Servizio militare e anzianità di servizio.

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miguelitaliano
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Servizio militare e anzianità di servizio.

Messaggio da miguelitaliano »

Mia figlia ha prestato servizio per 6 anni nelle FF.AA. in qualità di VFP1 prima e VFP4 (+ 1 anno di rafferma) per poi transitare, a gennaio del 2012, nella Guardia di Finanza. Ora, poichè il D. L 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 , ha disposto (con l'art. 62, comma 1) l'abrogazione, tra gli altri,del comma 2 dell'art. 7 della legge 833/61 ( L'anzianita' dei finanzieri scelti e dei finanzieri e' computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dello arruolamento, la meta' di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate) verrebbe da pensare che tale agevolazione non possa essere più praticabile.
Riflettendo meglio, però, potrebbe essere sensato poter sostenere che, dato che tanto il periodo trascorso alle armi quanto la data di incorporamento è anteriore a quello del provvedimento di abrogazione, a mia figlia ( oltre che a moltissimi altri giovani) non possa applicarsi la nuova norma, tanto per il brocardo " tempus regit actum" quanto per l'art. 11 disp. prel. cod. civ. che prescrive, in campo civile, l'abrogazione delle leggi con effetto " ex nunc".
Condividete questa tesi? Ritenete possibile un eventuale ricorso teso al riconscimento dell'anzianità di servizio utile all'avanzamento del grado?
Grazie anticipate.


miguelitaliano
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Re: Servizio militare e anzianità di servizio.

Messaggio da miguelitaliano »

Sorry...., ma possibile che nessuno si trovi o si sia trovato in una situazione analoga?
christian71
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Re: Servizio militare e anzianità di servizio.

Messaggio da christian71 »

miguelitaliano ha scritto:Mia figlia ha prestato servizio per 6 anni nelle FF.AA. in qualità di VFP1 prima e VFP4 (+ 1 anno di rafferma) per poi transitare, a gennaio del 2012, nella Guardia di Finanza. Ora, poichè il D. L 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 , ha disposto (con l'art. 62, comma 1) l'abrogazione, tra gli altri,del comma 2 dell'art. 7 della legge 833/61 ( L'anzianita' dei finanzieri scelti e dei finanzieri e' computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dello arruolamento, la meta' di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate) verrebbe da pensare che tale agevolazione non possa essere più praticabile.
Riflettendo meglio, però, potrebbe essere sensato poter sostenere che, dato che tanto il periodo trascorso alle armi quanto la data di incorporamento è anteriore a quello del provvedimento di abrogazione, a mia figlia ( oltre che a moltissimi altri giovani) non possa applicarsi la nuova norma, tanto per il brocardo " tempus regit actum" quanto per l'art. 11 disp. prel. cod. civ. che prescrive, in campo civile, l'abrogazione delle leggi con effetto " ex nunc".
Condividete questa tesi? Ritenete possibile un eventuale ricorso teso al riconscimento dell'anzianità di servizio utile all'avanzamento del grado?
Grazie anticipate.
Salve miguelitaliano, non sono sicuro di esserti di aiuto ma ci provo...mi sembra di capire che stiamo parlando di una materia in continua evoluzione...io nel 1995 ebbi la possibilità di beneficiare dell'art. 51 della legge 10.10.1986 n. 668 e praticamente dei 3 anni di servizio espletati da VFP (Volontario in Ferma Prolungata) me ne riconobbero 2 ai fini dell'avanzamento del grado nella P.S....comunque già allora si diceva che per beneficiarne bisognava svolgere prima almeno 3 anni di servizio nella P.S. e in ogni caso non potevano essere riconosciuti più di 3 anni se il servizio prestato nell'Esercito era nei ruoli direttivi, mentre 2 se nei ruoli non direttivi...
Non ho più seguito questa materia ed ora sto capendo che la citata normativa è stata abrogata.
Ho provato a fare una ricerca in rete ed ho trovato una sentenza che ti ho allegato qui sotto...vedi se può servirti a capire meglio come sta la situazione ma non so se sono ulteriormente cambiate le regole dopo la predetta sentenza...

polizia-anzianita-di-servizio-non-maturata-nella-carriera-precedente.pdf
Saluti e in bocca al lupo
Christian
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miguelitaliano
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Re: Servizio militare e anzianità di servizio.

