cumolo maggiorazione contributiva

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milano08
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cumolo maggiorazione contributiva

Messaggio da milano08 »

Mi farebbe piacere che qualche collega mi dia un suo parere interpretativo in merito a quanto di seguito riportato.
Premetto che l'analisi normativa è frutto di una mia ricerca e, quindi, se qualcuno è a conoscenza di specifiche norme che vietano il cumolo contributivo sarei grato se me le segnalasse.
Mi sono arruolato nell’ottobre del 1982 , pertanto alla data del 31.12.1995, avevo maturato 13 anni e 3 mesi di anzianità di servizio effettivo.
Avendo svolto servizio di confine, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.1092 del 29.1.1973, avevo maturato alla predetta data, una maggiorazione contributiva di mesi 42(tre anni e sei mesi).
Quindi, la mia posizione contributiva alla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1995, n. 335, “ Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge Dini)” era pari a 16 anni e nove mesi.
Tale maturazione contributiva non mi ha permesso di rientrare nel sistema di calcolo retributivo della pensione, transitando in quello misto, non avendo maturato i richiesti 18 anni contributivi dalla legge Dini.
Cio’ premesso ritengo che alla predetta data la mia posizione contributiva doveva essere di 18 anni e sei mesi per effetto delle ulteriori maggiorazioni contributive riconosciute dal D.P.R. n. 284 del 1977 – art. 3 -(maggiorazione del quinto).
Dette maggiorazioni non mi sono state riconosciute perché ritenute non cumulabili con quelle previste per i servizi d’istituto svolti da militari della guardia di finanza al confine terrestre.
Da uno studio personale della complessa normativa pensionistica ho avuto modo di verificare quanto segue:
• il D.P.R. n. 1092 del 1973 “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” – elenca ,tra l’altro, al Capo III - Aumenti nel computo dei servizi – i servizi che danno diritto alla maggiorazione contributiva – tra cui quello svolto al confine terrestre (art. 21 ) - al Capo V - Disposizioni comuni - l’art. 39- Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico - stabilisce che “”””Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.”””””””””””;

• con il D.P.R. n. 284 del 1977 (maggiorazione del quinto) viene introdotto il riconoscimento ai fini pensionistici c previdenziali della maggiorazione di un quinto del servizio prestato .Infatti l’art. 3 stabilisce che: “”” Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”””””.

Dalla lettura delle due norme non risulta alcun divieto di cumulo delle maggiorazioni contributive.

L’unico divieto di cumulo si legge nel T.U. del 1973 il quale prevede il riconoscimento della maggiorazione contributiva più favorevole in presenza di servizi che danno diritto alla maggiorazione in parola. (esempio servizio di volo e servizio al confine terrestre).

Tale divieto di cumulo non poteva prevedere quello del “quinto” in quanto l’agevolazione non era ancora legislativamente esistente.

Solo nel 2010 con il D.Lgs 15.03.2010 n. 66 all’art.1849 il legislatore ha stabilito espressamente “”””Un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell’ articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. – comma 2 - Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.””””


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angri62
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Re: cumolo maggiorazione contributiva

Messaggio da angri62 »

milano08 ha scritto:Mi farebbe piacere che qualche collega mi dia un suo parere interpretativo in merito a quanto di seguito riportato.
Premetto che l'analisi normativa è frutto di una mia ricerca e, quindi, se qualcuno è a conoscenza di specifiche norme che vietano il cumolo contributivo sarei grato se me le segnalasse.
Mi sono arruolato nell’ottobre del 1982 , pertanto alla data del 31.12.1995, avevo maturato 13 anni e 3 mesi di anzianità di servizio effettivo.
Avendo svolto servizio di confine, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.1092 del 29.1.1973, avevo maturato alla predetta data, una maggiorazione contributiva di mesi 42(tre anni e sei mesi).
Quindi, la mia posizione contributiva alla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1995, n. 335, “ Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge Dini)” era pari a 16 anni e nove mesi.
Tale maturazione contributiva non mi ha permesso di rientrare nel sistema di calcolo retributivo della pensione, transitando in quello misto, non avendo maturato i richiesti 18 anni contributivi dalla legge Dini.
Cio’ premesso ritengo che alla predetta data la mia posizione contributiva doveva essere di 18 anni e sei mesi per effetto delle ulteriori maggiorazioni contributive riconosciute dal D.P.R. n. 284 del 1977 – art. 3 -(maggiorazione del quinto).
Dette maggiorazioni non mi sono state riconosciute perché ritenute non cumulabili con quelle previste per i servizi d’istituto svolti da militari della guardia di finanza al confine terrestre.
Da uno studio personale della complessa normativa pensionistica ho avuto modo di verificare quanto segue:
• il D.P.R. n. 1092 del 1973 “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” – elenca ,tra l’altro, al Capo III - Aumenti nel computo dei servizi – i servizi che danno diritto alla maggiorazione contributiva – tra cui quello svolto al confine terrestre (art. 21 ) - al Capo V - Disposizioni comuni - l’art. 39- Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico - stabilisce che “”””Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.”””””””””””;

• con il D.P.R. n. 284 del 1977 (maggiorazione del quinto) viene introdotto il riconoscimento ai fini pensionistici c previdenziali della maggiorazione di un quinto del servizio prestato .Infatti l’art. 3 stabilisce che: “”” Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto”””””.

