Maggiorazione dei servizi per ex transitati

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riccardello

Maggiorazione dei servizi per ex transitati

Messaggio da riccardello »

La maggiorazione dei servizi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei requisiti per il collocamento a riposo con età inferiore?


riccardello

Re: Maggiorazione dei servizi per ex transitati

Messaggio da riccardello »

PER I TRANSITATI QUESTA SENTENZA SERVE??????????????????

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPÓLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI



in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE

MNERVINI, all'udienza del 29.4.2011 ha pronunciato la seguente



SENTENZA

con la lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n. 12640 dell'armo 2008 RG

TRA

ricorrente

INPS

resistente

conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato nell'anno 2008 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva nei confronti

dell'Inps: il riconoscimento del diritto a conseguiré, in applicazione dei benefici di cui alia 1. n.

284/1977, la pensione di anzianitá, avendo maturato 40 anni e 31 settimane lavorative nonché il

superbonus di cui alla legge Maroni; la condanna dello stesso ente previdenziale a corrispondere la

pensione di anzianitá a decorrere dal 1.10.2007 nonché ü super bonus previsto dalla legge Maroni dal 17.12.2004 al 30.9.2007 oltre alle spese legali.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'Inps non si costituiva.

Ricostruito il fascicolo d'ufficio, all'odierna udienza, la parte istante chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento del super bonus rivendicato in ricorso in via generica.

La causa veniva discussa ed il giudice decideva come da sentenza della quale veniva data lettura.



MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda é fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.

. 1. Va dichiarata la contumacia dell'Inps che benché ritualmente evocato non si é costituito

in giudizio.

2.La parte istante ha chiesto anzitutto di accertare il diritto a conseguire la pensione di

anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2007, facendo applicazione del beneficio di cui alia legge n.

284/1977.

Risulta ex actis (estratto contributivo Inps) che:

a) l'istante ha lavorato nell'anno 1971 e fino al 31.8.1972 per 35 settimane lavorative;

b) dall'l.10.1972 fino al 31.8.1999 quale militare di carriera nella Guardia di Finanza,

totalizzando un anzianità di servizio di anni 31 e di mesi 11, facendo applicazione del beneficio

di cui all'art. 3 comma 5 1 n. 284/1977 (cfr. decreto del 5.11.2002 Reparto Técnico Logistico

Amministrativo Puglia della Guardia di finanza);

c) dal 1.9.1999 al 30.9.2007 ha lavorato quel dipendente della Banca popolare di Bari.

Ciò posto, va chiarito che il periodo di servizio svolto dall'istante presso la G. di F., va valutato sul

piano contributivo per anni 31 ed 11 mesi.

Tale periodo contributivo é la risultante dell'applicazione al periodo di servizio militare effettivo

dell'incremento di 1/5 previsto dall'art. 3 comma 5 1. n. 284/1977 secondo cui" ai della liquidazione e riliquidazione dellepensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, é computato con l’aumento di un quinto”.

Trattasi di norma pacificamente applicabile in specie, non ravvisandosi alcun impedimento normativo di sorta.

In particolare, é privo di pregio l'assunto espresso dall'ente previdenziale nella nota del 1.2.2008

secondo cui l'incremento ex art. 3 ridetto sarebbe utilizzabile solo nell'ambito della pubblica

amministrazione.

Invero, l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto previsto dal comma 3 1. n. 284/1977 é l'avere svolto un servizio in condizioni di impiego

operativo, vale a dire in servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per

servizio di istituto (in specie percepita come si ricava dal decreto del 5.11.2002 Reparto Tecnico

Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di finanza), mentre non si richiede che la pensione poi fruita dagli interessati appartenga al settore pubblico.

