INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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AVVISO A TUTTI QUELLI CHE HANNO RICORSI PENDENTI PER OTTENERE IL BENEFICIO.

Cercate di depositare prima della trattazione definitiva del ricorso i "motivi aggiunti" in cui viene specificato quanti Km. distano da Comando a Comando e non da sede Comunale a sede Comunale, così avrete la possibilità di un giudizio vincente nel caso d'incertezza della sistanza minima di 10 Km..-
Quanto sopra perchè alcuni colleghi NON hanno indicato quanti Km. distano e si sono trovati col ricorso rigettato per non averli indicati.

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N. 00601/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Margelli, Sara Merella, con domicilio eletto presso Renato Margelli in Cagliari, via Besta N.2;
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23;
Direttore Generale Ministero Economia e Finanze;
per l'annullamento

del provvedimento prot. n. ……. del 20.12.2006 del reparto tecnico logistico amministrativo della Sardegna della Guardia di Finanza con cui il Comandante Ten. Col. ……… rigettava l'istanza presentata dall'odierno ricorrente volta ad ottenere i benefici relativi al trattamento economico di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, significando che "nulla gli è dovuto in quanto la norma che regola il trattamento economico per i trasferimenti d'autorità prevede che la distanza tra la vecchia e la nuova sede di servizio debba essere superiore ai 10 chilometri, mentre, dagli atti in possesso di questo reparto, la distanza chilometrica intercorrente tra Elmas e Cagliari risulta essere inferiore";
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
e per l'accertamento

del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001;
e per la condanna
dell'Amministrazione delle Finanze al pagamento dell'indennità suddetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Presidente Aldo Ravalli e uditi l’avv. Renato Margelli per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Francesco Caput;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il signor OMISSIS, Maggiore della Guardia di Finanza, con ricorso notificato il 14 marzo 2007, ha impugnato il provvedimento del 20 dicembre 2006 con il quale è stata respinta la domanda intesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento. Tale indennità, a giudizio del ricorrente, spettava per il trasferimento avuto nel luglio 2006 dal Comando Sezione di Elmas al Reparto Aeronavale di Cagliari, a nulla valendo la ragione espressa nel diniego, e cioè, che fra le due sedi di servizio non intercorresse una distanza di almeno dieci chilometri.

Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione della L. n. 86 del 2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il 19 marzo 2012 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la nota n. 199088 del 11 giugno 2004 del Comando generale della Guardia di Finanza, atto presupposto la cui illegittimità viene ribadita nella memoria depositata in data 18 gennaio 2012, sostenendo, in particolare, che la distanza calcolata fra le sedi di servizio è comunque superiore a 10 chilometri. La suddetta tesi viene ribadita altresì nello scritto depositato il 16 maggio 2012.

L’Avvocatura dello Stato ha sostenuto l’infondatezza del ricorso con richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria 14 dicembre 2011 n. 23.

II- Questo T.A.R. ha ripetutamente aderito alla tesi del ricorrente sostenendo che per i trasferimenti d’autorità regolati dalla L. n. 86 del 2001 spettasse l’indennità di trasferimento indipendentemente dalla distanza fra nuova e precedente sede di servizio (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 21.10.2011 n. 1024 e 28.4.2011 n. 441, cui sono seguite le sentenze, fra le tante, nn. 1253-1255 del 2011).

In effetti, questo T.A.R., pur evidenziando che sul punto si doveva registrare un orientamento non univoco della giurisprudenza, riteneva di seguire quelle pronunce (es. Cons. Stato, Sez. VI, 24.11.2010, n. 8211) che rilevano come la normativa del 2001 abbia autonomamente disciplinato la materia, subordinando la spettanza dell’indennità alla ricorrenza di requisiti tassativi, fra i quali, peraltro, non compare più quello della distanza.

La questione, stante i contrasti giurisprudenziali, anche in appello, è stata deferita alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza del 14 dicembre 2011 n. 23, ha concluso ritenendo che la distanza minima di 10 chilometri rappresenti condizione determinante ai fini dell’erogazione, non solo dell’indennità di missione (com’è da sempre), ma anche dell’indennità di trasferimento, e ciò sia nel vigore della legge n. 100 del 1987, che nel vigore della legge n. 86 del 2001, che ha abrogato la precedente.

La riconosciuta incertezza interpretativa delle norme, congiunta alla argomentata conclusione cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria, che non lascia sicuri spazi di divergenza, spinge il Collegio ad accettare la regola di diritto ora affermata, rinviando alla sentenza stessa per i passaggi argomentativi che la sorreggono.

Resta, peraltro, la questione del calcolo della distanza minima di 10 chilometri che, per l’Amministrazione va determinata fra “sedi comunali” e, per il ricorrente, fra “sedi di servizio”.

La tesi del ricorrente va preferita, atteso che la legge (art. 3 L. n. 100 del 1987) reca come riferimento la “sede di servizio” e quella “di destinazione”, che è requisito relativo alla distanza che si aggiunge al fatto che il trasferimento deve intervenire, come è nel caso, fra differenti Comuni. In tal senso depone anche recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 08.03.2012, n. 1338).

III- Per quanto esposto, il ricorso va accolto, non essendo stato contestato che, nel caso, la distanza fra sedi di servizio è pari a 13,7 chilometri.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla indennità di trasferimento.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento), a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore
Marco Lensi, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2012


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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Soppressione del Comando e cambio di sede di servizio.
Trasferimento disposto “a domanda” o Trasferimento d’ufficio e, quindi, "d’autorità"?
Corresponsione delle indennità di cui all’art.1 della legge n.86 del 29.3.2001 ed all’art.47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002.

Ricorso Accolto.

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N. 00884/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2010, proposto da:
(OMISSIS congruo numero di militari), rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Femia e Maria Carmela Mirarchi, con domicilio eletto presso l’avv. Felicetta Maria Bova in Catanzaro Lido, via Reggio Calabria,23;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34.

per l'annullamento
dei provvedimenti n.ri ……… tutti del 6/10/2009 e n. ….. del 20.11.2009 con i quali il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria-Ufficio Amministrativo-Sez. Trattamento Economico della Guardia di Finanza di Catanzaro ha rigettato la richiesta dei ricorrenti di corresponsione delle indennità di cui all’art.1 della legge n.86 del 29.3.2001 ed all’art.47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002 per mancanza del presupposto di legge (trasferimento d’autorità); l’accertamento e la declaratoria
che il cambiamento di sede operato nei loro confronti ha la connotazione del trasferimento “d’autorità” con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti medesimi alla corresponsione delle indennità di cui all’art.1 della legge n.86 del 29.3.2001 ed all’art.47 comma 5 del DPR n.164 del 18.6.2002, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento di dette indennità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, all’epoca tutti in servizio presso il Comando Brigata della Guardia di Finanza di Monasterace (RC), espongono che in data 26.4.2005 il Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Ordinamento, con circolare n. 132030/3101, operava la revisione organizzativa del Comando regionale Calabria, disponendo, nell’ambito del Comando Provinciale di Reggio Calabria, la soppressione, tra l’altro, della Brigata di Monasterace.

Precisano i ricorrenti che in attuazione di detta determinazione, il Comando Compagnia di Locri, con comunicazione del 10.5.2005, prot. n. 3937/12 incaricava il Comandante della Brigata “di formulare in tal senso, con l’urgenza e l’analiticità che il caso richiede pertinenti ed esaustive considerazioni e proposte idonee a contemperare, ove possibile, le aspirazioni dei singoli con le esigenze organizzative dell’Amministrazione…”.Evidenziano i ricorrenti che, loro malgrado, senza peraltro aver mai spontaneamente manifestato la volontà di “domandare” un trasferimento in altra sede, avanzavano, in data 18.5.2005, domande di trasferimento, determinate dalla soppressione della Brigata, chiedendo: D. M. e F. di andare presso il Comando Compagnia G. di F. di Locri, R. presso il Nucleo pt G. di F. di Reggio Calabria e tutti i rimanenti presso il Comando Brigata G. di F. di Roccella Ionica. Le domande erano corredate del parere favorevole del Comandante di Brigata, giustificato nel merito dal fatto che la richiesta di trasferimento era necessaria ai fini dell’attuazione della revisione organizzativa disposta dal Comando Generale.

