Maggiorazione del quinto

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ottavoII
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Maggiorazione del quinto

Messaggio da ottavoII »

Egregio Avvocato, essendomi congedato senza diritto alla pensione vorrei capire se conservo il diritto alla maggiorazione del quinto del servizio prestato ai sensi dell'art. 3 della legge 284/1977.
Ho letto nel forum diverse sentenze di segno contrario. Ho osservato , però, che tali pronunce facevano riferimento tutte alla legge 322/1958 e all'art. 124 del dpr 1092/1973 entrambi abrogati nel 2010 ed a congedi avvenuti prima di tale abolizione.
Faccio presente che mi sono congedato da un paio di mesi e che nel corso del passato anno il comando generale gdf in una determinazione mi aveva precisato di aver maturato un'anzianità contributiva di 35 anni.
Ritengo che utilizzando l'espressione "servizio comunque prestato" la legge 284/1977 consenta in ogni caso la maggiorazione del quinto.
Ho chiesto informazioni all'Inpdap (ora Inps) e mi hanno riferito che tale diritto lo conservo, ma dopo tutto quello che ho letto mi è venuto qualche dubbio.
Sarei lieto di conoscere la sua opinione prima di intraprendere eventuali azioni legali.
Grazie.


petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

effettivamente ci sono sentenze discordanti e alcune nel passaggio da inpdap a inps non ammettevano la maggiorazione.
Pare che con la attuale normativa che prevede la pensione differita inpdap i contributi non venendo traslocati e rimanendo all' inpdap non vi saranno problemi con le maggiorazioni.
Ti informo che con l'abolizione dell' inpdap è stata costituita all' inps la sezione denominata ex INPDAP:
Ho lo stesso problema ma da quello che ho capito con la nuova normativa ci salviamo.
melacavo49

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da melacavo49 »

petit1964 ha scritto:effettivamente ci sono sentenze discordanti e alcune nel passaggio da inpdap a inps non ammettevano la maggiorazione.
Pare che con la attuale normativa che prevede la pensione differita inpdap i contributi non venendo traslocati e rimanendo all' inpdap non vi saranno problemi con le maggiorazioni.
Ti informo che con l'abolizione dell' inpdap è stata costituita all' inps la sezione denominata ex INPDAP:
Ho lo stesso problema ma da quello che ho capito con la nuova normativa ci salviamo.
Caro amico
La Corte dei Conti a sezioni Riunite,che e il massimo organo dei giudizi contabili con la sentenza del 2011,hanno stabilito che in caso di congedo senza diritto a pensione non spetta l'aumento di 1/5-
per maggiore chiarezza allego il dispositivo di detta sentenza-

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale, decide la questione di massima n. 340/SR/QM, proposta dalla Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, dichiarando:

“All’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.6.2011.

L'estensore Il Presidente
petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

amico mio conosco la sentenza che pero' è riferita ad un ricorso ante luglio 2010, peraltro ci sono nello stesso consiglio di stato sentenze a noi favorevolo.
ribadisco che da luglio 2010 è tutto cambiato.
ti saluto.
petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

amico mio conosco la sentenza che pero' è riferita ad un ricorso ante luglio 2010, peraltro ci sono nello stesso consiglio di stato sentenze a noi favorevolo.
ribadisco che da luglio 2010 è tutto cambiato.
ti saluto.
petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

tu stesso posti che nel trasferimento da inps a inpdap si perdono le maggiorazioni.
ma adesso quel passaggio non avviene perchè rimane tutto in ex inpdap.
ciao.
melacavo49

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da melacavo49 »

Si caro amico,ma il problema della valorizazione di 1/5 di abbuono ogni anno, quello vale solo se una volta congedato si viene assunti presso un'amministrazione dello stato- In caso di congedo senza diritto a pensione,qualora si viene assunti da ente non statale o attività in proprio,gli abbuoni di 1/5 non vengono calcolati e riconosciuti,a prescindere se sei andato prima o dopo il 2010-
Ho conoscenza diretta di un funzionario dell'INPDAP di Napoli,che tratta proprio questo tipo di problemi,il quale ha riferito che anche se l'INPDAP, e stata smantellata le regole sono le stesse di prima-
L'unica cosa che cambia a livello pensionsitico e la rapresentanza della difesa erariale che non è più INPDAP,ma INPS-
Inoltre vi sono sentenze recentissime del 2012 che affermano lo stesso principio stabilito dalle sezioni riunite-
melacavo49

