quesito per lousi65

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dinovan

quesito per lousi65

Messaggio da dinovan »

Gentile Louis65, nel forum sento spesso parlare di retribuzione accessoria. Di cosa si tratta? HLM - Notturno e festivi sono da considerarsi accessori? Io dal 2006 ad oggi in busta paga netti ho sempre non meno di 500 euro netti per il calcolo della pensione vanno considerati?Ti ringrazio e ti saluto


gino59
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Re: quesito per lousi65

Messaggio da gino59 »

dinovan ha scritto:Gentile Louis65, nel forum sento spesso parlare di retribuzione accessoria. Di cosa si tratta? HLM - Notturno e festivi sono da considerarsi accessori? Io dal 2006 ad oggi in busta paga netti ho sempre non meno di 500 euro netti per il calcolo della pensione vanno considerati?Ti ringrazio e ti saluto
========================Poco tempo fa,ne avevamo parlato===========================

Il salario accessorio e la sua pensionabilità
Domenica 03 Aprile 2011 20:06 E-mail Stampa PDF
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La disposizione di cui all’articolo 43 (base pensionabile personale Civile) e 53 (base pensionabile personale militare) del D.P.R. n. 1092/1973, così come sostituito dall’articolo 15 (per il personale civile) e 16 (per il personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, stabilisce, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, un aumento del 18 % della base pensionabile.

Tale norma di legge scaturì dal fatto che, per detto personale, non esisteva la possibilità di percepire “salario accessorio pensionabile”, contrariamente a quanto avveniva, invece, per altre categorie di dipendenti.

La maggiorazione virtuale del 18%, pertanto, sopperiva a tale carenza, permettendo, all’atto pratico, di poter percepire una pensione maggiorata rispetto al calcolo effettuabile sulla base dell’ultima retribuzione effettivamente percepita, tramite un “bonus” di salario accessorio virtuale garantito a tutti (il 18%).

All’epoca non fu previsto alcun onere a carico dei dipendenti statali al fine di poter beneficiare di tale maggiorazione: ciò significa che non fu imposta alcuna maggiorazione delle trattenute previdenziali.

La legge 23.12.1994 n 724 (Legge finanziaria del 1995), all’art.15, commi 1 e 2, stabilì, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sarebbe stata assoggettata alla trattenuta in “conto tesoro” (attualmente pari all’8,75% e versata dal 1° gennaio 1996 all’INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione).

Pertanto, per tutto il 1995, la trattenuta previdenziale fu applicata mensilmente al 118% (e non al 100%) della retribuzione tabellare (esclusa l’IIS di cui alla legge 27 maggio 1959, n.324).

Ciò nel contesto di un “risanamento” della finanza pubblica, che pertanto non poteva più permettersi la maggiorazione in parola senza alcun onere per i beneficiari.

Con la legge 8.8.1995 n. 335 (riforma del sistema previdenziale), all’art. 2, commi 9 e 10, è stato sancito un importante principio: anche per i dipendenti dello Stato tutte le retribuzioni accessorie, comunque definite, diventano pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quindi soggette alla trattenuta previdenziale dell’8,75%. (retributivo) dell’8,80% (contributivo o misto)

A questo punto la legge 335/95 avrebbe potuto prevedere, ma non lo ha fatto, l’abolizione della maggiorazione del 18%, essendo tale maggiorazione scaturita in un contesto nel quale non era previsto reale salario accessorio pensionabile.

La legge 335/95 ha quindi mantenuto anche la maggiorazione virtuale del 18%, che si “affianca” alla reale retribuzione accessoria ora pensionabile.

Quanto sopra comporta una difficoltà nel determinare l’esatto ammontare delle trattenute previdenziali.

In pratica si deve effettuare un conguaglio annuale sulla base del reale salario accessorio percepito, in quanto non si può, in corso d’anno, quantificare l’ammontare definitivo del salario accessorio che si percepirà dal 1 gennaio al 31 dicembre.

