congedato X aspettativa > 730 GG ORDINANZA TAR ACCOLTA

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aeronatica
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congedato X aspettativa > 730 GG ORDINANZA TAR ACCOLTA

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Egregi Signori, un saluto a tutti i partecipanti.
Ritengo utile per tutti coloro i quali si possono trovare in situazioni analoghe a quelle di seguito trattate pubblicare l'Ordinanza sospensiva cautelare emessa dal T.A.R., Prima Sezione, di Torino a tutela del ricorrente che era stato congedato per superamento del periodo massimo di aspettativa di 730/731 gg.
Ritenendo illegittimo il collocamento in congedo ed illegittimo l'allontanamento dal servizio attivo il ricorrente ha gravato le determinazioni assunte dall'Amministrazione ed il Collegio giudicante, avendo riscontrato come fondati ed evidenti i vizi e le eccezioni prospettate, ha emesso ordinanza collegiale cautelare urgente sospensiva degli effetti degli atti impugnati.
Si segnala, per la massima divulgazione, che l'impugnazione dinanzi al T.A.R. è stata proposta dopo ben oltre i 60 giorni dalla conoscenza dell'atto di congedo.
In ogni caso, per opportuna conoscenza, buona lettura a tutti.

N. 00117/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00038/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da:

Marco Grosso, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-la comunicazione telegrafica prot. n. 0137437/13 datata 29 aprile 2013, notificata in data 02 maggio 2013, promanata dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza;
- l'atto prot. n. 0233314/13 datato 23 luglio 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza ;
- l'atto prot. n. 0349416/13 datato 04 dicembre 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Generale della Guardia di Finanza;
- tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti,

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

rilevato che le questioni poste dal ricorso - non sprovviste di profili di fumusboni iuris – presentano aspetti di complessità la cui trattazione non appare compatibile con la presente fase cautelare;
considerato che l’udienza di merito può essere fissata in tempi ragionevolmente brevi e che nelle more appare opportuno sospendere l’esecutività del provvedimento di congedo impugnato;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
sospende l’esecuzione del provvedimento di congedo impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Buona serata a tutti.


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