Ausiliaria ante 2009, benefici e parametri stipendiali

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Ausiliaria ante 2009, benefici e parametri stipendiali

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1) - Arruolato in data 12/9/1966 e cessato dal servizio il 18/10/2004 con contemporaneo transito in ausiliaria.

2) - il ricorrente che dalla data di cessazione dal servizio, avvenuta il 18/10/2004, era stato richiamato in servizio temporaneo dall’ausiliaria, prestato in via ininterrotta e continuativa sino al 17/10/2009.

Ricorso accolto alla Corte dei Conti.

Leggete cmq. il tutto qui sotto.
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VENETO SENTENZA 36 04/03/2016


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 36 2016 PENSIONI 04/03/2016


Sent. n. 36/2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 29722 del Registro Generale proposto, con ricorso, notificato il 3-5/12/2013 e depositato il 24/12/2013, da PAOLINI Fulvio, nato a Ripe (AN) il 17 ottobre 1946, residente a Venezia - Mestre, Via Guido Carrer n. 178, CF: PLNFLV46R17H322W, rappresentato e difeso dall'avv. Alfiero Farinea e dall'avv. Alessia Zennaro del Foro di Venezia, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venezia-Mestre, Via Torre Belfredo, n. 55/A

contro
GUARDIA DI FINANZA - REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO- UFFICIO AMMINISTRAZIONE - SEZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO/PENSIONI in persona del Comandante e/o legale rappresentante pt nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in Venezia, Piazza San Marco 63;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro .pro-tempore nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in Venezia, Piazza San Marco, n. 63;

avverso la nota prot. 0384830/13 del 25.10.2013 emessa dal Reparto Logistico Amministrativo del Veneto della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico/Pensioni;

Letti ed esaminati le scritture preparatorie del giudizio, i documenti e gli atti di causa;

Chiamato il giudizio all’udienza pubblica del 16 giugno 2015, celebrata con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Elisabetta Bruni, son presenti gli Avv.ti Alfiero Farinea e Alessia Zennaro, per il ricorrente, e il Brigadiere Lino Lucio Masciocchi, in rappresentanza della Guardia Di Finanza, non comparso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto semplicemente intimato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il presente ricorso il Sig. Paolini Fulvio, Maresciallo Aiutante Luogotenente mare della Guardia di Finanza, arruolato in data 12/9/1966 e cessato dal servizio il 18/10/2004 con contemporaneo transito in ausiliaria, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, invocandone l’annullamento in quanto ritenuto illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili della carenza, insufficienza ed illogicità della motivazione.

Con esso, infatti, veniva ingiustamente respinta l’istanza, inviata con raccomandata del 14/6/2013 (doc. 5), di richiesta di modifica del di pensione n. 72/2011 nel senso di essere "riprodotto in conformità alle determinazioni economiche riportate negli atti dispositivi sopra richiamati nei quali nella parte stipendiale, come previsto e stabilito dalle circolari del 2002 e 2004 sopra più volte citate, risulta attribuito al sottoscritto, a far data dal 02.01.2005, l'importo del parametro globalmente considerato ivi compreso, pertanto, il valore in esso confluito dell’I.I.S.. Conseguentemente chiede che detto importo sia pienamente considerato sia nella determinazione dei sei scatti stipendiali , che sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile, e sia per la liquidazione dell'indennità dí ausiliaria"

Asseriva il ricorrente che dalla data di cessazione dal servizio, avvenuta il 18/10/2004, era stato richiamato in servizio temporaneo dall’ausiliaria, prestato in via ininterrotta e continuativa sino al 17/10/2009, per il quale aveva precedentemente formulato dichiarazione di disponibilità in data 12/1/2004 contenente la manifestazione di volontà di optare per il trattamento economico ai sensi della circolare n. 270151/670 dell’1/8/2002 di SERAM/III DIVISIONE, ex artt. 52 e 100 R.D., 31/12/1928, n. 3458 (cfr. All. a nota-relazione illustrativa della G.di F., depositata in giudizio il 17/4/2015).