È per questo che dal 1° gennaio 1996 la trattenuta dell’8,75% viene applicata mensilmente al 100% della retribuzione tabellare (e non più, come era stato per il 1995, al 118%), fatto salvo il conguaglio annuale che viene effettuato a decorrere dal mese di febbraio del successivo anno.

Pertanto, in sede di conguaglio, si deve determinare quanto salario accessorio è stato corrisposto nel corso del precedente anno finanziario e su cui è stata effettuata la trattenuta dell’8,75%. (retributivo) oppure dell’8.80% (contributivo o misto)

Si deve, poi, confrontare tale salario con la maggiorazione virtuale del 18%:

1. se questa è maggiore del salario accessorio percepito non si ha nessun ulteriore beneficio in ordine alla base pensionabile ma si avrà comunque un beneficio in ordine al conguaglio delle ritenute previdenziali che sarà minore;

2. se, di contro, il salario accessorio fosse stato superiore alla maggiorazione del 18%, la parte eccedente produrrà anche un beneficio rispetto alla base pensionabile e non dovrà essere effettuato nessun conguaglio delle ritenute previdenziali.

Si precisa che nel salario accessorio, ad esempio, sono comprese le seguenti voci:

• Indennità di compensazione (art. 16 c. 3 DPR 164/2002 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di servizio notturno (art. 6 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di servizio festivo (art. 5 legge 715/1978 e succ.ve modificazioni )

• Compenso lavoro straordinario (art. 5 DPR 150/1987 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di ordine pubblico (art. 10 c. 1 - DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di missione (art. 8 DPR 147/1990 e succ.ve modificazioni).

• Indennità di trasferimento (art. 1 legge 86/2001 e succ.ve modificazioni)

• Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (reperibilità - cambio turno - servizi resi in alta montagna - produttività collettiva - art. 14 DPR 254/1999 e succ.ve modificazioni)

• Indennità di specialità (autostradale - scalo - postale)

In ultima analisi lo Stato garantisce una salario accessorio virtuale, ai fini del futuro trattamento pensionistico, pari al 18% del tabellare lordo, per cui i salari accessori reali hanno incidenza sulle retribuzioni prese a riferimento, sempre per il futuro trattamento pensionistico, solamente per la parte eccedente quello virtuale e il conguaglio previdenziale sarà effettuato sul differenziale (se positivo) tra la maggiorazione virtuale e il salario accessorio effettivamente percepito nel corso di un anno solare.

Quindi è solamente in sede di conguaglio annuale (effettuato sulle retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo) che si potrà determinare l’effettivo importo della ritenuta previdenziale sulla maggiorazione virtuale della retribuzione tabellare.

Se da tale conguaglio risultasse quindi un “debito INPDAP 18%” previdenziale, questo viene rateizzato in 4 rate (da febbraio a maggio), fermo restando che, in caso di debiti di importo limitato, può recuperare il debito anche in un’unica soluzione.

Dal 1° gennaio 1998, occorre tenere conto dell’art 12 della legge 153/1969, come sostituito dall’art 6 del D.L.vo 314/1997, fermo restando che la retribuzione accessoria, in base all’art 2 commi 9 e 10 della legge 335/1995, va considerata per la parte eccedente l’importo della maggiorazione del 18% di cui all’art. 15 o 16 della legge n. 177/1976

A Tutt’oggi la questione può essere riassunta come precedentemente specificato:

Considerato che dal 01 gennaio 1996 “ tutte le voci stipendiali sono diventate pensionabili” non modificando l’incremento di cui all’art 15 e 16 della legge 177/1976, nel comparto Stato, queste “indennità accessorie” sono effettivamente pensionabili per la parte eccedente la quota di incremento (18%) che le “voci stipendiali classiche” subiscono.

