Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

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Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

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1) - respinta la domanda di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruita negli anni 2009-2011, collocato in congedo a domanda con decorrenza dal 2 febbraio 2011.

IL TAR conclude con:

2) - Ciò premesso, è opinione del Collegio che, nel caso in esame, non sussistano i presupposti per la corresponsione dell’invocato emolumento:
come risulta dagli atti di causa, infatti, il ricorrente, si è assentato, durante l’espletamento del servizio, per complessivi n. 55 giorni, per ragioni di salute ed è cessato volontariamente dal servizio previa sua domanda.

3) - Null’altro, del resto, ha dedotto o comprovato il ricorrente a sostegno della sua pretesa.

Ricorso RESPINTO.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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19/03/2014 201400793 Sentenza 3


N. 00793/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2011, proposto da:
F. V., rappresentato e difeso dall'avv. …., con domicilio eletto presso L. I. in Lecce, via Orsini del Balzo N. 64;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
del provvedimento datato 17/02/2011 prot. n. …, emesso dal Capo Gestione Amministrativa della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amm.vo Puglia, della nota datata 23/03/2011 prot. n. …. a firma del Comandante Reparto Tecnico Logistico Amm.vo Puglia, con il quale è stata respinta la domanda di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruita dal dipendente negli anni 2009-2011, collocato in congedo a domanda con decorrenza dal 2 febbraio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Rita Luce e uditi, per le parti, l'avv. …. e l'avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. V. F. ha prestato servizio alle dipendenze della Guardia di Finanza quale Brigadiere Capo, presso il ……., ed è stato collocato in congedo a domanda con decorrenza dal 1 febbraio 2011.

Nei periodi ricompresi tra il 15 luglio 2010 e 23 settembre 2010 e 9 novembre 2010 e 28 gennaio 2011 è stato esonerato dal servizio attivo per infermità dipendente da causa di servizio, e, per tali ragioni, non ha potuto godere delle ferie per complessivi giorni n 55.

Ha richiesto, quindi, all’Amministrazione di appartenenza la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 14 del D.P.R. n. 385/95 e dell’art. 55 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 254/99.

Con nota del 17.02.2011, prot. n. .., il Capo Gestione Amministrativa della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amm.vo Puglia, respingeva la domanda mentre, con successiva nota prot. n. … del 23.03.2011, il Comandante del Re.T.L.A. ribadiva che la sospensione dal servizio per malattia non rientra nelle fattispecie previste ai fini della corresponsione dell’invocato emolumento.

Il sig. …., quindi, ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare l’illegittimità del suddetto diniego ed il conseguente diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, denunciando la violazione dell’art 14 citato, nonché la violazione degli artt. 2909 c.c. e 36 Cost.

Si è costituito il Ministero dell’Economia e Finanze insistendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 15 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Come è noto, l’art. 14 comma 14 del D.P.R. n. 395/05, applicabile, giusta quanto previsto dall’ art 55 del D.P.R. n. 254/99, al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, stabilisce che, qualora il congedo ordinario non sia stato fruito dal dipendente per documentate esigenze di servizio, si debba procedere al pagamento sostitutivo delle ferie non godute mentre l’art. 55 del D.P.R. n. 254/99, al comma 2, precisa che al pagamento del compenso sostitutivo si deve procedere anche nelle ipotesi in cui la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o cessazione dl servizio per infermità.

Ciò premesso, il sig. OMISSIS, in congedo ordinario per malattia negli anni 2009-2011, per complessivi n. 55 giorni, ha invocato le predette disposizioni normative ed ha richiesto la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute; ha ritenuto, in particolare, che le ipotesi contemplate nelle norme sopra descritte avrebbero carattere meramente ricognitivo e non costitutivo del diritto in quanto questo troverebbe fondamento nell’art. 36 della Costituzione e non soffrirebbe limitazione alcuna nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per malattia del pubblico dipendente.

A detta del sig. OMISSIS, quindi, l’Amministrazione avrebbe errato nel negare la richiesta indennità, in quanto il ricorrente non aveva potuto fruire del congedo ordinario a causa dell’infermità sofferta durante lo svolgimento del rapporto di servizio.

L’assunto del ricorrente è infondato.

L’art 14 del D.P.R. n. 395/95 come detto, nel ribadire al comma 7 l’irrinunciabilità del diritto al congedo ordinario ed il principio della sua non monetizzazione, ha consetito, eccezionalmente, il pagamento della indennità sostitutiva nelle ipotesi in cui detto congedo non sia stato goduto per comprovate esigenze di servizio, ovvero, in sostanza, per fatti obiettivi, imputabili all’Amministrazione, che abbiano impedito al dipendente di godere delle ferie allo stesso spettanti.

L’art 55 del D.P.R. 254/99, inoltre, ha esteso la possibilità di procedere alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito alle ipotesi di cessazione dal servizio per decesso o infermità del lavoratore, atteso che, in tali fattispecie, anche se mancano le comprovate esigenze di servizio di cui all’art. 14 sopra citato, i predetti eventi, imprevedibili e non imputabili al lavoratore, hanno comunque impedito al dipendente di usufruire del congedo maturato e non goduto.

In conclusione, può ritenersi che, nell’attuale quadro normativo, la monetizzazione delle ferie non godute rappresenti una fattispecie del tutto residuale, che il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ha inteso subordinare a specifici e tassativi presupposti, e che, pertanto, la stessa non possa essere riconosciuta al di fuori dei casi espressamente previsti.

Tali ipotesi, come detto, si realizzano laddove il dipendente non può godere delle ferie maturate a causa di comprovate esigenze di servizio, che rappresentino, cioè, scelte operative riferibili direttamente all’Amministrazione, oppure laddove sia del tutto impossibile ricostituire il rapporto di lavoro dopo l’assenza dal servizio per eventi non imputabili al lavoratore quali, appunto, il suo decesso o infermità.

Ciò premesso, è opinione del Collegio che, nel caso in esame, non sussistano i presupposti per la corresponsione dell’invocato emolumento: come risulta dagli atti di causa, infatti, il ricorrente, si è assentato, durante l’espletamento del servizio, per complessivi n. 55 giorni, per ragioni di salute ed è cessato volontariamente dal servizio previa sua domanda.

Non si è in presenza, quindi, di nessuna delle ipotesi sopra dette cui il legislatore ha subordinato la concessione dell’emolumento.

Null’altro, del resto, ha dedotto o comprovato il ricorrente a sostegno della sua pretesa.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Rita Luce, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014


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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

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Leggete bene quali sono stati i motivi del diniego e dei motivi che il Tar ha dato ragione all'Amministrazione circa il mancato pagamento.

- ) - il 12 gennaio 2010 si sottoponeva a visita medica di idoneità al servizio presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Torino, che esprimeva il seguente giudizio diagnostico: “Non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza. Si idoneo nella riserva. Reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del M.E.E.F. (Legge 266/99).
Qualora la patologia venga riconosciuta sì dipendente da causa di servizio, sì impiegabile quale parzialmente inidoneo .... omissis

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1) - il … novembre 2008, uscendo dall’ufficio, egli subiva un infortunio riportando gravi lesioni …;

2) - il … luglio 2009 si sottoponeva ad un intervento chirurgico, che si rivelava non risolutivo;

3) - il 7 ottobre 2009 presentava domanda di collocamento in congedo con diritto a pensione a far data dal 1 aprile 2010;

IL TAR PIEMONTE scrive:

4) - Le due commissioni mediche che si sono pronunciate, in primo e in secondo grado, sull’idoneità al servizio del ricorrente, hanno entrambe riconosciuto la sussistenza di una idoneità permanente al servizio, ma solo “nella forma parziale”. Entrambe, inoltre, hanno precisato che, in caso di successivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il ricorrente sarebbe stato “impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del D.P.R. 738/81 e della L. 266/99 in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale …..”.

5) - i provvedimenti medico-legali non hanno disposto la “riforma” del ricorrente per inidoneità totale al servizio, nel qual caso l’amministrazione sarebbe stata vincolata a disporre la dispensa dal servizio per infermità;

6) - i provvedimenti medico-legali hanno accertato l’esistenza di una inidoneità solo parziale al servizio, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe potuto – se solo lo avesse voluto - attendere il giudizio dell’apposita commissione circa l’ascrivibilità a causa di servizio della propria infermità, per poi eventualmente, in caso di responso positivo, permanere in servizio con mansioni con comportanti sovraccarico funzionale;

7) - Pertanto, il congedo dal servizio non è stato imposto, con carattere di necessità, dall’infermità che ha colpito il ricorrente dopo l’infortunio del 2008, ma è dipeso da una scelta volontaria del dell’interessato, e come tale esso non rientra - neppure sotto il profilo sostanziale invocato dal ricorrente - nelle ipotesi succitate che ai sensi della normativa di settore danno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Per completezza vi rimando alla lettura qui sotto per meglio comprendere la vicenda.
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04/04/2014 201400597 Sentenza 1


N. 00597/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2010, proposto da:
L. L., rappresentato e difeso dagli avv. A. F. e L. F., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Susa, 35;

contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. …../10 adottato dalla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte - Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico in data 1.7.2010, con cui l'Amministrazione procedente ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal sig. L. L. in data 4.6.2010;

- della nota n. …. in data 13.4.2010, notificata all'interessato in data 7.5.2010, con la quale il Capo Ufficio Amministrazione del R.T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza ha respinto la richiesta di pagamento della licenza ordinaria non fruita dal ricorrente prima del congedo;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento;

- nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la liquidazione della licenza ordinaria non fruita negli anni 2008, 2009 e 2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente, già brigadiere della Guardia di Finanza in congedo volontario dal 1 aprile 2010, impugna gli atti indicati in epigrafe con cui l’Amministrazione di appartenenza ha respinto la sua istanza di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita nel periodo antecedente al congedo, negli anni 2008, 2009 e 2010.

