Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

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panorama
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Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

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Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 77 e 78 comma VI del T.U. n. 267/2000.



N. 08325/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07751/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7751 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Izzo, Tammaro Soprano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Felice Jalungo in Roma, via Cardinal Agliardi, 15;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determina, notificata in data 26.7.2010, con la quale si rigetta l'istanza del ricorrente di trasferimento temporaneo dal Comando regionale Liguria al Comando regionale Campania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo presso la Tenenza della Guardia di Finanza di OMISSIS, premesso di essere stato eletto alla carica di consigliere comunale presso il Comune di OMISSIS , ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con il quale è stata rigettata la sua domanda di trasferimento temporaneo dal Comando regionale Liguria al Comando regionale Campania fino al termine del mandato di consigliere comunale , in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 77 e 78 comma VI del T.U. n. 267/2000.
Con il gravame il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 51 Cost., degli artt. 77 e 78 comma VI del T.U. n. 267/2000, dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, nonché il difetto della motivazione e dell’istruttoria, l’illogicità e la contraddittorietà menifeste.
Assume in particolare il ricorrente che il lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 78 cit. comma 6, ha diritto ad un esame prioritario della propria richiesta di avvicinamento della sede di servizio al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo e che la richiamata disposizione trova applicazione anche con riferimento al personale militare.
Rileva, poi, come, in un’ottica di ponderazione dei diversi interessi, ben avrebbe potuto l’Amministrazione accogliere la sua domanda di trasferimento presso sedi delle province della Campania, considerato in particolare che nella provincia di Napoli si riscontrava una forte carenza di personale per i ruoli di sopraintendenti, appuntati e finanzieri.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 4202 del 29/30 settembre 2010 il tribunale, in accoglimento della domanda di tutela cautelare, ordinava il riesame dell’istanza; il provvedimento veniva però annullato dal Consiglio di Stato in sede di appello con ordinanza n. 5723 del 15 dicembre 2010.
Alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2011 la causa è stata quindi trattenuta per la decisione del merito.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che la disposizione di cui all’art. 78 comma 6 T.U.EE.LL., lungi dal prevedere un diritto del dipendente eletto alla carica di consigliere comunale ad essere trasferito presso il luogo in cui svolge il mandato amministrativo, stabilisce soltanto un diritto di priorità nella valutazione della domanda di trasferimento per l’ipotesi in cui il datore di lavoro si sia comunque determinato a disporre dei trasferimenti verso la sede richiesta.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che l’Amministrazione abbia disposto trasferimenti a favore del Comando regionale della Campania, pretermettendo la domanda del ricorrente alla quale, invece, in virtù della disposizione richiamata, avrebbe dovuto essere riconosciuta priorità a tutela del mandato amministrativo e allo scopo di consentire al dipendente, eletto alla carica di consigliere comunale, di potere adempiere al mandato nelle migliori condizioni di funzionalità, in una prospettiva teleologica di ponderazione dei diversi interessi.
Ne deriva la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta proprio , non già la violazione di un diritto al trasferimento, invero insussistente, quanto piuttosto la mancata delibazione della domanda del ricorrente con priorità, una volta avviati diversi procedimenti di trasferimento verso uffici del Comando regionale Campania.
Ad una favorevole delibazione della predetta domanda, infatti, non ostava , in primo luogo, il fatto che il ricorrente svolga il mandato presso un comune della Campania, e la correlata esigenza di evittare che un militare della Guardia di finanza possa svolgere il proprio servizio istituzionale nell’ambito della stessa circoscrizione elettorale nella quale si è presentato come candidato e svolge la propria attività politica ed amministrativa, considerato che il ricorrente ha chiesto di essere trasferito nella provincia di Napoli, mentre svolge le funzioni di consigliere comunale del Comune di OMISSIS, nella provincia di Avellino.
In secondo luogo, premessa la generale applicabilità della normativa richiamata anche al personale militare, sia pure in una prospettiva di ponderazione degli interessi dell’istante e delle esigenze sottese alla disposizione di favore con le peculiari necessità organizzative proprie di una forza militare, va rilevato come la motivazione del provvedimento di diniego impugnato sia affetta da profili di travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, considerato che, per un verso, dal Comando regionale della Liguria sono stati effettuati diversi trasferimenti ( nello stesso periodo di riferimento della domanda del ricorrente) e, per altro verso, risultavano carenza di organico evidenti presso i vari comandi della provincia di Napoli, al punto che sono state disposte nuove assegnazioni presso detti uffici.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato e con salvezza degli ulteriori provvedimenti.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2011


gladiatoredicaserta
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da gladiatoredicaserta »

