Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei Conti

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Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei Conti

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Per tutti i colleghi, riporto un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la relativa sentenza breve sottostante che riconosce l'equo indennizzo a seguito di accertamento positivo di dipendenza da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata della Corte dei Conti.

Pubblicato il 15/09/2017
N. 03875/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05677/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5677 del 2017, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
la signora Sabrina Belli, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Giorgio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 59;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00734/2017, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sabrina Belli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;

Osservato, ad un primo esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da adeguato fumus boni iuris, in quanto il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, intervenuto con sentenza n. 122/2015 della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Lombardia, ha valore a tutti i fini, ivi compreso la concessione dell’equo indennizzo, beneficio accordabile, quindi, proprio in presenza di detto riconoscimento;
Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare vada respinto;
Ritenuto, altresì, che le spese dell’attuale fase di giudizio, per la natura del contendere, vadano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5677/2017).
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi Paolo Troiano



IL SEGRETARIO

Pubblicato il 29/03/2017


N. 00734/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2017, proposto da: -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensiva
del provvedimento n. 333H/0173965 del 28.10.2016, notificato in data 09.11.2011, a mezzo PEC all'indirizzo del sottoscritto difensore, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, decretava la reiezione della domanda inoltrata dalla Sig.ra -OMISSIS-per la concessione di equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il proprio coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato.
Accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione dell'equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato, nella misura corrispondente alla Categoria 1, misura massima della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modifiche ed integrazioni.
Condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento in favore della ricorrente dell'equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato, all'uopo ragguagliato alla misura corrispondente alla Categoria 1, misura massima della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modifiche ed integrazioni, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS- in qualità di moglie del defunto assistente della Polizia di Stato -OMISSIS- e di madre della figlia minore -OMISSIS-ricorre contro la reiezione della domanda inoltrata per la concessione di equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva concausato la morte del proprio coniuge.
Il diniego è motivato sulla base dell’asserito presupposto secondo cui l’accertamento della dipendenza da causa di servizio effettuato dalla Sezione di Appello della Corte dei Conti con la sentenza n. 91 datata 23 settembre 2014, passata in giudicato, avrebbe potuto ritenersi valido solo ed esclusivamente ai fini della pensione privilegiata e non anche per l’equo indennizzo, il cui provvedimento di diniego notificato in data 04 agosto 2011 non era stato impugnato nei modi e nei termini decadenziali previsti dalla legge.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 12, D.P.R, 29 ottobre 2001, n. 461. Violazione art. 97 della Costituzione per violazione del principio di buon andamento della P.A.
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolar modo per difetto di istruttoria e motivazione apparente.
Secondo la ricorrente l’art. 12 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, stabilisce che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione o di un’infermità�? costituisce “accertamento definitivo” anche nell’ipotesi di successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio e di equo indennizzo.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata previo avviso alle parti.
2. Il ricorso è fondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 206/2014 del 04 dicembre 2013) per il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente, la sentenza della Corte dei Conti che accertava la dipendenza da causa di servizio della patologia del signor -OMISSIS- costituisce titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo.
E invero nella specie, non è in discussione l'autonomia funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato. Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente. Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, sez. II, 7 luglio 2004,n. 9803).
Né possono accogliersi per le stesse ragioni le obiezioni mosse dalla difesa erariale e ritenere che la ricorrente, una volta respinta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità causa del decesso del proprio marito ai fini del conferimento del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità e dell’attribuzione dell’equo indennizzo, dovesse ritenersi onerata della previa doppia impugnativa - dinanzi al giudice amministrativo e dinanzi al giudice contabile – dell’unico decreto di rigetto, ai fini dell’accertamento dell’unica questione relativa alla dipendenza da causa di servizio della ripetuta infermità.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano sin d’ora in € 2.000,00 (duemila/00) a favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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