2. La domanda è stata respinta, sia in prima istanza che in sede di ricorso gerarchico, in espressa applicazione del combinato disposto degli arrt. 55 commi 1 e 2 D.P.R. n. 254/1999, 14 comma 14 D.P.R. n. 395/1995 e 29 comma 4 D.P.R. n. 170/2007, sul rilievo che il congedo “a domanda” non rientra nei casi tassativi contemplati dalle norme richiamate nei quali è attribuita al dipendente la monetizzazione delle ferie non godute.

3. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute, esponendo in punto di fatto quanto segue:

- il … novembre 2008, uscendo dall’ufficio, egli subiva un infortunio riportando gravi lesioni …;

- a causa dell’infortunio, egli non riusciva più a proseguire la propria normale attività lavorativa ed era costretto a sottoporsi costantemente a visite mediche e cure di vario tipo;

- il … luglio 2009 si sottoponeva ad un intervento chirurgico, che si rivelava non risolutivo;

- il 7 ottobre 2009 presentava domanda di collocamento in congedo con diritto a pensione a far data dal 1 aprile 2010;

- il 12 gennaio 2010 si sottoponeva a visita medica di idoneità al servizio presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Torino, che esprimeva il seguente giudizio diagnostico: “Non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza. Si idoneo nella riserva. Reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del M.E.E.F. (Legge 266/99). Qualora la patologia venga riconosciuta sì dipendente da causa di servizio, sì impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del DPR 738/81 e della Legge 266/99, allo stato attuale in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale … […] Allo stato degli atti l’inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della DCS risultano in corso di accertamento”;

- il 12 gennaio 2010 egli proponeva ricorso gerarchico alla Commissione medica di II istanza di Milano, ritenendo “di non essere impiegabile nella riserva e nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile M.E.E.F. e tanto meno in modo parziale nell’ambito militare”;

- il 18 gennaio 2010 l’Amministrazione gli comunicava la revoca dell’assegnazione alla …... in quanto giudicato non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza, e il suo collocamento a disposizione dell’Amministrazione di appartenenza nella consistenza organica del reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza per gli aspetti di natura amministrativa-contabile;

- il 26 gennaio 2010, l’Amministrazione comunicava al ricorrente che la sua domanda di collocamento in congedo con decorrenza dal 1 aprile 2010 era accolta;

- il 24 febbraio 2010 la Commissione Medica di II istanza, pronunciandosi sul ricorso gerarchico, giudicava il ricorrente “non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella forma parziale”, aggiungendo che “qualora la patologia venga riconosciuta dipendente da causa di servizio, si impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del D.P.R. 738/81 e della L. 266/99 in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale….”;

- il 1 aprile 2010, il ricorrente formulava istanza di monetizzazione delle ferie non godute negli anni 2008, 2009 e 2010;

- il 7 maggio 2010 l’Amministrazione respingeva l’istanza;
- il 4 giugno 2010 il ricorrente presentava ricorso gerarchico;
- il 1 luglio 2010 l’Amministrazione respingeva il ricorso gerarchico.

4. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente ha articolato le proprie censure attraverso due motivi di ricorso, con i quali ha lamentato:

- che erroneamente l’amministrazione avrebbe negato il suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, ritenendo che la tipologia di congedo non rientrasse nelle fattispecie tipiche previste dalla normativa di settore; infatti il congedo, benché avvenuto “a domanda”, è chiaramente dipeso dall’infermità che ha colpito il ricorrente nel 2008 e che lo ha reso inidoneo al servizio; l’interpretazione dell’amministrazione è meramente formalistica e non tiene conto della sostanza di quanto accaduto;

- che i provvedimenti impugnati sarebbero motivati in modo carente.

5. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria.

6. La difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva insistendo nelle proprie deduzioni e richieste.

7. All’udienza pubblica del 20 marzo 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. La fattispecie in esame è disciplinata da due disposizioni diverse che danno vita ad un sistema coeso:
- la prima si rinviene nel D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)” che al comma 14 dell’art. 14 “Congedo ordinario” prevede “Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso “;

- la seconda è data dal D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”, dove all’art. 55 “Licenza ordinaria” si legge: “1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.”

2. In forza del combinato disposto delle due norme sopra citate, le ragioni che permettono il pagamento sostitutivo delle ferie non godute sono rappresentate dai casi, espressamente previsti, della mancata fruizione delle ferie:

- per esigenze di servizio;
- per decesso;
- per cessazione dal servizio per infermità.

3. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che il suo congedo dal servizio, benché disposto “a domanda”, sarebbe sostanzialmente equiparabile ad una dispensa dal servizio “per infermità”, dal momento che la domanda di congedo era stata formulata proprio a causa della grave infermità che lo aveva colpito dopo l’infortunio del 2008.

4. Ritiene il collegio che tali deduzioni non possano essere condivise.

4.1. Le due commissioni mediche che si sono pronunciate, in primo e in secondo grado, sull’idoneità al servizio del ricorrente, hanno entrambe riconosciuto la sussistenza di una idoneità permanente al servizio, ma solo “nella forma parziale”. Entrambe, inoltre, hanno precisato che, in caso di successivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il ricorrente sarebbe stato “impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del D.P.R. 738/81 e della L. 266/99 in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale …..”.

4.2. Da tale constatazione conseguono i seguenti corollari:
- i provvedimenti medico-legali non hanno disposto la “riforma” del ricorrente per inidoneità totale al servizio, nel qual caso l’amministrazione sarebbe stata vincolata a disporre la dispensa dal servizio per infermità;

- i provvedimenti medico-legali hanno accertato l’esistenza di una inidoneità solo parziale al servizio, con la conseguenza che il ricorrente avrebbe potuto – se solo lo avesse voluto - attendere il giudizio dell’apposita commissione circa l’ascrivibilità a causa di servizio della propria infermità, per poi eventualmente, in caso di responso positivo, permanere in servizio con mansioni con comportanti sovraccarico funzionale;

- fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, egli avrebbe usufruito della speciale aspettativa retribuita di cui all’art. 39 comma 3 del D.P.R. n. 51/2009.

4.3. Pertanto, il congedo dal servizio non è stato imposto, con carattere di necessità, dall’infermità che ha colpito il ricorrente dopo l’infortunio del 2008, ma è dipeso da una scelta volontaria del dell’interessato, e come tale esso non rientra - neppure sotto il profilo sostanziale invocato dal ricorrente - nelle ipotesi succitate che ai sensi della normativa di settore danno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

4.4. Il provvedimento che si è pronunciato sul ricorso gerarchico del ricorrente si è diffusamente pronunciato su tutti i profili, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini del rigetto dell’istanza, sicchè la censura di difetto di motivazione è infondata e va disattesa.

5. In conclusione, alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.
IL Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 04/04/2014
panorama
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

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Ricorso ACCOLTO.
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1) - la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.

2) - L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;

inoltre,

3) - rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.

4) - la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:

a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;

OMISSIS

5) - Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) "leggere direttamente in sentenza";

6) - Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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11/04/2014 201400947 Sentenza 2


N. 00947/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Garibaldi,43;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. …. Cat. 1.1.12Pers./2013 datato 8 luglio 2013, successivamente notificato in data 25 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di monetizzazione di congedo ordinario, maturato e non fruito dal ricorrente;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto e, in particolare, ove occorra, della nota n. 333-D/018675 del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2013; della nota prot. n. …./1 febbraio 2012 della Questura di Lecce del 13 giugno 2013; della nota n. …./1.2.10/Pers. della Questura di Lecce del 21 giugno 2013; della nota prot. n. 333-G/I/Sett.2/mco/OMISSIS del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2013;

per l'accertamento e la declaratoria dell'inidoneità al servizio ex art. 15, co. 1, DPR 461/01, così come certificata dalla CMO di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;

dell'obbligo in capo al Ministero dell'Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art. 15, co. 3, DPR n. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso alla luce degli accertamenti già effettuati da parte della CMO di Taranto;

e, conseguentemente, del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito;

oltre che per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti con condanna dell'Amm.ne al pagamento delle relative somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. G. Manelli per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sovrintendente Capo della P.S. OMISSIS chiede l’annullamento del provvedimento datato 18 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.

