Cumulo PPO e stipendio dopo SS.RR.

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Cumulo PPO e stipendio dopo SS.RR.

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Ecco la prima sentenza che cita la SS.RR. 42/2017 sul cumulo stipendio + p.p.o. e lo concede, tutta via la motivazione è alquanto preoccupante:

Questo Giudice, pertanto, aderendo al recente orientamento delle Sezioni Riunite (sent. 42/2017) ritiene di dover dare al combinato disposto delle norme in esame l’interpretazione più favorevole volta a d assicurare la completa equiparazione fra il militare, titolare di pensione di privilegio, che prosegue la propria carriera ed il militare, parimenti titolare di pensione di privilegio, ma, a causa delle menomazioni sofferte, non più idoneo al servizio militare e, pertanto, transitato nei ruoli civili con capacità lavorativa residua


Una domanda nasce spontanea, il militare titolare di pensione privilegiata prosegue la propria carriera militare? Ma se è in pensione come fa?

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott.ssa Maria Rita Micci

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 143/2018

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 64003 del registro di segreteria, promosso ad istanza di : D. P. O. nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava del Foro di Genova e dall’avv. Francesco Saladino del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Palermo Via Salvatore Lo Forte n. 13

Nei confronti di : INPS

VISTI: D.Lgs. 174/2016

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 15 febbraio 2018 l’avv. Scrimenti per il ricorrente e l’avv. Raia per l’INPS

FATTO

Il ricorrente ha prestato servizio quale militare dell’Esercito Italiano, 6^ Rgt. Bersaglieri. Lo stesso ha prestato servizio in Afghanistan, presso il Role 1 in Herat, là dove, in data 27 maggio 2013, rimaneva coinvolto in un attentato terroristico consistito nella esplosione di un’autobomba la passaggio del convoglio delle forse italiane.

Il ricorrente riportava lesione e veniva, quindi, ricoverato dapprima nella base italiana estera e poi in patria.

All’esito della convalescenza lo stesso riportava: “- ipoacusia neurosensoriale limitato alle alte frequenze a sx, - disturbo post traumatico con sindrome ansioso depressiva reattiva in trattamento psicofarmacologico, - esiti di distacco, verosimilmente traumatico, della quarta cartilagine costale di sinistra all’articolazione con il corpo dello sterno, ETG evidenziati”.

Tutto ciò rendeva il ricorrente inidoneo al servizio militare; lo stesso veniva, con verbale del 14 dicembre 2015, ritenuto idoneo al transito nei ruoli civili,

Veniva, quindi, assunto come dipendente civile.

Stante il riconoscimento della sussistenza di una patologia ascrivibile a tabella A e riconosciuta dipendente da causa di servizio, il ricorrente presentava istanza per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata.

L’INPS di Trapani riteneva tale domanda irricevibile con nota del 28 ottobre 2016 in quanto al momento della presentazione il ricorrente non era ancora titolare di partita pensionistica in quanto ancora in servizio.

L’odierno ricorrente proponeva, quindi, domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, ritenendo sussistente una intrinseca diversità tra il rapporto di impiego militare precedentemente intrattenuto e quello civile successivamente assunto per inidoneità al precedente impiego militare e, pertanto, a detta del ricorrente, la fattispecie in esame troverebbe la propria disciplina nelle previsioni di cui all’art. 139 e non già dell’art. 133 del DPR 1092/1973.

Con memoria depositata il 12 gennaio 2018, l’INPS chiedeva il rigetto del ricorso, non possedendo il ricorrente i requisiti di legge.

Il Giudice rinviava, quindi, l’udienza al giorno 15 febbraio 2018, stante la tardiva costituzione dell’INPS.

La difesa del ricorrente con memoria del 30 gennaio 2018 insisteva per l’accoglimento del ricorso.

L’INPS con memoria del 6 febbraio 2018 ribadiva la legittimità del suo operato e, in subordine, chiedeva rinviarsi la trattazione del giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Riunite di questa Corte sulla questione.

Il decidente al termine della camera di consiglio, costatata l’assenza delle parti, depositava - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nonché ai sensi del comma 1 dell’art. 167 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.

Considerato in

DIRITTO

Il presente giudizio è finalizzato ad accertare la sussistenza del diritto alla percezione di pensione privilegiata per patologie riconducibili a causa di servizio da parte del ricorrente, già militare dell’Esercito Italiano, ora transitato nei ruoli civili dello Stato.