Messaggio da miguelitaliano »

Grazie, anzitutto, per avermi risposto. Credo, però, che la sentenza da te postata attenga ad un 'altra fattispecie diversamente regolamentata. Nel caso che mi preme, il riconoscimento di pregressa carriera ai fini dell'anzianità di servizio, per la Gdf, era pacifico ed automatico, fintanto che vigeva il comma 2 dell'art 7 della legge 833/61: il problema di interpretazione nasce dal fatto che l'abrogazione è intervenuta poco dopo l'arruolamento di mia figlia. Dunque, l'agevolazione non è più possibile da quello stesso momento solo per il futuro a venire o riguarda anche quello già maturato che, però, non è stato ancora contabilizzato? Spero di essere stato chiaro, almeno un pò...
christian71
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Re: Servizio militare e anzianità di servizio.

Messaggio da christian71 »

Salve miguelitaliano, speriamo che intervenga qualcuno più informato di noi perchè purtroppo io non saprei dirti altro...mi dispiace...

In bocca al lupo e buona serata
Christian

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panorama
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Re: Servizio militare e anzianità di servizio.

Messaggio da panorama »

1) - accertamento del diritto delle parti ricorrenti al computo, sia ai fini sia giuridici che economici, della metà del servizio prestato in altre forze armate nell'anzianità di servizio presso il ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza dall'arruolamento presso la guardia di finanza;

2) - i ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Economia ed appartenenti alla guardia di finanza, impugnano il diniego opposto dall’amministrazione al riconoscimento dei servizi da loro prestati presso altre forze armate.

3) - Rileva a questo proposito il Collegio che sia l’art. 28 della legge n.53\89 che l’art.9 della legge 199\95 nel ridisciplinare la stato giuridico e la progressione della carriera avevano disposto l’abrogazione di tutte le norme in contrasto con la nuova organizzazione del lavoro sia nei Carabinieri che nella GdF.

lo dichiara irricevibile per tardività.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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25/06/2014 201400975 Sentenza 2


N. 00975/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2012, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avv. Massimiliano Aloi, Carlo Golda, con domicilio eletto presso Carlo Golda in Genova, via Ss. Giacomo e Filippo, 15/5;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza-Comando Generale, Guardia di Finanza-Comando Regionale Liguria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'accertamento
del diritto delle parti ricorrenti al computo, sia ai fini sia giuridici che economici, della metà del servizio prestato in altre forze armate nell'anzianità di servizio presso il ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza dall'arruolamento presso la guardia di finanza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza-Comando Generale e di Guardia di Finanza-Comando Regionale Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato tra il 10 e l’11 luglio 2012 e depositato il 12 successivo presso la segreteria del Tar Liguria, i ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Economia ed appartenenti alla guardia di finanza, impugnano il diniego opposto dall’amministrazione al riconoscimento dei servizi da loro prestati presso altre forze armate.

Quattro i motivi di ricorso:
1)-Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l.n.833\1961.
2)- )-Violazione e falsa applicazione della l.n.53\1989 e del Dlgs n.199\1995. Compatibilità con l’art. 7 della l.n.833\1961.
3)-Violazione e falsa applicazione dell’art.1,comma 1 del Dlgs n.179\2009.
4)-Vigenza dell’art. 7 della l.n.833\1961 fino all’entrata in vigore della l.n.35\2012 di conversione del DL n.5\2012.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate che ribadiva la legittimità dell’opposto diniego, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e la mancata indicazione dell’atto impugnato, nonché per la natura meramente confermativa degli atti impugnati.