Precisano i ricorrenti che, avendo subito un trasferimento d’autorità, presentavano separate richieste di corresponsione delle indennità di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86 ed al d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, indirizzate al Reparto tecnico logistico Amministrativo Calabria della G.di F. – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico – Catanzaro.

Sennonché, detto Reparto comunicava il mancato accoglimento delle richieste in quanto dagli atti risultava che il trasferimento di sede di servizio era stato disposto “a domanda”.

I ricorrenti contestano detti provvedimenti e denunciano i seguenti vizi: ” Violazione di legge – Violazione e/o falsa e/o errata interpretazione e/o applicazione di norma di legge ed in particolare dell’art. 1 della legge n. 86 del 29.3.2001 e dell’art. 47 comma 5 de DPR n. 164 del 18.6.2002 – Eccesso di potere – Insufficienza e contraddittorietà della motivazione – illogicità ed ingiustizia grave e manifesta – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione) – Travisamento dei fatti e sviamento della causa tipica”.

Resiste in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile o rigettato nel merito.

I ricorrenti hanno chiesto la riunione al merito dell’istanza cautelare.

Alla Pubblica Udienza del 6 luglio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
I ricorrenti, in buona sostanza, sostengono che il trasferimento in questione sia da considerare “d’autorità” e non “a domanda”, come ritenuto dall’Amministrazione resistente, in quanto con esso vi sarebbe stata una chiara prevalenza dell’interesse pubblico - alla riorganizzazione dei reparti – rispetto all’interesse dei dipendenti trasferiti; infatti, il tratto differenziale dell’istituto del trasferimento d’autorità rispetto a quello a domanda sarebbe da individuarsi proprio nel perseguimento di esigenze di natura pubblicistica. La detta distinzione, pertanto, non risiederebbe nel fatto che, nella singola fattispecie, ci sia stata una manifestazione di volontà del dipendente che ha espresso il suo gradimento per una nuova sede di assegnazione, ma nel diverso rapporto che intercorre tra interesse pubblico ed interesse personale del dipendente, per cui, nel primo caso il trasferimento è ritenuto indispensabile per la realizzazione dell’interesse pubblico, nel secondo è riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative. Nel caso in questione, sarebbe evidente che il trasferimento è avvenuto per soddisfare un interesse pubblico conseguente alla soppressione della Brigata della G. di F. di Monasterace.

L’Amministrazione resistente afferma, invece, che l’indennità non è dovuta, in quanto la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedirebbe la configurabilità di un trasferimento d’ufficio.

Come premesso in fatto, i ricorrenti, in origine tutti assegnati al Comando Brigata della Guardia di Finanza di Monasterace (RC), a seguito del trasferimento presso altre sedi di servizio, hanno richiesto la corresponsione delle indennità di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, legge 18 dicembre 1973 n. 836 e d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; detta istanza è stata, però, respinta dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria – Ufficio Amministrazione – Sez. Trattamento economico, in quanto il detto trasferimento, avvenuto con decorrenza 1.8.2005 dalla soppressa Brigata di Monasterace, “è stato disposto a domanda”.

La questione oggetto del presente giudizio, dunque, attiene alla verifica della esatta natura del trasferimento che ha interessato i ricorrenti, se, cioè, il detto trasferimento sia da qualificare come trasferimento d’ufficio e, quindi, "d’autorità" (con conseguente diritto a percepire, in relazione a tale trasferimento, l’indennità richiesta) ovvero, invece, come mero trasferimento “a domanda”, conseguente ad una espressa richiesta dei militari interessati, che non dà luogo alla corresponsione di tale emolumento.
A tal proposito, giova ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il tratto differenziale dell’istituto del “trasferimento d’autorità” rispetto a quello disposto “a domanda” va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè per il soddisfacimento di necessità operative, organiche ed addestrative dei reparti e degli uffici (anche se, nella loro determinazione, possono, a volte, trovare specifica considerazione le aspirazioni del personale), mentre il trasferimento a domanda appare riservato a quei soggetti che intendono far valere esigenze personali e, in quest’ultima ipotesi, l’interesse dell’Amministrazione si pone come limite di compatibilità all’accoglimento delle domande (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1705; id, 30 gennaio 2001, n. 324; di, 15 dicembre 2000, n. 6624; id, 12 ottobre 2000, n. 5415; id, 12 dicembre 1997, n. 1435).

Secondo l’Amministrazione resistente, nell’aderire alla procedura di trasferimento, l’interessato ha dichiarato espressamente ed incondizionatamente di accettare il trasferimento definitivo “a domanda”.

Tale prospettazione non è però condivisibile.

Infatti, applicando gli esposti principi al caso in esame, emerge che il trasferimento in questione va qualificato come “d’autorità”.

Con circolare di data 26.4.2005, prot. n. 132030/3101, avente ad oggetto “Revisione organizzativa dei Comandi Regionali Calabria”, il Comando Generale della G.di F. ha disposto, tra l’altro e per quanto qui interessa, la soppressione della Brigata di Monasterace; Con successiva nota del 10.5.2005, prot. n. 3937/12, inviata al Comandante della Brigata di Brancaleone e al Comandante della Brigata di Monasterace, il Comando Compagnia Locri, precisava che, per effetto delle variazioni ordinative di cui alla circolare prot. n. 132030/3101 di data 26.4.2005 del Comando Generale – I Reparto –, si sarebbe reso necessario definire la posizione di impiego dei militari ivi in forza. In virtù di quanto sopra, con detta nota era affidato l’incarico di formulare con urgenza proposte idonee a contemperare, ove possibile, le aspirazioni dei singoli con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.

In tale contesto, i ricorrenti formulavano “istanza di trasferimento a carattere eccezionale”, nella quale, premesso ed alla luce che in data 26.4.2005 il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva, tra l’altro, “disposto la soppressione del Comando brigata in intestazione. Detto provvedimento comporta la conseguente revisione organizzativa del personale, dovendo ridefinire la posizione d’impiego di ogni singolo militare ivi in forza”, era chiesto fosse concesso il trasferimento al Comando indicato nelle singole istanze.

Orbene, da quanto esposto, risulta evidente che il trasferimento in questione è stato disposto per il perseguimento di esigenze di natura organizzativa dell’Amministrazione –la soppressione, tra gli altri, del Comando Brigata di Monasterace -, quindi per soddisfare un’esigenza di carattere pubblicistico; in tale prospettiva, l’istanza di trasferimento “a carattere eccezionale” presentata dai ricorrenti non modifica la natura del trasferimento medesimo, in quanto determinata -come chiaramente precisato nella domanda stessa –dalla avvenuta soppressione della Brigata di appartenenza e dalla conseguente necessità di ridefinire le posizioni di impiego di ogni singolo militare, ridefinizione che rimane espressione di un interesse pubblico, anche se ha consentito di soddisfare le aspirazioni personali dei militari coinvolti nella disposta riorganizzazione.

Considerato, pertanto, che i trasferimenti oggetto del giudizio devono essere qualificati come “d’autorità”, ai ricorrenti spettano le relative e connesse indennità previste per legge, oltre interessi legali.

Per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle indennità previste per legge, oltre interessi legali.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa che liquida complessivamente e forfettariamente in euro 4.000, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2012
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Soppressione dell’unità operativa di Avola.

Il Tar di Catania ha accolto il ricorso, presentato dall’odierno appellato, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento 0553902709 Amm/Tr. del 1.9.2009 di diniego del riconoscimento dell’indennità “per trasferimento d’autorità”, ed ha altresì dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Il CGA per la Regione Siciliana ha stabilito che:

1) - In accordo con i criteri individuati dal Consiglio di Stato (VI, 27.12. 2007, n. 6664) e come questo C.G.A. ha già avuto modo di ribadire più volte in relazione ad altre analoghe situazioni, sia in sede cautelare che di merito (v., da ultimo, la sentenza n. 520/2010) la soppressione del reparto costituisce il caso tipico nel quale le esigenze dell’Amministrazione risultano comunque prevalenti ri-spetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la scelta della loro futura destinazione. Ragione per la quale, anche nel ca-so in cui l’Amministrazione abbia acconsentito alla richiesta del militare, a questo spetta comunque la speciale indennità di trasfe-rimento nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 100/1987 e n. 86/2001.

Ecco sotto la sentenza.
L'Amm.ne ha perso l'Appello della Guardia di Finanza.