Concordo pienamente con il Giudice. Ma avete visto la nuova circolare? Nel caso un consigliere venga rieletto deve tornare al su o"Vecchio" reparto e poi rifare l'istanza, magari spendendo altri soldi per il ricorso, nel caso capitasse come al collega di cui sopra, che vergogna!
gianfrycas

Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da gianfrycas »

Domando:
Se mi candido alle elezioni amministrative per il consiglio comunale del comune ove presto servizio (con più di 500.000 abitanti) rischio il trasferimento anche se non svolgo servizio operativo??
gladiatoredicaserta
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da gladiatoredicaserta »

se qualcuno "ci pensa" nel senso che se l'amministrazione conosce la norma o "qualcuno" glielo fa notare sicuramente verrai trasferito. La legge di riferimento ora non la conosco ma è vecchia di circa 20anni. Pensa che ti trasferiscono anchee se solo ti candidi quindi anche se non vieni eletto. Il tipo di servizio che svolgi è ininfluente. Su internet ho letto la storia di un maresciallo dei carabinieri trasferito a seguito della candidatura della moglie!
panorama
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da panorama »

Per notizia.

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N. 02826/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento ai sensi art 78 comma 6 T.U.E.L.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
OMISSIS;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. OMISSIS di protocollo del 21 ottobre 2011, con la quale il Capo del I Reparto dello Stato Maggiore, Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il “non accoglimento dell’istanza” dell’8 luglio 2009 con la quale il ricorrente aveva chiesto il trasferimento di sede lavorativa ai sensi dell’art. 78, sesto comma, del Testo Unico per gli Enti Locali;
Considerato che il ricorrente contesta i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di trasferimento individuati dall’Amministrazione nel fatto che il richiedente, prestando servizio in una regione limitrofa a quella richiesta, può espletare il mandato elettorale avvalendosi dei benefici previsti dal D. L.vo n. 267/2000, e con il richiamo a generiche esigenze di organico e servizio dei reparti interessati;
Considerato che il ricorso si appalesa fondato sotto il profilo di una carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, che respinge l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente sulla base del fatto che lo stesso presta servizio in una regione limitrofa a quella richiesta, senza invece considerare la effettiva distanza tra la sede attuale di servizio del ricorrente (OMISSIS) ed il Comune di OMISSIS, dove lo stesso, oltre ad essere Consigliere Comunale, riveste la carica di Assessore Comunale;
Considerato, pertanto, che la ratio dell’art. 79 del Testo Unico degli Enti locali è proprio quella di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possano impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio, per cui il provvedimento impugnato appare il risultato di una carente istruttoria che non ha tenuto conto della effettiva situazione nella quale si trova il ricorrente, il quale per poter svolgere il suo mandato si deve sobbarcare notevoli disagi fisici che possono compromettere anche la sua efficienza nel servizio di istituto;
Considerato, peraltro, che l’accoglimento del proposto gravame con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento comporterà per l’Amministrazione resistente l’obbligo di una nuova determinazione che tenga conto delle considerazioni sopra riportate;
Il ricorso va, quindi, accolto mentre le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvo le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2012
panorama
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da panorama »

- Rigetto dell'istanza di trasferimento per mandato amministrativo, quale Consigliere Comunale.

- Sin dalla elezione alla carica di consigliere comunale, l’amministrazione ha concesso allo stesso numerosi permessi per l’espletamento del mandato, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000.

- Ricorso respinto.