L'aumento del quinto rappresenta infatti un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status

previdenziale dell'interessato, e che non può poi esserne escluso, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare: non a caso, infatti, il ridetto art. 3, in proposito, parla di aumento che spetta "...Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni..", intendendo cioè, senza dubbio, la riferibilità del beneficio a tutte le tipologie di trattamento previdenziale che il soggetto abbia poi ad ottenere (cfr. in termini G Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 09/01/2007, n. 19 e Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2007, n. 23473).

Alla luce di quanto innanzi, non par dubbio che l'istante ha titolo per rivendicare l'applicazione in suo favore dell'incremento contributivo di cui al ridetto art. 3.

Ne deriva per conseguenza che l'istante ha maturato, alla data del 1.10.2007, un'anzianità contributiva di anni 40 e 31 settimane e pertanto ha diritto a conseguire la pensione di anzianità a partire dalla data predetta con conseguente condanna dell’Inps al pagamento della stessa nei termini testé precisati oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3.La domanda di condanna dell'Inps al pagamento del super bonus é fondata nei termini

che seguono.

Giova premettere che il beneficio de quo é regolato dall'art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 secondo cui:" Per il periodo 2004/2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1967, n.449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, posso rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.



In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro. A tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (8).”

Ciò posto, va evidenziato che:

1) l'istante con nota del 22.4.2006 ha chiesto all'Inps il riconoscimento del beneficio testé indicato

poi non accordato atteso il diniego opposto dallo stesso ente in mérito alla corresponsione della

pensione di anzianità;

2) alla data di ottobre 2007 l'istante aveva maturato un'anzianità contributiva di anni 40 e 31

settimane;

3) per godere del beneficio de quo occorrevano, giusta il combinato disposto degh artt. 1 comma

12 1. n. 243/2004 e 59 comma 6, i seguenti requisiti:

per l'anno 2004 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l'armo 2005 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l'armo 2006 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

per l'anno 2007 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

Considerato che nell'armo 2006 l'istante aveva 53 anni (essendo nato nel 1953) ed aveva maturato

Un’anzianità contributiva di armi 39, non par dubbio che costui sin dal marzo 2006 poteva godere di tale beneficio, avendo maturato la prescritta anzianità.

Tanto precisato, va specificato che il diniego apposto dall'Inps all'istante di conseguire la pensione di anzianità per le ragioni suddette ha impedito illegittimamente a costui nel contempo di godere del

beneficio de quo, ingenerando in capo all'istante il conseguente pregiudizio patrimoniale.

Ne consegue che l'Inps va condannato, in via genérica, a corrispondere in favore dell'istante il beneficio de quo maturato nel periodo 1.3.2006 - 30.9.2007, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3. In considerazione del riconoscimento in favore dell'istante del super bonus con una

decorrenza inferiore a quella reclamata in ricorso (dal marzo 2006 anziché dal dicembre 2004), le spese di causa vanno compénsate tra le parti per un quarto, restando i residui tre quarti, nella misura

individuata in dispositivo, a carico dell'Inps, secondo il principio della soccombenza.



P.Q.M.



Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda cosi provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto,

dichiara la contumacia dell'Inps;

accerta il diritto della parte istante a percepire la pensione di anzianità a far data dal 1.10.2007 con

conseguente condanna dell'Inps al pagamento della stessa con la predetta decorrenza oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

accerta il diritto della parte istante a percepire il beneficio di cui all'art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 in relazione al periodo temporale 1.3.2006 -30.9.2007 con conseguente condanna dell'Inps al pagamento in favore della parte istante dello stesso, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

compensa le spese di causa per un quarto e pone i residui tre quarti in capo allTnps che si liquidano

complessivamente in euro 1800,00 oltre iva e cap e rimborso per spese generali come per legge da

distrarsi in favore dei procuratori anticipatati;

Bari 29.4.2011



IL GIUDICE

Dr. Giuseppe MINERVINI





DEPOSITATO

In Cancelleria 29 aprile 2011 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPÓLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI



in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE

MNERVINI, all'udienza del 29.4.2011 ha pronunciato la seguente



SENTENZA

con la lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n. 12640 dell'armo 2008 RG

TRA

ricorrente

INPS

resistente

conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato nell'anno 2008 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva nei confronti

dell'Inps: il riconoscimento del diritto a conseguiré, in applicazione dei benefici di cui alia 1. n.