A seguito del suo definitivo collocamento in congedo, in data 3/8/2011 l'Ufficio Amministrazione- Sezione Trattamento Economico Pensioni- del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto, ha emesso in suo favore il citato decreto di pensione ordinaria n. 72, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in data 23.05.2012 e trasmesso al Comando Regionale, all'INPS- Gestione ex Inpdap Venezia e, per conoscenza, all'esponente, con foglio n. 0269701/12 del 14.06.2012 (doc. 2);

Dall'esame del documento il Luogotenente Paolini riscontrava, tuttavia, che nella determinazione della base pensionabile, alla voce retributiva "stipendio", a far data dal 02.01.2005 non gli risultava attribuito il nuovo trattamento economico parametrale con le modalità stabilite dalla circolare prot. N. 421074/62111/1" del 30.12.2004 del Comando Generale della Guardia di Finanza- Servizio Amministrativo- I Divisione, esplicativa del D.P.R. 5 novembre 2004.n. 301 e del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Il ricorrente si diffondeva sulle considerazioni sottese al diritto vantato rilevando una insanabile contraddizione ed incoerenza dell’azione amministrativa svolta, da un lato, dalla Sezione Trattamento Economico che adottava gli “atti dispositivi” conformandosi completamente a quanto stabilito dal Comando Generale con le circolari emanate in materia, attribuendo il nuovo trattamento economico parametrale con le stesse modalità del parigrado in servizio permanente, e, dall’atro, la Sezione Pensioni che, nel decreto definitivo n. 72/2011 erroneamente considerava l’indennità integrativa speciale come singola e separata indennità, unitamente alle altre indennità pensionabili insuscettibili di maggiorazione e indebitamente calcolava i cc.dd. sei scatti o aumenti periodici, così come l’indennità di ausiliaria, nella misura ridotta anziché piena.

Il ricorrente concludeva:

NEL MERITO

1. Accertare e dichiarare il diritto, a far data dal 2.01.2005, alla previsione, nel decreto di pensione n. 72/2011 alla voce "stipendio pensionabile", dell'importo del parametro globalmente considerato, ivi compreso il valore, in esso confluito, dell'Indennità Integrativa speciale, con conseguente condanna del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza- Ufficio Amministrazione- Sezione Trattamento Economico/Pensioni in persona del Comandante e/o legale rappresentante pt, unitamente a o in alternativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. e/o al Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Comandante e/o legale rappresentante p.t;

2. Condannare, inoltre, detti Uffici, in via tra loro solidale o alternativa, al pagamento a favore del Luogotenente mare in congedo Paolini Fulvio delle differenze retributive e comunque economiche tutte, quali verranno determinate a seguito della modifica e/o revisione del decreto n. 72/2011, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese;

IN VIA ISTRUTTORIA

3. Ordinarsi alla convenuta Amministrazione l'esibizione e/o produzione delle istanze presentate dal Luogotenente Paolini per l'applicazione del trattamento economico equivalente alla pensione di cui al punto 13 del presente ricorso.

La GUARDIA DI FINANZA -REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO- UFFICIO AMMINISTRAZIONE- SEZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO/PENSIONI in persona del Comandante Col. Valerio Cellini, costituitosi in giudizio in data 24/2/2014, nel produrre, come richiesto, ampia documentazione amministrativa concernente la posizione pensionistica del sottufficiale, ha ricostruito il quadro fattuale del rapporto di servizio e pensionistico del ricorrente, in modo pressoché speculare, pur deducendo l’infondatezza dell’assunto avversario escludendo, in sintesi, che i benefici economici invocati possano spettare a coloro che alla data dell’1/1/2005 risultavano essere già collocati nella posizione giuridica dell’ausiliaria (art. 3 comma 8 del Decreto Legislativo 30 maggio 2003 n. 193, che ha introdotto il nuovo sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di
Polizia e delle Forze Armate).

In particolare, ha richiamato la disciplina contenuta nella nota n. 421074/62111/1A del 30.12.2004, come ulteriormente specificato il 10.02.2005 con nota n. 41901/62111/1A (allegato 8), con la quale oltre, ad evidenziare e chiarire al punto 3 che gli effetti del nuovo sistema incidono su:

• tredicesima mensilità;
• trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato;
• indennità di buonuscita;
• assegno alimentare;
• equo indennizzo;
• ritenute previdenziali e relativi contributi;
• contributi di riscatto;

ha precisato che l'importo della Indennità Integrativa Speciale, conglobata nello stipendio, è da considerare ai soli fini del calcolo dei sei aumenti periodici ex art. 4 D.Lgs. 165/97 e non anche nella maggiorazione del 18% ex Legge 177/76.

Per quanto riguarda l'indennità di ausiliaria invece, confermava al punto c) che quest'ultima beneficia della nuova disciplina dall’1 gennaio 2005.