L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013; inoltre, rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti violazioni:

- violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.p.r. 461/01- violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per errore nei presupposti;

- violazione e falsa applicazione del parere del Consiglio di Stato Comm.Speciale del 4 ottobre 2010 - violazione dell’art.14 del dp.r. n.395/1993, dell’articolo 18 d.p.r. 254/99, dell’articolo 36 Cost- dell’articolo 1 della legge n.937/77.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso del quale ha chiesto che venga pronunciata l’inammissibilità, o la infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014.

DIRITTO

Si può affermare che, nonostante la poca chiarezza delle note interlocutorie che hanno costituito oggetto di scambio di corrispondenza tra la Questura di Lecce e il Ministero dell’Interno circa la posizione del ricorrente, la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:

a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;

b) si è conseguentemente ritenuta ininfluente, ai fini della esatta qualificazione e della decorrenza dello status giuridico del dipendente, la circostanza che il giudizio di inidoneità pronunciato nei suoi riguardi fosse intervenuto in epoca successiva al collocamento a riposo a domanda;

c) si è rappresentato di non poter far luogo al pagamento sostitutivo del congedo ordinario, non solo in seguito all’entrata in vigore dell’art.5, comma 8 del d.l.95/2012, ma anche per effetto di un parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, reso in data 4 ottobre 2010, secondo il quale la monetizzazione del congedo può avere luogo anche per il personale cessato a domanda che ne faccia richiesta, purchè il dipendente si sia venuto a trovare nella oggettiva impossibilità di fruire delle ferie maturate e non godute e che abbia chiesto e non ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero pari ai giorni di congedo ordinario non goduti ovvero sia stato giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta al servizio nella Polizia di Stato dalla competente CMO, con verbale emesso in data antecedente il collocamento a riposo, con conseguente impossibilità di recedere dalle dimissioni o posticiparne la decorrenza;

d) si è, infine, opinato di non poter far luogo al procedimento di dispensa dal servizio del ricorrente, atteso che il medesimo e’ “ già cessato volontariamente”.

In definitiva, la posizione assunta dalla Amministrazione resistente sarebbe quella di ritenere che il procedimento di dispensa non possa essere attivato in quanto non sarebbe possibile dispensare dal servizio un soggetto già collocato a riposo per dimissioni volontarie.

Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) “Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute può essere concluso anche nei confronti del dipendente già collocato a riposo, quando l'accertamento dello stato di salute invalidante, che costituisce presupposto essenziale per la dispensa, sia intervenuto antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza; tale orientamento è, infatti, fondato sul diritto del dipendente a vedere concluso il procedimento di dispensa e a non essere pregiudicato da eventuali ritardi dell'amministrazione, che, non concludendo la procedura prima del collocamento a riposo a domanda, potrebbe precludere in tal modo l'accesso ai benefici derivanti dal diverso titolo della cessazione del servizio (inidoneità anziché dimissioni volontarie)”.

Nel caso di specie, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per accordare preferenza al procedimento di dispensa rispetto alla diversa causa di risoluzione del rapporto da identificare nella domanda di dimissioni volontarie prodotta dall’interessato.

Milita in questa direzione il verbale del 5 febbraio 2013, con il quale la competente Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, dopo aver rappresentato che il OMISSIS ha usufruito di 336 giorni di congedo ordinario a motivo di una OMISSIS, lo ha giudicato permanentemente inidoneo al servizio nella Polizia di Stato, ed ha altresì precisato che “l’inidoneità al servizio decorre dal 15 agosto 2012 ultimo giorno di servizio effettivo”.

Si può, perciò, ritenere che alla data del 15 agosto 2012 il OMISSIS si trovasse già in una condizione di inidoneità permanente al servizio che legittimava, senza ulteriori indugi, la sua dispensa dal servizio medesimo con conseguente prevalenza della inidoneità all’impiego rispetto alla volontaria dimissione dell’interessato, quale causa di rescissione del rapporto di lavoro.

Si tratta di conclusione che appare del resto conforme alla particolare natura della patologia sofferta dal dipendente – OMISSIS trattata a livello farmacologico - la quale, pur essendosi protratta a lungo nel tempo, si atteggiava quale causa di inidoneità al servizio fin dalle prime battute della sua insorgenza sulla persona del ricorrente.

Né può sostenersi con ragionevolezza che la inidoneità assoluta al servizio si sia cristallizzata in un momento successivo al collocamento del OMISSIS in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie, non essendovi elementi di carattere medico per poter affermare cosa del genere.

Deve, anzi, sottolinearsi la incerta condotta della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto la quale ha protratto a lungo gli accertamenti sanitari finalizzati a stimare la idoneità al servizio del OMISSIS fino a pervenire, come già detto, ad un giudizio di inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato solo nel contesto del verbale del 5 febbraio 2013 - dunque quando apparentemente il OMISSIS era a riposo a domanda - ma con effetti senz’altro da considerare retroattivi e, cioè, decorrenti dal 15 agosto 2012, ultimo giorno di servizio effettivo del OMISSIS.

La domanda del ricorrente diretta a conseguire la conclusione del procedimento di dispensa dal servizio per ragioni di salute deve dunque trovare accoglimento, ai sensi dell’art.15 del D.p.r. 461/2001, essendo erroneo il presupposto di fatto in base al quale l’amministrazione resistente ha stimato di non poter completare l’iter inerente al procedimento di dispensa dal servizio, atteso che lo stato invalidante è stato diagnosticato e accertato con caratteristiche di permanenza in epoca anteriore al collocamento a riposo del dipendente per dimissioni volontarie.

Appare, invero, conforme al principio di buona amministrazione di cui all’art.97 cost. il doveroso completamento del procedimento amministrativo il cui presupposto essenziale sia maturato prima del collocamento a riposo conseguente a domanda del dipendente.

Tanto deve affermarsi specialmente se dalla conclusione del diverso procedimento di dispensa dal servizio consegue l’attribuzione di provvidenze economiche migliorative per l’interessato.

Come pure erroneo è il presupposto in base al quale è stata respinta l’istanza diretta alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dal dipendente.

Sostenere, infatti, che “ la posizione giuridica del dipendente in oggetto indicato …è quella di pensionato a domanda con decorrenza 16 agosto 2012 e trarne l’assunto della non spettanza del trattamento sostitutivo del congedo significa, per un verso, ignorare che un giorno prima e, cioè, il giorno 15 agosto 2012, il ricorrente versava in condizione di inidoneità permanente al servizio in Polizia di Stato con conseguente diritto a veder concluso il procedimento di dispensa dal servizio; per altro verso, vuol dire fornire una interpretazione della normativa di settore che proprio il Consiglio di Stato ha inteso scongiurare quando ha affermato che i ritardi dell’amministrazione (nell’ambito del procedimento in questione) non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente.

Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).

Ciò consente di superare a piè pari il parere formulato dalla Commissione speciale del massimo organo di giustizia amministrativa sulla questione.

Il provvedimento che forma oggetto di domanda di annullamento non resiste, dunque, alle censure puntualmente svolte dal ricorrente e merita, pertanto, di essere caducato.

La natura della controversia milita per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento per quanto espresso in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
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La Corte Costituzionale si pronuncia ancora una volta.

vedi sentenza n. 95/2016 del 06/05/2016.
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SENTENZA N. 95
ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra S.F. e l’Azienda USL Roma E, con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, prospettando la violazione degli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

Il giudice rimettente espone di dover decidere il ricorso promosso da S.F. contro l’Azienda USL Roma E, allo scopo di conseguire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, negata dall’amministrazione con provvedimento del 22 aprile 2013.

Il ricorrente nel giudizio principale, dirigente medico collocato a riposo il 1° febbraio 2013, ha dedotto di non aver fruito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di 222 giorni di ferie, a causa delle patologie dalle quali era affetto.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha invocato la garanzia costituzionale del diritto alle ferie (art. 36, primo e terzo comma, Cost.), la tutela riconosciuta dalla normativa comunitaria (direttiva n. 2003/88/CE), la natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie, l’interpretazione offerta dalla prassi amministrativa (nota del Dipartimento della funzione pubblica dell’8 ottobre 2012), che consente di corrispondere il trattamento sostitutivo quando le ferie non siano state godute per causa non imputabile alle parti.

1.1.– In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma di dover applicare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che così recita: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

Ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione, entrata in vigore il 7 luglio 2012, si applica de plano alle ferie non godute da un dipendente cessato dal servizio il 7 febbraio 2013 e non contempla alcuna facoltà di “monetizzazione” per le ferie non godute per causa non imputabile alle parti del rapporto di lavoro.

1.2.– Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 «nel suo complesso», anche eventualmente con riguardo alla previsione della responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente che violi tali prescrizioni, o, in subordine, nella sola parte in cui la disposizione preclude in ogni caso, anche per l’ipotesi di mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, l’erogazione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

Nell’avvalorare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza comunitaria sull’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che impone di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, e pone l’accento sulla natura retributiva dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.