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N. 01471/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02694/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, via Foro Bonaparte, 70;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della determinazione del 26.07.2011 avverso il rigetto dell'istanza di trasferimento per mandato amministrativo; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il nucleo di Polizia tributaria di OMISSIS, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali è stata respinta l’istanza di trasferimento temporaneo al Comando Regionale Campania, provincia di Salerno, Napoli e Avellino, dallo stesso presentata ai fini dell’espletamento del mandato elettorale come consigliere comunale di OMISSIS, in provincia di Salerno, ai sensi dell’art. 78, comma 6, d.lgs. n. 267/2000.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito e confutando le singole doglianze nello stesso dedotte.
Con ordinanza n. 1583/11 del 19 ottobre 2011 la sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il collegio ritiene che il ricorso sia infondato in relazione a tutti i motivi di gravame dedotti, con i quali, sostanzialmente, il ricorrente contesta il ritardo con il quale l’amministrazione avrebbe provveduto sulla sua istanza, la violazione dell’art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, il difetto di motivazione e la contraddittorietà ed illogicità dei provvedimenti impugnati, assumendone l’illegittimità perchè l’amministrazione avrebbe negato il diritto del medesimo a che la propria istanza venisse esaminata con priorità rispetto a quella di altri soggetti, che sarebbero stati, invece, trasferiti.
In proposito deve, anzitutto, osservarsi che il ricorrente presta servizio presso il nucleo di Polizia tributaria di OMISSIS, ove sussiste una notevole carenza di organico, anche in considerazione delle delicate e rilevanti funzioni espletate dai finanzieri allo stesso assegnati, come ben posto in rilievo dall’amministrazione.
In secondo luogo, deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti non emerge alcun trasferimento di militari del ruolo degli ispettori dal Comando Regionale Lombardia, provincia di Milano, ove il ricorrente presta servizio, al Comando Regionale Campania, province di Napoli, Salerno ed Avellino, ove lo stesso ha richiesto il trasferimento temporaneo.
Inoltre, sin dalla elezione del ricorrente alla carica di consigliere comunale nel comune di OMISSIS, in provincia di Salerno, l’amministrazione ha concesso allo stesso numerosi permessi per l’espletamento del mandato, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000.
Tanto premesso, pur apprezzando le ragioni poste alla base dell’istanza temporanea di trasferimento ma considerando la situazione concreta concernente la dotazione organica della sede di servizio del ricorrente ben evidenziata nel provvedimento oggetto del presente giudizio, risulta del tutto legittimo che l’amministrazione abbia negato il trasferimento continuando a concedere, comunque, allo stesso la possibilità di espletare il proprio mandato mediante i permessi ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000.
Né rileva l’asserito ritardo con il quale il provvedimento è stato emesso, che non ha provocato alcuna lesione al ricorrente, che è stato messo sin dalla sua elezione nelle condizioni di esercitare il proprio mandato elettorale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2012
panorama
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da panorama »

1) - Trasferimento temporaneo dal comando generale emilia romagna alle province di salerno, potenza e avellino, al fine di espletare in modo più agevole le funzioni di consigliere comunale, di assessore con delega alla "sicurezza e protezione civile" nonchè di vicesindaco presso l'amministrazione municipale del comune di Auletta (sa);

2) - Per espletare detti incarichi ha chiesto, in applicazione dell’art. 78 TUEL, l’assegnazione temporanea, fino al termine del mandato, al Comando regionale Campania – provincia si Salerno o Potenza o Avellino.

3) - Lo spirito della norma che si ispira direttamente all'articolo 51, comma 3, della Costituzione, è quello per cui "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

Il resto potete leggerlo qui sotto in sentenza. Ricorso Accolto.

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09/07/2012 201200479 Sentenza 1


N. 00479/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Granese, Marcello Feola, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Comando Generale Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento
- della determinazione n. ……… del 3 agosto 2011 a firma del comandante in seconda del comando generale della guardia di finanza, di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente in data 17.2.2011 per il trasferimento temporaneo dal comando generale emilia romagna alle province di salerno, potenza e avellino, al fine di espletare in modo più agevole le funzioni di consigliere comunale, di assessore con delega alla "sicurezza e protezione civile" nonchè di vicesindaco presso l'amministrazione municipale del comune di Auletta (sa);
- ove necessario, se negativo, del parere espresso in merito dal comandante interregionale dell'italia centro settentrionale con nota prot. ……… in data 22 marzo 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente è appuntato della guardia di Finanza in servizio presso la 1° compagnia di OMISSIS.
E’ stato eletto consigliere comunale e ha avuto l’incarico di Assessore con delega alla sicurezza e protezione civile nonché vicesindaco nel comune di Auletta (SA).

