ricorso note caratteristiche

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simon
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ricorso note caratteristiche

Messaggio da simon »

gentili colleghi e amici, qualcuno potrebbe dirmi come si articola un ricorso gerarchico per abbassamento delle note caratteristiche. Se fosse possibile allegando un file con la procedura, grazie.


sciamune moi
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da sciamune moi »

Salve, se ci dici l'abbassamento delle note da cosa è dipeso e /o la voce abbassata dai superiori gerarchici...
Centurione
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da Centurione »

Tieni presente che prima di presentare il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, devi esperire il ricorso per via gerarchica al comandante di corpo immediatamente superiore ovvero al revisore più elevato in grado facente parte del terzetto che ti ha giudicato.
E' giusto una formalità, perché il ricorso ti sarà al 99% respinto, ragion per cui c'è chi preferisce fare il ricorso direttamente al TAR o al Presidente della Repubblica, ma c'è il rischio concreto che in questo caso il ricorso ti venga dichiarato "irricevibile" e quindi respinto.
Considera che il ricorso gerarchico và presentato entro 30 giorni dalla notifica della scheda di valutazione.
Gufo Triste
Andrea1973
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da Andrea1973 »

Salve,
A differenza dei provvedimenti disciplinari dove è obbligatorio ricorrere prima per via gerarchico in quanto il provvedimento emesso è un provvedimento provvisorio per le note caratteristiche di può ricorrere direttamente al l'autorità amministrative.
Ciao
Centurione
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da Centurione »

Non si finisce mai imparare. Vale per il mio prossimo ricorso. Comunque un tentativo si può sempre fare, non costa nulla, anche se è impensabile che l'organo giudicante che, detto per inciso, “se la canta e se la suona”, dopo averti abbassato le note caratteristiche, improvvisamente ritorna sui suoi passi e te le rialza.
A me è capitato una volta soltanto, nel 1994, quando vinsi un ricorso gerarchico inerente la scheda valutativa presentato al Comando Zona di Milano. Ma erano altri tempi, e soprattutto, altri uomini.
Voglio aggiungere che tutti i ricorsi avversi la scheda valutativa che mi hanno riguardato, direttamente e indirettamente, sono stati respinti tutti con la stessa classica motivazione: il parere di un superiore gerarchico che valuta un subalterno è “insindacabile”, e questo vale anche quando si è già vinto il ricorso per le sanzioni disciplinari, le quali, quasi sempre, sono complementari all’abbassamento delle note caratteristiche. In pratica, paradossalmente, pur vincendo il ricorso avverso le sanzioni disciplinari, quasi certamente si va a perdere quello riguardante il ricorso per le note caratteristiche. Ovviamente, giusto per non passare per il solito "gufo anti-renziano", mi auguro di essere prontamente smentito.
Rimane il fatto che, a mio avviso, l'istituto della valutazione caratteristica dei militari, fa spesso a pugni con le più elementari norme democratiche di correttezza, equità, giustizia, trasparenza e imparzialità che pure dovrebbe o contraddistinguere settore così sensibile e delicato, oltretutto tanto più importante per il fatto che ha sempre un impatto di rilievo sulla vita privata e professionale delle persone cui ne sono assoggettate.
Gufo Triste
roby2201
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da roby2201 »

Ciao a tutti,
per simon,
allego copia di un ricorso che ho redatto per un collega diverso tempo fa, magari puoi estrarre qualche idea, anche se presentato nell'amministrazione penitenziaria.

Ciao,
Roberto Venezia.
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Centurione
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da Centurione »

Allego anch'io un mio ricorso recente. Tuttavia, se non si conosce il motivo del contendere, non siamo in grado di dare indicazioni specifiche.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Gufo Triste
simon
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da simon »

Grazie per le cortesi risposte, ma soprattutto per gli allegati. Sicuramente di grande aiuto
simon
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da simon »

Centurione, diciamo che il contendere non si discosta molto dal tuo caso. Da noi l'illogicità è pane quotidiano.
simon
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da simon »

Ieri ho avuto la conferma verbale dal mio capo S.O.V., Comunque la sua tesi è basata sul fatto che vi sia stato un cambio di incarico e che, secondo la sua luminare attività giudicante, sono stato abbastanza discostante e disinteressato sull'attività di verifica. Niente di eclatante è cosa più grave che un collega di rango.
simon
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da simon »

Scusate per gli errori di battitura.
Niente di eclatante e, cosa più grave, che quest'ultimo è un collega di rango.
mimì
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da mimì »