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da melacavo49 »

petit1964 ha scritto:amico mio conosco la sentenza che pero' è riferita ad un ricorso ante luglio 2010, peraltro ci sono nello stesso consiglio di stato sentenze a noi favorevolo.
ribadisco che da luglio 2010 è tutto cambiato.
ti saluto.
Guarda che fai confusione, il Consiglio di Stato, e competente per materie attinente al servizio,e non ai giudizi pensionistici che e della Corte dei Conti-
petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

non metto in dubbio la tua competenza ma è un dato di fatto che da luglio 2010 i contributi effettivi e le maggiorazioni non vengono piu' trasferite ad altra cassa ma rimangono in inpdap ora ex inpdap che con la nuova legge ha titolo a pagare le pensioni differite calcolando anzianita' contributiva.
Comunque se hai notizie postale pure in quanto non si finisce mai di imparare.
un saluto.
petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

Guarda che fai confusione, il Consiglio di Stato, e competente per materie attinente al servizio,e non ai giudizi pensionistici che e della Corte dei Conti-


scusami per lapsus ho confuso consiglio di stato con corte dei conti.
il punto è che le maggiorazioni si perdevano nel trasferimento da una cassa all' altra, trasferimento che adesso non avviene piu' stante la legge di luglio 2010.
Pertanto uno in congedo senza diritto a pensione ottiene il beneficio al maturare dei requisiti minimi avendo calcolata l'anzianita' contributiva della cassa di appartenenza che nel nostro caso è ex inpdap con le maggiorazioni che non si perdono perchè non vi è stato trasferimento ad altra cassa.
Avendo tu contatti con funzionario inpdap puoi confermare o no quanto da me postato.
Rinnovo i saluti.
petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

Guarda che fai confusione, il Consiglio di Stato, e competente per materie attinente al servizio,e non ai giudizi pensionistici che e della Corte dei Conti-


scusami per lapsus ho confuso consiglio di stato con corte dei conti.
il punto è che le maggiorazioni si perdevano nel trasferimento da una cassa all' altra, trasferimento che adesso non avviene piu' stante la legge di luglio 2010.
Pertanto uno in congedo senza diritto a pensione ottiene il beneficio al maturare dei requisiti minimi avendo calcolata l'anzianita' contributiva della cassa di appartenenza che nel nostro caso è ex inpdap con le maggiorazioni che non si perdono perchè non vi è stato trasferimento ad altra cassa.
Avendo tu contatti con funzionario inpdap puoi confermare o no quanto da me postato.
Rinnovo i saluti.
petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

Guarda che fai confusione, il Consiglio di Stato, e competente per materie attinente al servizio,e non ai giudizi pensionistici che e della Corte dei Conti-


scusami per lapsus ho confuso consiglio di stato con corte dei conti.
il punto è che le maggiorazioni si perdevano nel trasferimento da una cassa all' altra, trasferimento che adesso non avviene piu' stante la legge di luglio 2010.
Pertanto uno in congedo senza diritto a pensione ottiene il beneficio al maturare dei requisiti minimi avendo calcolata l'anzianita' contributiva della cassa di appartenenza che nel nostro caso è ex inpdap con le maggiorazioni che non si perdono perchè non vi è stato trasferimento ad altra cassa.
Avendo tu contatti con funzionario inpdap puoi confermare o no quanto da me postato.
Rinnovo i saluti.
melacavo49

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da melacavo49 »

Giusto per chiarire le idee in termini pensionistici-
In caso di dimissioni o di decadenza ,senza diritto a pensione gli aumenti di 1/5 non vengono considerati-
Questa sentenza della Corte dei Conti del Veneto e di marzo del 2012, e nega gli aumenti facendo proprio riferimento alla sentenza delle sezioni riunite--

QUESTA E LA SENTENZA

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO Sentenza 172 2012 Pensioni 13-03-2012




REPUBBLICA ITALIANA N. 172/2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28117 del registro di Segreteria proposto da V. E. L. (C.F. (OMISSIS)) nato il (OMISSIS), residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Polonio e dall’avv. Anna Esti del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierfrancesco Zampieri in Mestre-Venezia, via Carducci n.4;

contro

- il MINISTERO DELLA DIFESA in persona del legale rappresentante pro tempore;

- l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Guadagnino, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’INPS di Venezia;

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2012, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Paola Franchini, uditi l’avv. Laura Peruffo, in sostituzione dell’avv. Alessandra Polonio, per il ricorrente e l’avv. Angelo Guadagnino per l’INPS;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

\E[s \E[201s FATTO
1.1. Con ricorso depositato in data 31/3/2011, previamente notificato al Ministero della Difesa e all’INPS, il sig. V. ha esposto di avere prestato servizio a favore del Ministero della Difesa, nell’Arma dell’Aeronautica Militare, nel periodo 2/9/1983-22/9/1999 (percependo per l’intero periodo l’indennità di aeronavigazione per il servizio di volo) e di essersi congedato con il grado di Tenente Colonnello senza avere maturato il diritto a pensione con diritto alla costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/73.