Per espletare detti incarichi ha chiesto, in applicazione dell’art. 78 TUEL, l’assegnazione temporanea, fino al termine del mandato, al Comando regionale Campania – provincia si Salerno o Potenza o Avellino.
Il comandante della 1° compagnia di OMISSIS ha espresso parere favorevole.

Il comando generale della guardia di finanza ha rigettato l’istanza facendo riferimento genericamente al prevalente “interesse istituzionale ad un’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio”.

2. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. l’interessato deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 35/2010 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3. L'articolo 78, del D. Lgs. n. 267 del 2000 dispone testualmente al comma 6 che " 6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la proprietà per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione ".

Lo spirito della norma che si ispira direttamente all'articolo 51, comma 3, della Costituzione, è quello per cui "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

Naturalmente, al di là del nomen utilizzato sia da parte ricorrente sia dall'amministrazione, non si tratta di un trasferimento in senso tecnico, ma di un beneficio temporaneo collegato strettamente al mandato elettorale.

4. In diritto, va condiviso il diffuso indirizzo secondo cui la norma de qua va intesa nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, in quanto legato al mandato amministrativo) va mantenuto al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito anche da lungo tempo nelle relative graduatorie, e deve essere istruito a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge.

Tutto ciò senza pregiudizio dell'ulteriore principio, secondo cui la disposizione non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l'istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse.

5. Ciò premesso il ricorso è fondato

Il collegio considera evidente l'insufficienza della motivazione addotta a sostegno dell'impugnato diniego, laddove ci si limita ad affermare che è prevalente “interesse istituzionale ad un’ottimale distribuzione delle risorse sul territorio”, senza altro aggiungere , pur in presenza del parere favorevole del comandante della compagnia ove il ricorrente presta servizio.

Tale rilievo appare generico, soprattutto se si tiene conto della grande distanza esistente nel caso di specie fra la sede di servizio del ricorrente e il Comune ove è destinato a svolgersi il mandato elettivo, e inoltre il diniego non appare assistito da alcuno specifico e puntuale richiamo di esigenze logistiche e organizzative dell'Amministrazione (posti vacanti o coperti nella sede di servizio, eventuali scoperture nelle sedi vicine al Comune di auspicata destinazione etc.).

E che una motivazione precisa e puntuale sia necessaria, alla stregua dei parametri e criteri indicati dal più volte citato art. 78, discende dal diretto coinvolgimento, nelle valutazioni compiute sull'istanza de qua, dei diritti connessi all'elettorato passivo e riconducibili a una situazione soggettiva costituzionalmente protetta ex art. 51 Cost.( Consiglio di Stato,sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 705).

6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa, sussistendo contrasti interpretativi sulla disposizione normativa in parola..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2012
M.E.H.
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da M.E.H. »

In pratica sto nelle stesse condizioni, sono stato eletto a giugno come consigliere comunale con delleghe ai lavori pubblici, viabilita, protezione civile e sono stato nominato anche Capo Grupo di Maggioranza. L'amministrazione da cui dipendo con nota del 21/09/2012 mi respinge l'istanza motivando che la provincia richiesta (cagliari) è in esubero, grave falsità perchè ad un colega di cagliari eletto in un comune della campania hanno risposto che la provincia sta in deficit di uomini e che di conseguenza non lo possono trasferire. A chi stanno prendendo in giro??? A me dicono che la provincia sta in esubero ed al collega dicono il contrario, come funziona??? ripeto a chi stanno prendendo in giro???
Ciao ciao. Scusate lo sconforto.
panorama
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da panorama »

recupero di somme erogate a seguito del trasferimento dal Commissariato di ………. alla Questura di …… ex art. 53 del DPR n. 335/1982, in quanto si era candidato alle elezioni politiche per la XXIV circoscrizione Sicilia 1.