Gentili colleghi e amici, vorrei un vostro consiglio. Oggi sono un pensionato e mi sono state notificate le note caratteristiche dell'ultimo periodo di servizio. Questa documentazione caratteristica, sebbene non comporta un abbassamento della valutazione, è state redatta, come compilatore, da un collega, luogotenente come ero io, ma indietro rispetto a me nella graduatoria. Questo inconveniente si è verificato perchè nell'ultimo periodo di servizio, pochi mesi, sono stato trasferito a un nuovo reparto ed assegnato ad un drappello dove questo collega era capodrappello. Vorrei sapere da qualcuno di voi più esperto come devo comportarmi.
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da antonioluigi64 »

Scusami se mi permetto di dirti che è illogico quello che hai scritto. Come puoi avere fatto il vice ad un tuo collega meno giovane di te? Al massimo siete passati insieme nella qualifica di luogotenente e lui aveva una anzianità maggiore nel grado di maresciallo aiutante. Nella normalità, una volta trasferito ad un nuovo drappello, il comando viene dato al più alto in grado o più anziano. Comunque alla fine, se le note non ti sono state abbassate, a te non cambia nulla. Goditi la pensione tu che puoi.
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da texwiller »

siccome ritengo che nel 90% dei casi tale strumento viene utilizzato "ad personam" senza alcun criterio di obiettività e giustizia riguardo ad un inferiore gerarchico sono disponibile a trasmettere, per le valutazioni del caso , copia del mio ricorso vinto riguardo all' abbassamento note caratteristiche a seguito di cambio d' incarico e successiva dichiarazione di decadenza da Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza in uno al provvedimento della Gerarchia . (N.B. è stato vinto anche il secondo ricorso sulla decadenza) . chi è interessato può indicare nel forum - o in forma privata - la sua mail e provvederò immediatamente.
panorama
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Re: ricorso note caratteristiche

Messaggio da panorama »

Ricorso Straordinario perso,

1) - Il ricorrente, Generale di Divisione della Guardia di finanza chiede l’annullamento delle schede di valutazione relative ai periodi 16 marzo 2010 – 15 marzo 2011 e 16 marzo 2011 – 15 marzo 2012, con le quali gli veniva attribuita la qualifica di “eccellente”, corredata delle espressioni di “vivissimo apprezzamento e della più ampia lode”.
- Osserva che tali espressioni sono peggiorative di quelle precedenti, quando gli erano state riconosciute caratteristiche assolutamente straordinarie, penalizzandolo in quanto compreso nell’aliquota di valutazione 2013 per l’avanzamento al grado superiore.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901056

Numero 01056/2019 e data 04/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019


NUMERO AFFARE 01782/2013

OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS per l’annullamento delle schede valutative relative ai periodi di servizio dal 16 marzo 2010 al 15 marzo 2012.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 27 marzo 2013 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;


Premesso:

1. Il ricorrente, Generale di Divisione della Guardia di finanza, chiede l’annullamento delle schede di valutazione relative ai periodi 16 marzo 2010 – 15 marzo 2011 e 16 marzo 2011 – 15 marzo 2012, con le quali gli veniva attribuita la qualifica di “eccellente”, corredata delle espressioni di “vivissimo apprezzamento e della più ampia lode”. Osserva che tali espressioni sono peggiorative di quelle precedenti, quando gli erano state riconosciute caratteristiche assolutamente straordinarie, penalizzandolo in quanto compreso nell’aliquota di valutazione 2013 per l’avanzamento al grado superiore.

2. Deduce il ricorrente censure per eccesso di potere e violazione dell’art. 97 Cost., circa il buon andamento della pubblica amministrazione: in particolare, lamenta che le schede di valutazione impugnate sono state compilate con grave ritardo e ormai in prossimità della procedura di avanzamento, la qualifica di eccellente è accompagnata da espressioni e aggettivazioni meno lusinghiere delle precedenti, ritenendo tali modificazioni peggiorative del tutto ingiustificate, giacché la sua condotta non ha rivelato modificazioni mentre sono stati conseguiti risultati operativi riconosciuti e di grande rilievo. Inoltre obietta che il giudizio del revisore è stato di mero recepimento di quello del compilatore. I motivi di ricorso deducono anche travisamento dei fatti, contrasto con i precedenti, ingiustizia manifesta, eccesso di potere da sviamento: oltre alle considerazioni in fatto concernenti la congruità delle valutazioni, si concentrano sul ritenuto sviamento di potere, assumendo una strumentalità dei giudizi contestati, anche per il ritardo della loro formalizzazione, riguardo all’allora prossima procedura per avanzamento al grado superiore.