Ricordava le successive indicazioni pervenute con la nota n. 301874 del 22.9.2005 del medesimo Reparto, nella quale viene confermata la decorrenza del 2 gennaio 2005 relativamente ai benefici disposti dal decreto legislativo 193/03 (allegato 9) e la nota 04.06.2008 n. 181179/08 del 04.06.2008 (allegato 10), mentre, in considerazione della delibera n. 86/97 della Corte dei Conti, recepita da questa Amministrazione con circolare 270151/670 del 1° agosto 2002, al ricorrente è stato attribuito, con il decreto di pensione ordinaria n. 72 del 03.08.2011, un trattamento economico pensionistico in quanto più favorevole dello stipendio, progressivamente incrementato con l'indennità di ausiliaria, in quanto agganciato al trattamento economico del personale in servizio.

Pertanto, tenuto conto dell'attribuzione all'interessato del trattamento economico pensionistico comprensivo dell'ausiliaria, riconosciuto d'ufficio trattandosi di legge imperativa (art. 52 R.D. 3458/28) e l'efficacia dei parametri stipendiali di cui al D.Lgs 193/03 per coloro i quali godono del trattamento di quiescenza solo a decorrere dal 2005, è stato adottato il provvedimento impugnato che nega gli effetti del precedente decreto al personale già beneficiario dell'ausiliaria alla data del 2 gennaio 200, concludendo per il rigetto del gravame poiché infondato.

Alla prima udienza di discussione celebrata il 13 gennaio 2015 il processo, sull’accordo delle parti, veniva rinviato alla data odierna autorizzando le parti, a fini di istruzione probatoria, al deposito di note esplicative ed alla definitiva precisazione delle conclusioni.

Note autorizzate prodotte tempestivamente da entrambe le parti in contesa, con cui veniva ulteriormente e definitivamente specificato e fissato il thema decidendum.

All’odierna pubblica udienza di trattazione, dopo una breve relazione del processo illustrata dal giudicante, l’avv. Farinea si è richiamato alla memoria depositata a commento della risposta istruttoria della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico per il Veneto, precisando che il ricorrente, richiamato in servizio per un periodo di oltre un anno, pur avendo optato per il trattamento economico più favorevole, quello pensionistico, non ha certo rinunciato all'automatismo della retribuzione e agli scatti biennali maturati durante il periodo trascorso in ausiliaria, con consegue ricalcolo della pensione secondo le' norme in materia, riportate nelle memorie depositate.

Il Brigadiere Masciocchi Lucio, per la G.d.F., evidenzia che gli scatti biennali sono stati corrisposti e il ricalcolo della pensione è stato fatto sull'ultimo stipendio del Paolini con importo, però, non parametrato.

L'avv. Farinea, infine, ha precisato che la normativa di riferimento riguarda chi è in servizio.

La causa, ritenuta ormai matura, è stata quindi trattenuta per la decisione dando pubblica lettura del dispositivo, al termine della camera di consiglio in cui è stato deliberato, riservando il deposito della sentenza integrale nel termine di sessanta giorni (art. 5, co. 2, L. n. 205/2000 e 429, co. 1, c.p.c. ivi richiamato, come sostituito dall’art. 53, co. 2, del D.L. 25/6/2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, nella L. 6/8/2008, n. 133).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale e secondo l’ordine logico giuridico col quale il giudice deve affrontare le questioni dedotte in giudizio (artt. 37, 187, 276 e 279 c.p.c.), occorre rilevare che, come meglio precisato dal difensore del ricorrente Avv. A. Farinea nella prima udienza di trattazione e nel corpo della memoria nel senso che la richiesta di condanna di cui al punto 3 delle conclusioni del ricorso riguarda le somme differenziali legate alla modifica del decreto di pensione n. 72/2011 riconducibili comunque ed unicamente al trattamento di pensione, l’oggetto della domanda (petitum e causa petendi) è delimitato all’esclusivo riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con conseguente incremento della base di calcolo per effetto del trattamento stipendiale parametrale, dell’IIS e dei sei scatti in misura intera, quali miglioramenti economici spettanti dall’1/1/2005 al 18/10/2009, anziché estesa al riconoscimento e riliquidazione di un maggior trattamento di retribuzione e restituzione delle differenze economiche maturate, come adombrata nel ricorso introduttivo, domanda sulla quale, invece, sarebbe preclusa qualsiasi cognizione di questa Corte esulando la materia dalla sua sfera di giurisdizione, in quanto spettante al Giudice amministrativo, versando in materia di rapporto di lavoro non contrattualizzato riguardante personale militare in regime di diritto pubblico, in conformità a consolidato orientamento (art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m. e i.; C. Cost. n.428/1993; Cass., SS.UU., n. 3438/2003 e n.19342/2008).