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18/09/2012 201200777 Sentenza 1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1074/2011 proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei ri-spettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

c o n t r o
OMISSIS rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Paolo Amara e Piero Amara, elettivamente domiciliato in Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria di questo C.G.A.;

per l’annullamento
della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 1196/2011 del 12 maggio 2011.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti P.P. Amara e P. Amara per OMISSIS;
Vista l’ordinanza di questo C.G.A. n. 861/11 del 30 settembre 2011;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il consigliere Giuseppe Mineo; udito, altresì, l’avv. dello Stato Pignatone per le amministrazioni appellanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O
Viene in discussione l’appello contro la sentenza citata in epi-grafe con la quale il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, pre-sentato dall’odierno appellato, volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento 0553902709 Amm/Tr. del 1.9.2009 di diniego del riconoscimento dell’indennità “per trasferimento d’autorità”, ed ha altresì dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Resiste l’appellato con memoria difensiva, pervenuta il 23 set-tembre 2011.

Nell’udienza del 12.1.2012 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O
L’appello va respinto.

Come risulta dalla narrazione in fatto, il trasferimento del militare, odierno appellato, è stato operato per effetto della soppressione dell’unità operativa di Avola presso la quale egli prestava servizio. In accordo con i criteri individuati dal Consiglio di Stato (VI, 27.12. 2007, n. 6664) e come questo C.G.A. ha già avuto modo di ribadire più volte in relazione ad altre analoghe situazioni, sia in sede cautelare che di merito (v., da ultimo, la sentenza n. 520/2010) la soppressione del reparto costituisce il caso tipico nel quale le esigenze dell’Amministrazione risultano comunque prevalenti rispetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la scelta della loro futura destinazione. Ragione per la quale, anche nel caso in cui l’Amministrazione abbia acconsentito alla richiesta del militare, a questo spetta comunque la speciale indennità di trasfe-rimento nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 100/1987 e n. 86/2001.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Si-ciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge l’appello dell’Amministrazione per le ragioni indicate in motivazione, annulla definitivamente il prov-vedimento impugnato in prime cure e, per l’effetto, conferma quanto statuito dal primo Giudice circa il riconoscimento del di-ritto del ricorrente OMISSIS a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 della legge n. 100/1987 e all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Spese a carico della soccombenza determinate in € 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Giuseppe Mi-neo, estensore, Alessandro Corbino, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Giuseppe Mineo, Estensore
Depositata in Segreteria
18 settembre 2012
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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riconoscimento dell'indennità di trasferimento ad altra sede poichè è conseguente alla soppressione della brigata di Recco d’originaria appartenenza.

1) - l’assegnazione alla nuova sede sarebbe riconducibile al trasferimento d’autorità, essendo preordinato a soddisfare l’interesse organizzativo del Corpo militare.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

Ricorso ACCOLTO.

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18/10/2012 201201228 Sentenza 2


N. 01228/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Micaela Rossi, con domicilio eletto presso Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a;

contro
Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento del provvedimento di rigetto di ricorso gerarchico avente ad oggetto la spettanza dell’indennità di disposizione di trasferimento con decorrenza 1 agosto 2009 nonchè per l’accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di trasferimento oltre interessi e rivalutazione monetaria

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze e di Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza, in servizio presso la brigata di Recco, ha impugnato la reiezione del ricorso gerarchico avente ad oggetto l’accertamento, ai sensi dell’art. 1 l. 29 marzo 2001 n.86, del diritto all’indennità di trasferimento d’autorità.

Il ricorso gerarchico e quello in esame muovono da un comune denominatore di fatto: il trasferimento ad altra sede del ricorrente è conseguente alla soppressione della brigata di Recco d’originaria appartenenza, sicché, secondo le censure, l’assegnazione alla nuova sede sarebbe riconducibile al trasferimento d’autorità, essendo preordinato a soddisfare l’interesse organizzativo del Corpo militare.

L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12.07.2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Oggetto del gravame, promosso avverso la reiezione del ricorso gerarchico, è l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. 1 l. 29 marzo 2001 n.86.

L’amministrazione denega il diritto sul rilievo che il ricorrente ha presentato formale domanda di trasferimento, con la conseguenza che, a prescindere dalla ragione di fatto che ha dato avvio alla domanda, il trasferimento non sarebbe avvenuto d’autorità.

In contrario va affermato, dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale prevalente (cfr., Cons.St., sez. IV, 19 dicembre 2008 n. 6405; Id. sez. IV, 7 febbraio 2011 n. 814), da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che il trasferimento d’autorità è tale qualora esso sia teleologicamente disposto nell’interesse prevalente dell’amministrazione.

L’assenso che il dipendente eventualmente esprima, anche se assume la forma della domanda, non rileva qualora esso, come nel caso che ne occupa, si qualifichi come assenso necessitato dalla situazione di fatto contingente.

In altri termini la soppressione della sede della brigata di appartenenza, giustificata dal riordino delle strutture dislocate nell’ambito territoriale del Comando, ha di fatto imposto il trasferimento del ricorrente ad altra sede, rendendo al contempo palese che l’interesse avuto di mira è in via prioritaria quello del Corpo militare all’ottimizzazione del servizio d’istituto.

Conseguentemente il gradimento espresso dal ricorrente non fa venire meno la natura di trasferimento d’autorità (cfr., da ultimo, Cons.St., sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3383), con conseguente diritto a percepire la relativa indennità.

Le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’affetto dichiara dovuta l’indennità di trasferimento a decorrere dal 1 agosto 2009.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi 2500,00 (duemilacinquecento) euro, oltre competenze ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 18/10/2012
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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trattamento economico di trasferimento di cui agli artt. 1 e ss. della legge n. 86 del 2001, a seguito di trasferimento ( a domanda o d'autorità ?? )per soppressione comando.

Il Tar Lombardia sez. di Milano ha accolto il ricorso.

Per i motivi da comprendere vi invito a leggere la sentenza qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

18/12/2012 201203115 Sentenza 4


N. 03115/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2011, proposto da:
- E. C., rappresentato e difeso dall’Avv. Agostino Agaro, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segretaria del T.A.R.;

contro
- il Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore;
- il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento
- della determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza, emessa in data 13 dicembre 2010 e notificata il 13 gennaio 2011, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 8 ottobre 2010;

- e per l’accertamento del diritto del ricorrente al trattamento economico di trasferimento di cui agli artt. 1 e ss. della legge n. 86 del 2001, che ha sostituito la legge n. 100 del 1987;

- e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute, unitamente ad interessi legali e rivalutazione fino al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 4 dicembre 2012, il procuratore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2011 e depositato il 23 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale della Guardia di Finanza, emessa in data 13 dicembre 2010 e notificata il 13 gennaio 2011, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto da esso ricorrente in data 8 ottobre 2010 e, conseguentemente, ha chiesto l’accertamento del suo diritto al trattamento economico di trasferimento di cui agli artt. 1 e ss. della legge n. 86 del 2001, che ha sostituito la legge n. 100 del 1987, in seguito al cambiamento di sede lavorativa dallo stesso subita – dalla Tenenza di Colico (Lc) al Nucleo di Polizia Tributaria di Lecco –, unitamente alle relative statuizioni in ordine al pagamento delle somme allo stesso dovute.

A sostegno del ricorso è stata dedotta la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 86 del 2001.

Il ricorrente, illegittimamente, sarebbe stato privato del trattamento economico dovuto ai militari nel caso in cui la sede di lavoro degli stessi venga trasferita d’autorità da un Comune ad un altro. Nel caso di specie, infatti, la soppressione della Tenenza di Colico avrebbe costretto il ricorrente a trasferirsi – d’autorità e non volontariamente – al Nucleo di Polizia Tributaria di Lecco, cambiando il Comune in cui è situata la propria sede di lavoro.

Inoltre viene dedotto l’eccesso di potere in ragione dell’errato riferimento alla normativa da applicare al caso di specie, ovvero la legge n. 86 del 2001 piuttosto che la legge n. 100 del 1987, indicata dal ricorrente nel ricorso gerarchico e non più in vigore.

La legge indicata dal ricorrente a supporto della propria richiesta di riconoscimento del trattamento economico relativo al trasferimento d’autorità (n. 100 del 1987) rappresenterebbe un richiamo impreciso ma non erroneo, atteso che tale normativa comunque sarebbe tuttora in vigore, applicandosi ai trasferimenti avvenuti entro il 31 dicembre 2000.