1) - Tale trasferimento era stato qualificato d’autorità, cosicchè,, gli era stata corrisposta l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86

2) - la Questura gli aveva, però, chiesto la restituzione di tale somma, in quanto ritenuta non dovuta dalla circolare del ministero dell’Interno n. 333 – G/ 2.2.24.04 del 3 marzo 2008, la quale richiamava la decisione del Consiglio di Stato n. 2907/2005.

IL TAR precisa:

3) - Come chiarito nel parere della prima sezione del Consiglio di Stato n. 3156/2008 del 24 settembre 2008 relativo a fattispecie analoga, l’orientamento espresso dalla IV sezione del Consiglio di Stato nella decisione n. 2907/2005 richiamata dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 333 – G/ 2.2.24.04 del 3 marzo 2008 era espressione di un orientamento assolutamente consolidato siccome manifestato sia dai giudici di primo grado (vedi TAR Puglia Lecce n. 873/05) sia dallo stesso Consiglio di Stato (vedi decisione della IV sezione n. 1019 del 4 settembre 1996).

4) - Per quanto riguarda il merito della questione, in tale parere, alla cui ampia motivazione per esigenze di sintesi si rinvia, si è, in particolare, condivisibilmente affermato che nel caso considerato dall’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982 non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè della assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla sua volontà per soddisfare esigenze dell’amministrazione di appartenenza, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dalla stessa norma di “prestare servizio per 3 anni nell’ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato”.

Ricorso PERSO.

Il resto dei motivi leggeteli qui sotto.

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22/05/2013 201301133 Sentenza 1


N. 01133/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Alfonso Napoli, presso il cui studio in Palermo, corso Alberto Amedeo, n. 74, è elettivamente domiciliato;

contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

per l'annullamento
- del provvedimento del 24 – 28 luglio 2008, con il quale l’ufficio personale della Questura di ….. ha comunicato l’avvio della procedura finalizzata al recupero di somme erogate a seguito del trasferimento dal Commissariato di ………. alla Questura di …… ex art. 53 del DPR n. 335/1982;
- della nota di pari data di comunicazione dell’importo della trattenuta mensile;
- di qualsiasi altro atto presupposto, conseguente o correlato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 10 maggio 2013, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato:

FATTO
Con ricorso, notificato il 20 maggio 2009 e depositato il 18 giugno successivo, il signor OMISSIS, poliziotto in servizio presso la Questura di …., esponeva di essere stato trasferito, ex art. 53, comma 1, del DPR n. 335/1982, nel corso del 2006, dal commissariato di ……….., in quanto si era candidato alle elezioni politiche per la XXIV circoscrizione Sicilia 1.

Tale trasferimento era stato qualificato d’autorità, cosicchè, nel periodo 27 ottobre 2006 – 31 luglio 2007, gli era stata corrisposta l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86 per un importo complessivo di € ……..

Con nota del 24 luglio 2008, la Questura di ….. gli aveva, però, chiesto la restituzione di tale somma, in quanto ritenuta non dovuta dalla circolare del ministero dell’Interno n. 333 – G/ 2.2.24.04 del 3 marzo 2008, la quale richiamava la decisione del Consiglio di Stato n. 2907/2005.

Malgrado la presentazione di osservazioni, il Ministero aveva operato le trattenute finalizzate al recupero della indennità di trasferimento con decorrenza dal mese di novembre del 2008.

Aveva, pertanto, proposto ricorso al giudice del lavoro di Trapani, il quale, con ordinanza del 9 febbraio 2009, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Ha, pertanto, riassunto, il giudizio innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento del 24 – 28 luglio 2008, con il quale l’ufficio personale della Questura di …… gli aveva comunicato l’avvio della procedura finalizzata al recupero delle somme in questione.

Il ricorso è stato affidato al seguente motivo:

Violazione dell’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86. Eccesso di potere per erronea interpretazione ed applicazione di legge, nonché per disparità di trattamento.

Il trasferimento ex art. 53, comma 1, del DPR n. 335/1982 sarebbe qualificabile come d’ufficio e comporterebbe, pertanto, la erogazione della indennità di trasferimento.