284/1977, la pensione di anzianitá, avendo maturato 40 anni e 31 settimane lavorative nonché il

superbonus di cui alla legge Maroni; la condanna dello stesso ente previdenziale a corrispondere la

pensione di anzianitá a decorrere dal 1.10.2007 nonché ü super bonus previsto dalla legge Maroni dal 17.12.2004 al 30.9.2007 oltre alle spese legali.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'Inps non si costituiva.

Ricostruito il fascicolo d'ufficio, all'odierna udienza, la parte istante chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento del super bonus rivendicato in ricorso in via generica.

La causa veniva discussa ed il giudice decideva come da sentenza della quale veniva data lettura.



MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda é fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.

. 1. Va dichiarata la contumacia dell'Inps che benché ritualmente evocato non si é costituito

in giudizio.

2.La parte istante ha chiesto anzitutto di accertare il diritto a conseguire la pensione di

anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2007, facendo applicazione del beneficio di cui alia legge n.

284/1977.

Risulta ex actis (estratto contributivo Inps) che:

a) l'istante ha lavorato nell'anno 1971 e fino al 31.8.1972 per 35 settimane lavorative;

b) dall'l.10.1972 fino al 31.8.1999 quale militare di carriera nella Guardia di Finanza,

totalizzando un anzianità di servizio di anni 31 e di mesi 11, facendo applicazione del beneficio

di cui all'art. 3 comma 5 1 n. 284/1977 (cfr. decreto del 5.11.2002 Reparto Técnico Logistico

Amministrativo Puglia della Guardia di finanza);

c) dal 1.9.1999 al 30.9.2007 ha lavorato quel dipendente della Banca popolare di Bari.

Ciò posto, va chiarito che il periodo di servizio svolto dall'istante presso la G. di F., va valutato sul

piano contributivo per anni 31 ed 11 mesi.

Tale periodo contributivo é la risultante dell'applicazione al periodo di servizio militare effettivo

dell'incremento di 1/5 previsto dall'art. 3 comma 5 1. n. 284/1977 secondo cui" ai della liquidazione e riliquidazione dellepensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, é computato con l’aumento di un quinto”.

Trattasi di norma pacificamente applicabile in specie, non ravvisandosi alcun impedimento normativo di sorta.

In particolare, é privo di pregio l'assunto espresso dall'ente previdenziale nella nota del 1.2.2008

secondo cui l'incremento ex art. 3 ridetto sarebbe utilizzabile solo nell'ambito della pubblica

amministrazione.

Invero, l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto previsto dal comma 3 1. n. 284/1977 é l'avere svolto un servizio in condizioni di impiego

operativo, vale a dire in servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per

servizio di istituto (in specie percepita come si ricava dal decreto del 5.11.2002 Reparto Tecnico

Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di finanza), mentre non si richiede che la pensione poi fruita dagli interessati appartenga al settore pubblico.

L'aumento del quinto rappresenta infatti un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status

previdenziale dell'interessato, e che non può poi esserne escluso, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare: non a caso, infatti, il ridetto art. 3, in proposito, parla di aumento che spetta "...Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni..", intendendo cioè, senza dubbio, la riferibilità del beneficio a tutte le tipologie di trattamento previdenziale che il soggetto abbia poi ad ottenere (cfr. in termini G Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 09/01/2007, n. 19 e Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2007, n. 23473).

Alla luce di quanto innanzi, non par dubbio che l'istante ha titolo per rivendicare l'applicazione in suo favore dell'incremento contributivo di cui al ridetto art. 3.