Il ricorrente ha osservato di aver presentato, in data 23/12/1999, domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 all’INPS Fondo di Volo e che l’INPS, in data 5/10/2001, gli ha comunicato che fra i periodi oggetto di ricongiunzione “rientra quello relativo al servizio dal 2/9/1983 al 23/3/1999 che non risulta a tutt’oggi accreditato sul suo conto assicurativo”; ha poi evidenziato come l’Ente previdenziale, con successiva nota in data 19/11/2010, gli abbia precisato che tale periodo non era valutabile in quanto “le settimane di maggiore anzianità corrispondenti a periodi derivanti da costituzione di posizione assicurativa, già valutati dall’Ordinamento statale di provenienza, possono essere riconosciute solo in presenza di effettivo trasferimento delle relative somme. Nessun accredito, invece, può essere effettuato nei casi in cui i periodi di maggiorazione vengano semplicemente segnalati dalle Amministrazioni e siano perciò carenti di copertura”.

Con l’odierno gravame ha chiesto l’accertamento, ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, del diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa - dal 2/9/1983 al 22/9/1999 - con le maggiorazioni previste per il servizio di aeronavigazione prestato in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS nonché, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, in sede di ricongiunzione presso il Fondo di Previdenza per il personale di volo con il ricalcolo dell’onere di ricongiunzione richiesto dall’INPS, con la detrazione degli interessi ai sensi dell’art. 2, II c. della legge n. 29/1979 e la conseguente condanna dell’INPS a provvedere alla riliquidazione dell’onere ed alla restituzione delle maggiori somme nel frattempo eventualmente versate dal ricorrente, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo; nonché spese, diritti ed onorari rifusi.

Parte attrice ha affermato l’applicabilità in fattispecie dell’art. 124 del DPR 1092/73, rimarcando come il Legislatore nell’individuazione del periodo da considerare, ai fini della costituzione della posizione assicurativa INPS, non abbia fatto riferimento al “servizio effettivamente prestato”, ma abbia utilizzato una formula più generica ed ampia, in forza della quale si deve fare riferimento al complessivo servizio che assume rilevanza ai fini pensionistici, con esclusione soltanto di quei periodi (come ad es. l'aspettativa per motivi di salute) non computabili nell'anzianità di servizio.

Parte ricorrente ha osservato sul punto come l'aumento nel computo dei servizi sia disciplinato nel T.U. n. 1092/1973, Capo III all'interno del Titolo II, che riguarda servizi computabili ai fini di quiescenza e che, avendo l'art. 40, dello stesso T.U. distinto il servizio “effettivo” dal servizio “utile”, se nell'art. 124 il Legislatore avesse voluto considerare soltanto il servizio “effettivo” l'avrebbe detto espressamente, come avvenuto nell'art. 128 del medesimo DPR.

L’istante ha poi affermato che la finalità dell'istituto della posizione assicurativa è quello di trasferire nell'assicurazione generale obbligatoria il complessivo “patrimonio previdenziale”, che il dipendente pubblico ha acquisito nel corso dell'attività svolta e che avrebbe potuto utilizzare se avesse maturato il diritto a pensione nell’Amministrazione della Difesa; ha rimarcato come non sia ostativa, ai fini del maggior accreditamento, la mancata compilazione da parte del Ministero della Difesa del modello relativo alla quantificazione dei contributi; ha richiamato la normativa di cui alla legge n. 322/1958 ed osservato di aver richiesto la ricongiunzione dei servizi presso l’INPS ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79, disposizione la quale prevede la ricongiunzione “di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa”.

Sotto tale profilo ha rilevato come l’art. 2, 2° comma, della legge n. 29/1979 stabilisca che “La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50%” e che l’INPS ritiene invece che “la trasmigrazione dei contributi dallo Stato per la costituzione della posizione assicurativa nell’Ago sia gratuita e perciò non suscettibile di maturare interessi”.

