rivalutazione anni di contributi per pensione

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leo
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Iscritto il: ven feb 05, 2010 2:28 pm

rivalutazione anni di contributi per pensione

Messaggio da leo »

Cari colleghi, e caro roberto, se avrai modo di leggere....

Riguardo al famoso " scatto aggiuntivo" di un anno ogni tre di servizio per il contingente di mare..., mi chiedevo :

dato che il periodo di ASPETTATIVA SPECIALE in attesa di transitare ai ruoli civili è considerato " servizio effettivo", viene anche valutato come periodo per cui si può applicare il famoso scatto? Nello specifico, se un finanziere del contingente di mare con 9 anni di servizio( compreso un anno di malattia) raggiunge 11 anni di contributi ( visto che i primi 20 mesi di corso non vnno a fare cumulo per lo scatto ), se dopo la INIDONEITà AL S.M.I. resta in aspettativa speciale x 2 anni , questi contribuiranno a far cumulo per lo " scatto 3+1? Cioè, escludendo i 2 anni di corso, si potrà ottenere il riscatto anche sul periodo di aspettativa speciale?

Probabilmente son stato un pò confusionario ma son certo che mi capirete e che qualcuno più informato di me saprà darmi una risposta.

Grazie a tutti, a presto.


Roberto Mandarino
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Re: rivalutazione anni di contributi per pensione

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ciao Leo,

Per quanto riguarda i contributi figurativi (lo scatto aggiuntivo è un altra cosa) di un anno ogni tre di servizio effettivo navale, non credo proprio che questi ti possano essere conteggiati anche durante l'aspettativa per il transito.
Forse potrebbero conteggiarteli durante l'aspettativa malattia, perchè in base alle ultime disposizioni, al personale militare in tale posizione, viene retribuita, per il primo anno, anche l'indennità operativa, oltre allo stipendio intero, (tale indennità operativa viene aggiunta a parte sulla pensione), ma nel tuo caso si tratta di somme di modesta entità, in quanto hai prestato soltanto pochi anni di servizio operativo.
Per ulteriori informazioni dovresti rivolgerti al tuo Ente Amministrativo.
Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
leo
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Re: rivalutazione anni di contributi per pensione

Messaggio da leo »

Grazie mille roberto.

Beh, ho capito una cosa sicura in questo forum : bisogna porsi tante domande per poter usufruire di tuto ciò che si è maturato ma, nel contempo, non andare oltre i limiti per non essere troppo condizionati nelle scelte che si vorrebbero fare.

Grazie ancora.so che su di te e sull avv. carta si pu contere certamente.
Saluti, leo.
leo
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Re: rivalutazione anni di contributi per pensione

Messaggio da leo »

Caro roberto, nel giro di un minuto mi è sorta un altra domanda....

Abbiamo detto che nel caso si rifiuti la nuova sede nel ruolo civile o in caso si venga successivamente riformati dal ruolo civile si dovrebe acquisire il cosiddetto titolo di " pensionato del ministero" .....Sai qualcosa in merito? Cioè, immagino sia una sorta di pensione sociale, tipo 300 euro( parlo del mio caso visto che alla fine delll aspettativa speciale sarò avanzato ad appuntato ed avrò maturato poco più di dieci anni di servizio ) ..Ma si percepirebbe subito o bisognerebbe aspettare i 65 anni di età?

Mi rendo conto di aver posto una doamnda molto tecnica ma tentare nel forum non costa nulla.

Grazie comunque roberto.
Roberto Mandarino
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Re: rivalutazione anni di contributi per pensione

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Leo,

chi è stato riformato in modo totale dal servizio d'istituto, per aver diritto alla pensione ordinaria (d'invalidità), deve aver maturato almeno 15 anni di contribuzione (compresi i contributi figurativi di cui abbiamo trattato).

La pensione d'invalidità non spetta ai riformati per malattie non dipendenti dal servizio se questi non hanno maturato tale minima anzianità.

Con un' anzianità inferiore ai 15 anni utili di contribuzione, si può accedere alla pensione privilegiata (assegnata in proporzione alla gravità della patologia che viene determinata dalla Commissione Medica con la categoria tabellare) soltanto qualora l'interessato abbia patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica ed almeno una di queste venga ascritta dalla Commissione Medica a categoria della tabella "A" ai fini di pensione privilegiata ordinaria (non di equo indennizzo) sul verbale di riforma, oppure su altro verbale della cmo successivamente al congedo.

Qualora si transiti nei ruoli civili e si venga successivamente nuovamente riformati, questa volta dai ruoli civili, per patologie non dipendenti d.c.s., occorrono sempre almeno 15 anni di contribuzione complessiva per aver diritto alla pensione ordinaria (d'invalidità).
Per accedere al diritto alla pensione d'invalidità, occorrono 20 anni di anzianità (anzichè 15) soltanto per gli appartenenti agli Enti Locali e alla Sanità, come da regolamento allegato in basso.

Saluti Roberto

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Inabilità assoluta e permanente alla mansione
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L’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

•riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione
•almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni)
•risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
L'ente datore di lavoro:

•chiede il parere sanitario alla competente Commissione medica
•ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica
•se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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