Poste tali premesse, il giudice assume che il divieto assoluto di convertire in denaro le ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore, si ponga in contrasto con l’art. 36, primo comma, Cost., che statuisce l’obbligo di retribuire il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal contratto, tenendo conto del diritto ai riposi feriali.

Tale divieto entrerebbe in conflitto con l’art. 36, terzo comma, Cost., in quanto il diritto a ferie annuali retribuite impone il riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a godere delle ferie «in natura».

La disciplina censurata contravverrebbe, inoltre, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che prescrive di compensare economicamente la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore.

Il giudice rimettente denuncia, infine, la violazione del canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.): sarebbe manifestamente irragionevole il divieto assoluto di “monetizzazione”, svincolato da ogni valutazione dell’imputabilità del mancato godimento delle ferie.

2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.

Secondo la difesa dello Stato, la norma può essere interpretata in modo armonico con i princípi di rilievo costituzionale che il giudice rimettente ritiene violati.

In particolare, la magistratura contabile e il Dipartimento della funzione pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle ferie maturate prima dell’entrata in vigore della normativa del 2012 e alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore.

Nel caso di specie, peraltro, il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie, in quanto il periodo di malattia non è stato ininterrotto.

In vista della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui ha ribadito le conclusioni rassegnate e le argomentazioni svolte con riguardo alla praticabilità di un’interpretazione rispettosa del dettato costituzionale, recepita anche dal giudice delle leggi con la sentenza n. 286 del 2013.

Considerato in diritto

1.– L’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce, nell’àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.

L’inefficacia delle disposizioni contrattuali e normative più favorevoli e la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, i quali non ottemperino a tali prescrizioni di legge, completano la disciplina restrittiva così congegnata.

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ravvisa in tali disposizioni la lesione del diritto irrinunciabile alle ferie, che impone, per un verso, di retribuire il lavoro prestato in misura superiore a quanto stabilito dal contratto (art. 36, primo comma, della Costituzione), considerando anche il diritto ai riposi feriali, e, per altro verso, di compensare il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (art. 36, terzo comma, Cost.).

Tale compensazione – soggiunge il giudice rimettente – è prescritta anche dalle fonti comunitarie (art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro»), che integrano il parametro di costituzionalità alla stregua dell’art. 117, primo comma, Cost.

Ad avviso del giudice rimettente, l’assetto delineato dalla norma impugnata, che preclude ogni valutazione circa l’imputabilità del mancato godimento delle ferie, sarebbe manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.).

La disciplina è censurata «nel suo complesso», «eventualmente» anche nella parte in cui prefigura la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, e, in subordine, nella parte in cui vieta in maniera indiscriminata il pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

2.– Il nucleo delle censure investe il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia riconducibile alla volontà del lavoratore.

Le questioni di legittimità costituzionale si sottraggono alle eccezioni di inammissibilità, formulate dalla difesa dello Stato.

2.1.– Deve essere disattesa, in primo luogo, l’eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalità.
Il giudice rimettente, con motivazione non implausibile, chiarisce che le ferie, almeno in parte, non sono state godute per causa non imputabile al lavoratore, in un periodo in cui era già in vigore la disciplina impugnata. Il fatto che il periodo di malattia non sia stato ininterrotto è ininfluente quanto alla rilevanza della questione.

La difesa dello Stato non confuta tali argomenti, corroborati da una precisa ricostruzione dei fatti di causa.

2.2.– È ugualmente da disattendere l’eccezione di inammissibilità per mancata sperimentazione di un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale.

Il giudice rimettente, difatti, si cimenta con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali e, dopo una disamina della lettera e dello spirito della legge, reputa tale tentativo impraticabile.

Se l’interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall’ammissibilità e attiene, per contro, al merito, che è ora possibile scrutinare (sentenze n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).

3.– La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

Il dato letterale e la ratio che ispira l’intervento riformatore rivelano l’erroneità di tale presupposto interpretativo.

3.1.– Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

3.2.– Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.

Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.

4.– Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).

Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l’amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e l’interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell’11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77).

La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell’escludere dall’àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).

5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).

Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez).

La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).

Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

6.– Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.


F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

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Accolto

inoltre, prescrizione decennale e non 5 anni.
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1) - In conclusione sul punto, “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire in secondo” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e 7361; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1765 del 2008).

2) - L’obbligazione in questione, avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie, è invero stata riconosciuta da consolidata e risalente giurisprudenza avente natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. Lav., n.8627/1992 e, più recentemente, Cass. nn.10341/2011 e 11462/2012; Cons. di Stato, n.4878/2013)
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201702117, - Public 2017-04-19 -

Pubblicato il 18/04/2017


N. 02117/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03813/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3813 del 2013, proposto da:
Mario Donato De Ieso, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bocchino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Collarile in Napoli, via Santa Lucia, n.173;

contro
Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Scuola Allievi Carabinieri di Benevento), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
dei provvedimenti del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri n. 7/17113-10-1-1995 del 09/04/1999 e 56/3-2013 del 04/06/2013, della Scuola Allievi Carabinieri di Benevento n.n. 53/37-1/2012 del 15/10/2012 e 53/37-4/2012 del 29/10/2012 con i quali l'Amministrazione negava l'accoglimento della remunerazione in danaro dei giorni di licenza non fruiti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente, Maresciallo Magg. dell’Arma dei Carabinieri in congedo, di aver presentato in data 13 marzo 1999 al Comando generale dell’Arma istanza intesa al pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria e speciale non fruita negli anni 1993 e 1994 allorquando si trovava in licenza di convalescenza prima e in aspettativa per infermità poi, senza soluzione di continuità dall’11 giugno 1993 al 15 settembre 1994, data di cessazione dal servizio (le ferie non fruite per gli anni 93 e 94 nei periodi in cui era stato malato e poi congedato).

Ha quindi rinnovato l’istanza in data 14 aprile 2004 e in data 18 settembre 2012. Espone lo stesso ricorrente che con provvedimento in data 5 maggio 1999 la scuola allievi Carabinieri di Benevento aveva comunicato il non accoglimento dell’istanza per oggettiva impossibilità di carattere personale del dipendente a fruire della licenza in argomento per assenza dal reparto di appartenenza; che con successivo provvedimento del 15 ottobre 2012 la medesima scuola reiterava diniego in ragione della intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alle ferie; che, infine, in data 4 giugno 2013 il Comando generale dell’Arma comunicava che la prima istanza non era accolta perché la normativa non lo consentiva, la seconda domanda rimaneva inevasa perché non assunta al protocollo, la terza istanza era respinta per prescrizione quinquennale dell’invocato diritto.

Per l’annullamento dei detti atti e comunque per veder accertato e dichiarato il proprio diritto al pagamento sostitutivo delle ferie non godute negli anni 1993 e 1994, pari a 85 giorni, il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale, presupposta la prescrizione decennale e non già quinquennale della pretesa avanzata, deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché violazione del combinato disposto degli artt. 14 commi 11 e 14 e 47 comma 10 del d.P.R. n. 395 del 1995 nonché degli artt. 18 comma 1 e 55 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 254 del 1999 nonché ancora violazione dell’art. 97 Cost.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del diniego in data 5 maggio 1999 nonché la intervenuta prescrizione del credito (quinquennale o decennale che sia in quanto le istanze nel tempo prodotte non avrebbero valenza di atti interruttivi della prescrizione), affermandone comunque la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Osserva il Collegio che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie discende direttamente dal mancato godimento delle stesse, in armonia con l’art. 36 Cost., considerato che il carattere indisponibile del diritto non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese (cfr. Cons. di Stato, n.1230/2001), non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all’Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario della prestazione effettuata (cfr. Cons. di Stato, n.4699/2000, ex pluris).

Analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per decorso o per cessazione dal servizio per infermità, come espressamente disposto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n.395/1995 (in tema di congedo ordinario), esteso al personale dell’Arma dei Carabinieri per effetto dell’art. 55 del d.P.R. n.254/1999, che è appunto il caso all’esame, ove il ricorrente non abbia fruito delle ferie relative agli anni 1993 e 1993 in quanto si trovava, nel periodo dall’11 giugno 1993 al 15 settembre 1994, prima in licenza di convalescenza e quindi in aspettativa per infermità, senza soluzione di continuità (cfr. con riferimento a fattispecie sostanzialmente analoga, T.A.R. Abruzzo, 26 novembre 2015 n. 787).

Osserva ulteriormente il Collegio che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, solennemente affermato all’art. 36 della Costituzione, non soffre - in via di massima – limiti per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (cfr. Cass., SS.UU., 12 novembre 2001, n. 14020) e che anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non può precludere - di suo - l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo, atteso che si tratta di un diritto che, per sua natura, prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non si presta, dunque, a ricevere compressioni in presenza di cause esonerative dall’effettività del servizio (qual è l’aspettativa per malattia). Dunque, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene il ricorrente, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma meramente ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità (cfr. T.A.R. Lazio, I ter, 14 dicembre 2013 n. 10454). In conclusione sul punto, “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire in secondo” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e 7361; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1765 del 2008).