Il ricorrente ha concluso chiedendo l’accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa, secondo le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 19/7/2011, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione quinquennale; in particolare l’Amministrazione ha osservato di avere provveduto alla costituzione della posizione assicurativa a favore del ricorrente, ai sensi degli artt. 87 e 124 del DPR n. 1092/1973, prendendo in considerazione solo il servizio “effettivo” e non anche quello “utile”, in conformità alla normativa vigente ed alle circolari applicative del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello Stato (n. 76 del 1960 e n. 21 del 1981).

L’Amministrazione ha rilevato che gli aumenti di servizio, anche se rilevanti ai fini della misura della pensione, non producono alcun effetto sul periodo di servizio da prendere a base per la costituzione della posizione assicurativa; ha evidenziato la disparità di trattamento che si verrebbe a creare, altrimenti, tra i militari in servizio permanente o continuativo ed i militari volontari dell’Esercito e dell’Aeronautica e come “le maggiorazioni del servizio a fini pensionistici connesse all’espletamento di specifici compiti operativi sono a carico dell’Erario quale riconoscimento del legislatore per una categoria di personale soggetto a particolari disagi, si comprende come la decisione di rinunciare ad appartenere all’organizzazione militare giustifichi il venir meno di detto trattamento di favore. Il beneficio, peraltro, trova una sua giustificazione con la maturazione del diritto a pensione corrisposto dal polo previdenziale pubblico (INPDAP) e non anche dal polo previdenziale privato (INPS)”. Il Ministero della Difesa ha poi richiamato, nella memoria difensiva, la consolidata giurisprudenza e le recenti pronunce delle Sezioni Riunite di questa Corte, concludendo per la reiezione del ricorso.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 1/3/2012, chiedendo il rigetto della domanda di maggior accredito contributivo, osservando che ai sensi della legge n. 322/58 tale accredito può avvenire solo a fronte del corrispondente versamento della contribuzione da parte del Ministero della Difesa mentre nel caso in esame l’Amministrazione non ha provveduto ad inviare alcuna richiesta di integrazione della contribuzione, per ottenere l’accredito anche del periodo di aumento di valutazione spettante per il Servizio Volo; ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte, in quanto spettante al Giudice Ordinario, in relazione alla domanda di ricongiunzione presso l’INPS, richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte regolatrice della Giurisdizione (Cass. SS.UU. n. 193/2001, n. 10455/2008) secondo la quale “Si crea un collegamento inscindibile fra ricongiunzione di periodi assicurativi e liquidazione di un’unica pensione commisurata all’importo dei contributi ricongiunti, con la conseguenza che al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest’unica pensione compete anche la giurisdizione in tema di ricongiunzione”. In via subordinata ha eccepito l’improponibilità della domanda di ricongiunzione, in quanto non preceduta da previa istanza amministrativa; nel merito ha obiettato l’inapplicabilità dell’istituto, osservando come l’art. 12, comma 12 septies della legge n. 122 del 30/7/2010 abbia reso onerosa, dal 1/7/2010, la ricongiunzione di cui all’art. 1 della legge n. 29/1979 anche relativamente ai periodi assicurativi provenienti da forme pensionistiche sostitutive, esonerative ed esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa in data 2/3/2012, nella quale ha confutato le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Riunite di questa Corte nella recente decisione n. 8/2011/QM, in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 124 del DPR 1092/1973, evidenziando che il Codice dell’Ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66 del 15.03.2010, ha disposto - all’art. 1861 comma 1 - che “la costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”, e che nell’assumere tale norma “il Legislatore non poteva non essere a conoscenza dell’interpretazione quasi unanime, letterale e costituzionalmente orientata che dell’art. 124 ha dato la prevalente giurisprudenza, già invocata in ricorso, e non v’è dubbio quindi che l’averne confermato il disposto, senza modifica o precisazione alcuna, significa avere avallato il diritto vivente”.

Parte attrice ha sottolineato come l’equiparazione del termine servizio “prestato” con servizio “effettivo” vanificherebbe la ratio dei benefici di cui agli artt. 18 e ss. del TU, in modo irragionevole (con violazione dell’art. 3 della Costituzione), sul presupposto dell’identità tra le mansioni lavorative prestate dal militare cessato dal servizio senza diritto a pensione e quelle prestate dal militare cessato con diritto a pensione, con la conseguente irrazionalità della disposizione, ove interpretata nel senso che i suddetti benefici siano diversamente considerati ed addirittura esclusi, a seconda dell’ordinamento previdenziale nel quale nasce il diritto a pensione; sul punto ha richiamato i principi posti dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 113/2001 e n. 347/1997 e concluso per l’accoglimento del ricorso in forza del diritto del lavoratore all’integrità della posizione assicurativa - prevista dall’art. 2 della legge n. 29/1979 - con la disapplicazione del principio di diritto statuito nella decisione n. 8/2011/QM in relazione all’art. 124 del DPR n. 1092/1973.