3. L’Amministrazione eccepisce anzitutto un difetto d’interesse perché mancherebbero concretezza e attualità dei pregiudizi lamentati, in particolare sotto l’aspetto dell’assenza di ogni rapporto tra le valutazioni in questione e la procedura di avanzamento, all’epoca ancora neppure iniziata. Richiama, quindi, la giurisprudenza che legittima l’integrazione del giudizio finale con espressioni laudative, peraltro rimesse a valutazioni discrezionali e comunque, nel caso di specie, riferite alla qualifica massima. Quanto al merito delle doglianze, si rileva l’autonomia delle singole valutazioni, riferite del resto a periodi nei quali il ricorrente ha ricoperto incarichi tutti molto rilevanti ma assai diversi tra loro, ed esclude elementi di irragionevolezza che soli potrebbero giustificare il sindacato di legittimità sull’operato discrezionale dell’amministrazione. Inoltre, si rappresenta come il ricorrente abbia stigmatizzato le espressioni ritenute peggiorative, mentre ve ne sono altre, non considerate nel ricorso, che invece denotano accentuazioni di giudizi già molto positivi o manifestano apprezzamenti ulteriori.

4. Sul ricorso è stato pronunciato un parere interlocutorio, nell’adunanza della Seconda Sezione del 23 maggio 2015, diretto a integrare il contraddittorio mediante la disponibilità per il ricorrente della relazione ministeriale, assegnandogli un termine per eventuali repliche: l’adempimento è stato osservato e non vi sono memorie del ricorrente.

Considerato:

1. I giudizi di valutazione sono assistiti da un’ampia discrezionalità, confermata a più riprese anche dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta il giudizio, comunque di “eccellente”, dunque il massimo possibile, ma le aggettivazioni e le sfumature di linguaggio che ne costituiscono le motivazioni, ritenute meno lusinghiere del dovuto.

Quanto alle sue legittime aspettative per la promozione al grado superiore, si tratta evidentemente di procedimenti autonomi e diversi, seppure in possibile sostanziale connessione, così come autonome sono tra loro le valutazioni riferite a successivi periodi di servizio.

2. La giurisprudenza ha recentemente ribadito (Consiglio di Stato sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 407) che i giudizi formulati sui militari dai superiori gerarchici con le schede valutative, pur essendo caratterizzati da un'altissima discrezionalità, possono essere sindacati in sede giurisdizionale per manifesta illogicità o per travisamento dei fatti, tanto più che negli avanzamenti a gradi molto elevati è frequente che gli ufficiali scrutinati conseguano il giudizio apicale, per cui possono assumere rilievo determinante le attestazioni di lode e le altre aggettivazioni utilizzate in sede di valutazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 947).

L’eccezione di parte resistente sulla carenza d’interesse va pertanto disattesa.

3. Nel merito, le valutazioni ottenute nel passato, ritenute più lusinghiere, non possono essere poste a fondamento di alcuna pretesa di invariabilità delle stesse in quanto ciascun documento caratteristico è strettamente correlato al periodo oggetto del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2016 n. 1402). Tuttalpiù, si potrebbe sostenere, come sancito anche da questo Consiglio di Stato (sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1121), che se un ufficiale ha meritato giudizi particolarmente lusinghieri, l'attribuzione di giudizi che, sia pur lusinghieri, siano meno elogiativi dei precedenti e tali da poter incidere ai fini della progressione di carriera, debba essere coerente alla presenza di elementi decrementativi.

Nella fattispecie, tuttavia, pur non ravvisandosi tali elementi decrementativi, non appare neanche coerente, né fondata, la censura avanzata dal ricorrente che, nel contestare le aggettivazioni e le sfumature di linguaggio del giudizio, non considera nel ricorso altre espressioni che invece denotano accentuazioni di giudizi già molto positivi o manifestano apprezzamenti ulteriori e diversi, come eccepito dall’Amministrazione e rilevabile da un esame completo della documentazione caratteristica.

4. Nel caso in esame, dunque, il Collegio rileva che non emergono affatto vizi dei procedimenti di valutazione tali da rivelare, neppure nel modo più tenue, elementi d’irragionevolezza, contraddittorietà o motivazioni palesemente incongrue: anzi, si manifestano, nell’articolazione delle espressioni laudative che hanno sempre accompagnato la qualifica di eccellente, proprio quelle sfumature di linguaggio che, pur non incidendo sul giudizio finale, ne sorreggono l’esito anche in ragione dei diversi incarichi ricoperti in ciascuno dei periodi in questione.

D’altra parte, i motivi di ricorso, oltre alle considerazioni in fatto concernenti la congruità delle valutazioni, si concentrano sul ritenuto sviamento di potere, assumendo una strumentalità dei giudizi contestati, anche per il ritardo della loro formalizzazione, riguardo all’allora prossima procedura per avanzamento al grado superiore.

Oltre che non dimostrata e meramente congetturale, tale censura non è pertinente all’oggetto del ricorso, estraneo all’ipotetico avanzamento e riferito alle contestate valutazioni periodiche.

Il ricorso è pertanto da ritenere infondato.


P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Aquilanti Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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