Occorre, pertanto, a questo punto, esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione che determinerebbe, se fondata, l’estinzione del diritto.

L’eccezione è tuttavia infondata.

L’obbligazione in questione, avente quale contenuto l’indennità sostitutiva delle ferie, è invero stata riconosciuta da consolidata e risalente giurisprudenza avente natura non retributiva ma risarcitoria e tuttavia, in quanto derivante dall’inadempimento nel corso di un rapporto contrattuale, quale è quello di pubblico impiego, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass., Sez. Lav., n.8627/1992 e, più recentemente, Cass. nn.10341/2011 e 11462/2012; Cons. di Stato, n.4878/2013)

Ne consegue che le istanze nel caso di specie reiterate nel tempo, con effetto interruttivo della detta prescrizione, sono del tutto tempestive e che il ricorso notificato in data 18 luglio 2013 è esso stesso proposto nella pendenza del termine prescrizionale e non già a intervenuta scadenza dello stesso.

Parimenti non è di ostacolo all’ammissibilità del ricorso la omessa tempestiva impugnazione, da parte dell’odierno ricorrente, del primo provvedimento in data 5 maggio 1999 con cui era rappresentata la impossibilità di accogliere l’istanza prodotta in ragione della pariteticità della posizioni in questione vertendosi in tema di diritti soggettivi connessi all’attività lavorativa, in particolare trattandosi del diritto soggettivo costituzionalmente tutelato del pubblico dipendente a ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato. Giova solo al riguardo aggiungere che trattasi di diritto soggettivo perfetto, direttamente discendente dalle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, il quale comporta un accertamento giudiziale che può prescindere, in conseguenza, dall’impugnazione di atti specifici.

In ragione, dunque, del rilievo che l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto – in particolare – alla maturazione del diritto al riposo per ferie e che il diritto alle ferie – maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità - automaticamente include il diritto al compenso sostitutivo nel caso in cui le ferie non vengano fruite (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2663), va riconosciuto il diritto del ricorrente al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per malattia, con consequenziale condanna dell’Amministrazione a corrispondere la relativa somma, maggiorata degli accessori del credito (interessi legali e rivalutazione monetaria) dal dì del dovuto fino al soddisfo, secondo i criteri e principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione a pagare le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Corrado Paolo Passoni





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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Accolto

- gg. 29 di licenza ordinaria relativa all'anno 2009; gg. 39 di licenza ordinaria relativa all'anno 2010.
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- ) - Il ricorrente ........ è risultato assente dal lavoro per malattia ...... dovuta a cause di servizio, si è protratta dal giorno 9 Marzo 2009 al giorno 22 Marzo 2010.

-) - Dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio.

IL TAR LOMBARDIA scrive:

1) - i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;

2) - Ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

3) - Infatti dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio. Poiché tale causa è sottratta alla disponibilità del dipendente sussistono i presupposti per il relativo riconoscimento (in questo senso TAR Toscana, I, 05/02/2014 n. 237).
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SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201701268 - Public 2017-06-07

- Pubblicato il 07/06/2017


N. 01268/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03216/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3216 del 2010, proposto da: Piero Paolo A., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Quadri, Pietro Johannes Quadri, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Quadri in Milano, via S. Tecla, 5;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per la declaratoria, l'accertamento e la condanna
al pagamento delle ferie non godute ( licenza ordinaria) durante il periodo di aspettativa a causa di malattia dipendente da cause di servizio riconosciuta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente luogotenente appartenente al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, III Gruppo di Sezione di Milano è risultato assente dal lavoro per malattia (gonartrosi bilaterale in coxartrosi) dovuta a cause di servizio, si è protratta dal giorno 9 Marzo 2009 al giorno 22 Marzo 2010.

Dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio.

In data 26 Marzo 2010 il Luogotenente A. Piero Paolo ha richiesto al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, reparto del quale lui stesso faceva parte, il pagamento delle ferie non godute (licenza ordinaria) durante il periodo di aspettativa a causa di malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio (doc. 7), e più precisamente: gg. 29 di licenza ordinaria relativa all'anno 2009; gg. 39 di licenza ordinaria relativa all'anno 2010.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria non ha riconosciuto il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non usufruita per malattia.

Contro il suddetto atto solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell'art. 29, c. 4, del D.P.R. 170 del 2007 avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio 2006 - 2009) sul punto non innovato dal successivo D .P .R. 16 aprile 2009, n. 51 - recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del D.P.R. m. 170/2007 né innovato dal D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 di modifica del precedente accordo. L'art. 29, c. 4, del D.P.R. 170/2007 stabilisce che si debba provvedere al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria nei casi previsti dall'art. 55, commi 1e2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. L'art. 55 comma 2 stabilisce il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria nel caso in cui questa non sia stata usufruita per infermità.

Del resto la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto il diritto al pagamento delle ferie non godute per infermità "in quanto il congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed inderogabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestabilmente contratta per cause di servizi), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite". In questo senso da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1049/2010 che sottolinea la derivazione costituzionale del principio sopra espresso come posto in luce dalla Corte Cost. nelle sentenze nn. 616/1987 e n. 158/2001. Il ricorrente chiede pertanto il riconoscimento del diritto al pagamento delle ferie non godute anche ai sensi dell'art. 36 Cost.

La difesa dell’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso. Infatti secondo la difesa pubblica l'art. 55, 2° comma del D.P.R. 254/1999 recepito dal Comando Generale del Corpo con circolare esplicativa nr. 280192 del 06/09/1999, prevede che si possa procedere al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita, oltre che per le documentate esigenze di servizio già previste
dall'art. 14 del DPR 395/95, anche ed esclusivamente, nel caso di decesso o di cessazione dal servizio per infermità da parte dell'interessato. Al contrario, l'A.. ha basato la sua richiesta, non solo sull'effettiva impossibilità di fruire del periodo di ferie maturato a causa dell'assenza per malattia, ma anche e soprattutto sul contenuto della decisione nr. 1049 datata 1.3.2010 del Consiglio di Stato, che non sarebbe applicabile al caso.

All’udienza del 28 marzo 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2. 1. Viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone:

“7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

L’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, prevede che “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Autorevole giurisprudenza ha precisato che:

- il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001 n. 14020);

- anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);

- i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplate agli artt. 14 del D.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;

- in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 giugno 2011 n. 3041 e 11 maggio 2011 n. 2620; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010 n. 7364, 7 maggio 2010 n. 2663 e 1° dicembre 2010 n. 8372; Cons. Stato, sez. VI, 1° aprile 2009 n. 2031).

2.2 Ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Infatti dal 1 Aprile 2010 il Luogotenente ha chiesto e ottenuto di essere collocato in congedo per aver raggiunto i limiti di anzianità di servizio. Poiché tale causa è sottratta alla disponibilità del dipendente sussistono i presupposti per il relativo riconoscimento (in questo senso TAR Toscana, I, 05/02/2014 n. 237).


3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente Piero Paolo A.. a percepire dal Ministero delle Finanze il compenso sostitutivo per il congedo ordinario non fruito, per un totale di 58 giorni.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali al ricorrente che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto





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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da luiscypher »

La sentenza della Giustizia Europea è chiarissima :le ferie non godute per malattia vanno monetizzate, punto e basta! Non facciano i furbi i nostri ministeri adducendo pretesti vari quali ad esempio bisogna distinguere chi è andato in pensione a domanda o è stato riformato, perché anche in questo caso la giustizia europea è stata altrettanto chiara, asserendo che è assolutamente ininfluente il motivo della cessazione del servizio, a domanda o per riforma!
Certo che i nostri governanti sono dei furbetti: quando c'è da fare le riforme "lacrime e sangue" che penalizzano noi poveri servitori, dicono che sono indispensabili perché è l'Europa che ce lo chiede, quando poi l'Europa emette delle sentenze a nostro favore alle quali il nostro governo deve recepire, fanno orecchie da mercante... Sono amareggiato,per non dire altro e cadere nel volgare!
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al PdR, prima respinto ed oggi ACCOLTO con il riesame, alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di Giustizia.
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1) - Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.

N.B.: - Giusto per completezza, posto entrambi i PARERI, (quello negativo e quello positivo)
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800086 - Public 2018-01-08 -
Numero 00086/2018 e data 04/01/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017


NUMERO AFFARE 01688/2017

OGGETTO:
Ministero dell’interno.


Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333- A/U.C./0181816/2766/PP del 18 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'istanza sopra indicata;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.

Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.

Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Palermo rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.

Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto del 4 febbraio 2014. Il signor -OMISSIS- ha poi impugnato il provvedimento della prefettura del 25 novembre 2013 con ricorso straordinario 507 del 2016, sul quale la Sezione ha espresso parere di rigetto nell’adunanza del 10 maggio 2017.

Il Ministero riferente chiede ora di rivedere il parere alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di giustizia.


Considerato:

1. La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata disposizione, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.

Ha fatto seguito l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.

Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138).

Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è stato ritenuto applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;

- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.