Il DPR 1092/1973 ammette, all’art. 130, in linea generale il cumulo fra pensioni normali dirette e/o assegni equivalenti con un trattamento di attività, prevedendo espressamente, agli articoli seguenti, dei divieti che ne fanno eccezione.

Il successivo articolo 133, infatti, prevede espressamente il divieto di cumulo tutte le volte in cui il rapporto successivamente intrattenuto costituisca una derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo a pensione, elencando, quindi, le diverse ipotesi in cui il divieto di che trattasi si trova ad operare.

Dalla lettura combinata dei due articoli, pertanto, si apprende come il divieto di cumulo si trovi ad operare ogni qual volta il servizio successivamente svolto derivi dal servizio da cui è scaturito il diritto a pensione.

L’art. 139, infine, prevede espressamente la possibilità di cumulare la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile con attività di servizio qualora quest’ultimo sia diverso da quello che ha dato origine a pensione.

Dopo diversi contrasti giurisprudenziali, sulla materia sono intervenute le Sezioni Riunite che, con sentenza n. 42/2017, hanno affermato che: “-la nozione di “diversità” destinata a definire la condizione per il cumulo del trattamento di attività (o di pensione) con la pensione di privilegio, pertanto, “non può coincidere con la mancanza di derivazione”, per la differente funzione assolta dai due elementi nel contesto delle rispettive previsioni (la “diversità” costituisce condizione per la maturazione del diritto al cumulo per l’art.139, mentre ogni ipotesi di “derivazione genetica” impedisce il cumulo agli effetti dell’art.133); ai fini dell’art.139 “il rapporto di natura diversa che non esclude il diritto al cumulo ...non può essere inteso come rapporto non derivato, altrimenti la norma con diversa previsione non avrebbe significato”, e “la diversità va individuata come specificazione nell’ambito derivato, essendo già fuori del divieto i rapporti non derivati”; - in tale specifica funzione, valevole ai fini della disciplina del cumulo del trattamento di attività e/o pensione con la pensione di privilegio avente titolo nel rapporto pregresso, l’elemento della diversità “deve essere individuato nella concreta disciplina del nuovo rapporto in termini oggettivi avuto riguardo alla natura della prestazione e allo status del dipendente, quand’anche immutati siano i soggetti del rapporto di servizio”.

Le Sezioni Riunite, pertanto, sono giunte a confermare l’orientamento già assunto con sentenza n. 21/QM/1998 in merito alla portata delle disposizioni citate e alla corretta definizione del concetto di “rapporto diverso” nell’ambito della più vasta estensione dei “rapporti derivati”.

Come correttamente affermato dalla Sezioni Riunite (sent. 42/2017), infatti, “Risulta evidente che all’art. 139 il legislatore ha inteso dettare, per la disciplina del cumulo tra pensione di privilegio relativa ad un servizio e trattamento di attività e/o pensione afferente ad altro successivo servizio, una regola del tutto diversa da quella imposta negli artt. 130 e 133 per la disciplina del cumulo di detti trattamenti con la pensione ordinaria. Tale disciplina è improntata ad un maggior favor per il soggetto che, a termini del vigente ordinamento, ha diritto alla pensione di privilegio, e la sua “ratio va individuata nella natura indennitaria o risarcitoria della pensione privilegiata”.

Ai fini del riconoscimento del diritto al cumulo, infatti, il legislatore ha dato rilevanza non già al concetto di “derivazione” tra i due rapporti, bensì al concetto di “diversità”, che, come correttamente osservato dalle Sezioni Riunite già con sent. QM 21/1998, deve essere vagliata, però, caso per caso, alla luce degli elementi concreti che caratterizzano il successivo servizio civile e lo status del dipendente, tenuto conto della disciplina delle singole fattispecie.