Veniva poi avanzata una eccezione di tardività sul presupposto che tutti i ricorrenti, in occasione degli avanzamenti per anzianità ottenuti, avevano vista calcolata la propria anzianità senza considerare il servizio prestato nelle altre forze armate, mentre impugnavano soltanto ora il diniego di riconoscimento di detta anzianità.

Infine, con riferimento al solo dipendente C. C. veniva avanzata una eccezione d’inammissibilità del ricorso per avere il soggetto in questione già sottoposto al Tar del Lazio identica questione, decisa con sentenza sez. II n. 9950\2006.

All’udienza fissata per il merito, la causa veniva trattenuta in decisione dopo una breve discussione.

DIRITTO

Con il ricorso in discussione, i ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Economia ed appartenenti alla Guardia di finanza, impugnano il diniego opposto dall’amministrazione al riconoscimento dei servizi da loro prestati presso altre forze armate utile ai fini della progressione della carriera e della ricostruzione dell’anzianità di servizio.

In via preliminare il Collegio deve darsi carico di diverse eccezioni preliminari avanzate dall’Avvocatura dello Stato.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla prima eccezione, sollevata in via generale, di genericità dei motivi e di mancata indicazione dei provvedimenti impugnati, poiché, sia pure in maniera meramente assertiva, vengono indicate le norme che sarebbero state violate dall’amministrazione e la situazione giuridica da cui sarebbe stato originato il danno lamentato dai singoli ricorrenti.

Va invece accolta l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione in relazione a C. C., sia perché il dipendente ha già presentato nel 2002 ricorso d’identico contenuto presso il Tar del Lazio definito con sentenza della II sezione n. 9550\2006, sia perché, comunque, il ricorrente ha ripresentato successivamente una nuova domanda di ricostruzione della carriera, respinta dall’amministrazione nel gennaio 2012, con la conseguenza della tardività del presente ricorso, per le ragioni che vengono esposte di seguito in relazione ad altri ricorrenti.

Il Collegio ritiene difatti fondata la seconda eccezione preliminare proposta nei confronti di cinque ricorrenti (C.., C.., C.., M.. e S..) oltre a C.., che afferma l’inammissibilità del ricorso per avere i ricorrenti impugnato atti meramente confermativi.

I ricorrenti sopra indicati hanno infatti presentato autonome domande di ricostruzione della carriera, in date variabili tra il giugno e il dicembre 2011. (docc. 1,2,4,5,6).

Con nota 17\1\2012 del Comando regionale Liguria della GdF., venivano respinte le domande di riconoscimento del periodo prestato quali militari di altre forze armate, ai fini della ricostruzione della carriera, affermando che “la posizione degli interessati è già stata correttamente definita da questa amministrazione in sede di attribuzione del grado loro spettante e della relativa anzianità, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia (cfr. Dlgd n.199\95) e con appositi provvedimenti amministrativi a suo tempo notificati, si confermano integralmente i contenuti del suddetto foglio a seguito”.

Poiché il ricorso risulta notificato il 10\7\2012, ne deriva l’irricevibilità del ricorso per tardività.
La stessa sorte tuttavia va riservata anche agli altri ricorrenti, che impugnano i provvedimenti assunti dall’amministrazione in epoche risalenti, in cui il calcolo dell’anzianità, riconosciuto ai fini dell’avanzamento per anzianità, era stato fatto escludendo dal calcolo la metà del servizio prestato presso altre forze armate.

L’amministrazione, infatti, ha assunto i predetti provvedimenti secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 12\5\1995 n. 1995 che, in attuazione dell’art. 3 della l.n.216\1992 contenente la delega per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici per la GdF ha previsto nel combinato disposto dell’art.10 e della tab. B del Dlgs n.199\1995 che il periodo minimo per accedere all’avanzamento al grado di “finanziere scelto” è costituito dall’anzianità di cinque anni di servizio svolti nella GdF.