Ne deriva per conseguenza che l'istante ha maturato, alla data del 1.10.2007, un'anzianità contributiva di anni 40 e 31 settimane e pertanto ha diritto a conseguire la pensione di anzianità a partire dalla data predetta con conseguente condanna dell’Inps al pagamento della stessa nei termini testé precisati oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3.La domanda di condanna dell'Inps al pagamento del super bonus é fondata nei termini

che seguono.

Giova premettere che il beneficio de quo é regolato dall'art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 secondo cui:" Per il periodo 2004/2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1967, n.449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, posso rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.



In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro. A tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (8).”

Ciò posto, va evidenziato che:

1) l'istante con nota del 22.4.2006 ha chiesto all'Inps il riconoscimento del beneficio testé indicato

poi non accordato atteso il diniego opposto dallo stesso ente in mérito alla corresponsione della

pensione di anzianità;

2) alla data di ottobre 2007 l'istante aveva maturato un'anzianità contributiva di anni 40 e 31

settimane;

3) per godere del beneficio de quo occorrevano, giusta il combinato disposto degh artt. 1 comma

12 1. n. 243/2004 e 59 comma 6, i seguenti requisiti:

per l'anno 2004 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l'armo 2005 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l'armo 2006 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

per l'anno 2007 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

Considerato che nell'armo 2006 l'istante aveva 53 anni (essendo nato nel 1953) ed aveva maturato

Un’anzianità contributiva di armi 39, non par dubbio che costui sin dal marzo 2006 poteva godere di tale beneficio, avendo maturato la prescritta anzianità.

Tanto precisato, va specificato che il diniego apposto dall'Inps all'istante di conseguire la pensione di anzianità per le ragioni suddette ha impedito illegittimamente a costui nel contempo di godere del

beneficio de quo, ingenerando in capo all'istante il conseguente pregiudizio patrimoniale.

Ne consegue che l'Inps va condannato, in via genérica, a corrispondere in favore dell'istante il beneficio de quo maturato nel periodo 1.3.2006 - 30.9.2007, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3. In considerazione del riconoscimento in favore dell'istante del super bonus con una

decorrenza inferiore a quella reclamata in ricorso (dal marzo 2006 anziché dal dicembre 2004), le spese di causa vanno compénsate tra le parti per un quarto, restando i residui tre quarti, nella misura

individuata in dispositivo, a carico dell'Inps, secondo il principio della soccombenza.



P.Q.M.



Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda cosi provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto,

dichiara la contumacia dell'Inps;

accerta il diritto della parte istante a percepire la pensione di anzianità a far data dal 1.10.2007 con

conseguente condanna dell'Inps al pagamento della stessa con la predetta decorrenza oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

accerta il diritto della parte istante a percepire il beneficio di cui all'art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 in relazione al periodo temporale 1.3.2006 -30.9.2007 con conseguente condanna dell'Inps al pagamento in favore della parte istante dello stesso, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

compensa le spese di causa per un quarto e pone i residui tre quarti in capo allTnps che si liquidano

complessivamente in euro 1800,00 oltre iva e cap e rimborso per spese generali come per legge da

distrarsi in favore dei procuratori anticipatati;

Bari 29.4.2011



IL GIUDICE

Dr. Giuseppe MINERVINI





DEPOSITATO

In Cancelleria 29 aprile 2011
fulmineacielsereno
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Iscritto il: mar mar 24, 2015 3:24 pm

Re: Maggiorazione dei servizi per ex transitati

Messaggio da fulmineacielsereno »

certo che serve, come il pane!"
Quindi se una transita con 31 anni e 6 mesi nonchè 5 anni di abbuono, per andare in pensione anticipata da civile e percepirla deve solo fare altri 6 anni di lavoro. Giusto?
mario68
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Iscritto il: mer mag 11, 2016 6:53 pm

Re: Maggiorazione dei servizi per ex transitati

Messaggio da mario68 »

riccardello ha scritto: mar mar 24, 2015 3:12 pm PER I TRANSITATI QUESTA SENTENZA SERVE??????????????????