La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) è stata intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).

La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.

Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.

Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.

L’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto correttamente riferimento alla disciplina previgente.

2. Con sentenza della Sezione X del 20 luglio 2016 (causa C. 341/15) la Corte di Giustizia ha affermato che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:

- esso osta a una normativa nazionale che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;

- un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;

- un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;

- spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall'articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere al lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall'altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.

3. La giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa nel senso di ritenere inammissibile la domanda di riesame del parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fondata soltanto su una divergenza interpretativa di fonti normative, comportando la funzione giustiziale del ricorso straordinario la normale irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze.

Tuttavia, il riesame è stato ritenuto ammissibile qualora l’Amministrazione adduca nella richiesta elementi che evidenzino la sussistenza di un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, ovvero comprovino un'evidente e obiettiva non conformità a legge, specie in caso di ”jus superveniens”, ovvero appaiano idonei a configurare una delle ipotesi revocatorie di cui all’articolo 395 c.p.c. a cui rinvia l’art. 106 del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs 2 luglio 2010, n. 104. (Consiglio di Stato, Sez. 1^, 9 maggio 2011, n. 5369; 28 febbraio 2011, n. 2580; 18 marzo 2014, n. 918).

Con riferimento al caso in esame è indubbio che l’art. 5, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i contenuti delle norme contrattuali, le circolari ministeriali richiamate e l’orientamento della giurisprudenza nazionale si pongano in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia innanzi richiamati per cui la Sezione, conformemente a quanto richiesto dal Ministero riferente, reputa sussistenti i presupporti per riesaminare il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017.

Le Sezione, recependo le indicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ritiene che il ricorrente abbia diritto alla retribuzione di quattro settimane di ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro considerato che tale diritto è “principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione (…) indipendentemente dal suo stato di salute”.

Conseguentemente, il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, nei limiti di quattro settimane per anno, con esclusione delle ferie retribuite supplementari ancorché il dipendente abbia cessato dal servizio “a domanda”.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Restano assorbiti gli altri motivi di doglianza.

P.Q.M.

revoca il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017;

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini detti in motivazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone


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Qui sotto il Parere negativo precedente.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701242 - Public 2017-05-30 -
Numero 01242/2017 e data 26/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017


NUMERO AFFARE 00517/2016

OGGETTO:
Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- di rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, notificato al Ministero il 3 giugno 2014;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS- a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.

Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.

Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS- rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.

Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto n. -OMISSIS-

Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS- censura il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.

Il ministero riferente conclude per il rigetto del ricorso.


Considerato:

La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata norma giuridica, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.

Seguiva l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno recepiva le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.

Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

La giurisprudenza ritiene che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138). Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;

- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.

La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).

La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.

Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.

Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.

Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.

Il ricorrente, poi, ritiene che la propria posizione rientri in quelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si estingue a “causa di particolari eventi imprevedibili o anomali e, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente né alle capacità organizzative e di vigilanza dell’amministrazione datrice di lavoro”.

La censura è infondata. La posizione del signor -OMISSIS- non può essere inquadrata in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e fatte proprie dalle richiamate circolari del ministero (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, malattia e infortunio sul lavoro) perché o che la cessazione dal servizio è dipesa esclusivamente da una valutazione personale che lo ha portato al collocamento anticipato in quiescenza “a domanda”.

Sebbene il diritto al congedo ordinario maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo quando le ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza implica una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per cause comunque sottratte alla disponibilità del lavoratore.

Nel caso in esame non sussiste il presupposto del diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva faccia sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Non appare neanche meritevole di accoglimento la configurazione di un obbligo giuridico in capo all’amministrazione volto ad adottare “gli opportuni provvedimenti in modo da consentirgli il godimento delle ferie in oggetto”, dato che non è configurabile un potere - dovere dell’Amministrazione né di dilatare la permanenza in servizio del dipendente per un periodo pari alle ferie non godute né di collocarlo in ferie d'autorità fino all’esaurimento dei giorni di congedo ordinario non goduto.

Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e dev’essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
panorama
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

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Il Ministero dell'Interno perde l'Appello dallo stesso proposto.

Praticamente è passato direttamente dall'aspettativa per malattia alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

P.S. devono pure pagare 1 gg. di riposo ex lege n. 937/1977 per gli stessi motivi (Licenza Speciale).

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1) - congedo ordinario, maturato e non fruito dall’appellato, in quanto posto in aspettativa per malattia, per un totale di giorni 105, di cui
giorni 45 relativi all’anno 2008,
giorni 45 relativi all’anno 2009,
giorni 15 relativi all’anno 2010 e del
riposo ex lege n. 937/1977 di un giorno maturato e non fruito, per le medesime ragioni, relativamente all’anno 2010.

2) - in data 1° maggio 2010, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età.

3) - L’appellato, tuttavia, era stato in precedenza collocato in aspettativa per malattia dal 6 novembre 2009

4) - questi fu collocato in aspettativa per infermità e poi, senza soluzione di continuità, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età;

5) - per effetto dell’infermità a lui non imputabile, intervenuta a decorrere dal 6 novembre 2009, e poi della obbligatoria cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età

Il CdS nel seguente brano afferma:

6) - In effetti, quella testé esposta è l’unica interpretazione costituzionalmente orientata del sunnominato art. 18 giacché una diversa e rigorosa lettura della disposizione, nel senso cioè della tassatività esclusiva della sue previsioni, presterebbe il fianco a seri dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni per differenziare il caso che occupa il Collegio da quelli normativamente indicati dal predetto art. 18.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere l'evento.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201802956
- Public 2018-05-17 -


Pubblicato il 17/05/2018

N. 02956/2018 REG. PROV. COLL.
N. 05442/2011 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2011, proposto dal
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Galluccio Mezio, con domicilio eletto presso lo studio Carla Licignano in Roma, via Amelia, 15;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente pagamento sostitutivo del congedo ordinario.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2018 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi, per le parti, gli avvocati Fabrizio Viola, su delega dell’avv. Francesco Galluccio Mezio, e l'Avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di -OMISSIS- ha accolto il ricorso, proposto in primo grado dal signor -OMISSIS-, onde ottenere:

a.) l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- Pres., del 9 giugno 2010, con cui fu rigettata la richiesta di pagamento del compenso sostitutivo del congedo ordinario, maturato e non fruito dall’appellato, in quanto posto in aspettativa per malattia, per un totale di giorni 105, di cui giorni 45 relativi all’anno 2008, giorni 45 relativi all’anno 2009, giorni 15 relativi all’anno 2010 e del riposo ex lege n. 937/1977 di un giorno maturato e non fruito, per le medesime ragioni, relativamente all’anno 2010.

b.) l’accertamento del diritto dell’appellato al compenso sostituivo del congedo ordinario maturato e non fruito, come sopra indicato, nonché per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.

2. Si è costituito, per resistere all’impugnazione, il signor -OMISSIS-, il quale, in data 13 aprile 2018, ha anche depositato una memoria, con cui ha ribadito le proprie difese.

3. All’udienza del 15 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Giova riferire in punto di fatto che il signor -OMISSIS-, già dipendente del Ministero dell’interno, con la qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato, in data 1° maggio 2010, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età. L’appellato, tuttavia, era stato in precedenza collocato in aspettativa per malattia dal 6 novembre 2009 (e poi, senza soluzione di continuità, fino alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età), e di non aver potuto fruire del congedo ordinario. Con il provvedimento impugnato in primo grado il Questore di -OMISSIS- respinse l’istanza del signor -OMISSIS- volta a ottenere il pagamento del compenso sostituivo del congedo ordinario maturato e non fruito.

5. Il T.a.r. ha accolto l’impugnativa per le seguenti motivazioni:

- l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute quando all'atto della cessazione dal servizio il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio;

- successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità;

- il diritto del lavoratore alle ferie annuali - essendo queste ultime finalizzate non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale a prescindere dalla effettività della prestazione - maturerebbe anche durante la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore;

- inoltre i periodi di servizio dovrebbero essere assimilati a quelli di assenza del lavoratore per malattia;

- il succitato art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 (sopravvenuto rispetto ai fatti) rifletterebbe valori, anche di rango costituzionale e, quindi, la disposizione non avrebbe carattere costitutivo del diritto, ma sarebbe meramente ricognitiva di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame;

- quindi, il collocamento in aspettativa per infermità - ossia per un fatto non imputabile al lavoratore - oltre a impedire il godimento delle ferie già maturate, non precluderebbe la maturazione del diritto al congedo ordinario.