In via subordinata ha sollevato eccezione di costituzionalità dell’art. 124 citato, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione “nella parte in cui prevede che si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS per il periodo di servizio prestato in relazione ai periodi che danno luogo ad aumenti nel computo dei servizi di cui agli artt. 18-28 del DPR 29/12/1973 n. 1092, anziché per il periodo di servizio utile”.

Il ricorrente ha richiamato l’art. 3, comma 3 del DLgs n. 164/1997, sottolineando come nel Fondo di Volo esistano ipotesi di aumento dell’efficacia della contribuzione, simili a quelle previste per la disciplina militare, trattandosi di attività di lavoro di tipo usurante; ha poi rimarcato come l’art. 21 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, con l’intento di armonizzare il sistema, abbia disposto la successione dell’INPS in tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPDAP, con conseguente irrazionalità della discriminazione dei servizi resi sotto diversi regimi previdenziali; sotto questo profilo ha anche affermato che la citata novella legislativa dovrebbe far ritenere superato l’orientamento giurisprudenziale culminato nella decisione delle Sezioni Riunite n. 8/2011/QM.

In relazione alle dedotte circostanze il ricorrente ha chiesto che il periodo in questione sia riconosciuto, con le maggiorazioni richieste, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS nonché in sede di ricongiunzione, determinando l’onere di ricongiunzione con la detrazione degli interessi ex art. 2, 2° comma della legge n. 29/1979, con conseguente condanna dell’INPS alla restituzione al ricorrente delle maggiori somme versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

All’udienza del 13 marzo 2012 uditi i difensori delle parti che si riportavano alle conclusioni in atti, la causa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53, comma 2 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, è stata quindi decisa come da dispositivo letto in udienza e riportato in calce alla presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

2.1. Con l’odierno ricorso il sig. V. ha chiesto che venga accertato il suo diritto: 1) a vedersi computare, in sede di costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 D.P.R. n. 1092/1973, il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione Militare con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973; 2) ad ottenere il riconoscimento di tali maggiorazioni nell’ambito della ricongiunzione dei periodi assicurativi operata, ai sensi art. 2 della legge n. 29/1979, presso il Fondo di previdenza per il personale di volo istituito presso l’I.N.P.S.; 3) a vedersi rideterminare l’onere della ricongiunzione, con detrazione degli interessi, ai sensi dell’art. 2, 2° comma L. n. 29/1979 e conseguente condanna dell’INPS alla restituzione delle maggiori somme nel frattempo eventualmente versate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le domande attoree sono da ritenersi inammissibili ed infondate per le ragioni che di seguito si espongono.

Si deve in primo luogo affermare l’infondatezza della pretesa attrice volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., delle maggiorazioni di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973, maturate nell’ambito del servizio di volo prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa.

Com’ è noto in merito all’interpretazione dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 (disposizione applicabile alla fattispecie in esame, ratione temporis) la giurisprudenza della Corte dei conti si è pronunciata in modo difforme, sia nel senso di ritenere l’espressione “servizio prestato”, contenuta nel primo comma dell’art. 124 cit., come “servizio utile” ai fini pensionistici (sul punto cfr. le decisioni Prima Sezione Centrale d’Appello n. 164/2008, n. 142/2006; Seconda Sezione Centrale n. 225/1999) sia, al contrario, affermando che tale locuzione sia indicativa del servizio “effettivamente prestato”, escludendosi, pertanto, che possano essere valutate le maggiorazioni previste dal capo III del D.P.R. n. 1092/1973 ovvero da leggi speciali (Prima Sezione Centrale Sez. n. 235/2009; Seconda Sezione Centrale n. 165/2011; n. 426/2010).

Il richiamato contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Riunite - cui la questione è stata sottoposta dalla Terza Sezione d’Appello (con ordinanza n. 2 del 17.2.2011) - nella recente decisione n. 8/2011/Q.M. nella quale è stato definitivamente statuito che “ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione “periodo di servizio prestato” ivi contenuta, deve intendersi come “servizio effettivo” e non come “servizio utile”.