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPÓLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI



in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE

MNERVINI, all'udienza del 29.4.2011 ha pronunciato la seguente



SENTENZA

con la lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n. 12640 dell'armo 2008 RG

TRA

ricorrente

INPS

resistente

conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato nell'anno 2008 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva nei confronti

dell'Inps: il riconoscimento del diritto a conseguiré, in applicazione dei benefici di cui alia 1. n.

284/1977, la pensione di anzianitá, avendo maturato 40 anni e 31 settimane lavorative nonché il

superbonus di cui alla legge Maroni; la condanna dello stesso ente previdenziale a corrispondere la

pensione di anzianitá a decorrere dal 1.10.2007 nonché ü super bonus previsto dalla legge Maroni dal 17.12.2004 al 30.9.2007 oltre alle spese legali.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'Inps non si costituiva.

Ricostruito il fascicolo d'ufficio, all'odierna udienza, la parte istante chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento del super bonus rivendicato in ricorso in via generica.

La causa veniva discussa ed il giudice decideva come da sentenza della quale veniva data lettura.



MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda é fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.

. 1. Va dichiarata la contumacia dell'Inps che benché ritualmente evocato non si é costituito

in giudizio.

2.La parte istante ha chiesto anzitutto di accertare il diritto a conseguire la pensione di

anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2007, facendo applicazione del beneficio di cui alia legge n.

284/1977.

Risulta ex actis (estratto contributivo Inps) che:

a) l'istante ha lavorato nell'anno 1971 e fino al 31.8.1972 per 35 settimane lavorative;

b) dall'l.10.1972 fino al 31.8.1999 quale militare di carriera nella Guardia di Finanza,

totalizzando un anzianità di servizio di anni 31 e di mesi 11, facendo applicazione del beneficio

di cui all'art. 3 comma 5 1 n. 284/1977 (cfr. decreto del 5.11.2002 Reparto Técnico Logistico

Amministrativo Puglia della Guardia di finanza);

c) dal 1.9.1999 al 30.9.2007 ha lavorato quel dipendente della Banca popolare di Bari.

Ciò posto, va chiarito che il periodo di servizio svolto dall'istante presso la G. di F., va valutato sul

piano contributivo per anni 31 ed 11 mesi.

Tale periodo contributivo é la risultante dell'applicazione al periodo di servizio militare effettivo

dell'incremento di 1/5 previsto dall'art. 3 comma 5 1. n. 284/1977 secondo cui" ai della liquidazione e riliquidazione dellepensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, é computato con l’aumento di un quinto”.

Trattasi di norma pacificamente applicabile in specie, non ravvisandosi alcun impedimento normativo di sorta.

In particolare, é privo di pregio l'assunto espresso dall'ente previdenziale nella nota del 1.2.2008

secondo cui l'incremento ex art. 3 ridetto sarebbe utilizzabile solo nell'ambito della pubblica

amministrazione.

Invero, l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto previsto dal comma 3 1. n. 284/1977 é l'avere svolto un servizio in condizioni di impiego

operativo, vale a dire in servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per

servizio di istituto (in specie percepita come si ricava dal decreto del 5.11.2002 Reparto Tecnico

Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di finanza), mentre non si richiede che la pensione poi fruita dagli interessati appartenga al settore pubblico.

L'aumento del quinto rappresenta infatti un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status

previdenziale dell'interessato, e che non può poi esserne escluso, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare: non a caso, infatti, il ridetto art. 3, in proposito, parla di aumento che spetta "...Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni..", intendendo cioè, senza dubbio, la riferibilità del beneficio a tutte le tipologie di trattamento previdenziale che il soggetto abbia poi ad ottenere (cfr. in termini G Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 09/01/2007, n. 19 e Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2007, n. 23473).

Alla luce di quanto innanzi, non par dubbio che l'istante ha titolo per rivendicare l'applicazione in suo favore dell'incremento contributivo di cui al ridetto art. 3.