6. L’appello del Ministero dell’interno poggia sui motivi, non distintamente rubricati, ma così riassumibili:

I.) essendo l’appellato cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, l’amministrazione correttamente ha ritenuto la fattispecie non riconducibile alle sole due ipotesi, normativamente tipizzate, di deroga al divieto di monetizzazione del congedo ordinario, ossia l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, che prevede la monetizzazione del congedo ordinario non fruito solo nel caso di impossibilità dipendente da motivate esigenze di servizio, e l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 (per i casi in cui il congedo non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità);

II.) ben avrebbe potuto il signor -OMISSIS- (e ne avrebbe avuto l'opportunità) fruire almeno del congedo ordinario per l'anno 2008 entro l'anno 2009, considerata l'assenza di qualunque diniego; invero, alla sua richiesta di fruizione di giorni 45 di congedo ordinario dell’anno 2008, formulata il 19 ottobre 2009 e con decorrenza 6 novembre 2009, regolarmente accolta, non fece seguito il godimento del congedo sol perché, da quella stessa data, l’appellato si ammalò, permanendo in stato di infermità, senza soluzione di continuità, sino alla cessazione dal servizio, avvenuta il 1° maggio 2010;

III.) erroneamente il T.a.r. avrebbe affermato che il dipendente possa maturare il diritto al congedo ordinario anche se collocato in aspettativa per infermità, posto che il collocamento in pensione impedirebbe oggettivamente la fruizione del periodo feriale per ragioni non imputabili all'amministrazione;

IV.) erroneamente il T.a.r. avrebbe affermato il principio dell’obbligo dell’amministrazione di monetizzare in via compensativa le ferie non godute anche al di fuori delle ipotesi normativamente previste, ipotesi alle quali non sarebbe riconducibile il caso del signor -OMISSIS-.

7. L’appello è infondato e va respinto. Ed invero, come correttamente ricordato dal Ministero dell’interno, le uniche due ipotesi di deroga al divieto di monetizzazione del congedo ordinario, divieto scolpito dal comma 7 dell’art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sono previste dal comma 14 dello stesso art. 14 e dal comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Orbene, la fattispecie pacificamente non è sussumibile nella previsione dell’art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995, per la cui applicazione debbono ricorrere «documentate esigenze di servizio» (nel caso in esame insussistenti).

Ritiene, invece, il Collegio che la situazione in cui versò l’appellato fosse riconducibile al disposto del comma 1 dell’art. 18 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 secondo cui al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Vero è che, in senso stretto nessuna di dette ipotesi si è verificata nel caso del signor -OMISSIS-, atteso che questi fu collocato in aspettativa per infermità e poi, senza soluzione di continuità, cessò dal servizio per raggiunti limiti di età; sennonché questo Consiglio, con riferimento alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ha affermato due principi che conducono al rigetto dell’impugnazione.

In primo luogo, si è chiarito che il sunnominato art. 18 (al pari dell’art. 14 sopra citato) non ha carattere costitutivo, ma soltanto ricognitivo di singole fattispecie, sicché esso non esaurisce con carattere di tassatività ogni altra possibile ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione (tra i molti precedenti, Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360).

In secondo luogo, si è precisato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie a cagione di cause da lui non dipendenti o comunque a lui non imputabili (Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138).

I due principi testé enunciati, una volta calati nella fattispecie, conducono a ritenere che al signor -OMISSIS- spetti il diritto accertato con la sentenza impugnata, atteso che – per effetto dell’infermità a lui non imputabile, intervenuta a decorrere dal 6 novembre 2009, e poi della obbligatoria cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età – l’appellato non fu in grado di godere del congedo ordinario e, quindi, è del tutto irrilevante ai fini del decidere la circostanza, allegata dal Ministero dell’interno, secondo cui il signor -OMISSIS- avrebbe potuto fruire dei 45 giorni di congedo ordinario relativi all’anno 2008.

In effetti, quella testé esposta è l’unica interpretazione costituzionalmente orientata del sunnominato art. 18 giacché una diversa e rigorosa lettura della disposizione, nel senso cioè della tassatività esclusiva della sue previsioni, presterebbe il fianco a seri dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., non ravvisandosi ragioni per differenziare il caso che occupa il Collegio da quelli normativamente indicati dal predetto art. 18.

8. In conclusione l’appello va respinto.

9. Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Condanna il Ministero dell’interno alla rifusione, in favore della controparte, di euro 2.000,00 per spese processuali, oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti Marco Lipari





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

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Parere del CdS 29/10/2018 - Accolto in parte in base ai giorni


vedi allegato
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panorama
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

ricorso accolto dal Tar Piemonte

- ha fruito di licenza straordinaria per gravi motivi (terapie salvavita), ex art. 40, d.p.r. n. 51 del 16.04.2009, sino alla data del 22 novembre 2017, giorno in cui è stato collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età,


1) - E’ pacifico che il Ten. Col. in congedo F.. M.., ha ricoperto il ruolo di Capo dell’Ufficio del Comando Provinciale di OMISSIS – Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, sino alla data del 02 aprile 2017.

2) - Risulta, poi, documentalmente il fatto che, dalla data del 02 aprile 2017, il ricorrente ha fruito di licenza straordinaria per gravi motivi (terapie salvavita), ex art. 40, d.p.r. n. 51 del 16.04.2009, sino alla data del 22 novembre 2017, giorno in cui è stato collocato in congedo per sopraggiunti limiti di età, senza soluzione di continuità rispetto al precedente periodo di licenza straordinaria.

vedi allegato
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da FRANCOPAIANO59 »

panorama ha scritto: dom mar 23, 2014 10:46 am 1) - respinta la domanda di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruita negli anni 2009-2011, collocato in congedo a domanda con decorrenza dal 2 febbraio 2011.

IL TAR conclude con:

2) - Ciò premesso, è opinione del Collegio che, nel caso in esame, non sussistano i presupposti per la corresponsione dell’invocato emolumento:
come risulta dagli atti di causa, infatti, il ricorrente, si è assentato, durante l’espletamento del servizio, per complessivi n. 55 giorni, per ragioni di salute ed è cessato volontariamente dal servizio previa sua domanda.

3) - Null’altro, del resto, ha dedotto o comprovato il ricorrente a sostegno della sua pretesa.

Ricorso RESPINTO.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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19/03/2014 201400793 Sentenza 3


N. 00793/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2011, proposto da:
F. V., rappresentato e difeso dall'avv. …., con domicilio eletto presso L. I. in Lecce, via Orsini del Balzo N. 64;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
del provvedimento datato 17/02/2011 prot. n. …, emesso dal Capo Gestione Amministrativa della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amm.vo Puglia, della nota datata 23/03/2011 prot. n. …. a firma del Comandante Reparto Tecnico Logistico Amm.vo Puglia, con il quale è stata respinta la domanda di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruita dal dipendente negli anni 2009-2011, collocato in congedo a domanda con decorrenza dal 2 febbraio 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Rita Luce e uditi, per le parti, l'avv. …. e l'avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. V. F. ha prestato servizio alle dipendenze della Guardia di Finanza quale Brigadiere Capo, presso il ……., ed è stato collocato in congedo a domanda con decorrenza dal 1 febbraio 2011.

Nei periodi ricompresi tra il 15 luglio 2010 e 23 settembre 2010 e 9 novembre 2010 e 28 gennaio 2011 è stato esonerato dal servizio attivo per infermità dipendente da causa di servizio, e, per tali ragioni, non ha potuto godere delle ferie per complessivi giorni n 55.

Ha richiesto, quindi, all’Amministrazione di appartenenza la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 14 del D.P.R. n. 385/95 e dell’art. 55 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 254/99.

Con nota del 17.02.2011, prot. n. .., il Capo Gestione Amministrativa della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amm.vo Puglia, respingeva la domanda mentre, con successiva nota prot. n. … del 23.03.2011, il Comandante del Re.T.L.A. ribadiva che la sospensione dal servizio per malattia non rientra nelle fattispecie previste ai fini della corresponsione dell’invocato emolumento.

Il sig. …., quindi, ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare l’illegittimità del suddetto diniego ed il conseguente diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, denunciando la violazione dell’art 14 citato, nonché la violazione degli artt. 2909 c.c. e 36 Cost.

Si è costituito il Ministero dell’Economia e Finanze insistendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 15 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni in

DIRITTO

Come è noto, l’art. 14 comma 14 del D.P.R. n. 395/05, applicabile, giusta quanto previsto dall’ art 55 del D.P.R. n. 254/99, al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, stabilisce che, qualora il congedo ordinario non sia stato fruito dal dipendente per documentate esigenze di servizio, si debba procedere al pagamento sostitutivo delle ferie non godute mentre l’art. 55 del D.P.R. n. 254/99, al comma 2, precisa che al pagamento del compenso sostitutivo si deve procedere anche nelle ipotesi in cui la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o cessazione dl servizio per infermità.

Ciò premesso, il sig. OMISSIS, in congedo ordinario per malattia negli anni 2009-2011, per complessivi n. 55 giorni, ha invocato le predette disposizioni normative ed ha richiesto la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute; ha ritenuto, in particolare, che le ipotesi contemplate nelle norme sopra descritte avrebbero carattere meramente ricognitivo e non costitutivo del diritto in quanto questo troverebbe fondamento nell’art. 36 della Costituzione e non soffrirebbe limitazione alcuna nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per malattia del pubblico dipendente.