Non potrebbe, comunque, procedersi al recupero in considerazione del fondamento dello stesso su un cambiamento di orientamento giurisprudenziale.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il recupero delle somme erogate al ricorrente, poliziotto in servizio presso la Questura di ….., a titolo di indennità di trasferimento, per il cambio di sede avvenuto nel 2006 ai sensi dell’art. 53, comma 1, del DPR n. 335/1982, in quanto lo stesso si era candidato alle elezioni politiche.

Tale recupero è stato disposto, in quanto le somme sono state ritenute non dovute alla luce della circolare del Ministero dell’Interno n. 333 – G/ 2.2.24.04 del 3 marzo 2008, la quale conteneva un richiamo alla decisione del Consiglio di Stato n. 2907/2005.

Con unico motivo si deduce: sotto un primo profilo, che il trasferimento in questione sarebbe qualificabile come d’ufficio e comporterebbe, pertanto, la erogazione della indennità di trasferimento; sotto un secondo profilo, che non potrebbe procedersi al recupero in considerazione del fondamento dello stesso su un cambiamento di orientamento giurisprudenziale.

Le doglianze sono infondate.

Come chiarito nel parere della prima sezione del Consiglio di Stato n. 3156/2008 del 24 settembre 2008 relativo a fattispecie analoga, l’orientamento espresso dalla IV sezione del Consiglio di Stato nella decisione n. 2907/2005 richiamata dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 333 – G/ 2.2.24.04 del 3 marzo 2008 era espressione di un orientamento assolutamente consolidato siccome manifestato sia dai giudici di primo grado (vedi TAR Puglia Lecce n. 873/05) sia dallo stesso Consiglio di Stato (vedi decisione della IV sezione n. 1019 del 4 settembre 1996).

Per quanto riguarda il merito della questione, in tale parere, alla cui ampia motivazione per esigenze di sintesi si rinvia, si è, in particolare, condivisibilmente affermato che nel caso considerato dall’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982 non si è in presenza di un trasferimento in senso tecnico, cioè della assegnazione di autorità del pubblico dipendente ad altra sede di servizio, a prescindere dalla sua volontà per soddisfare esigenze dell’amministrazione di appartenenza, ma di un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio in conseguenza del divieto posto dalla stessa norma di “prestare servizio per 3 anni nell’ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato”. Ne consegue che, a differenza di quanto previsto per i normali trasferimenti d’ufficio, per i quali la durata della permanenza nelle sede di destinazione è rimessa alla libera e responsabile valutazione dell’amministrazione, in tali ipotesi il dipendente – candidato non eletto – ha un vero e proprio diritto a rientrare, alla scadenza del triennio, nell’ufficio dal quale era stato temporaneamente allontanato.

Con riferimento alla fattispecie in esame deve, pertanto, ritenersi che la indennità di trasferimento era stata indebitamente corrisposta e che l’Amministrazione ne ha legittimamente disposto il recupero, senza che a diversa conclusione possa addivenirsi sulla base di eventuali prassi di segno diverso, poiché in contrasto con la normativa di riferimento.

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Si ritiene di compensare le spese in considerazione del fatto che le somme sono state percepite in buona fede dal ricorrente.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2013
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

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Il Ministero dell'Interno perde l'Appello al Consiglio di Stato
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TRASFERIMENTO DI COMMISSARIO DI P.S: IN SEGUITO A CANDIDATURA AD ELEZIONI

1) - il commissario non era stato eletto consigliere comunale

IL CONSIGLIO DI STATO afferma:

2) - Al riguardo appare evidente che la ratio del comma 1 dell’art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 ( l’eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto….almeno per tre anni) : cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l’esercizio dei diritti politici garantito a livello costituzionale al cittadino.

3) - Pertanto. ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall’art. 53, comma 2, del DPR n. 335/1982, va riferito anche all’ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall’art. 51 Cost., . e l’esigenza di preservare l’attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico.

