Piantone in caserma

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Piantone in caserma

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Ricorso accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

diritto alla corresponsione del compenso straordinario - per la c.d indennità di piantone - per l’intero orario svolto in eccedenza all’ordinario orario di lavoro.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201600013 - Public 2016-01-13 -


N. 00013/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03242/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3242 del 2011, proposto da W. S., V. M. V., P. R., P. L., A. S. P., G. F., G. B., A. S., G. D., rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Cafeo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgia Motta in Catania, Via V.Giuffrida, 37;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per il riconoscimento
del diritto alla corresponsione del compenso straordinario - per la c.d indennità di piantone - per l’intero orario svolto in eccedenza all’ordinario orario di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso, notificato il 28 ottobre 2011 e depositato il 16 novembre successivo, i ricorrenti - tutti dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina - espongono:

a) di avere prestato lavoro straordinario, poiché eccedente il normale orario di servizio di 36 ore settimanali previsto per il Corpo della Guardia di Finanza (art. 54, comma 1 D.P.R. 18.06.2002 n. 164);

b) di non essersi visti corrispondere dall’Amministrazione di appartenenza il compenso per l’orario aggiuntivo per il lavoro prestato in eccedenza al monte ore disponibile (per il servizio c.d. di “piantone in caserma”);

Deducono in articolare che:

1) la c.d. indennità di piantone, è riconosciuta dall’art. 17 della legge 10.10.1998 n. 668 e successive modifiche secondo cui la suddetta indennità va corrisposta in aggiunta al trattamento ordinario ed a prescindere dal giorno (festivo o feriale) in cui il servizio è espletato. Pertanto, al personale che svolge ore di lavoro aggiuntive all’ordinario orario di lavoro spetterebbe - oltre al diritto al recupero - non solo l’indennità per l’attività giornaliera prestata di euro 5,00 prevista dall’art. 54 com. 3 D.P.R. 164/2002, ma anche il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti - su base settimanale - le 36 ore;

2) deporrebbe in tal senso, la circolare 12.08.2002 prot. 282581/6212;

3) in conseguenza, andrebbe fatta salva l’applicazione della circolare 28.09.2001 n. 288000/6212, che non potrebbe ritenersi modificata dall’art. 54 com. 3 D.P.R. n. 164/2002.

I ricorrenti fanno altresì presente che sono già in procinto di collocazione in riposo, per cui il pensionamento non consentirebbe loro l’effettiva fruizione del riposo compensativo.

Sulla base di tali premesse i ricorrenti chiedono la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento dell’indennità per il lavoro espletato eccedente le 36 ore settimanali, evidenziando come detta indennità non possa essere sostituita dalla fruizione del previsto riposo compensativo per le ore di straordinario, pena la violazione del disposto di cui all’art. 36 della Costituzione.

Le somme richieste (per il complessivo importo di € 78.909,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall’affettivo svolgimento e sino al soddisfo) sono state determinate in ricorso, per ciascun ricorrente, sulla base di conteggi elaborati sui prospetti delle presenze versati in atti.

2. - Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha chiesto, con memoria di forma, che il ricorso sia rigettato.

3. - Con memoria di replica depositata il 16.9.2015, i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

4. - Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale.

5. - Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini appresso specificati.

L’art. 54, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) ha stabilito che “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.

L’interpretazione della citata disposizione è già stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Liguria, n. 3111/2009 confermata da Cons. Stato n. 1174/2013; e da ultimo Tar Marche n. 417/2015), che ha avuto modo di affermare che:

2) l’indennità di cui al citato art. 54 ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell’attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario, che avviene su base settimanale;

3) poiché l’orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorché prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell’indennità in parola, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale;

4) la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l’istituto in questione;

5) il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.

Pertanto, sempre fermo restando il diritto al recupero, qualora la prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 € per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.

Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie non è contestato che le somme reclamate dai ricorrenti attengono esclusivamente al lavoro straordinario eccedente le normali ore di servizio (per il servizio c.d. di “piantone in caserma”), in relazione al numero di giornate lavorative festive indicato in ricorso e documentato dai prospetti delle presenze versati in atti dalla difesa di parte ricorrente.

Ne consegue che, in applicazione dei suesposti principi ed entro tali limiti, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire le suddette somme, con conseguente obbligo della resistente Amministrazione a riesaminare la posizione dei ricorrenti attribuendo loro quanto dovuto.

6. – In conclusione il ricorso all’esame deve essere accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

7. – Gli specifici profili della controversia inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2016


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Re: Piantone in caserma

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Con questa sentenza Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ribalta quella del TAR di Catania sopra postata.

L'Amministrazione vince.