Ne deriva per conseguenza che l'istante ha maturato, alla data del 1.10.2007, un'anzianità contributiva di anni 40 e 31 settimane e pertanto ha diritto a conseguire la pensione di anzianità a partire dalla data predetta con conseguente condanna dell’Inps al pagamento della stessa nei termini testé precisati oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3.La domanda di condanna dell'Inps al pagamento del super bonus é fondata nei termini

che seguono.

Giova premettere che il beneficio de quo é regolato dall'art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 secondo cui:" Per il periodo 2004/2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1967, n.449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, posso rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.



In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro. A tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (8).”

Ciò posto, va evidenziato che:

1) l'istante con nota del 22.4.2006 ha chiesto all'Inps il riconoscimento del beneficio testé indicato

poi non accordato atteso il diniego opposto dallo stesso ente in mérito alla corresponsione della

pensione di anzianità;

2) alla data di ottobre 2007 l'istante aveva maturato un'anzianità contributiva di anni 40 e 31

settimane;

3) per godere del beneficio de quo occorrevano, giusta il combinato disposto degh artt. 1 comma

12 1. n. 243/2004 e 59 comma 6, i seguenti requisiti:

per l'anno 2004 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l'armo 2005 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l'armo 2006 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

per l'anno 2007 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

Considerato che nell'armo 2006 l'istante aveva 53 anni (essendo nato nel 1953) ed aveva maturato

Un’anzianità contributiva di armi 39, non par dubbio che costui sin dal marzo 2006 poteva godere di tale beneficio, avendo maturato la prescritta anzianità.

Tanto precisato, va specificato che il diniego apposto dall'Inps all'istante di conseguire la pensione di anzianità per le ragioni suddette ha impedito illegittimamente a costui nel contempo di godere del

beneficio de quo, ingenerando in capo all'istante il conseguente pregiudizio patrimoniale.

Ne consegue che l'Inps va condannato, in via genérica, a corrispondere in favore dell'istante il beneficio de quo maturato nel periodo 1.3.2006 - 30.9.2007, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3. In considerazione del riconoscimento in favore dell'istante del super bonus con una

decorrenza inferiore a quella reclamata in ricorso (dal marzo 2006 anziché dal dicembre 2004), le spese di causa vanno compénsate tra le parti per un quarto, restando i residui tre quarti, nella misura

individuata in dispositivo, a carico dell'Inps, secondo il principio della soccombenza.



P.Q.M.



Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda cosi provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto,

dichiara la contumacia dell'Inps;

accerta il diritto della parte istante a percepire la pensione di anzianità a far data dal 1.10.2007 con

conseguente condanna dell'Inps al pagamento della stessa con la predetta decorrenza oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

accerta il diritto della parte istante a percepire il beneficio di cui all'art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 in relazione al periodo temporale 1.3.2006 -30.9.2007 con conseguente condanna dell'Inps al pagamento in favore della parte istante dello stesso, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

compensa le spese di causa per un quarto e pone i residui tre quarti in capo allTnps che si liquidano

complessivamente in euro 1800,00 oltre iva e cap e rimborso per spese generali come per legge da

distrarsi in favore dei procuratori anticipatati;

Bari 29.4.2011



IL GIUDICE

Dr. Giuseppe MINERVINI





DEPOSITATO

In Cancelleria 29 aprile 2011 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPÓLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI



in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE

MNERVINI, all'udienza del 29.4.2011 ha pronunciato la seguente



SENTENZA

con la lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n. 12640 dell'armo 2008 RG

TRA

ricorrente

INPS

resistente

conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato nell'anno 2008 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiedeva nei confronti

dell'Inps: il riconoscimento del diritto a conseguiré, in applicazione dei benefici di cui alia 1. n.

