TAR TORINO CONDANNA PER SILENZIO CAUSA DI SERVIZIO

Feed - GUARDIA DI FINANZA

Rispondi
aeronatica
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 214
Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am

TAR TORINO CONDANNA PER SILENZIO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da aeronatica »

Un saluto a tutti i partecipanti.
Per divulgazione e conoscenza di seguito quanto pronunciato dal TAR per il Piemonte di Torino.
Si può agire contro il silenzio dell'Amministrazione che lascia il dipendente in attesa, per lustri e quasi decenni, di determinazione sull'istanza di dipendenza da causa di servizio.
Il ritardo con cui vengono definite le istanze di c.s.o. possono produrre perdite economiche all'interessato a causa della prescrizione puntualmente eccepita con precisione.
Buona lettura

N. 00592/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2014, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio
mantenuto dall'Amministrazione sulle istanze prodotte dal ricorrente nelle date del 20 marzo 2006, 14 ottobre 2009, 22 ottobre 2009 e 26 febbraio 2010 per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste la memoria difensiva depositata dal ricorrente in data 17 marzo 2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. A. Dondero su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Carotenuto per il Ministero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 14 gennaio 2014 e depositato il giorno successivo, G. M., Appuntato Scelto della Guardia di Finanza già in servizio presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte di Torino, attualmente in quiescenza, ha impugnato il silenzio mantenuto dall’Amministrazione sulle istanze da lui presentate nella date di seguito specificate:
- 20 aprile 2006, tesa al riconoscimento della patologia “omissis”;
- 14 ottobre 2009, finalizzata al riconoscimento delle patologie “omissis” e “omissis”;
- 22 ottobre 2009, finalizzata al riconoscimento della patologia “omissis”
- 26 febbraio 2010, tesa al riconoscimento della patologia “omissis”.
1.1. Il ricorrente ha evidenziato le implicazioni positive che comporterebbe un eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle succitate infermità, sia in relazione ai benefici economici che ne conseguirebbero (equo indennizzo, pensione di privilegio), sia in relazione al computo del periodo complessivo di aspettativa fruito dal ricorrente, rilevante ai fini del suo posizionamento in congedo.
1.2. Ha chiesto, conclusivamente:
- la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione in relazione ai procedimenti esistenti;
- la condanna della medesima alla conclusione di tali procedimenti entro un termine certo, con la preventiva nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione in caso ulteriore inadempienza della stessa oltre il termine fissato.
2. Si è costituito il Ministero delle Finanze eccependo la tardività del ricorso perché proposto oltre il termine di cui all’art. 31 comma 2 c.p.a. (un anno dalla conclusione del procedimento amministrativo), e comunque la sua inammissibilità per carenza di interesse, dal momento che il ricorrente ha già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a precedenti istanze riferite ad ulteriori patologie, sicchè il medesimo ha già percepito l’equo indennizzo e ha già acquisto, di fatto, il diritto alla pensione privilegiata; in subordine, nel merito, il Ministero ha contestato la fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha replicato con una breve memoria all’eccezione di tardività del ricorso.
4. All’udienza in camera di consiglio del 20 marzo 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. E’ infondata l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla difesa erariale, atteso che:
- ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n 461, l’Amministrazione si pronuncia sul riconoscimento dell’infermità da causa di servizio entro venti giorni dalla data di ricezione del parere del Comitato di Verifica;
- nel caso di specie, tale termine è rimasto sospeso per effetto del preavviso di diniego comunicato al ricorrente in data 9 gennaio 2013 (il quale ha dichiarato in pari data di non avere osservazioni da formulare);
- da quella data il termine di 20 giorni ha ripreso a decorrere, per scadere definitivamente il 29 gennaio 2013;
- ne consegue che il termine di un anno dalla conclusione del procedimento di cui all’art. 31 comma 2 c.p.a. è scaduto il 29 gennaio 2014;
- rispetto a questa data, il ricorso è tempestivo perché è stato proposto con atto notificato il 14 gennaio 2014.
2. E’ infondata anche l’eccezione di carenza di interesse formula dalla difesa erariale, dal momento che, anche a prescindere dai benefici economici già attribuiti al ricorrente in relazione ad altre patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio, persiste tuttora l’interesse del ricorrente ad ottenere, “a monte”, l’annullamento del provvedimento di collocamento in congedo per asserito superamento del periodo di comporto, in relazione al quale è rilevante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche delle ulteriori patologie oggetto delle istanze tuttora inevase dall’Amministrazione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato atteso che:
- alla luce di quanto sopra esposto, il termine di conclusione del procedimento è scaduto già il 29 gennaio 2013;
- allo stato, l’amministrazione ha comunicato al ricorrente solo il parere (negativo) del Comitato di Verifica, ma non ha ancora adottato gli atti conclusivi dei relativi procedimenti.
4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va accertato l’obbligo del Ministero resistente di concludere i procedimenti avviati a fronte delle istanze presentate dal ricorrente nelle date indicate in epigrafe, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
5. Con riserva di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Rispondi