Il Giudice della nomofilachia ha rimarcato come non sia condivisibile l’affermazione secondo cui l’identificazione del “servizio prestato” di cui all’art. 124 cit. con il “servizio utile”, menzionato dal precedente art. 40, sarebbe in linea con la finalità dell’istituto della posizione assicurativa, diretta a trasferire nell’assicurazione generale obbligatoria il complessivo “patrimonio previdenziale” che il dipendente pubblico ha acquisito nel corso dell’attività svolta e che avrebbe potuto legittimamente utilizzare se avesse maturato il diritto a pensione.

Sul punto le Sezioni Riunite hanno infatti osservato che ”il servizio utile” cui fa riferimento l’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973 – comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi - non è un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici in sostituzione di quello “effettivo”, come avverrebbe se si trattasse appunto di un intangibile “patrimonio previdenziale”; espressione – quest’ultima – che, pur suggestiva, non ha una valenza di diritto positivo, conseguendone che non è concetto sempre e comunque utilizzabile”.

Ad avviso del Supremo Collegio, per comprendere il significato dell’espressione “servizio prestato” contenuta nell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973, è necessario far riferimento all’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958, espressamente abrogato solo dall’art. 12, comma 12-undecies, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010: norma che ai fini della costituzione della posizione assicurativa, faceva espresso riferimento al “corrispondente periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, senza prevedere alcuna maggiorazione in relazione all’espletamento di particolari servizi.

Il Giudice della nomofilachia, nella ricordata decisione n. 8/2011/QM, ha rilevato come l’art. 124 citato non abbia modificato tale criterio, poiché nel richiamo al “servizio prestato” non sono menzionate le maggiorazioni del computo dei periodi di servizio di cui al capo III dello stesso D.P.R., con la conclusione secondo cui ai fini dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 viene in rilievo l’art. 8 dello stesso D.P.R., “per il quale il computo dei “servizi prestati” dai militari si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione del servizio stesso, senza tener conto dei periodi in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni, senza considerare il periodo trascorso in detenzione per condanna penale, computando infine in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego o dal servizio”.

I principi contenuti nella sentenza n. 8/2011/Q.M. sono stati ribaditi anche nella decisione n. 11/2011/Q.M., nella quale le Sezioni Riunite - chiamate a pronunciarsi in merito alla possibilità di computare, nell’ambito della costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., la maggiorazione del quinto del servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto ai sensi dell’ art. 3, u.c., della legge n. 284/1977 – hanno statuito che “all’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS previsto dall’art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977”.

Parte attrice, preso atto della citata decisione n. 8/2011/QM, ha chiesto a questo Giudicante di discostarsi dall’applicazione dei ricordati principi di diritto e di rimettere la questione alle Sezioni Riunite.

Osserva questo Giudicante come l’art.1, comma 7, del d.l. n.453, del 15 novembre 1993, convertito nella legge n.19, del 14 gennaio 1994, abbia previsto che: “Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero su richiesta del procuratore generale”; la successiva disposizione di cui all’art. 42, comma 2, della legge n.69, del 18 giugno 2009 ha poi previsto che “Il presidente della Corte può disporre che le Sezioni Riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio”.

Come chiarito dallo stesso Giudice della nomofilachia, nella sentenza n. 3/2011/QM, “La disposizione normativa citata, come già ampiamente chiarito da queste SS.RR. si inserisce nel contesto dei poteri e delle attribuzioni che erano già assegnati alle Sezioni Riunite, per cui essa non solo non ha inteso conferire a quest’Organo una nuova attribuzione (quella relativa all’esame del merito della controversia), ma deve essere interpretata nell’unico significato possibile e costituzionalmente orientato, nel senso cioè che la rimessione del giudizio, in caso di non condivisione, in tanto sia ammissibile, in quanto diretta, a seguito di motivazione congruamente esplicitata nell’ordinanza di deferimento, al riesame e ad un’eventuale diversa pronuncia sulla sola questione di diritto” (così SS.RR. sent. n. 3/2011/QM, del 26 gennaio – 28 febbraio 2011).

Le Sezioni Riunite hanno, altresì, precisato come la rimessione sul punto di diritto controverso sia intestato alle sole Sezioni d’ Appello della Corte dei conti (cfr. decisioni SS.RR. n. 8/2010/QM, n. 10/2011/QM).

Ciò premesso, rileva questo Giudicante di condividere il principio di diritto, formulato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 8/2011/QM, in ordine all’equiparazione tra “servizio prestato” e “servizio effettivo” (principio ribadito anche nella decisione n.11/2011/QM), né sussistono le condizioni che possano giustificare - ai sensi dell’art. 42, co. 2, della legge n. 69/2009 - una nuova rimessione della questione di diritto alle Sezioni Riunite.