284/1977, la pensione di anzianitá, avendo maturato 40 anni e 31 settimane lavorative nonché il

superbonus di cui alla legge Maroni; la condanna dello stesso ente previdenziale a corrispondere la

pensione di anzianitá a decorrere dal 1.10.2007 nonché ü super bonus previsto dalla legge Maroni dal 17.12.2004 al 30.9.2007 oltre alle spese legali.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'Inps non si costituiva.

Ricostruito il fascicolo d'ufficio, all'odierna udienza, la parte istante chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento del super bonus rivendicato in ricorso in via generica.

La causa veniva discussa ed il giudice decideva come da sentenza della quale veniva data lettura.

buongiorno, io sono transitato nel 2017 arruolato nel 87 ricongiunto 1,3 mesi ,
ma questa vale anche per il transitato a ruoli civili che percepisce anche la pensione di privilegio

MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda é fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.

. 1. Va dichiarata la contumacia dell'Inps che benché ritualmente evocato non si é costituito

in giudizio.

2.La parte istante ha chiesto anzitutto di accertare il diritto a conseguire la pensione di

anzianità a decorrere dal 1 ottobre 2007, facendo applicazione del beneficio di cui alia legge n.

284/1977.

Risulta ex actis (estratto contributivo Inps) che:

a) l'istante ha lavorato nell'anno 1971 e fino al 31.8.1972 per 35 settimane lavorative;

b) dall'l.10.1972 fino al 31.8.1999 quale militare di carriera nella Guardia di Finanza,

totalizzando un anzianità di servizio di anni 31 e di mesi 11, facendo applicazione del beneficio

di cui all'art. 3 comma 5 1 n. 284/1977 (cfr. decreto del 5.11.2002 Reparto Técnico Logistico

Amministrativo Puglia della Guardia di finanza);

c) dal 1.9.1999 al 30.9.2007 ha lavorato quel dipendente della Banca popolare di Bari.

Ciò posto, va chiarito che il periodo di servizio svolto dall'istante presso la G. di F., va valutato sul

piano contributivo per anni 31 ed 11 mesi.

Tale periodo contributivo é la risultante dell'applicazione al periodo di servizio militare effettivo

dell'incremento di 1/5 previsto dall'art. 3 comma 5 1. n. 284/1977 secondo cui" ai della liquidazione e riliquidazione dellepensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, é computato con l’aumento di un quinto”.

Trattasi di norma pacificamente applicabile in specie, non ravvisandosi alcun impedimento normativo di sorta.

In particolare, é privo di pregio l'assunto espresso dall'ente previdenziale nella nota del 1.2.2008

secondo cui l'incremento ex art. 3 ridetto sarebbe utilizzabile solo nell'ambito della pubblica

amministrazione.

Invero, l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare possa beneficiare dell’aumento del quinto previsto dal comma 3 1. n. 284/1977 é l'avere svolto un servizio in condizioni di impiego

operativo, vale a dire in servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per

servizio di istituto (in specie percepita come si ricava dal decreto del 5.11.2002 Reparto Tecnico

Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di finanza), mentre non si richiede che la pensione poi fruita dagli interessati appartenga al settore pubblico.

L'aumento del quinto rappresenta infatti un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status

previdenziale dell'interessato, e che non può poi esserne escluso, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare: non a caso, infatti, il ridetto art. 3, in proposito, parla di aumento che spetta "...Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni..", intendendo cioè, senza dubbio, la riferibilità del beneficio a tutte le tipologie di trattamento previdenziale che il soggetto abbia poi ad ottenere (cfr. in termini G Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 09/01/2007, n. 19 e Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2007, n. 23473).

Alla luce di quanto innanzi, non par dubbio che l'istante ha titolo per rivendicare l'applicazione in suo favore dell'incremento contributivo di cui al ridetto art. 3.

Ne deriva per conseguenza che l'istante ha maturato, alla data del 1.10.2007, un'anzianità contributiva di anni 40 e 31 settimane e pertanto ha diritto a conseguire la pensione di anzianità a partire dalla data predetta con conseguente condanna dell’Inps al pagamento della stessa nei termini testé precisati oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3.La domanda di condanna dell'Inps al pagamento del super bonus é fondata nei termini

che seguono.

