Esclusione da partecipazione concorso per allievi maresciall

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Esclusione da partecipazione concorso per allievi maresciall

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Escluso da partecipazione al concorso per allievi marescialli poichè era stato accertato non essere in possesso del requisito perché, dopo l’espletamento delle prove risultava sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione (la censura) più grave della consegna.


Il Consiglio di Stato fa presente:

1) - La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di un atto di esclusione di concorrente da procedura per la partecipazione a concorso per allievi marescialli; l’esclusione è stata motivata col mancato possesso del requisito previsto dal Bando concorsuale e costituito dal non risultare sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, mentre nella fattispecie controversa l’appellato, all’esito del cennato procedimento, risulta aver riportato la sanzione della censura, irrogata a seguito di procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 16 e 17 delle disposizioni attuative del c.p.p..

inoltre il CdS ha precisato che:

- Pertanto l’Amministrazione, avendo preso in considerazione la sanzione della “consegna” al fine di non ammettere il ricorrente al concorso “de quo”, ha applicato in maniera incongrua il rinvio all’art. 36, c.5 del d.leg.vo n.199/1995, operato dal bando concorsuale.

Cmq. l'Amministrazione ha perso l'Appello e per una lettura integrale si rinvia alla qui sotto sentenza.
Auguri al collega, sperando che queste cose non accadano più a nessuno.

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16/07/2012 201204136 Sentenza 4


N. 04136/2012REG.PROV.COLL.
N. 09915/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9915 del 2009, proposto da:
Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
L. T., rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Carlo Bonini Di Arona, Maria Ribaldone, con domicilio eletto presso Maria Ribaldone in Roma, via Angelo Brofferio, 3;

nei confronti di
R. A., L. C., F. V. C., D. R., R. C., R. C., A. Q., G. T., C. G., A. B., V. S., V. C., G. G., V. M., L. M., V. G., P. M., P. V.;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02305/2009, resa tra le parti, concernente esclusione da concorso per ammissione di 79 allievi marescialli.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di L. T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Maria Ribaldone e Maurizio Greco (avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.- Con ricorso al TAR del Piemonte il v. Brigadiere della GDF T. L. impugnava la determinazione del 25.10.2007 del capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza con la quale egli è stato escluso da partecipazione a concorso per allievi marescialli perché, dopo l’espletamento delle prove in esito alle quali si era collocato in posizione utile in graduatoria al 21° posto su 79, era stato accertato non essere in possesso del requisito previsto all’art. 2, comma 1, lett. a), punto 4 del bando di concorso; infatti, alla data di approvazione delle graduatorie finali, risultava sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione (la censura) più grave della consegna. Il ricorrente impugnava altresì il verbale redatto in data 15.10.2007 dalla sottocommissione per l'accertamento dei requisiti per la partecipazione al concorso.

Il Tribunale adìto disponeva l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami (adempimento effettuato dal ricorrente) e successivamente accoglieva la domanda di sospensione contestuale al gravame, ammettendo con riserva il ricorrente all’ulteriore corso della procedura (con decisione n.4013/2008, questo Consiglio, su appello del Ministero, riformava detta pronunzia cautelare, rigettando l’istanza di sospensiva proposta in primo grado).

La difesa erariale, costituitasi, presentava in data 4.3.2008 istanza di regolamento di competenza.

Il ricorrente depositava il 3.3.2008 dei motivi aggiunti di ricorso, censurando la mancata formale sostituzione di uno dei membri della Commissione, in asserito contrasto con le disposizioni della “lex specialis”.

L’Avvocatura di Stato depositava, dopo una prima comparsa di costituzione, una nuova memoria con la quale lamentava la mancata delibazione sul regolamento di competenza ed eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR Piemonte.

Il TAR, su istanza del ricorrente, si pronunciava poi in sede di esecuzione della precedente ordinanza cautelare, stante l’inerzia del’Amministrazione centrale, la quale non aveva ancora ammesso con riserva il ricorrente alla procedura concorsuale.

Con la sentenza 5/6/2009, n. 1574 la Sezione respingeva la suindicata istanza di regolamento di competenza presentata dalla difesa dello Stato, per omessa sua notificazione al controinteressato, ancorché non costituito in giudizio.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha infine accolto il ricorso proposto, disponendo l’annullamento del provvedimento di esclusione.

Il Ministero intimato ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente pronunzia.
Si è costituito nel giudizio il sig. T….., resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

Con ordinanza n. 98/2010 il Consiglio ha disposto il rigetto della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante Ministero.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di un atto di esclusione di concorrente da procedura per la partecipazione a concorso per allievi marescialli; l’esclusione è stata motivata col mancato possesso del requisito previsto dal Bando concorsuale e costituito dal non risultare sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, mentre nella fattispecie controversa l’appellato, all’esito del cennato procedimento, risulta aver riportato la sanzione della censura, irrogata a seguito di procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 16 e 17 delle disposizioni attuative del c.p.p..

2.- La decisione gravata, che ha accolto il ricorso dell’interessato ed ha annullato la cennata esclusione, viene avversata dall’appellante Ministero sotto vari profili.

2.1.- In via preliminare, il Ministero eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notificazione “al contro-interessato che succedeva o che gli sarebbe subentrato, ma a soggetto (Ambesi) che lo precedeva e che pertanto mai sarebbe stato leso nell’accoglimento dell’impugnazione”; secondo la tesi in esame i controinteressati sono quelli che lo seguono in graduatoria inoltre, prosegue l’appellante evidenziando come il brigadiere T…. non abbia impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto il subentro al suo posto di altro militare (V……), seguito da specifico decreto di nomina. L’eccezione è infondata sotto diversi profili. Anzitutto il Collegio deve qui richiamare la pacifica giurisprudenza che non individua alcun controinteressato alla impugnazione di un provvedimento di esclusione per difetto dei requisiti di partecipazione al concorso (v. ex multis Cons. di Stato, sez V, n. 482 - 10 febbraio 2004). A tale fine, nel caso in esame, resta inoltre irrilevante che il difetto di requisito sia accertato dall’amministrazione in una fase successiva alla approvazione della graduatoria, poiché nell’ordinamento della Guardia di finanza l’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento (art. 36,c.6,del d.leg.vo n.199/1995).

