assegnazione, per la mancata promozione al grado successivo il giorno prima della riforma e per la licenza non pagata nel periodo di aspettativa speciale ....... qualcuno si doveva immolare....... speriamo in bene, il ricorso è stato depositato prima di natale adesso aspettiamo .... vi farò sapere.

Vi rammento il mio verbale di riforma "con attenzione ai posti di lavoro stressanti e poco gravosi" ...... da pratica di mare mi hanno sbattuto a viterbo e con questo sentiti sia Persociv che lo stato maggiore dell'aeronautica...... avendo fatto una istanza a cui non ho avuto nessuna risposta, ognuno di loro mi ha risposto che, visto che anche la legge sul transito prevede che l'organo collegiale che determina la sede di servizio (persociv e stato maggiore) debba tener presente di eventuali indicazioni della Commissione Medica Ospedaliera:

MI HANNO RISPOSTO verbalmente

STATO MAGGIORE: persociv non ci ha dato nessuna indicazione in merito.... in caso contrario avremmo preso in considerazione la problematica per l'assegnazione della sede di servizio;

PERSOCIV: ma tanto questa dicitura la tengono tutti e cmq è riferita sul posto di lavoro.

Dunque come potete vedere si passano la patata ...... adesso sarà il giudice che dirà la sua. Altro aspetto significativo, dietro consiglio dell'amministratore, per il quale può essere rivalutata la sede di assegnazione è la promozione al grado successivo il giorno prima della riforma, ma anche qui PERSOMIL ribadisce che "NON SPETTA", se mi spettasse sarei stato comparato ad una tabella da funzionario C1 e non B3.

Poi ce la questione della licenza e dell'assegno funzionale, quest'ultimo me lo hanno tolto per soli 11 gg. (in pratica l'ho maturato 11 gg. dopo la riforma in aspettativa speciale).

Adesso stiamo attendendo la determinazione dello stipendio per l'assegno ad personam ...... ma anche qui hanno fatto un casino che solo in pochi al mondo potevano farlo:

sono transitato il 2 novembre e mi hanno dato ancora lo stipendio da militare, a dicembre volevano togliermi lo stipendio da militare, invece dopo una lunga ed estenuante trattativa tra di loro CELD (civili e militari), mi hanno solo dato lo stipendio da civile più 11 ratei delle sole voci da civile.

E' un pò complicata la cosa ma loro l'hanno resa ancora più complicata .... in pratica a me spettavano 1/30 da militare a novembre + 10 ratei di tredicesima da militare + 29/30 di stipendio da civile, a dicembre hanno incasinato ancor di più la situazione dandomi solo lo stipendio da civile e 11 ratei di tredicesima da civile ....... come vedete non ci hanno capito na mazza manco loro.

VIVA L'ITALIA ed auguri di buona fine e buon principio a tutti voi.


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Re: RICORSO SEDE DI ASSEGNAZIONE ED ALTRO

Messaggio da Admin »

Auguri a lei.
Alex2010
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Re: RICORSO SEDE DI ASSEGNAZIONE ED ALTRO

Messaggio da Alex2010 »

foxtrot ha scritto:VIVA L'ITALIA ed auguri di buona fine e buon principio a tutti voi.
Grazie...Auguri ed in Bocca al Lupo per i vari ricorsi :wink:
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Antonio1977
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Re: RICORSO SEDE DI ASSEGNAZIONE ED ALTRO

Messaggio da Antonio1977 »

Speriamo bene per i ricorsi foxtrot, con tutto il cuore
lucamm
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Re: RICORSO SEDE DI ASSEGNAZIONE ED ALTRO

Messaggio da lucamm »

Salve
chiedo scusa per il disturbo.
Sono luca ho 33 anni e circa 10 servizio permanente effettivo
Ho ricevuto la comunicazione per presentarmi per la firma del contratto per il passaggio all'impiego civile!!!
Il posto è a 220 km da casa...
Se rinuncio in prima istanza a cosa vado incontro?
grazie di tutto.
panorama
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Re: RICORSO SEDE DI ASSEGNAZIONE ED ALTRO

Messaggio da panorama »

1) - L'ex Militare con provvedimento del M.D. è stato destinato – in qualità di dipendente civile (avendo egli assunto, nel frattempo, la qualifica di “Assistente amministrativo”) – ad un Ufficio sito in Milano. (Sede, evidentemente, a lui non gradita).