Dalla lettura delle due norme non risulta alcun divieto di cumulo delle maggiorazioni contributive.

L’unico divieto di cumulo si legge nel T.U. del 1973 il quale prevede il riconoscimento della maggiorazione contributiva più favorevole in presenza di servizi che danno diritto alla maggiorazione in parola. (esempio servizio di volo e servizio al confine terrestre).

Tale divieto di cumulo non poteva prevedere quello del “quinto” in quanto l’agevolazione non era ancora legislativamente esistente.

Solo nel 2010 con il D.Lgs 15.03.2010 n. 66 all’art.1849 il legislatore ha stabilito espressamente “”””Un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell’ articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. – comma 2 - Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.””””
===la legge te la sei citata da solo, se non è possibile cumulare due agevolazioni di servizio come riportato nel dpr, considerato che nessun diritto è acquisito se non in godimento, non puoi avanzare l'ipotesi di aver maturato due maggiorazioni nello stesso periodo quando viene preso in considerazione solo quello più favorevole. se domani facessero una legge che non spettano le maggiorazioni di servizio, queste vengono abrogate e non più considerate valide ai fini pensionistici per tutti quelli che sono in servizio a prescindere dal tipo di maggiorazione e nessuno può pretenderne il diritto.
milano08
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Re: cumolo maggiorazione contributiva

Messaggio da milano08 »

ti ringrazio per il tuo parere però se fai riferimento al dpr del testo unico (anno1973) non permette il cumolo delle maggiorazioni espressamente previste nel testo il quale prevedeva maggiorazioni per i servizi aerei - servizi presso colone ecc. ecc. ma sicuramente non poteva fare riferimento al quinto visto che è stato introdotto con il dpr del 77.

Purtroppo sono materie complesse e spero di essermi espresso in modo esaustivo.

Attendo ulteriori commenti in merito visto che è una problematica che potrebbe interessare vari colleghi.

Grazie per l'attenzione.
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angri62
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Re: cumolo maggiorazione contributiva

Messaggio da angri62 »

milano08 ha scritto:ti ringrazio per il tuo parere però se fai riferimento al dpr del testo unico (anno1973) non permette il cumolo delle maggiorazioni espressamente previste nel testo il quale prevedeva maggiorazioni per i servizi aerei - servizi presso colone ecc. ecc. ma sicuramente non poteva fare riferimento al quinto visto che è stato introdotto con il dpr del 77.

Purtroppo sono materie complesse e spero di essermi espresso in modo esaustivo.

Attendo ulteriori commenti in merito visto che è una problematica che potrebbe interessare vari colleghi.

Grazie per l'attenzione.
===ma quando vai a rappresentare un ricorso non puoi escludere che ti venga contestato da una legge in vigore che non consente il cumulo. qualsiasi altra maggiorazione di servizio verrebbe limitata, anche se la facessero domani, salvo che non indichi espressamente che è cumulabile con altre maggiorazioni.
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pokemon
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Re: cumolo maggiorazione contributiva

Messaggio da pokemon »

se può essere utile...:
La circolare INPDAP n. 31 del 24 giugno 2010, prevede il cumulo di maggiorazioni di servizio, essa esclude il cumulo di diversi benefici che incidono sui medesimi periodi di servizio, pertanto non è consentito il cumulo di maggiorazioni ai fini pensionistici indipendentemente dalla circostanza che tali benefici siano legati ad una situazione oggettiva di servizio ovvero allo stato fisico del lavoratore.
milano08
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Re: cumolo maggiorazione contributiva

Messaggio da milano08 »

conosco la circolare inps del 2010 ma non penso che possa disciplinare fatti che risalgono al 1995 in quanto si tratterebbe eventualmente di diritti acquisti.
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Re: cumolo maggiorazione contributiva

Messaggio da pokemon »

sicuramente il tuo ragionamento fila, ma ultimamente i "diritti acquisiti" vengono superati con delle nuove leggi che li escludono a priori.
io penso che l'orientamento è sempre stato la non cumulabilità di più maggiorazioni per lo stesso periodo di servizio.
bisognerebbe vedere se in passato qualcuno ne ha usufruito.
probabilmente se i benefici sarebbero stati chiesti prima del 2010, avresti avuro delle possibilità con un ricorso.
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