Infine, vengono dedotte l’irragionevolezza del provvedimento adottato e la carenza della motivazione del rigetto.

Il provvedimento sarebbe genericamente motivato con un semplice richiamo alla disciplina dei trasferimenti del personale, senza tuttavia alcun riferimento alle ragioni specifiche del trasferimento del ricorrente, comunque stabilito attraverso l’esercizio di un’attività amministrativa propriamente discrezionale. Del resto la motivazione del rigetto dell’istanza di riconoscimento degli emolumenti legati al trasferimento non potrebbe giustificarsi con la circostanza che il ricorrente avrebbe espresso il gradimento per la sede di Lecco, in seguito alla soppressione della Tenenza di Colico, trasformando un trasferimento d’autorità in uno a domanda, non ravvisandosene i presupposti.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, il Ministero, oltre a ribadire l’infondatezza del ricorso nel merito, ne ha eccepito l’inammissibilità per un vizio della procura alle liti nella quale non si indicherebbe con precisione il procedimento per cui sarebbe stata conferita e verrebbe indicato quale giudice da adire il T.A.R. Lazio, piuttosto che il T.A.R. Lombardia, come sarebbe stato corretto.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Avvocatura erariale in ragione dei vizi contenuti nella procura alle liti, assumendosi la stessa generica nella sua formulazione ed errata con riferimento al Tribunale da adire.

1.1. L’eccezione non è fondata.

In ordine alla genericità della procura per mancata specificazione degli elementi identificativi del giudizio, premesso che la stessa, pur redatta su un foglio separato, risulta congiunta materialmente al ricorso, si può evidenziare come “ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto introduttivo del giudizio anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, con la conseguenza che ai fini della sua validità rileva solo la congiunzione fisica del foglio separato con il ricorso, mentre risultano irrilevanti le altre tecniche di raccordo pure immaginabili, quali l’espressa menzione del procedimento per il quale essa è stata rilasciata, l’apposizione di timbri o sigle di giuntura et similia. La collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l’atto stesso fa riferimento; né è richiesto dalla legge, ai fini della validità della procura apposta su foglio separato, che l’inserimento della procura nel foglio in cui è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell’atto sia riempita fino all’ultima riga, né che per scrivere la procura si siano utilizzate le prime righe del foglio separato, al fine di formare un corpo unico tra questo e l’atto che precede” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 9 maggio 2012, n. 450).

Quanto alla circostanza che nella procura alle liti sia stato indicato quale giudice presso cui incardinare il ricorso il T.A.R. Lazio, al posto del T.A.R. Lombardia, poi concretamente adito, la stessa non può assumere alcuna valenza invalidante della richiamata procura, atteso che la competenza giurisdizionale non rientra nella libera disponibilità delle parti e quindi risulta ben possibile per il difensore – anche successivamente al rilascio del mandato alle liti – mutare indirizzo in ordine alla competenza del giudice individuato in prima battuta e quindi procedere di fatto all’instaurazione del contenzioso presso il giudice ritenuto competente, al fine di evitare sia un allungamento dei tempi processuali che maggiori oneri per la parte ricorrente.

1.2. Pertanto la predetta eccezione di inammissibilità deve essere respinta.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.

2.1. Va scrutinata dapprima la terza doglianza, avente carattere preliminare e assorbente, secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per aver escluso che il trasferimento che ha interessato il ricorrente sia qualificabile come d’autorità, a nulla rilevando che lo stesso ricorrente abbia espresso una preferenza in ordine alla sede di destinazione, trattandosi di una facoltà non incidente sulla decisione del Comando generale di sopprimere la Tenenza di Colico e di trasferire comunque il militare.

2.2. La doglianza è fondata.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, in passato si era “posto l’accento sulla significatività del gradimento espresso al trasferimento d’autorità, non tanto ai fini della natura del trasferimento – sempre considerato d’autorità – quanto ai fini economici, ritenendo in particolare il gradimento una manifestazione di acquiescenza ( per tutte, cfr. sez. IV 03/04/2006 n. 1705).

L’indirizzo interpretativo è stato tuttavia di recente superato, affermandosi (…) che ove il trasferimento di unità di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell’amministrazione della pubblica sicurezza e dell’ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814).

Il mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel genus dei trasferimenti (a domanda o d’autorità), sulla base delle esigenze che lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento “a domanda”. Coglie altresì l’essenza del beneficio riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare argomentazioni che fondano sull’assenso postumo (le cui ragioni rimangono puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea e libera volontà, secondo un’inversione logico giuridica che arriva ad obliterare il diritto all’indennità” (Consiglio di Stato, IV, 7 giugno 2012, n. 3383).

Nel caso di specie la preferenza espressa dal ricorrente risulta completamente subordinata alla decisione autoritativa di sopprimere la Tenenza di Colico, con la conseguenza che nessun trasferimento sarebbe stato richiesto in assenza della soppressione e quindi nessuna esigenza personale sarebbe venuta in rilievo; pertanto la scelta effettuata dal ricorrente appare finalizzata a minimizzare l’impatto del trasferimento, che comunque sarebbe avvenuto e certamente deve essere annoverato tra quelli “d’autorità” e non a domanda, come inesattamente qualificato dal Comando Interregionale della Guardia di Finanza.

2.3. Ciò determina l’accoglimento della sopra esposta doglianza.

3. La fondatezza della predetta doglianza, previo assorbimento delle restanti censure, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con lo stesso ricorso, cui consegue il riconoscimento a favore del ricorrente dell’indennità di trasferimento, unitamente agli accessori di legge.
4. In ragione del complessivo andamento della controversia, riferibile anche alle eccezioni preliminari, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato con gli effetti specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
Maurizio Santise, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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1) - ad avviso dell’amministrazione, tali benefici non spetterebbero, in quanto la distanza fra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione sarebbe inferiore ai 10 km, prendendo a riferimento la distanza fra le case comunali dei rispettivi Comuni.

2) - Invero la distanza tra le sedi di servizio di provenienza e di destinazione va calcolata, diversamente da quanto ritiene l’amministrazione, prendendo a riferimento non quella, arbitrariamente assunta dall’amministrazione stessa, fra le case comunali dei rispettivi Comuni, che non hanno alcuna rilevanza per la soluzione del caso che ne occupa, ma quella reale fra dette sedi, che risulta essere di 10,6 km (cfr. CDS V Sez. 8.3.2012 n. 1338).

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

08/05/2013 201300264 Sentenza Breve 1


N. 00264/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2013, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Dapas, con domicilio eletto presso Alessandra Dapas Avv. in Trieste, via Coroneo 31/2;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento
-per l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di missione L. 86/2001 e conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, militari della Guardia di Finanza già in forza alla soppressa Tenenza di Fernetti, nel Comune di Monrupino, chiedono, in conseguenza del loro trasferimento alla istituenda Compagnia della Guardia di Finanza di Prosecco, nel Comune di Sgonico l’accertamento del diritto alla spettanza dei benefici economici, di cui all’art. 1 della L. 29.3.2001 n. 86, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione fino al saldo e relativa ricostruzione previdenziale e pensionistica.

Peraltro, ad avviso dell’amministrazione, tali benefici non spetterebbero, in quanto la distanza fra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione sarebbe inferiore ai 10 km, prendendo a riferimento la distanza fra le case comunali dei rispettivi Comuni.

Inoltre, in ordine ai precedenti giurisprudenziali citati dai ricorrenti, l’amministrazione richiama la L. 30.12.2004 n. 311, là dove non consente l’estensione del giudicato o divenute esecutive in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, divieto tuttora vigente a seguito della L. n. 14/2009.
Il ricorso è manifestamente fondato, onde può provvedersi direttamente con sentenza in forma semplificata.

Invero la distanza tra le sedi di servizio di provenienza e di destinazione va calcolata, diversamente da quanto ritiene l’amministrazione, prendendo a riferimento non quella, arbitrariamente assunta dall’amministrazione stessa, fra le case comunali dei rispettivi Comuni, che non hanno alcuna rilevanza per la soluzione del caso che ne occupa, ma quella reale fra dette sedi, che risulta essere di 10,6 km (cfr. CDS V Sez. 8.3.2012 n. 1338).

