Congedo a domanda e riammissione in servizio è previsto?

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rossodisera
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Congedo a domanda e riammissione in servizio è previsto?

Messaggio da rossodisera »

Buongiorno, ho una domanda , è possibile congedarsi a domanda (senza nessuna giustificazione) e poi magari dopo qualche anno fare domanda per essere riammesso in servizio ? vorrei tentare di avviare un attività indipendente ma la paura di un insuccesso mi frena ma se fosse possibile una cosa simile forse troverei il coraggio... Grazie . Saluti .


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angri62
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Re: Congedo a domanda e riammissione in servizio è previsto?

Messaggio da angri62 »

rossodisera ha scritto:Buongiorno, ho una domanda , è possibile congedarsi a domanda (senza nessuna giustificazione) e poi magari dopo qualche anno fare domanda per essere riammesso in servizio ? vorrei tentare di avviare un attività indipendente ma la paura di un insuccesso mi frena ma se fosse possibile una cosa simile forse troverei il coraggio... Grazie . Saluti .
===ti viene in soccorso l'aspettativa.
panorama
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Re: Congedo a domanda e riammissione in servizio è previsto?

Messaggio da panorama »

Ricorso Straordinario perso

1) - collocamento in aspettativa “per motivi privati” per la durata di 12 mesi a decorrere dal giorno 8 agosto 2011.

2) - Successivamente, in data 27 luglio 2012, il militare presentava domanda di collocamento in congedo senza diritto a pensione, con decorrenza dal 09 agosto 2012.

Il CdS precisa:

3) - La disciplina della riammissione in servizio dei sottufficiali della G.d.F., contenuta nel d. lgs. n. 199/1995, giusto il disposto dell’art. 68, comma 1, subordina la riammissione in servizio a due condizioni:
i) che l’istante non abbia superato il 35º anno di età (oggi 40°, a seguito della novella del 2018);
ii) che non sia trascorso, alla data di presentazione della domanda di riammissione, più di un anno dalla data del congedo.

4) - Orbene, nel caso in trattazione, tale termine risulta abbondantemente decorso poiché l’interessato è stato congedato “a domanda” in data 24 ottobre 2013, con decorrenza 9 agosto 2012, mentre l’istanza di riammissione è stata presentata in data 19 febbraio 2016.

5) - In secondo luogo, l’istituto della riammissione ex art. 132, d.P.R. 3/1957, secondo il costante orientamento del giudice amministrativo, non è applicabile alle Forze armate (qual è la G.d.F. ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. 189/1959), ma solamente agli appartenenti della Polizia di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 04/05/2015, n. 2225).

N.B.: per completezza leggete il tutto qui sotto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900742

Numero 00742/2019 e data 08/03/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2019


NUMERO AFFARE 00612/2017

OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Vincenzo T.., contro Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, per l'annullamento della determinazione n. 215154/16 in data 11 luglio 2016 del Comando Generale della Guardia di Finanza di rigetto del ricorso gerarchico avverso la determinazione datata 21 marzo 2016 di mancato accoglimento delle istanze presentate in data 18 e 19 febbraio 2016, volte ad ottenere la riammissione in servizio nel Corpo, o, in subordine, nei ruoli civili del Ministero dell'economia e delle finanze;

LA SEZIONE
Vista la relazione del 02 febbraio 2017, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

1.) Con il ricorso in esame, il finanziere scelto in congedo Vincenzo T.. ha chiesto l’annullamento della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 215154/2016 datata 11 luglio 2016, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il mancato accoglimento delle istanze volte ad ottenere la riammissione in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza o, in subordine, nel ruolo civile del Ministero dell’economia e delle finanze.

2.) Giova premettere in fatto che nel corso dell’anno 2010, dopo la perdita del padre, il ricorrente chiedeva il trasferimento dal Reparto tecnico logistico amministrativo Lombardia al Comando regionale Lazio (provincia di Frosinone) o, in alternativa, al Comando regionale Abruzzo (provincia de L’Aquila) per essere più vicino alla propria famiglia.

Tale trasferimento, pur venendo valutato favorevolmente dall’Ispettorato della G.d.F. per la Regione Nord Italia, veniva negato dal Comando Generale.

2.1.) Non potendo ottenere il trasferimento, in data 11 luglio 2011 il T.. presentava domanda volta ad ottenere il collocamento in aspettativa “per motivi privati” per la durata di 12 mesi a decorrere dal giorno 8 agosto 2011.

2.2.) Successivamente, in data 27 luglio 2012, il militare presentava domanda di collocamento in congedo senza diritto a pensione, con decorrenza dal 09 agosto 2012.

Pertanto, il Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. pro tempore del Comando Generale accoglieva la domanda di congedo del militare e ne disponeva la cessazione dal servizio permanente, con decorrenza 9 agosto 2012.

2.3.) Con istanza datate 18 e 19 febbraio 2016, il ricorrente chiedeva di essere riammesso in servizio nel Corpo, o, in subordine, nei ruoli civili del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. n. 199/1995 e dell’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957.