Sono poi da ritenersi infondate le censure di costituzionalità, formulate da parte attrice, dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

In particolare appare inconferente il richiamo attoreo alle statuizioni contenute nella sentenza n. 113/2001 della Corte Costituzionale (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto del quinto comma dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 40 della legge n. 1646/1962).

Si osserva come le Sezioni Riunite, nella decisione n. 8/2011/QM, abbiano sottolineato come tale declaratoria di incostituzionalità abbia riguardato le sole disposizioni attinenti ai “servizi computabili a domanda”, rispondendo la stessa alle finalità di “incentivare l’accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura” ed “evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego”, e come si tratti pertanto di fattispecie ben diversa da quella in esame.

Né può ritenersi sussistere una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nella prospettata “differenza di trattamento tra i militari che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile” di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 1092 del 1973 viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico (art. 54 del D.P.R.) - e quelli invece che non hanno conseguito il diritto a pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo ”servizio effettivo”.

Giova sul punto ricordare come, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte Costituzionale, il Legislatore, entro i confini della ragionevolezza e dell’ adeguatezza del trattamento economico possa differenziare i regimi previdenziali, determinando, in ragione della peculiarità delle situazioni, gli elementi da considerare ai fini della determinazione dei rispettivi trattamenti di pensione (cfr. Corte Cost. n. 316/2010; n. 457/1998).

Nella fattispecie in esame la differenzazione non appare irrazionale, in quanto conseguenza di “uno dei vari mutamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato”. Basti considerare, sul punto, le varie e rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal D.P.R. n. 1092/1973 e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS” (cfr. SS.RR. n. 8/2011/QM).

Non modifica tale conclusione, come vorrebbe parte attrice, l’intervenuta successione dell’INPS al soppresso INPDAP; infatti la norma di cui all’art. 21 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 ha disposto la successione dell’INPS in tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPDAP, effettuando una razionalizzazione organizzativa del sistema senza che ciò comporti una omogeneizzazione dei diversi regimi pensionistici e della differente regolamentazione fra pensioni private e pensioni gravanti sulle finanze pubbliche.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 prospettata dal ricorrente deve ritenersi manifestamente infondata e la domanda attorea, volta ad ottenere la valorizzazione, nell’ambito della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, del diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973, è da ritenersi infondata alla luce del chiaro dettato dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973.

2.2. Sono poi da ritenersi inammissibili, per difetto di giurisdizione di questa Corte, le domande proposte dal ricorrente volte ad ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973 ai fini della ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979, nonché alla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione, con la conseguente condanna dell’INPS alla restituzione delle maggiori somme eventualmente versate (domanda quest’ultima collegata – nella prospettazione attorea - al preteso obbligo del Ministero della Difesa di trasferire la contribuzione maggiorata dell’interesse al tasso annuo del 4,5%).

Com’è noto l’ambito della cognizione della Corte dei conti afferisce, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, alle controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura ed alla decorrenza dei trattamenti di pensione a carico totale o parziale dello Stato mentre le ricordate domande del ricorrente sono rivolte, quale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo, nei confronti dell’INPS (presso cui è istituito il Fondo ai sensi della legge n. 859/1965).

Si rileva sul punto come, in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le pretese giudiziali in materia di ricongiunzione siano devolute al Giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell’unica pensione da erogarsi all’atto del collocamento a riposo (Cass. SS.UU. n. 14897/2010; n. 10455/2008; n. 193/2001), nel caso in esame l’INPS.

Non può poi operarsi alcuna analogia rispetto alla giurisdizione, affermata dalla giurisprudenza contabile, in relazione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Infatti la giurisdizione pensionistica per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato si fonda, in forza di consolidata giurisprudenza, in ragione del fatto che la legge n. 488/1999 (soppressiva del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato ed istitutiva un apposito Fondo presso l’I.N.P.S.), non ha introdotto alcuna modifica alla disciplina della liquidazione delle pensioni contenuta nel D.P.R. n. 1092/1973, né al concorso finanziario dello Stato, che, ai sensi dell’art. 210, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con un contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso.

Completamente diversa appare, invece, la regolamentazione per il Fondo del personale di volo, per il quale l’art. 55 della richiamata legge n. 859/1965 (avente ad oggetto “norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea”) ha previsto espressamente, in relazione ai provvedimenti dell’INPS concernenti i provvedimenti degli iscritti al Fondo del personale di volo, il ricorso “all’Autorità Giudiziaria” ordinaria.