L’art. 133 lett. c), nel disporre il divieto di cumulo con il trattamento di attività in caso di “nomina all’impiego civile di sottufficiale o graduato in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari”, ha la funzione di definire una categoria di rapporti di servizio civile per i quali si configura il divieto di “cumulo” per le pensioni ordinarie relative a pregresso rapporto militare,

Questo Giudice, però, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 42/2017, ritiene che il testo dell’art. 139, ult. co., prevede che la disciplina generale di cui ai primi due commi del medesimo articolo, ovvero la possibilità di cumulare pensione privilegiata ed attività di servizio, si applica “anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all’art. 133, lettera c)”. “Il tenore della norma evidenzia l’intenzione del legislatore di garantire anche alla categoria interessata (“i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all’art. 133, lettera c”) lo stesso regime dettato indifferentemente per tutti i titolari di pensione di privilegio, non già per limitare tale diritto all’interno della categoria dei militari: l’art. 139, ult. co., deve correttamente leggersi nel senso che anche i militari transitati nel ruolo civile “in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari” sono ammessi al regime generale del cumulo di cui all’art. 139, primi due commi, indipendentemente dalla circostanza che tra il pregresso ed il nuovo servizio vi sia soluzione di continuità. All’inciso “con o senza soluzione di continuità”, che non è presente nella richiamata lett. c), deve essere dato infatti adeguato rilievo in seno all’art. 139, ult.co., che invece espressamente lo formula, ed esso mostra con evidenza che la ratio dell’art.139, ult.co., lungi dall’essere quella di escludere dal regime del cumulo di cui all’art. 139 determinate modalità di immissione del militare nei ruoli civili (quelle non ad esito di concorso), al contrario, è quella di chiarire che anche per i militari nominati a impiego civile per effetto di specifiche disposizioni di riserva di un posto a loro favore, come per gli altri, il diritto al cumulo della pensione di privilegio si configura in conformità alla regola generale di cui al primo comma – cioè laddove sussista il presupposto della diversità del servizio nel ruolo civile rispetto a quello pregresso nel ruolo militare -, e ciò sia nel caso che tra i due servizi si possa rinvenire una soluzione di continuità, sia nel caso opposto.”.

Il legislatore, pertanto, ha differenziato la disciplina del cumulo delle pensioni ordinarie da quella delle pensioni di privilegio, estendendo il diritto al cumulo di queste seconde ad un maggiore ambito di ipotesi, in ragione del favor che l’ordinamento riserva loro, e non in ragione di una particolare procedura di immissione nel successivo servizio civile.

Osservano le Sezioni Riunite, infatti, che : ”In tale sistema, una interpretazione “restrittiva” dell’art. 139, ult.co., per la quale nella disciplina delle pensioni di privilegio il diritto al cumulo sarebbe consentito agli “ex ufficiali o graduati” solo se immessi nel ruolo civile ad esito di concorso, si pone quale elemento di forte attrito con i due principi di carattere generale espressi dagli art. 133 e 139, e privo di una sua giustificabile ratio”.

Questo Giudice, pertanto, aderendo al recente orientamento delle Sezioni Riunite (sent. 42/2017) ritiene di dover dare al combinato disposto delle norme in esame l’interpretazione più favorevole volta a d assicurare la completa equiparazione fra il militare, titolare di pensione di privilegio, che prosegue la propria carriera ed il militare, parimenti titolare di pensione di privilegio, ma, a causa delle menomazioni sofferte, non più idoneo al servizio militare e, pertanto, transitato nei ruoli civili con capacità lavorativa residua.

Alla luce di quanto si qui esposto, deve essere riconosciuto al ricorrente, per le patologie “- ipoacusia neurosensoriale limitato alle alte frequenze a sx, - disturbo post traumatico con sindrome ansioso depressiva reattiva in trattamento psicofarmacologico, - esiti di distacco, verosimilmente traumatico, della quarta cartilagine costale di sinistra all’articolazione con il corpo dello sterno, ETG evidenziati”, ritenute riconducibili a causa di servizio, il diritto a pensione privilegiata di 8^ categoria Tabella A, così come riconosciuto con verbale del 14 dicembre 2015, a decorrere dalla suddetta data medesima.

L’Amministrazione convenuta, quindi, deve essere condannata alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico di che trattasi così come riconosciuto dalla presente decisione, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, a termini dell'art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all' importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze dei ratei.

Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all’art. 91 cpc, tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l’intervento delle Sezioni Riunite di questa Corte, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.

PQM La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il presente ricorso n. 64003 presentato da O. D. P. e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 8^ (ottava) Ctg. Tab. A, dalla data dell’accertamento (14 dicembre 2015). Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento del trattamento pensionistico riconosciuto spettante in forza della presente decisione, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nei termini dell'art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all' importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze dei ratei.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo il 15 febbraio 2018

Il Giudice

F.to Dott.ssa Maria Rita Micci



Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 15 febbraio 2018

Pubblicata il 27 febbraio 2018

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora


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