Giova premettere che il beneficio de quo é regolato dall'art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 secondo cui:" Per il periodo 2004/2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1967, n.449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, posso rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima.



In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro. A tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore (8).”

Ciò posto, va evidenziato che:

1) l'istante con nota del 22.4.2006 ha chiesto all'Inps il riconoscimento del beneficio testé indicato

poi non accordato atteso il diniego opposto dallo stesso ente in mérito alla corresponsione della

pensione di anzianità;

2) alla data di ottobre 2007 l'istante aveva maturato un'anzianità contributiva di anni 40 e 31

settimane;

3) per godere del beneficio de quo occorrevano, giusta il combinato disposto degh artt. 1 comma

12 1. n. 243/2004 e 59 comma 6, i seguenti requisiti:

per l'anno 2004 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l'armo 2005 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 38 di contributi;

per l'armo 2006 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

per l'anno 2007 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero solo 39 di contributi;

Considerato che nell'armo 2006 l'istante aveva 53 anni (essendo nato nel 1953) ed aveva maturato

Un’anzianità contributiva di armi 39, non par dubbio che costui sin dal marzo 2006 poteva godere di tale beneficio, avendo maturato la prescritta anzianità.

Tanto precisato, va specificato che il diniego apposto dall'Inps all'istante di conseguire la pensione di anzianità per le ragioni suddette ha impedito illegittimamente a costui nel contempo di godere del

beneficio de quo, ingenerando in capo all'istante il conseguente pregiudizio patrimoniale.

Ne consegue che l'Inps va condannato, in via genérica, a corrispondere in favore dell'istante il beneficio de quo maturato nel periodo 1.3.2006 - 30.9.2007, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.

3. In considerazione del riconoscimento in favore dell'istante del super bonus con una

decorrenza inferiore a quella reclamata in ricorso (dal marzo 2006 anziché dal dicembre 2004), le spese di causa vanno compénsate tra le parti per un quarto, restando i residui tre quarti, nella misura

individuata in dispositivo, a carico dell'Inps, secondo il principio della soccombenza.



P.Q.M.



Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda cosi provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto,

dichiara la contumacia dell'Inps;

accerta il diritto della parte istante a percepire la pensione di anzianità a far data dal 1.10.2007 con

conseguente condanna dell'Inps al pagamento della stessa con la predetta decorrenza oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

accerta il diritto della parte istante a percepire il beneficio di cui all'art. 1 comma 12 1. n. 243/2004 in relazione al periodo temporale 1.3.2006 -30.9.2007 con conseguente condanna dell'Inps al pagamento in favore della parte istante dello stesso, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge, nei termini di cui in motivazione;

compensa le spese di causa per un quarto e pone i residui tre quarti in capo allTnps che si liquidano

complessivamente in euro 1800,00 oltre iva e cap e rimborso per spese generali come per legge da

distrarsi in favore dei procuratori anticipatati;

Bari 29.4.2011



IL GIUDICE

Dr. Giuseppe MINERVINI





DEPOSITATO

In Cancelleria 29 aprile 2011
buongiorno , sono Mario Miriello arruolato nell87 e congedato con passaggio a ruolo civile 2017, ho anche ricongiunto 1,3 mesi, questa sentenza è buona anche per me , io pero percepisco la pensione privilegiata . grazie
mauri64
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Re: Maggiorazione dei servizi per ex transitati

Messaggio da mauri64 »

Ciao Mario,
se hai ottenuto la pensione privilegiata in cumulo con lo stipendio da dipendente civile, tutti gli anni svolti nella Polizia Penitenziaria compresi i 5 anni di abbuono sono stati azzerati.
Pertanto potrai andare in quiescenza in base ai requisiti vigenti nella Pubblica Amministrazione che attualmente sono di 67 anni di età.
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