In ordine alle sopra esposte considerazioni devono essere dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande del ricorrente dirette al riconoscimento, in sede di ricongiunzione, delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché alla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione ed alla condanna dell’I.N.P.S. alla restituzione delle eventuali maggiori somme versate.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009 - che dispone “il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica, altresì, se esistente il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”, si individua quale giudice provvisto di giurisdizione, su tali domande, il Giudice Ordinario-Giudice del Lavoro.

Tenuto conto delle peculiarità della controversia nonché dei contrasti giurisprudenziali, si ravvisano i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c. l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione inammissibili e reiette, respinge la domanda diretta al riconoscimento, ai fini della costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 del DPR n. 1092/1973 delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973 relative al periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa; Dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande dirette al riconoscimento, in sede di ricongiunzione presso l’INPS, delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973 nonché alla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione ed alla condanna dell’INPS alla restituzione delle eventuali maggiori somme versate indicando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009, quale giudice provvisto di giurisdizione su tali domande il Giudice Ordinario.

- Compensa le spese fra le parti del giudizio;

- Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia nella pubblica udienza del 13 marzo 2012.

Il Giudice Unico delle Pensioni

F.to dr.ssa Stefania Fusaro

Il G.U.P. ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico delle Pensioni

F.to dott.ssa Stefania Fusaro

Depositata in Segreteria il 20/03/2012
Il Direttore della Segreteria
F.to Cristina Guarino

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Venezia, 20/03/2012

Il Direttore della Segreteria
petit1964

Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da petit1964 »

caro amico, senza nessun accenno a polemica premetto col dirti che sono in accordo con quanto sentenziato dal tuo ultimo post.
Faccio solo notare che trattasi di caso che prevede costituzione di posizione assicurativa obbligatoria presso inps con trasferimento da inpdap per militari cessati senza diritto.
La norma in questione non prevedendo piu' il trasferimento predetto consente quindi di rimanere i contributi totali in inpdap e pertanto considerato che le maggiorazioni si perdono col trasferimento di cassa, nel nostro caso rimarrebbe tutto in inpdap, che poi adesso è inpsa branca ex inpdap.
Ripeto nessuna polemica, anzi colgo lì occasione dai tuoi spunti per informarmi ulteriormente.
Ciao.
ottavoII
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Re: Maggiorazione del quinto

Messaggio da ottavoII »

petit1964 ha scritto:caro amico, senza nessun accenno a polemica premetto col dirti che sono in accordo con quanto sentenziato dal tuo ultimo post.
Faccio solo notare che trattasi di caso che prevede costituzione di posizione assicurativa obbligatoria presso inps con trasferimento da inpdap per militari cessati senza diritto.
La norma in questione non prevedendo piu' il trasferimento predetto consente quindi di rimanere i contributi totali in inpdap e pertanto considerato che le maggiorazioni si perdono col trasferimento di cassa, nel nostro caso rimarrebbe tutto in inpdap, che poi adesso è inpsa branca ex inpdap.
Ripeto nessuna polemica, anzi colgo lì occasione dai tuoi spunti per informarmi ulteriormente.
Ciao.
Effettivamente tutte le sentenze finora lette fanno riferimento ad un'interpretazione che definirei punitiva, in barba alle più elementari regole interpretative. In ogni caso i riferimenti normativi citati nelle sentenze della Corte dei Conti ovvero le leggi 322 del 1958 e dpr 1092/1973 art. 124 (relativi alla costituzione assicurativa presso l'Inps) sono stati abrogati con il d.l.78/2010. Se ne desume che la posizione assicurativa rimane in essere presso l'ex Inpdap e che trovano applicazione le maggiorazioni di cui alla legge 284/1977 non essendo stato oggetto di modifiche l'art. 3, quinto comma. Il tenore letterale di quest'ultima disposizione mi sembra che non lascia spazio a dubbi cioè non pone limiti o condizioni circa l'applicabilità della maggiorazione al servizio comunque prestato.
Nè ho trovato riferimenti normativi circa l'applicabilità della maggiorazione solo in caso di assunzione passaggio ad altra amministrazione dello Stato. Per quanto mi riguarda all'Inpdap mi hanno confermato questo orientamento. Il dubbio me lo fa venire l'Amministrazione di appartenenza domani, perciò, andrò al Retla per capire che intenzione hanno. Mi auguro che siano aggiornati.
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