Tutta Politica.
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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700200,
- Public 2017-04-27 -


Pubblicato il 27/04/2017

N. 00200/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 673 del 2016, proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;

contro
Walter S., Vincenzo Maria V., Placido R., Pietro L., Antonino Salvatore P., Giuseppe F., Giuseppe B., Amerigo S., Giuseppe D., rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Greco, con domicilio eletto presso lo studio Aurelio Anselmo in Palermo, viale della Croce Rossa, 308;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. SICILIA – Sez. staccata di Catania, Sez. III, n. 00013/2016, resa tra le parti, concernente diritto alla corresponsione del compenso straordinario per la così detta indennità di piantone


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Walter S. e di Vincenzo Maria V. e di Placido R. e di Pietro L. e di Antonino Salvatore P. e di Giuseppe F. e di Giuseppe B. e di Amerigo S. e di Giuseppe D.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti gli avvocati, l'avv. dello Stato Amorizzo e l’avv. F. Belfiore su delega dell’avv. M. Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’amministrazione appellante considera ingiusta la sentenza in epigrafe (la cui esecutività era stata sospesa con ordinanza del CGA n. 529 del 2016) che ha accolto il ricorso per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso straordinario – per la c.d. indennità di piantone – per l’intero orario svolto in eccedenza all’ordinario orario di lavoro. Nel caso di specie i ricorrenti – tutti dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina – avevano prestato lavoro straordinario (in quanto eccedente le 36 ore settimanali) e non avevano ricevuto dall’Amministrazione il compenso per l’orario aggiuntivo per il lavoro prestato in eccedenza al monte ore (indennità di piantone di cui all’art. 17 della l. 668/1998). La sentenza di primo grado riconosce il diritto alla corresponsione di detto compenso straordinario ed è criticata perché non tiene conto dell’art. 1, comma 476 della legge n. 147 del 2013, che ha stabilito la corretta interpretazione dell’art.10, comma 3, del DPR 11.9.2007 n.170 e dell’art.11, comma 8, del DPR 13.6.2002 n.163, affermando che l'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

In riferimento alla disposizione di interpretazione autentica appena richiamata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 2016, ha avuto modo di affermare che l’intervento legislativo ha, quindi, una reale portata interpretativa, avendo esso avuto il compito di dirimere un’incertezza (si veda Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria, e cioè che il lavoro straordinario prestato in giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale […] l’assetto normativo in esame si fonda sulla previsione (accanto all’indennità per la maggiore penosità del lavoro svolto in un giorno deputato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale) del diritto al recupero del giorno di riposo entro il periodo previsto dalla contrattazione collettiva […] la disposizione interpretativa, nel caso in questione, appare coerente con l’assetto complessivamente dato alla regolazione del lavoro festivo nel settore in esame, secondo la disciplina collettiva recepita nei citati decreti […] l’assetto normativo in esame si fonda sulla previsione (accanto all’indennità per la maggiore penosità del lavoro svolto in un giorno deputato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale) del diritto al recupero del giorno di riposo entro il periodo previsto dalla contrattazione collettiva […] va evidenziato, peraltro, che l’eventuale mancato rispetto del giorno di riposo non è oggetto del presente giudizio, mentre il lavoro straordinario, ove non retribuito, dà diritto ad un riposo compensativo. Tale quadro regolatorio appare coerente con l’ordinamento, che consente l’alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario, fermo il diritto al recupero del giorno di riposo come previsto dalla normativa collettiva.

Nel controricorso la parte appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado ed espone le ragioni per le quali l’appello è infondato. Si ritiene non applicabile al caso di specie l’art. 1, comma 476 della legge 147/2013; si afferma che la sentenza appellata recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo; si contesta l’effetto retroattivo delle disposizione interpretativa per ribadire il diritto al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di piantone secondo la ricostruzione del giudice di prime cure.

L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito svolte, e va accolto.

La sentenza n.132 del 2016 della Corte Costituzionale ha confermato la natura interpretativa dell’art. 1, comma 476 della legge 147/2013. Effetti propri dell’interpretazione autentica sono il vincolo interpretativo e la retroattività. Il vincolo interpretativo discende dall’art. 101 della Costituzione che, nell’affermare la soggezione del giudice alla legge, contempla anche la soggezione alle leggi di interpretazione autentica: dopo l’intervento del legislatore, la disposizione interpretata deve essere intesa secondo quanto stabilito con l’interpretazione autentica. Per quel che attiene alla retroattività si parla di effetto naturale nel senso che il significato ora imposto per effetto dell’interpretazione autentica, costituisce una delle variabili di senso da sempre ricomprese nella disposizioni interpretata; così che l’interpretazione autentica – quando si mantiene entro i limiti definiti dalla giurisprudenza costituzionale - si limita a estrapolare dalla disposizione interpretata una delle norme da sempre in essa contenute; è per questa ragione che l’effetto retroattivo dell’interpretazione autentica è ritenuto dal Giudice delle leggi ammissibile nel caso di specie.

Nella fattispecie qui in discussione non si può prescindere dall’intervento interpretativo del legislatore e dagli effetti che l’art. 1, comma 476 della legge 147/2013 produce nell’ordinamento (esclusione di retribuzione; fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato).

Va quindi accolto l’appello dell’Amministrazione.

Gli specifici profili della controversia inducono il Collegio a compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado e compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Deodato, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Verde Carlo Deodato





IL SEGRETARIO
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