N.B.: vedi punto n. 2 di cui sopra.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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29/09/2014 201404861 Sentenza 3


N. 04861/2014REG.PROV.COLL.
N. 01794/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2006, proposto da:
Ministero Dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
F. M.;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00713/2005, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO DI COMMISSARIO DI P.S: IN SEGUITO A CANDIDATURA AD ELEZIONI, disposto con decreto del Capo della Polizia 21 giugno 2005.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 8 marzo 2005 il Sostituto Commissario di PS F. M., in servizio in Polizia dal 1983 ed assegnato alla Questura di Chieti dal 1989, candidatosi alla carica di consigliere alle elezioni comunali, che si sarebbero svolte a Chieti il 3 e 4 aprile 2005, presentò al Dipartimento di PS domanda di trasferimento, ai sensi del DPR n. 335/1982, art. 53, a Pescara, indicando vari uffici della P.S. a cui, con successiva integrazione, aggiunse anche la Questura di Pescara; nella istanza il Commissario, residente a OMISSIS ( PE) con moglie e figli minori, richiamava anche altra recente domanda di trasferimento nelle stesse sedi di Pescara motivata con la necessità di essere più vicino alla madre, invalida al 100% e residente anch’essa a OMISSIS .

Visto che il commissario non era stato eletto consigliere comunale, il Dipartimento di PS con decreto 21 giugno 2005 notificato il 28 luglio 2005) ne disponeva il trasferimento, ai sensi dell’art. 53 DPR n. 335/1982, al Commissariato distaccato di Lanciano (CH) con decorrenza immediata.

1.1. Avverso tale trasferimento il Commissario ha proposto ricorso al TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, che, trattata l’istanza cautelare nella camera di consiglio del 17 novembre 2005, ha deciso la causa nel merito ( ai sensi dell’art. 9 legge 205/2000) e, con sentenza semplificata 28 novembre 2005 n. 713/2005, ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della PA, spese compensate.

Con appello ritualmente notificato il Ministero dell’Interno ha chiesto la riforma della suddetta sentenza, deducendone la erroneità con riguardo sia alla interpretazione dell’art. 53 del DPR n. 335/1982 sia al difetto di motivazione.

Il Commissario appellato non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2013, udito l’Avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione.

2. L’appello è infondato e la sentenza appellata merita conferma.

Viste le disposizioni dell’art. 53, commi 1 e 2, del DPR 335/1982 , ritiene il Collegio che il trasferimento del personale di Polizia alla sede di servizio più vicina è previsto, compatibilmente con la qualifica rivestita, con riguardo non solo agli eletti, ma anche ai candidati che, poi, risultino non eletti.

Al riguardo appare evidente che la ratio del comma 1 dell’art. 53 citato (il candidato alle elezioni non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato) è analoga a quella del comma 2 dello stesso articolo 53 ( l’eletto non può prestare servizio nella circoscrizione dove è stato eletto….almeno per tre anni) : cioè è necessario evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle forze di Polizia e l’esercizio dei diritti politici
garantito a livello costituzionale al cittadino.

Inoltre, come ha rilevato la sentenza appellata ( con motivazione analoga ad altra propria pronuncia n. 599/2005 di accoglimento del ricorso proposto da un ispettore in servizio anch’egli a Chieti e candidato non eletto alle elezioni comunali di Chieti), è chiaro che il diritto di esercitare le pubbliche funzioni elettive è speculare e collegato funzionalmente al diritto di elettorato passivo con l’ulteriore conseguenza che ogni compressione dell’esercizio dell’uno si riflette sull’esercizio dell’altro.

2.1. Pertanto. ad avviso del Collegio, privilegiando una interpretazione conforme ai principi costituzionali, il trasferimento alla sede più vicina, quale limite alla discrezionalità organizzativa del Dipartimento di PS introdotto dall’art. 53, comma 2, del DPR n. 335/1982, va riferito anche all’ipotesi del candidato non eletto, rappresentando tale disposizione legislativa un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive, garantito a tutti dall’art. 51 Cost., . e l’esigenza di preservare l’attività di servizio della Polizia di Stato da interferenze derivanti dal mandato amministrativo o politico.