Con ciò il collegio non intende estendere alcun giudicato ma solo dimostrare che la distanza effettiva è legittimamente calcolata in tale misura, come riconosciuta da un precedente, il richiamo al quale, limitatamente a tale accertamento di mero fatto, non è vietato dalla legislazione citata dalla difesa erariale.

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere i richiesti benefici economici a ciascuno spettanti in conseguenza del trasferimento, con interessi e rivalutazione e con i relativi riflessi previdenziali e pensionistici, nei termini richiesti in ricorso, con conseguente condanna dell’amministrazione a corrisponderli.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, salvo il dovuto rimborso ex lege del contributo unificato anticipato dai ricorrenti, che rimane a carico dell’amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore
Oria Settesoldi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 08/05/2013
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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riorganizzazione di molti reparti territoriali del corpo della guardia di Finanza che hanno portato, tra l’altro, alla soppressione del reparto presso il quale prestavano servizio i ricorrenti (Brigada Le Grazie Portovenere SP).

1) - rigetto istanze dirette al conseguimento dell'indennita' di trasferimento ex lege 86/2001 e riconoscimento diritto alla predetta indennita'.

2) - A seguito della prevista soppressione dell’ufficio di appartenenza veniva chiesto ai militari di avanzare di trasferimento con l’indicazione di eventuali incompatibilità e destinazioni di gradimento degli attuali ricorrenti.

3) - Nel mese di settembre 2010 i militari venivano trasferiti nelle sedi di destinazione e veniva emesso il provvedimento di rigetto della indennità di trasferimento.

IL TAR chiarisce:

4) - In questa ipotesi, la richiesta, proveniente dall’amministrazione, di avanzare apposita istanza, da parte del militare, per indicare una sede di suo gradimento, non può eliminare la natura di trasferimento d’autorità insita nel provvedimento posto che, origine del movimento, non è l’iniziativa dei ricorrenti dovuta a ragioni personali, ma il trasferimento è determinato dal preminente interesse pubblico conseguente alla riorganizzazione di reparti da parte del Comando generale, che, nello specifico, hanno portato alla soppressione dell’ufficio presso il quale i militari prestavano servizio.

5) - Inoltre l’interpello richiesto ai militari aveva anche la precipua funzione di conoscere eventuali cause d’incompatibilità allo svolgimento del servizio presso alcune strutture o sedi.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo da voi stessi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

23/05/2013 201300806 Sentenza 1


N. 00806/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2011, proposto da:
A. F., S. M., F. B., S. C., N. S., A. B., L. R., G. P., rappresentati e difesi dagli avv. Michele Denicolo', Clementina Spagnolo, con domicilio eletto presso Clementina Spagnolo in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2; Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia;

per l'annullamento
provvedimento di rigetto istanze dirette al conseguimento dell'indennita' di trasferimento ex lege 86/2001 e riconoscimento diritto alla predetta indennita' prot.n.94485\11 del 29\4\2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato i ricorrenti, tutti militari della Guardia di Finanza chiedono l’annullamento del provvedimento di rigetto .n.94485\11 del 29\4\2011 delle istanze dirette al conseguimento dell’indennità di trasferimento ex lege 86/20201 e chiedono l’accertamento del diritto alla predetta indennità .

La scaturigine del ricorso trova fondamento nella riorganizzazione di molti reparti territoriali del corpo della guardia di Finanza (doc. 2 ric) che hanno portato, tra l’altro, alla soppressione del reparto presso il quale prestavano servizio i ricorrenti (Brigada Le Grazie Portovenere SP).

A seguito della prevista soppressione dell’ufficio di appartenenza veniva chiesto ai militari di avanzare di trasferimento con l’indicazione di eventuali incompatibilità e destinazioni di gradimento degli attuali ricorrenti.

Nel mese di settembre 2010 i militari venivano trasferiti nelle sedi di destinazione e in data 29\4\2011 veniva emesso il provvedimento di rigetto della indennità di trasferimento oggi impugnato.

Il ricorso è affidato a due distinte censure, così rubricate.

1)-Violazione di legge per difetto di motivazione;
2)-Violazione di legge per falsa applicazione delle norme in materia di trasferimento.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’amministrazione resistente che chiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza di merito, fissata per il 9\4\12013 la causa passava in decisione dopo una breve discussione.

DIRITTO
Il ricorso è fondato.

Questo Tribunale (Tar Liguria II n. 798\2011) si è già pronunciato in termini di una controversia di identico tenore volta al conseguimento da parte dei militari dell’indennità di trasferimento prevista dalla l.n.86\2011, nel caso di trasferimento a seguito della soppressione dell’ufficio presso il quale svolgevano il proprio servizio.

In questa ipotesi, la richiesta, proveniente dall’amministrazione, di avanzare apposita istanza, da parte del militare, per indicare una sede di suo gradimento, non può eliminare la natura di trasferimento d’autorità insita nel provvedimento posto che, origine del movimento, non è l’iniziativa dei ricorrenti dovuta a ragioni personali, ma il trasferimento è determinato dal preminente interesse pubblico conseguente alla riorganizzazione di reparti da parte del Comando generale, che, nello specifico, hanno portato alla soppressione dell’ufficio presso il quale i militari prestavano servizio.

L’assunto del Tribunale ha trovato conferma in altre pronunce (Tar Calabria Cz n.884\2012; CGA reg. Sicilia n. 777 del 18\9\2012, che hanno sottolineato, nel caso di soppressione dell’ufficio de quo, la prevalenza delle esigenze dell’amministrazione rispetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la loro futura destinazione.

Inoltre l’interpello richiesto ai militari aveva anche la precipua funzione di conoscere eventuali cause d’incompatibilità allo svolgimento del servizio presso alcune strutture o sedi, interesse ancora una volta di preminente carattere pubblico vista la delicata funzione svolta dai militari della Guardia di Finanza.

In conclusione il ricorso va accolto risultando fondate entrambe le censure poste a fondamento dei motivi di impugnativa, riconoscendo dovuta nei limiti di legge, l’indennità di trasferimento ex l.n.86\2001
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato ed accerta il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di riferimento ex l.n.86\2001.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, da dividersi tra loro in parti uguali che si liquidano nella misura complessiva di €.3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013


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N.B.: sotto la stessa data è stato accolto anche il ricorso per i colleghi che prestavano servizio presso la (Brigada di Porto Ceresio, Va).

Sicuramente adesso l'Amm.ne potrebbe fare Appello al CdS..-
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panorama
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Il Consiglio di Stato ha RESPINTO l'Appello proposto dall'Amministrazione della GdiF.

Gli attuali appellati , militari appartenenti alla Guardia di Finanza venivano trasferiti dalla Brigata della GdF di Gaeta alla Compagnia sempre di detto Corpo, sita nel contermine Comune di Formia e in relazione a tale “spostamento” di sede di lavoro gli interessati chiedevano la concessione dell’apposita indennità di trasferimento prevista dall’art.1 comma 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86 che però veniva denegata.

In particolare, l’Amministrazione militare rigettava la richiesta di concessione del beneficio in parola, sul rilievo che questo va riconosciuto soltanto in caso di trasferimento d’autorità a sede di servizio posta ad una distanza superiore ai dieci chilometri rispetto alla sede di originaria appartenenza e nella specie la distanza fra la sede di Gaeta e quella di Formia sarebbe inferiore ai dieci chilometri.

Per completezza di invito ha leggere il tutto e le motivazioni qui sotto.

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25/06/2013 201303460 Sentenza 4


N. 03460/2013REG.PROV.COLL.
N. 02472/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Com. Gen. Gdf, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro

(congruo nr. di ricorrenti - omissis - ), rappresentati e difesi dagli avv. Giampiero Amorelli, Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Giampiero Amorelli in Roma, via Rattazzi, 2/C;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 07139/2008, resa tra le parti, concernente riconoscimento indennita' di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (congruo nr. di ricorrenti – omissis - );
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Colelli e Marone su delega dell'avv. Giampiero Amorelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Gli attuali appellati , militari appartenenti alla Guardia di Finanza venivano trasferiti dalla Brigata della GdF di Gaeta alla Compagnia sempre di detto Corpo, sita nel contermine Comune di Formia e in relazione a tale “spostamento” di sede di lavoro gli interessati chiedevano la concessione dell’apposita indennità di trasferimento prevista dall’art.1 comma 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86 che però veniva denegata con nota del 24/2/2006 n.3365/621.

