da celeste3 » sab giu 09, 2012 4:40 pm
Il dubbio che mi assale e sempre se l'appartenente alla guardia di finanza che supera i 730 giorni nel quinquennio (senza essere riformato) ha diritto con almeno 15 anni di servizio a percepire la pensione e tale dubbio mi viene anche leggendo le circolari in merito al subentro nella gestione delle attività pensionistiche dell'INPDAP un pò discordanti.
Infatti la circolare inpdap n. 18 del 2009 relativa all'esercito e alle altre forze armate, compresa l'arma dei carabinieri, al paragrafo 3.3 "Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità" contempla proprio il caso dei 2 anni di aspettativa nel quinquennio
"Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Invece la circolare n. 19 relativa al personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, al capitolo 3.3. "Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità", è in pratica identica alla circolare dell'Esercito soltanto non è sottolineato il fatto che superando i due anni in quinquennio cessa dal servizio ed ha diritto alla pensione. A parte che anche ai sottufficiali si applica l'art. 29 della legge n. 599/54 come indicato anche nella circolare inpadap chiedevo delucidazioni in merito.
Un'altra cosa, nella circolare GdF "Compendio in materia di congedo" n. 44000/1220 del 2004 al capitolo 5. "Cessazione dal servizio per infermità. " si parla soltanto di militare riformato.
Nella realtà sarà capitato qualche caso di miltare non riformato ma decaduto per superamento dei 730 giorni?
Qualcuno sa come si è comportata l'amministrazione e se ci sono altre circolari o disposizioni in merito che non conosco?
Ho paura che la cmo, anche su indicazione del merito competente, non riforme e di proposito fa superare i 730 giorni in modo che poi non ho diritto nè al transito nè alla pensione (mi concedono quasi sempre 60 giorni di convalescenza che mi scadono adesso ad agosto e a dicembre supero i 730 giorni)
Grazie