2.4.) Con determinazione notificata il 25 marzo 2016 il Capo del I Reparto del Comando Generale ha rigettato le domande in esame in quanto:

- presentate “oltre il termine perentorio, stabilito a pena di decadenza, di un anno dal collocamento in congedo a domanda, avvenuto il 9 agosto 2012”, ai sensi dell’art. 68, d. lgs. 199/1995;

- l’istituto previsto dall’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957 non trova applicazione nei confronti del personale del Corpo.

3.) In data 22 aprile 2016, il militare ha impugnato l’anzidetto rigetto con ricorso gerarchico al Comandante Generale, che lo ha respinto con determinazione n. 215154/16 in data 11 luglio 2016, notificata all’interessato il 18 luglio 2016, da ultimo impugnata con il presente gravame.

4.) Avverso il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico, il sig. T.. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo, in particolare:

I) Violazione dell’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957, in quanto, “seppur non configur un diritto soggettivo in capo al dipendente”, l’Amministrazione non avrebbe valutato l’ “opportunità della riammissione in servizio con riguardo all’interesse pubblico”.

Tale norma dispone che “l'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni […] può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione”.

II) Violazione degli artt. 2, 4 e 35 Cost. con riferimento alla “arbitraria discriminazione nei confronti di quanti, a parità di condizioni, possono, invece, svolgere la medesima attività lavorativa”. A suo dire, infatti, sarebbe sussistente il vizio di disparità di trattamento nei confronti di altri “dipendenti pubblici” (appartenenti a Forze di Polizia e Forze Armate, nonché al ruolo Ufficiali del Corpo) che “a parità di condizioni, possono, invece, presentare istanza di riammissione senza alcun termine”.

III) L’annullabilità del suo congedo “a domanda”, ai sensi dell'art. 428 c.c., poiché scaturito da “una serie di conseguenze psico-fisiche (personali e della propria famiglia per il decesso del genitore), le quali hanno, altresì, “condizionato la data della presentazione della domanda di riammissione”.

5.) Il Ministero propende per la reiezione del ricorso, in quanto infondato nel merito.

6.) Tanto premesso, la Sezione ritiene che il ricorso sia infondato.

La disciplina della riammissione in servizio dei sottufficiali della G.d.F., contenuta nel d. lgs. n. 199/1995, giusto il disposto dell’art. 68, comma 1, subordina la riammissione in servizio a due condizioni:
i) che l’istante non abbia superato il 35º anno di età (oggi 40°, a seguito della novella del 2018);
ii) che non sia trascorso, alla data di presentazione della domanda di riammissione, più di un anno dalla data del congedo.

Orbene, nel caso in trattazione, tale termine risulta abbondantemente decorso poiché l’interessato è stato congedato “a domanda” in data 24 ottobre 2013, con decorrenza 9 agosto 2012, mentre l’istanza di riammissione è stata presentata in data 19 febbraio 2016.

In secondo luogo, l’istituto della riammissione ex art. 132, d.P.R. 3/1957, secondo il costante orientamento del giudice amministrativo, non è applicabile alle Forze armate (qual è la G.d.F. ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. 189/1959), ma solamente agli appartenenti della Polizia di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 04/05/2015, n. 2225).

In riferimento alla censura volta ad ottenere l’annullabilità del congedo “a domanda”, ai sensi dell’art. 428 c.c. in tema di “atti compiuti da persona incapace di intendere o di volere”, si evidenzia che tale richiesta risulta inconferente in questa sede poiché l'annullamento dell’atto per temporanea incapacità di intendere e di volere è pronunzia che deve essere adottata dal giudice ordinario, trattandosi di accertamento relativo a “questione di capacità delle persone” e, pertanto, non può né essere dichiarato dallo stesso interessato né può essere disposto dall’autorità amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 08/09/2015, n. 4177).

7.) Per le suesposte ragioni, la Sezione ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimenti dell’istanza cautelare.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Mario Luigi Torsello




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Re: Congedo a domanda e riammissione in servizio è previsto?

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio rigetta il ricorso del ricorrente.

1) - Parte ricorrente dopo aver prestato servizio dal 1998 nella Guardia di Finanza veniva collocata in congedo volontario in data 30 settembre 2020, stante la sua espressa richiesta in tal senso.

2) - Presentava, tuttavia, in data 30 marzo 2021, istanza di riammissione in servizio ex art. 68 d.lgs. 199/1995.

3) - Nell’ambito del suddetto procedimento, le Autorità gerarchiche esprimevano parere favorevole per l’accoglimento della suddetta istanza.

4) - L'Amministrazione rigettava l’istanza del ricorrente in ragione del superamento del prescritto limite anagrafico di quarant’anni per la riassunzione in servizio.

N.B.: per completezza leggete il tutto nel PDF allegato.
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Re: Congedo a domanda e riammissione in servizio è previsto?

Messaggio da domenico.c »

post del 2014
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Re: Congedo a domanda e riammissione in servizio è previsto?

Messaggio da mauri64 »

Ciao Domenico,
è una sentenza emessa due giorni fa, inerente l'argomento in titolo.
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Re: Congedo a domanda e riammissione in servizio è previsto?

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Fare ricerca dell'argomento è molto meglio che aprire nuovi post
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