In particolare, l’Amministrazione militare rigettava la richiesta di concessione del beneficio in parola, sul rilievo che questo va riconosciuto soltanto in caso di trasferimento d’autorità a sede di servizio posta ad una distanza superiore ai dieci chilometri rispetto alla sede di originaria appartenenza e nella specie la distanza fra la sede di Gaeta e quella di Formia sarebbe inferiore ai dieci chilometri.

Gli interessati adivano il TAR del Lazio per ottenere il riconoscimento del loro diritto ad usufruire del beneficio in questione e il predetto Tribunale con sentenza n. 7139/08 accoglieva il ricorso, accertando la spettanza per detti militari dell’indennità di che trattasi, sul rilievo che il riconoscimento del diritto all’emolumento in parola spetta in ragione del trasferimento da un Comune all’altro senza che sia subordinato al requisito di una distanza minima.

Il Ministero delle Finanze- Comando generale della Guardia di Finanza - ha impugnato tale decisum, deducendo, con un unico motivo la erroneità delle statuizioni assunte dal primo giudice.

Secondo l’appellante Amministrazione una corretta interpretazione della normativa di favore recata dal citato art.1 della legge n. 86/2001 porta a concludere che l’erogazione del beneficio dell’indennità in relazione a spostamenti di personale operato d’ufficio è subordinato alla condizione della distanza minima di dieci chilometri tra le sedi di servizio che nel caso de quo non sussiste.

Si sono costituiti in giudizio i militari originari ricorrenti che hanno contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

Questa Sezione con ordinanza n. 906/2013, interlocutoriamente pronunziando, ha disposto una indagine istruttoria posta a carico dell’ANAS, specificatamente diretta ad acquisire i dati relativi alla distanza chilometrica tra le sedi di servizio interessate poste tra il Comune di Gaeta e il Comune di Formia e a tali incombenti l’Ente preposto ha adempiuto con apposita relazione depositata in giudizio il 3 aprile 2013.

Le parti hanno peraltro prodotte memorie difensive ad ulteriore illustrazione delle loro tesi .

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

Tanto premesso, l’appello si appalesa infondato, rivelandosi le conclusioni assunte dal primo giudice meritevoli di conferma sia pure con le integrazioni e precisazioni che di seguito si va ad esporre.

L’art.1 comma 1 della legge n.86 del 29 marzo 2001 prevede che spetta al personale in servizio permanente delle forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita n un comune diverso da quello di provenienza …compete un indennità mensile pari a trenta diarie di missione…”

La disposizione in parola si pone sulla scia della precedente previsione recata dall’art. 1 comma 1 della legge 10 marzo 1987 n.100 secondo cui al personale delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza trasferito d’autorità … spetta il trattamento economico previsto per l’indennità di missione dei magistrati di cui alla legge 2 aprile 1979 n. 97 come sostituito dall’art.6 legge 19 febbraio 1981 n. 27.

Quest’ultima normativa, a sua volta, richiama la disciplina dettata in tema di trattamento di missione degli statali , la quale richiede il presupposto della distanza di almeno 10 chilometri. tra la sede di servizio di partenza e quella di destinazione.

Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione da darsi alla portata applicativa dell’art.1 della legge n.86/2001, ha sancito ( decisione n. 8293 del 27/11/2010 ) che il carattere innovativo di detta norma non incide sui requisiti già individuati dalla giurisprudenza a proposito della concreta attribuzione dell’indennità di missione, nel senso che la distanza chilometrica minima tra la nuova e l’originaria sede di servizio nel mutato quadro normativo di riferimento costituisce condizione determinante per l’erogazione della indennità di che trattasi.

Tale avviso interpretativo è stato condiviso dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza n. 23 del 14/12/2011 e a tali statuizioni il Collegio ritiene di diversi attenere anche per il caso qui da definire ed in tali sensi la sentenza oggetto di gravame va, quanto alla sua motivazione, doverosamente corretta ed integrata.

Errata, pertanto, si appalesa la determinazione dell’Amministrazione militare di negare per gli attuali appellati il chiesto beneficio, atteso che il presupposto applicativo della distanza minima come ritenuto necessario dall’Ad.Pl, nella specie deve ritenersi sussistente.

Infatti non si può fare a meno di prendere atto delle risultanze degli accertamenti di carattere tecnico affidati dalla Sezione all’ANAS e puntualmente espletati, in base i quali è stato appurato che la distanza esistente per il normale percorso stradale tra la sede della Brigata di Gaeta e il Comando della compagnia di Formia della Guardia di Finanza ( presso cui sono stati assegnati d’imperio i militari richiedenti, è di Km 10, 5 e cioè supera la distanza minima richiesta perché il beneficio possa essere accordato.

Se così è, sussistendo pacificamente anche l’altro presupposto applicativo del trasferimento d’ufficio, nella fattispecie ricorrono le condiciones juris richieste dalla normativa, all’uopo dettata, per il riconoscimento del diritto agli emolumenti in questione i quali non potevano essere negati.

Le argomentazioni giuridiche svolte a sostegno del proposto gravame si rivelano perciò infondate, dovendosi riconoscere, nei sensi e per gli effetti sopra indicati, la sussistenza in capo agli appellati del titolo a conseguire la indennità prevista dall’art.1 comma 1 della citata legge n.86 del 2001.

Sussistono, peraltro giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/06/2013
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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militare in S.P.E. nella G.di F trasferito d'autorità dal Re.T.LA di Formia al Centro di Cooperazione Aereonavale di Gaeta.

1) - L'amministrazione aveva motivato il diniego, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.11,30 quindi superiore a dieci chilometri.

IL TAR di Latina precisa:

2) - Secondo l'Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della L. n. 86 del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

3) - Quanto alla sussistenza del requisito, la difesa erariale sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall'Aci, dimostra la misura inferiore ai 10 chilometri.

4) - In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.

Ricorso ACCOLTO, così come un altro ma con sentenza del giorno 04 luglio 2013.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

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05/07/2013 201300593 Sentenza 1


N. 00593/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d'Aulisio, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t.,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, Servizio Amministrativo – I Divisione, in persona del legale rappresentante p.t.,
Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, in persona del legale rappresentante p.t.,
Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento Economico, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della nota prot. n. 0130100/12 del 7 agosto 2012 di reiezione istanza del 25 gennaio 2011, successivamente reiterata il 31 luglio 2012, per l'ottenimento della corresponsione dell'indennità di trasferimento; della circolare n.199088/62131 del 14 giugno 2004; accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di trasferimento ex art. 1 comma 1° L.86/2001 e condanna dell'amministrazione alla corresponsione di detta indennità;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
Con il presente ricorso s’impugna il diniego opposto al deducente – militare in S.P.E. nella G.di F - relativamente all’istanza dallo stesso avanzata in data 25.1.2011 di riconoscimento del trattamento economico, previsto dall'art. 1, comma 1 della L. n. 86 del 2001 per trasferimento di autorità in altro comune.

In punto di fatto va premesso che il ricorrente era stato trasferito d'autorità dal Re.T.LA di Formia al Centro di Cooperazione Aereonavale di Gaeta.

L'amministrazione aveva motivato il diniego, sostenendo che vi era altresì da rispettare il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due comuni e che tale distanza andava calcolata fra le due diverse case comunali, piuttosto che tra la sede di servizio di provenienza e quella di destinazione, come invece sosteneva il ricorrente, dimostrando la distanza di Km.11,30 quindi superiore a dieci chilometri.

A sostegno del prodotto ricorso sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

All’udienza pubblica del 6 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Anzitutto il collegio deve darsi carico di esaminare l’eccezione preliminare di prescrizione, sollevata dal Ministero intimato.

L’eccezione deve essere disattesa, tenuto conto che il ricorrente in data 17.1.2013 ha depositato - tra l’altro - l’istanza 25.1.2011, protocollata dal Centro Navale specializzazione di Gaeta il 26 detti, prot. 13223/11 tesa ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla L. 86/01.

Ne discende che, essendo il trasferimento intervenuto in data 24.7.2006, il diritto del dipendente alla indennità di trasferimento invocata, non si è prescritto, non essendo decorso il termine quinquennale.

Nel merito il ricorso è fondato.

Osserva in proposito il Collegio facendo richiamo al recente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall'art. 1, comma 1, L.29 marzo 2001, n.86, è subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (di recente, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).