Tra l’altro, una volta escluso che la ratio del trasferimento alla sede più vicina sia individuata nella finalità di agevolare l’esercizio dell’attività connessa al mandato amministrativo o politico, l’applicazione dell’agevolazione del trasferimento alla sede più vicina alla sola ipotesi del personale di PS eletto, rappresenterebbe anche una irragionevole maggiore gravosità dell’esercizio del diritto a candidarsi in capo al personale di PS, che, per il solo fatto di candidarsi, si esporrebbe al rischio di essere assegnato ad una sede di servizio molto disagevole in quanto distante dalla dimora della sua famiglia, come è accaduto al Commissario appellato, che (in servizio a Chieti dal 1989) è stato trasferito al Commissariato di Lanciano, a distanza di oltre 50 chilometri dalla abitazione familiare situata nel comune di Spoltore ( a km. 5 da Pescare), dove vive con il coniuge e tre figli minori e dove risiede anche la madre invalida al 100% ( vedi domanda di trasferimento da Chieti a Pescara del 8 febbraio 2005).

2.2. D’altra parte, l’impugnato trasferimento al Commissariato di Lanciano, cioè nell’ambito della stessa provincia di Chieti, non rispondeva neanche alle direttive di servizio impartite dal Ministero dell’Interno con la circolare 6 aprile 1995, che, fornendo istruzioni sui casi più incerti, impartisce le seguenti istruzioni : “nel caso di un dipendente in servizio presso la Questura, candidatosi in una circoscrizione ( (collegio) elettorale compreso nella medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei Commissariati distaccati ubicati nella Provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale”.

Quindi, ove il Dipartimento di PS avesse trasferito il ricorrente, anziché al Commissariato di Lanciano, in uno degli uffici di Pescara, avrebbe osservato sia la direttiva che richiede il trasferimento del candidato “fuori provincia”, impartita dalla circolare ministeriale del 1995, sia il limite della “sede più vicina”, dettato dall’art 53 DPR 335/1982 .

Quanto all’ipotesi del trasferimento “fuori provincia”, la diversa lettura della circolare data dall’Avvocatura dello Stato nell’appello all’esame ( il Ministero non si riferirebbe alla provincia più vicina a quella della circoscrizione elettorale) appare, da un lato, immotivata sotto il profilo interpretativo teleologico, e, dall’altro, in contrasto con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità in ragione del sotteso intento disincentivante all’esercizio del diritto di elettorato passivo da parte del personale di PS.

2.3. Né tanto meno il trasferimento del ricorrente al Commissariato di Lanciano è sostenuto dalla esposizione di prevalenti esigenze di servizio, non potendosi dare valenza di motivazione alla espressione “valutate altresì le esigenze dell’Amministrazione”, che per la sua genericità e formalismo, come rilevato dalla sentenza appellata, non supera lo scrutinio sul corretto esercizio della discrezionalità, mentre nel ricorso innanzi al TAR l’interessato ha rappresentato che, da un lato, il Commissariato di Lancino non appariva il più sguarnito ( su 45 addetti erano presenti 13 ispettori di cui 2 Sostituti Commissari) e che, dall’altro, il Dipartimento avrebbe potuto considerare le ben più vistose carenze della dotazione organica della Questura di Pescara ( 250 addetti e 6 Sostituti Commissari) e dei vari uffici collegati presenti nella circoscrizione medesima.

3. Per le esposte ragioni l’appello va respinto.

Non vi sono statuizioni in tema di spese di lite, visto che l’appellato non si è costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello in epigrafe.

Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2014
panorama
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Re: Trasferimento temp. per mandato di consigliere comunale

Messaggio da panorama »

L'Amm.ne perde l'appello.

Il CdS scrive:

1) - I rilievi sollevati dalla parte appellante si muovono, sostanzialmente, su un duplice piano argomentativo, evidenziandosi, da un lato, che alla norma di riferimento non può assegnarsi una ricaduta applicativa tale da inficiare le normali e periodiche movimentazioni di personale e, dall’altro, che le esigenze rappresentate dall’odierno appellato, correlative all’espletamento del mandato di consigliere comunale, sarebbero ampiamente soddisfatte attraverso la concessione dei permessi previsti dall’art. 79 T.U.E.L. così nemmeno palesandosi la necessità di provvedere al trasferimento della sua sede di servizio da -OMISSIS- in -OMISSIS-

2) - Nessuno dei due argomenti a sostegno del gravame possono dirsi convincenti.

N.B.: il resto leggetelo direttamente.
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