Occorre qui ricordare che la norma non è da considerarsi lesiva delle aspettative di carriera degli appartenente al corpo della GdF.

In precedenza, infatti, la qualifica di “finanziere scelto”, istituita con l.n.40\1952, prevedeva all’art.15 un’anzianità minima di nove anni di servizio per poter essere sottoposti a valutazione.

Con la nuova normativa, invece, la eliminazione della possibilità di conteggiare nei nove anni metà del tempo trascorso in altre forze armate, è stata compensata dalla riduzione a soli cinque anni dell’anzianità minima necessaria per accedere alla qualifica, privilegiando in questo modo la specificità della delicata funzione svolta dalla GdF.

L’amministrazione, conseguentemente, ha sempre assunto i provvedimenti di avanzamento maturati dopo il 1995, sulla base della nuova normativa, con il risultato della tardività del ricorso oggi presentato dai ricorrenti, per lamentare la mancata considerazione degli anni trascorsi nelle FFAA., relativo ad un calcolo delle anzianità ormai superato da quasi 20 anni.

In conclusione non può non essere ricordata la circostanza che la materia dello stato giuridico e degli avanzamenti dei vice-brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa della GdF. è stata completamente ridisciplinata con la legge n.53\1989. Per quello che qui interessa l’art. 13 ha stabilito che l’avanzamento ai gradi di finanziere scelto, appuntato ed appuntato scelto avvengano al compimento di cinque anni di servizio effettivo nell’arma, in ciascuna delle qualifiche indicate valorizzando esclusivamente l’anzianità effettiva.

E’ proprio in relazione a questa precisa scelta del legislatore, attuata per garantire la specificità e la professionalità degli appartenenti al corpo della GdF., che va negata - nonostante la sopravvivenza formale, ad opera del cd.”salva-leggi” (l. n.179\2009) - la dedotta specificità ed applicabilità dell’art.7 della legge n.833\61.

Rileva a questo proposito il Collegio che sia l’art. 28 della legge n.53\89 che l’art.9 della legge 199\95 nel ridisciplinare la stato giuridico e la progressione della carriera avevano disposto l’abrogazione di tutte le norme in contrasto con la nuova organizzazione del lavoro sia nei Carabinieri che nella GdF.

Per il principio basilare della successione delle leggi nel tempo, una normativa speciale sopravvive alla normativa generale successiva se non può dirsi (per il contenuto e la lettera di essa) che quest'ultima (la normativa generale) esprima la volontà di abrogare la legge speciale anteriore, ovvero ancora ove le due normative risultino in insanabile contrasto. (CGA 28\2\2013 n.295).

Nel caso di specie deve pertanto negarsi l’ultrattività della norma invocata, poiché il nuovo regime, non ammette più alcuna sommatoria di esperienze diverse per la progressione di carriera, che la ratio della nuova disciplina ancora ad un percorso professionale di valorizzazione delle esperienze maturate esclusivamente all’interno della Guardia di Finanza.

Da ultimo va ricordato che con DL.9\2\2012 n.5 è stato anche formalmente abrogato l’articolo 7 posto a base di tutti e quattro i motivi di censura.

Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per le ragioni indicate in motivazione.

Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’incertezza derivante dalla sopravvivenza formale di una norma inapplicabile.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
panorama
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Re: Servizio militare e anzianità di servizio.

Messaggio da panorama »

Non so proprio come fare con voi, poiché se allargate la ricerca vedevate che io avevo già messo altre sentenze nella Sez. Esercito e che oggi il post fa da capolinea.
miguelitaliano
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Re: Servizio militare e anzianità di servizio.

Messaggio da miguelitaliano »

Grazie. La sentenza toglie ogni dubbio ( purtroppo) alla questione. Scusami ( scusaci) se non abbiamo saputo cercare meglio nel forum.
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