Per i motivi su esposti il legislatore nell’emanare il D.L.vo dei parametri stipendiali escludeva l’IIS dalla maggiorazione del 18%, mentre teneva conto che la stessa indennità (IIS) venisse inclusa nella maggiorazione del 15% (cd. Sei scatti paga) previsti dall’art. 4 del D.L.vo 165/1997

Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193

“Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86”

L’articolo 3 comma 2 ; recita testualmente:

Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni

ESEMPIO: concreto riferito all’anno finanziario 2010:

1. Ispettore Capo parametro Stipendiale 128,00 (DPR 16/04/2009 n. 51) stipendio mensile Euro 1.842,13 + Ria Euro 121,20 stipendio annuo lordo = Euro 23.559,96 Scorporo IIS riferita alla qualifica rivestita pari a Euro 6.445,80 = Euro 17.114,16 maggiorazione del 18% = Euro 3.080,54; con un salario accessorio di Euro 1.580,48;

2. ritenute previdenziali riferite alla maggiorazione = Euro 3.080,54 x 8,75% = Euro 269,54 (da pagare);

3. ritenute previdenziali riferite al salario accessorio = 1.580,48 x 8,75% = Euro 135,49 (già pagate);

4. per cui se il dipendente di tale esempio avesse percepito il solo salario accessorio , dovrà pagare, a conguaglio: Euro (269,54 – 135,49) = Euro 134,06 nel mese di gennaio del successivo anno finanziario;

5. ai soli fini pensionistici il suo stipendio è però di Euro (23.559,96 + 3.080,54) = Euro 26.640,5

6. se il dipendente dell’esempio avesse, invece, percepito un salario accessorio complessivo di Euro 3.596,35 oltre a non dovere pagare alcun conguaglio, avrebbe un ulteriore beneficio sulla base pensionabile pari ad Euro 3.596,35 – 3.080,54 = Euro 515,81 per quel determinato anno.

7. La base pensionabile pertanto sarebbe di Euro (23.559,96 + 3.596,35) = Euro 27.156,31, oppure: stipendio (23.559,96 Euro) + maggiorazione del 18% (3.080.54 Euro) + parte eccedente il 18% del salario accessorio (Euro 515,81) = Euro 27.156,31.-

La maggiorazione del 18% è da intendersi come un salario accessorio minimo virtuale utile esclusivamente al calcolo della pensione, ed incide indistintamente sui tre sistemi attualmente in vigore , retributivo, misto e contributivo. (Quota A - Quota B - Quota C)

Mentre il salario accessorio reale, incide solamente, al calcolo della pensione relativamente alla Quota B (retributivo media degli ultimi 10 anni) e alla Quota C (contributivo dal 1996 in poi).

Per quanto concerne invece la “buonuscita” il salario accessorio non è soggetto, alla specifica ritenuta INPDAP (del 2%) con la quale viene costituito il fondo per l’erogazione del futuro trattamento di buonuscita.
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Re: quesito per lousi65

Messaggio da Louis65 »

Non ho altro da aggiungere
dinovan

Re: quesito per lousi65

Messaggio da dinovan »

Ringrazio, una risposta molto tecnica. A dire la verità non ciò capito nulla.
lellobit
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Re: quesito per lousi65

Messaggio da lellobit »

Alla faccia del bicarbonato....eppure e' chiaro
dinovan

Re: quesito per lousi65

Messaggio da dinovan »

Cari Louis65e gino59 se avete la pazienza di esaminare il file che ho postato dall'anno 2005 c'e' un numero 22 maggiorazioni ed il reddito, cosa significa? Grazie
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
gino59
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Re: quesito per lousi65

Messaggio da gino59 »

dinovan ha scritto:Cari Louis65e gino59 se avete la pazienza di esaminare il file che ho postato dall'anno 2005 c'e' un numero 22 maggiorazioni ed il reddito, cosa significa? Grazie
=====================Le accessorie le troverai specificate sul PA04....???=================


Maggiorazioni:

22) Servizio di istituto con percezione dell'indennità l. 284/77, Art.3 (1/5)= Servizio effettivo + AA5 stop.


Di quale reddito parli...? mica è il CUD ......è la retribuzione pensionabile.-


Tu hai scritto: Io dal 2006 ad oggi in busta paga netti ho sempre non meno di 500 euro netti....!!!
Quindi, se è così, a suo tempo avrai un buon adeguamento sull'importo pensionistico. Auguri
dinovan

Re: quesito per lousi65

Messaggio da dinovan »

Grazie era questo quello che volevo sapere.in cordiale saluto
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