Pagamento licenza da riformati
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Pagamento licenza da riformati
Appena riformato mi hanno detto che la licenza ordinaria non e' più pagata. Addirittura a chi è stata pagata dovrà restituire tutto. Pagano solo le ore di recupero, la lic ord transita nel nuovo impiego.
Chiedo a voi esperti se realmente così. Sono rimasto sconcertato
Grazie a tutti
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Re: Pagamento licenza da riformati
http://www.lentepubblica.it/personale-e ... g.whatsapp" onclick="window.open(this.href);return false;
Io vi dico infatti:
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli
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Re: Pagamento licenza da riformati
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Re: Pagamento licenza da riformati
Messaggio da gianfranco zoppi »
Appena ho tempo vi fornisco le norme di riferimento
Re: Pagamento licenza da riformati
Riprovo
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Io vi dico infatti:
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Re: Pagamento licenza da riformati
Messaggio da gianfranco zoppi »
Allora. La norma che permette il pagamento della licenza è l articolo 55 comma 2 del d.p.r. ere del 1999 che testualmente recita"al pagamento sostitutivo.....si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cassazione dal servizio per infermità ". E qui sorge un problema Che per fortuna nostra ancora pare che non sia stato affrontato. Ovvero: noi transitati è vero che siamo stati riformato ma, presentando domanda di transito, non siamo cessati dal servizio per riforma (ipotesi di cassazione dal servizio prevista dalla lettera b del d.lgs.66 del 2010) bensì siamo cessati dal servizio per transito all impiego civile (ipotesi di cui alla lettera b dello stesso decreto legislativo 66 del 2010).
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Re: Pagamento licenza da riformati
Messaggio da gianfranco zoppi »
Articolo 55 comma 2 del d.p.r. 254
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Re: Pagamento licenza da riformati
Messaggio da gianfranco zoppi »
Lettera b e lettera h dell articolo per del decreto legislativo 66/2010 (codice ordinamento militare)
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Re: Pagamento licenza da riformati
Messaggio da gianfranco zoppi »
Scusate. ho fatto un po di confusione perche' mi collego con un cellulare. Ricapitolando: la norma che permette il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria ai cecessati dal servizio per riforma e' l' articolo 55 comma 2 del D.P.R. 254/99. Le cause di cessazione dal servizio sono elencate dall' art. 923 del D.Lgs. 66/2010 (codice ordinamento militare), in particolare alla lettera b) c' e' la motivazione della riforma, alla lettera h) c' e' la motivazione del transito all' impiego civile. Spero di essere stato chiaro.
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