L’eccezione è parimenti infondata con riferimento alle collocazioni operate dalla graduatoria ed alla sua modificazione in particolare disposta, con il subentro decretato in favore del concorrente V…….; sia la graduatoria che la cennata sua modificazione non hanno costituito oggetto di impugnazione e non possono pertanto rilevare in tema di presupposti processuali di un giudizio che riguarda altro e diverso provvedimento.

2.2.- Nel merito, l’appello sostiene che avrebbe errato il primo giudice nell’affermare l’illegittimità dell’esclusione (in accoglimento del terzo motivo di ricorso) e precisamente che:

la decisione della competente Commissione disciplinare, che ha irrogato al T…… la sanzione della censura ex art. 16 disp. Att. C.p.p., non può costituire la causa di esclusione definita dalla suindicata norma del bando di concorso, che si riferisce alle sanzioni più gravi della consegna, la quale è tipica sanzione di corpo, contemplata dal Regolamento di disciplina militare;

- la sanzione della censura è eterogenea rispetto alla consegna e alle altre sanzioni militari e il pacifico principio giurisprudenziale di stretta interpretazione delle cause di esclusione dalle procedure concorsuali impone di interpretare le stesse secondo canoni di rigida tassatività e con divieto di ricorso all’interpretazione estensiva e all’analogia “legis et iuris”;

-né, “è dato riscontrare negli atti dell’Amministrazione prodromici all’impugnata determina di esclusione, un giudizio di equivalenza della sanzione della censura comminata al deducente, con le sanzioni più gravi della consegna, previste dall’ordinamento militare ed ostative alla partecipazione al concorso”.

Secondo l’appellante, che avversa queste argomentazioni, emergerebbe invece la piena legittimità dell’esclusione impugnata (disposta in applicazione peraltro di un bando non impugnato), dovendosi muovere dal principio di equiparazione stabilito (Cons. di Stato, sez. III, n. 641/1998) tra la sanzione della sospensione dal servizio (anch’essa prevista tra le cause di esclusione) e la sospensione dall’impiego e da questo dedurre l’assenza di distinzioni tipologiche tra le sanzioni e quindi, per il caso in esame, che la censura costituisce comunque sanzione più grave della sanzione militare della consegna.

La ricostruzione operata dal Ministero appellante non è condivisa dal Collegio, il quale ritiene di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice e di respingere il gravame, per le ragioni che seguono.

Premesso che la fattispecie verte su procedura di esclusione da concorso e non direttamente su sanzione irrogata ad ufficiale di polizia giudiziaria, occorre “in primis” considerare che la fonte normativa che ha determinato la sanzione della consegna, causa di esclusione dell’appellato (in quanto richiamata dall’art. 2 del bando di concorso), è costituita dall’art.16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, il quale disciplina specificamente le sanzioni specificamente irrogabili agli ufficiali di polizia giudiziaria. Tale fonte, dopo avere previsto (primo comma) la sanzione della censura e, nei casi più gravi, della sospensione dall’impiego, dispone chiaramente (comma 5) che fuori da queste ipotesi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti. Da ciò deriva che il richiamo operato dalla norma del bando nella specie opera nei soli limiti delle ipotesi richiamate, sicchè appare logico ritenere che la sanzione della consegna, che per natura costituisce sanzione inerente al corpo militare di appartenenza, possa essere superata, quanto a gravità, solo da sanzioni della stessa natura in quanto comminate dalla disciplina di corpo di appartenenza, mentre la censura cui si richiamano il provvedimento impugnato ed il Bando è stata incontestabilmente irrogata nell’ambito della disciplina e delle infrazioni previste (indicate dallo stesso comma 1 della norma) per ufficiali ed agenti di quel corpo ma in quanto investiti di funzioni di p.g..

Ma oltre al dettato normativo che conferma la netta distinzione tra sanzioni inerenti al corpo di appartenenza e quelle irrogabili in quanto funzionari di p.g., osta alla tesi dell’amministrazione appellante anche il principio di tassatività che ispira il sistema sanzionatorio disciplinare e che esclude la possibilità di interpretazioni estensive in senso sfavorevole, con riflessi sui concorsi, ed a maggior ragione nei casi in cui oggetto ermeneutico sia costituito non da una norma sanzionatoria ma da una prescrizione di bando che assomma in se istituti giuridici di diversi ordinamenti quali la consegna (propria solo dell’ordinamento militare), la sospensione dal servizio e persino l’aspettativa.

Pertanto appare del tutto corretta la tesi prescelta dal TAR che, con riferimento alle situazioni sanzionatorie in argomento e previste dal bando, ha applicato la “ratio” di delimitare le cause ostative alla partecipazione al concorso, alle sole sanzioni tipiche dell’ordinamento militare di appartenenza; l’individuazione della sanzione più grave alla consegna (e che dà luogo all’esclusione di cui si discute) andava infatti ricercata nell’ambito delle sanzioni di corpo previste dall’amministrazione di appartenenza.

Pertanto l’Amministrazione, avendo preso in considerazione la sanzione della “consegna” al fine di non ammettere il ricorrente al concorso “de quo”, ha applicato in maniera incongrua il rinvio all’art. 36, c.5 del d.leg.vo n.199/1995, operato dal bando concorsuale.

- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012


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