Il Tar Lazio precisa:

2) - che il ricorrente – quand’era militare – prestava servizio a Cremona (città, notoriamente, assai vicina al capoluogo lombardo), si osserva
-che, ai sensi della vigente normativa di settore (ed, in particolare, della Circolare n.”43267/B 1” del 21.6.2011: emanata per favorire l’omogenea applicazione delle disposizioni di cui al DM 18.4.2002) il personale che versa nelle condizioni del OMISSIS deve rimanere (si cita testualmente) “in forza…nella stessa Regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato”;

-che, ad un tale regola, può derogarsi – in presenza, peraltro (si prosegue nella citazione), di “particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale… opportunamente motivate e documentate” – solo qualora “sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate”.

Ricorso respinto.

Per una migliore comprensione dei fatti vi rimando alla lettura qui sotto.

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23/01/2013 201300790 Sentenza Breve 1B


N. 00790/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04643/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 4643 del 2012, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Emilia 81;

contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento
del provvedimento con cui il Ministero della Difesa lo ha destinato, in qualità di dipendente civile (avendo egli assunto, nel frattempo, la qualifica di “Assistente amministrativo”), ad un Ufficio sito in Milano.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor OMISSIS (un Caporale dell’Esercito riconosciuto inidoneo a portare le armi a seguito di un grave incidente occorsogli in servizio) ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui il Ministero della Difesa lo ha destinato – in qualità di dipendente civile (avendo egli assunto, nel frattempo, la qualifica di “Assistente amministrativo”) – ad un Ufficio sito in Milano. (Sede, evidentemente, a lui non gradita).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 12.12.2012: data in cui il relativo ricorso (oggetto di un’approfondita istruttoria) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che il ricorrente – quand’era militare – prestava servizio a Cremona (città, notoriamente, assai vicina al capoluogo lombardo), si osserva
-che, ai sensi della vigente normativa di settore (ed, in particolare, della Circolare n.”43267/B 1” del 21.6.2011: emanata per favorire l’omogenea applicazione delle disposizioni di cui al DM 18.4.2002) il personale che versa nelle condizioni del OMISSIS deve rimanere (si cita testualmente) “in forza…nella stessa Regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato”;

-che, ad un tale regola, può derogarsi – in presenza, peraltro (si prosegue nella citazione), di “particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale… opportunamente motivate e documentate” – solo qualora “sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate”.

Ciò posto; si rileva
-che i, tanto enfatizzati, motivi di salute (che sarebbero stati, e sarebbero, tali da giustificare l’assegnazione del OMISSIS ad una sede diversa da quella di Milano) non risultano né dall’istanza di transito (nei ruoli civili) né dal giudizio espresso dalla competente Commissione medica: che ha precisato che l’inidoneità del cennato soggetto a (continuare a) prestare il servizio militare dipende, in misura preponderante, da cause psichiche e -che, secondo la stessa comune esperienza (e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente), le infermità di carattere psichico non sono certo destinate ad aggravarsi in caso di condizioni climatiche non ottimali.

E dunque; considerato che – nell’individuazione della (nuova) sede di servizio del OMISSIS – ci si è (comunque) ispirati alla necessità di garantire (in una prospettiva funzionale alle esigenze organizzative dell’Amministrazione) un’equa distribuzione delle risorse umane disponibili (cfr., sul punto, T.A.R. Lazio, I ter, n. 34440/2010), il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 12 dicembre 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
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