A tal riguardo è stato precisato che successivamente all'entrata in vigore della L.29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall'art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417).

Già nel vigore della L. n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).

Secondo l'Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della L. n. 86 del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale, sempre costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.

Quanto alla sussistenza del requisito, la difesa erariale sostiene che esso non sussisterebbe, in quanto la distanza chilometrica tra case comunali, attestata dall'Aci, dimostra la misura inferiore ai 10 chilometri.
In contrario, va però rilevato che, in punto di diritto, la decisione della Adunanza Plenaria fa riferimento alla distanza che deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni.

Tale distanza, come riportato dalla documentazione versata in atti (cfr. nota ACI), non contrastato dalla amministrazione resistente, è della misura di Km.11,30.

Per le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere accolto.

Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione oggetto di controversia che impedisce una valutazione positiva sulla sussistenza dei presupposti di legge anche sotto il profilo dell’invocato art. 1226 c.c.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 05/07/2013
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:
“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Ecco qui sotto il testo normativo che ci riguarda tutti.
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2013, ad eccezione dei commi 98, 99, 100, 426 e 477 che entrano in vigore il 29/12/2012.
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163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

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Il Consiglio di Stato così ha concluso in una sentenza di ieri 06/08/2013 che ha respinto l'Appello del Comando Generale della GdiF:

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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( la qui sotto sentenza fa seguito a quella del TAR Liguria da me pubblicata in data 19/10/2012).

Il Consiglio di Stato respinge l'Appello proposto dall'Amministrazione.

Inoltre, tra l'altro richiama la nuova legge in vigore dal 01/01/2013 e che prevede.

l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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06/08/2013 201304159 Sentenza 4


N. 04159/2013REG.PROV.COLL.
N. 00196/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2013, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
D. B., rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Rossi, Pasquale Napolitano, con domicilio eletto presso Pasquale Napolitano in Roma, via dell'Argilla, 4;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01228/2012, resa tra le parti, concernente riconoscimento dell'indennità di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di D. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Pasquale Napolitano e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con determinazione del 20 aprile 2009, il Comando generale della Guardia di finanza, nell’ambito degli “interventi di revisione dell’architettura organizzativa dei Reparti territoriali del Corpo per l’anno 2009”, ha disposto - fra l’altro - la soppressione della brigata di Recco.

A seguito di ciò, il signor D. B., che lì prestava servizio come brigadiere, ha chiesto “alla Superiore Gerarchia di voler esaminare la possibilità di un eventuale impiego presso il Nucleo Polizia Tributaria di …..” (8 maggio 2009).

Con determinazione del 17 luglio 2009, il Comando regionale del Corpo ha disposto il trasferimento “a domanda” nella sede indicata del militare, il quale ha proposto ricorso gerarchico per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di trasferimento d’autorità. Tale ricorso è stato respinto (determinazione in data 6 novembre 2009).

Il signor OMISSIS ha quindi impugnato il provvedimento di reiezione rivolgendosi al T.A.R. per la Liguria, il quale ha accolto il ricorso sul presupposto che per trasferimento d’autorità debba intendersi quello teleologicamente disposto nell’interesse prevalente dell’Amministrazione, indipendentemente dall’eventuale assenso o gradimento espresso - anche nella forma della domanda - dal dipendente (sez. IV, sentenza 18 ottobre 2012, n. 1228).

Contro la sentenza, l’Amministrazione ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Richiamando varia giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione insiste sulla circostanza che la ricordata domanda dell’8 maggio 2009 non rappresenterebbe una mera dichiarazione di disponibilità, ma avrebbe determinato un mutamento del titolo di trasferimento.

Il signor OMISSIS si è costituito in giudizio per resistere all’appello, che contesta anche in relazione a precedenti del Consiglio di Stato di segno diverso.

La domanda cautelare dell’Amministrazione è stata accolta dalla Sezione con ordinanza 5 febbraio 2013, n. 413, che ha fissato per l’esame del merito della questione l’udienza pubblica del successivo 12 luglio.

Con memoria del 4 giugno, il brigadiere OMISSIS ha riepilogato le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La questione controversa riguarda la titolarità del diritto all’indennità di trasferimento di autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione.

Come già ricordato nell’ordinanza adottata dalla Sezione nel corso del presente procedimento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esprime, sul punto, orientamenti di segno differente (oltre ai precedenti richiamati nel provvedimento cautelare, si veda, per la tesi del privato, C.G.A.R.S., 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi dell’Amministrazione, Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767).

Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – parallela a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, si veda, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, sent. breve 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.

Tale è precisamente il caso di specie.

L’appello dell’Amministrazione è pertanto infondato e va di conseguenza respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Considerato che la decisione si fonda su una normativa intervenuta mediotempore, sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

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1) - i ricorrenti erano in forza al comando della OMISSIS, facente parte della compagnia di Domodossola del corpo;

2) - il reparto era stato soppresso con una determinazione organizzativa del comandante generale;

3) - al personale era stata prospettata la possibilità di scegliere in anticipo una sede preferita che sarebbe stata quella di destinazione, salve le preminenti esigenze dell’organizzazione militare.

4) - Tutti gli interessati erano stati poi trasferiti presso dei reparti ubicati in provincia di La Spezia, secondo le indicazioni di ciascuno, e gli atti concretamente attuativi dei tramutamenti erano stati rubricati come trasferimento a domanda;

4a) - i destinatari dei provvedimenti avevano contestato in via amministrativa tale qualificazione, rilevando che la nuova destinazione era stata bensì disposta verso una sede prescelta, ma che la determinazione di dar corso all’avvicendamento era derivato da un’iniziativa del corpo.

5) - Il tribunale deve rilevare a questo proposito che il consiglio di Stato ha seguito per lungo tempo una giurisprudenza collidente con le tesi dei ricorrenti:

5a) - tuttavia la più recente e condivisa sentenza 12.7.2013, n. 4159 ha preso spunto da una modifica normativa recentemente apportata per riconoscere il titolo al beneficio domandato, nel caso in cui il trasferimento sia stato disposto prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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19/11/2013 201301391 Sentenza 2


N. 01391/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2012, proposto dai signori O. A., A. C., D. S. e D. T., rappresentati e difesi dagli avvocati Clementina Spagnolo e Michele Denicolò, con domicilio eletto presso la segreteria del tribunale amministrativo intestato;

contro
Ministero dell’economia e delle finanze in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;

per l'annullamento
del provvedimento 21.10.2011, n, 231769/11 del comando regionale ligure della guardia di finanza

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennità richiesta, e per la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento della somma dovuta a tale titolo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor O. A. ed altre tre appartenenti al corpo della guardia di finanza si ritengono lesi dalla determinazione 21.10.2011, n. 231769/11 del comando ligure per il cui annullamento hanno notificato l’atto 22.12.2011, depositato il 20.1.2012, con cui deducono:

violazione di legge per difetto di motivazione ed erronea motivazione.

Violazione di legge per falsa applicazione delle norme in materia di trasferimento.

L’amministrazione statale si è costituita in causa con memoria con cui ha chiesto la reiezione della domanda, ed ha poi depositato una memoria difensiva.

Il ricorso censura gli atti con cui il comando regionale ligure della guardia di finanza ha negato agli interessati la corresponsione del trattamento economico previsto dalla legge 29.3.2001, n. 86 per i militari che vengono trasferiti per servizio.

In fatto era accaduto che:

i ricorrenti erano in forza al comando della OMISSIS, facente parte della compagnia di Domodossola del corpo;

il reparto era stato soppresso con una determinazione organizzativa del comandante generale;

al personale era stata prospettata la possibilità di scegliere in anticipo una sede preferita che sarebbe stata quella di destinazione, salve le preminenti esigenze dell’organizzazione militare.

Tutti gli interessati erano stati poi trasferiti presso dei reparti ubicati in provincia di La Spezia, secondo le indicazioni di ciascuno, e gli atti concretamente attuativi dei tramutamenti erano stati rubricati come trasferimento a domanda; i destinatari dei provvedimenti avevano contestato in via amministrativa tale qualificazione, rilevando che la nuova destinazione era stata bensì disposta verso una sede prescelta, ma che la determinazione di dar corso all’avvicendamento era derivato da un’iniziativa del corpo.