A detta del sig. OMISSIS, quindi, l’Amministrazione avrebbe errato nel negare la richiesta indennità, in quanto il ricorrente non aveva potuto fruire del congedo ordinario a causa dell’infermità sofferta durante lo svolgimento del rapporto di servizio.

L’assunto del ricorrente è infondato.

L’art 14 del D.P.R. n. 395/95 come detto, nel ribadire al comma 7 l’irrinunciabilità del diritto al congedo ordinario ed il principio della sua non monetizzazione, ha consetito, eccezionalmente, il pagamento della indennità sostitutiva nelle ipotesi in cui detto congedo non sia stato goduto per comprovate esigenze di servizio, ovvero, in sostanza, per fatti obiettivi, imputabili all’Amministrazione, che abbiano impedito al dipendente di godere delle ferie allo stesso spettanti.

L’art 55 del D.P.R. 254/99, inoltre, ha esteso la possibilità di procedere alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito alle ipotesi di cessazione dal servizio per decesso o infermità del lavoratore, atteso che, in tali fattispecie, anche se mancano le comprovate esigenze di servizio di cui all’art. 14 sopra citato, i predetti eventi, imprevedibili e non imputabili al lavoratore, hanno comunque impedito al dipendente di usufruire del congedo maturato e non goduto.

In conclusione, può ritenersi che, nell’attuale quadro normativo, la monetizzazione delle ferie non godute rappresenti una fattispecie del tutto residuale, che il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ha inteso subordinare a specifici e tassativi presupposti, e che, pertanto, la stessa non possa essere riconosciuta al di fuori dei casi espressamente previsti.

Tali ipotesi, come detto, si realizzano laddove il dipendente non può godere delle ferie maturate a causa di comprovate esigenze di servizio, che rappresentino, cioè, scelte operative riferibili direttamente all’Amministrazione, oppure laddove sia del tutto impossibile ricostituire il rapporto di lavoro dopo l’assenza dal servizio per eventi non imputabili al lavoratore quali, appunto, il suo decesso o infermità.

Ciò premesso, è opinione del Collegio che, nel caso in esame, non sussistano i presupposti per la corresponsione dell’invocato emolumento: come risulta dagli atti di causa, infatti, il ricorrente, si è assentato, durante l’espletamento del servizio, per complessivi n. 55 giorni, per ragioni di salute ed è cessato volontariamente dal servizio previa sua domanda.

Non si è in presenza, quindi, di nessuna delle ipotesi sopra dette cui il legislatore ha subordinato la concessione dell’emolumento.

Null’altro, del resto, ha dedotto o comprovato il ricorrente a sostegno della sua pretesa.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Rita Luce, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
Non c'era alcun presupposto affinché venisse accolto il ricorso. L'avvocato se si studiava bene le norme doveva consigliare al cliente di non presentare ricorso al TAR e il militare se si fosse informato meglio non avrebbe sprecato tempo e denari.
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

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L'Amministrazione perde l'appello proposto.

1) - licenza ordinaria, non fruita, relativamente all'anno 1997

2) - è stato posto in congedo a causa di infermità dal 21.11.1997, dopo aver prestato servizio sino al 28.3.1997, data in cui è stato posto in aspettativa per infermità.

Il CdS precisa:

3) - La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (Consiglio di Stato, Sez, VI, 7 maggio 2001, n. 2520).
------------------------------------------------------

SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201902446

Pubblicato il 15/04/2019

N. 02446/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03041/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3041 del 2008, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Stamegna Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vona, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Porpora, 9;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01369/2007, resa tra le parti, concernente il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stamegna Antonio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avv. Vona e l’Avv.to dello Stato De Luca.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II, con la sentenza 14 febbraio 2007, n. 1369, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, Brigadiere Antonio Stamegna, per l’annullamento della determinazione con cui il Comando della nona Legione della Guardia di Finanza ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria, non fruita, relativamente all'anno 1997, condannando l’Amministrazione alla corresponsione di detta indennità.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- non può ritenersi che l'art. 47, comma 7, d.P.R. n. 395-1995 arrivi ad escludere radicalmente la corresponsione dell'indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito;

- deve essere sottolineato che il citato art. 47, comma 5, laddove prevede l'irrinunciabilità della licenza ordinaria presuppone che il mancato godimento della stessa sia imputabile ad una scelta volontaria dell'interessato, per cui, allorché una simile situazione non è riscontrabile, in quanto il mancato godimento della licenza de qua è dipesa da una situazione di impossibilità estranea alla sfera giuridica dell'interessato (come è in caso di malattia), non può non riconoscersi il diritto del militare ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva;

- trattandosi nella fattispecie in esame di un credito retributivo risalente al 1997, dalla data di maturazione dello stesso fino al soddisfo è dovuta, ai sensi dell'art. 22 comma 36 L. 23 dicembre 1994 n. 724, la maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi.

L’Amministrazione appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità.

Con l’appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato, chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 2 aprile 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che il Brigadiere della Guardia di Finanza Antonio Stamegna, odierno appellante, in servizio presso la Tenenza di Fondi (LT), è stato posto in congedo a causa di infermità dal 21.11.1997, dopo aver prestato servizio sino al 28.3.1997, data in cui è stato posto in aspettativa per infermità.

Con provvedimento dell'allora Nona Legione, l'Amministrazione ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria non fruita, relativamente all'anno 1997, corresponsione che è controversa e che è oggetto del presente giudizio.

2. Il d.P.R. n. 395-1995, che disciplina la materia, introduce, per il solo personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, ribadendo, all'art. 14, comma 7, l'irrinunciabilità al suddetto congedo.

Il successivo comma 14, ai sensi dell’art 55 d.P.R. n. 254-1999, è applicabile al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e stabilisce che, qualora il congedo ordinario non sia stato fruito dal dipendente per documentate esigenze di servizio, si debba procedere al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.

L’art. 55, comma 2, d.P.R. n. 254-1999 precisa che al pagamento del compenso sostitutivo si deve procedere anche nelle ipotesi in cui la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o cessazione dal servizio per infermità.

Si ammette, quindi, il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi in cui, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze dì servizio.

Il predetto d.P.R. del 1999 è posteriore all’epoca dei fatti qui oggetto del giudizio; tuttavia, la stessa regola era già stata anticipata dal provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.

3. Infatti, come è noto, l'art. 14 d.P.R. n. 395-1995 incorpora l'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato); era, peraltro, applicabile all’epoca dei fatti, anche il provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), che ha parimenti introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute in tali ultimi ambiti.

Nel ribadire, al comma 7, l'irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo art. 14, comma 14, del d.P.R. del 1995 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella ipotesi che, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 339).

Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall'art. 18, d.P.R. n. 254-1999 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

4. Il Collegio ritiene, pur a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo, che tale norma si espressiva di un principio più generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245).

Rispetto a tale situazione e con riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza è per lo più giunta al riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario, dei giorni in cui il dipendente pur se non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile (Consiglio di Stato, Sez VI, 26 maggio 1999, n. 670)

Meno denso è il panorama giurisprudenziale per l’ipotesi del riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie non godute, e ritenute maturate nel periodo di aspettativa per infermità.

La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (Consiglio di Stato, Sez, VI, 7 maggio 2001, n. 2520).

Fatta questa premessa, non è condivisibile il principio secondo cui il compenso per le ferie non godute sia necessariamente connesso esclusivamente a “documentate esigenze di servizio”, per le quali la prestazione lavorativa è stata effettuata su richiesta dell’Amministrazione che ha impedito il godimento delle ferie maturate (cfr. la già citata Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245).

Infatti, in tali ipotesi, il dipendente, in quanto in congedo per infermità, non potrebbe mai ottenere il conseguente compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano godute, in antitesi con il riconoscimento normativo sopra indicato, anticipato, come detto, dal provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), applicabile nel caso di specie, ratione temporis.

5. Nel caso di aspettativa per infermità, è pur vero che diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo non sono le due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, talché al primo in ogni caso si deve sostituire l’altro.

Il primo, infatti, è un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost).

Il secondo spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione.

Nel caso di specie, tuttavia, si ripete, ai sensi del provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), si devono considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, poiché il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato e ciò non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo.

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti Gianpiero Paolo Cirillo





IL SEGRETARIO
dolomitiko
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Iscritto il: ven dic 04, 2015 11:23 am

Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da dolomitiko »

Buongiorno a tutti, per doverosa notizia e per chi fosse direttamente interessato all'argomento : Riformato il 1° marzo 2019 per patologia NON dipendente da causa di servizio, oggi mi è arrivato il cedolino NoiPa con l'avviso del pagamento dei giorni di licenza non fruiti , 85 giorni, 5.250€ netti. Per il resto, prima rata TFS e pensione : NULLA !!!
Questa è una boccata di ossigeno. Spero di aggiornare il forum a breve di eventuali accrediti, ovviamente per chi è interessato e per chi si trova nella mia medesima situazione di attesa e di impossibilità di risposte dal CIAN o CoGe GdF.
panorama
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Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Ciao dolomitiko, cortesemente potresti indicare il grado rivestito all'atto della riforma?
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