Riportata la questione sul terreno applicativo della ricordata legge 29.3.2001, n. 86 i ricorrenti si dolgono per la natura fuorviante della qualificazione impressa dal comando all’avvicendamento subito; essa sarebbe pregiudizievole per la loro situazione giuridica, per cui hanno proposto l’impugnazione in esame.

Il tribunale deve rilevare a questo proposito che il consiglio di Stato ha seguito per lungo tempo una giurisprudenza collidente con le tesi dei ricorrenti: tuttavia la più recente e condivisa sentenza 12.7.2013, n. 4159 ha preso spunto da una modifica normativa recentemente apportata per riconoscere il titolo al beneficio domandato, nel caso in cui il trasferimento sia stato disposto prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Questo è il caso di specie, per cui la domanda va accolta, dovendosi con ciò condannare la p.a. alla corresponsione dell’indennità richiesta dagli interessati, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Non di meno le spese vanno compensate, attesa l’esistenza dei ricordati orientamenti giurisprudenziali in senso divergente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti a titolo di indennità per il trasferimento, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2013
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

Messaggio da panorama »

N.B.: l'articolo citato nella sentenza del Tar Liguria riporta il seguente testo:
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )

Art. 1 comma 163. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

Messaggio da panorama »

1) - La scaturigine del ricorso trova fondamento nella riorganizzazione di molti reparti territoriali del corpo della guardia di Finanza che hanno portato, tra l’altro, alla soppressione del reparto presso il quale prestava servizio il ricorrente.

2) - A seguito della prevista soppressione dell’ufficio di appartenenza veniva chiesto ai militari di avanzare istanza di trasferimento con l’indicazione di eventuali incompatibilità e destinazioni di gradimento degli attuali ricorrenti.

IL TAR LIGURIA ribadisce:

3) - Questo Tribunale (Tar Liguria II n. 798\2011; I sez. nn. 806 e 807\2013) si è già pronunciato in termini in una controversia di identico tenore volta al conseguimento da parte dei militari dell’indennità di trasferimento prevista dalla l. n. 86\2001, nel caso di trasferimento a seguito della soppressione dell’ufficio presso il quale svolgevano il proprio servizio.

4) - L’assunto del Tribunale ha trovato conferma in altre pronunce ( da ultimo CdS IV 7\6\2012 n.3383; CdS IV 6\8\2013 n.4119; Tar Calabria Cz n.884\2012; CGA reg. Sicilia n.777 del 18\9\2012), che hanno sottolineato, nel caso di soppressione dell’ufficio de quo, la prevalenza delle esigenze dell’amministrazione rispetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la loro futura destinazione.

5) - Inoltre l’interpello richiesto ai militari aveva anche la precipua funzione di conoscere eventuali cause d’incompatibilità allo svolgimento del servizio presso alcune strutture o sedi, interesse ancora una volta di preminente carattere pubblico vista la delicata funzione svolta dai militari della Guardia di Finanza.

Il resto potete leggerlo qui sotto.
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11/12/2013 201301489 Sentenza 1


N. 01489/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2012, proposto da:
J. T., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Denicolo', Clementina Spagnolo, con domicilio eletto presso Clementina Spagnolo in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;

per l'annullamento
provvedimento reiezione istanza tesa ad ottenere trattamenti economici

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale Guardia di Finanza e di Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente, militare della Guardia di Finanza chiede l’accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento ex lege 86/2001 e la conseguente condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.

La scaturigine del ricorso trova fondamento nella riorganizzazione di molti reparti territoriali del corpo della guardia di Finanza (docc. 2 e3 ric) che hanno portato, tra l’altro, alla soppressione del reparto presso il quale prestava servizio il ricorrente ( OMISSIS ).

A seguito della prevista soppressione dell’ufficio di appartenenza veniva chiesto ai militari di avanzare istanza di trasferimento con l’indicazione di eventuali incompatibilità e destinazioni di gradimento degli attuali ricorrenti.

In data 31 luglio 2011 il militare veniva trasferito nella sede di destinazione indicata.

Il ricorso è affidato ad un’articolata censura, così rubricata:

-Violazione di legge per falsa applicazione delle norme in materia di trasferimento (art. 1 L. 29\3\2001 n.86).

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’amministrazione resistente che chiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza di merito, fissata per il 14\11\2013 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Questo Tribunale (Tar Liguria II n. 798\2011; I sez. nn. 806 e 807\2013) si è già pronunciato in termini in una controversia di identico tenore volta al conseguimento da parte dei militari dell’indennità di trasferimento prevista dalla l. n. 86\2001, nel caso di trasferimento a seguito della soppressione dell’ufficio presso il quale svolgevano il proprio servizio.

In queste ipotesi, la richiesta, proveniente dall’amministrazione, di avanzare apposita istanza, da parte del militare, per indicare una sede di suo gradimento, non può eliminare la natura di trasferimento d’autorità insita nel provvedimento posto che, origine del movimento, non è l’iniziativa dei ricorrenti dovuta a ragioni personali, ma il trasferimento è determinato dal preminente interesse pubblico conseguente alla riorganizzazione di reparti da parte del Comando generale, che, nello specifico, hanno portato alla soppressione dell’ufficio presso il quale i militari prestavano servizio.

L’assunto del Tribunale ha trovato conferma in altre pronunce ( da ultimo CdS IV 7\6\2012 n.3383; CdS IV 6\8\2013 n.4119; Tar Calabria Cz n.884\2012; CGA reg. Sicilia n.777 del 18\9\2012), che hanno sottolineato, nel caso di soppressione dell’ufficio de quo, la prevalenza delle esigenze dell’amministrazione rispetto all’eventuale interpello dei militari coinvolti circa la loro futura destinazione.

Inoltre l’interpello richiesto ai militari aveva anche la precipua funzione di conoscere eventuali cause d’incompatibilità allo svolgimento del servizio presso alcune strutture o sedi, interesse ancora una volta di preminente carattere pubblico vista la delicata funzione svolta dai militari della Guardia di Finanza.

Va infine ricordato che il legislatore, con norma innovativa e quindi non applicabile retroattivamente (cfr. CdS IV n.4159\2013) ha modificato la normativa in essere a far tempo dall’entrata in vigore della finanziaria 2013 (art. 1 comma 163, L n24\12\2012 n.228) normando le ipotesi di soppressione della sede di servizio presso cui prestavano servizio i militari.

Trattandosi, nel caso di specie di un trasferimento effettuato prima della entrata in vigore della predetta innovazione normativa, la norma applicabile è quella che questo tribunale, in sintonia con la giurisprudenza più recente del CdS ha già riconosciuto meritevole della tutela richiesta, riconoscendo in queste ipotesi il diritto alle indennità stabilite dall’art. 1 della l.n.86\2001).

In conclusione il ricorso va accolto risultando fondati i profili di censura posti a fondamento del motivo d’impugnativa, riconoscendo dovuta nei limiti di legge, l’indennità di trasferimento ex l.n.86\2001.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di trasferimento ex l.n.86\2001 e condanna l’Amministrazione resistente a provvedere al pagamento della predetta indennità.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di €.3.000 (tremila), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2013
Rayleigh
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Re: INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

Messaggio da Rayleigh »

gentile panorama, vorrei avere lumi su quella che potrebbe essere la mia situazione nell'immediato futuro. sono un militare della guardia di finanza e l'articolazione a cui sono assegnato tra 10 giorni verrà chiusa. in questa articolazione facciamo servizio circa 40 persone che non potranno essere assorbite tutte dal comando di appartenenza. pertanto la maggior parte di noi dovrebbe (uso il condizionale perchè non c'è ancora nulla di ufficiale, ma i comandanti stessi dicono questo) essere trasferita in altri comandi. in questo periodo ci hanno chiesto di esprimere delle preferenze per gli eventuali reparti, senza che nulla venisse però firmato da noi, anche se credo che questo accadrà successivamente. la maggior parte di noi dovrebbe essere trasferita nei due reparti confinanti e quello che vorrei sapere è:
- abbiamo diritto all'indennità di trasferimento?
- ci sono restrizioni per quanto riguarda i reparti confinanti, ai fini dell'ottenimento dell'indennità?
te lo chiedo perchè sembra che ci sia una "nuova" circolare (che non sono riuscito a trovare) che dice che non viene erogata l'indennità se i comuni sono confinanti.
- è vero?
spero di essere stato chiaro nella spiegazione e ti ringrazio.
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