In buona sostanza, quello che si chiede è la valorizzazione della retribuzione prevista alla data del ricollocamento in congedo dopo il richiamo ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico.

2. Nel merito, il ricorso si presenta fondato e, quindi, meritevole di accoglimento nei termini di seguito esplicitati.

Per una trattazione sistematica e completezza espositiva che meglio conduca ad esplicitare il percorso motivazionale del giudicante nella vicenda giudiziale che ci occupa, non può prescindersi dall’inquadrare il paradigma normativo che disciplina la subiecta materia.

Com’è noto, l'istituto giuridico dell’ausiliaria individua quella particolare posizione di quiescenza del militare che, restando a disposizione delle Forze Armate per eventuali richiami, fruisce a tale titolo di una particolare indennità, denominata appunto di “ausiliaria”, pari all'80% della differenza tra gli emolumenti percepiti dal pensionato e gli emolumenti erogati al pari grado, con medesima anzianità, in servizio.

Infatti, l’art. 28 del D. Lgs. 12 maggio 1995 (e prima ancora, l’art. 46 legge 10.8.1983, n.212 per i sottufficiali; e l’art.67 legge 19.5.1986, n.224 per gli ufficiali) ha previsto che al personale collocato in ausiliaria, in aggiunta al trattamento di quiescenza, sarebbe stata corrisposta una indennità annua lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito e il trattamento economico omnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire ai soli fini pensionistici, ai pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria.

L’’elemento discretivo e l'essenza della posizione di “ausiliaria”, a differenza della “riserva” e del congedo assoluto, risiede proprio nella possibilità che il militare possa essere richiamato in servizio dall’Amministrazione di appartenenza, a determinate condizioni, in caso di necessità.

Orbene, il regime giuridico vigente ratione-temporis e poi abrogato (dall'art. 2268, comma 1, n. 691) – essendo stata l’intera materia riformata per effetto del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con cui è stato approvato il Codice dell’Ordinamento militare, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010, vale a dire dall’8/10/2010 e, quindi, inapplicabile al caso di specie i cui fatti storici sono anteriori risalendo al periodo compreso tra il 2004 ed il 2009 - prevedeva espressamente (art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1092 del 1973) per gli Ufficiali in ausiliaria, che “L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo (comma 1).

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63 (comma 2).

Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare” (comma 3).

L’art. 56 del T.U. riguardante, invece, gli ufficiali nella riserva o in congedo assoluto, prevedeva, che “L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo suddetto (comma 1)..

Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113” (comma 2).

Infine, l’art. 57, rubricato “Richiamo in servizio di militari pensionati”, anch’esso abrogato, stabiliva che “Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito (comma 1).

Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2).

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a ufficiale (comma 3).

A seguito dell’esigenza, avvertita dal legislatore, di armonizzare i principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 intitolato "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego" (applicabile anche al CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA; cfr.Titolo 1 del decr. cit.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, ha stabilito, in materia:

”Art. 3. Ausiliaria 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito. 2. Il personale militare permane in ausiliaria:

a) fino a 65 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;

b) fino a 67 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. 3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito.

Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dall'ausiliaria. 4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni. 5. Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria. 6. Sull'indennità' di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità è ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 di un punto percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento. 7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. 8. Il Governo provvede a verificare dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi.

Mentre, recita l’art. 4: Maggiorazione della base pensionabile. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. 3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio. 4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995”.

Dal delineato quadro normativo discende che deve essere riconosciuto il diritto vantato dal Paolini in ordine alla possibilità di “valorizzare” a fini pensionistici i miglioramenti stipendiali in vigore alla data di definitiva cessazione dal servizio, ricorrendone le condizioni stabilite dalla legge.

Ed invero tale opzione ermeneutica si impone in quanto il Paolini, su sua espressa dichiarazione scritta citata in narrativa (datata 12/1/2004 contenente anche la manifestazione di volontà di optare per il trattamento economico ai sensi della circolare n. 270151/670 dell’1/8/2002 di SERAM/III DIVISIONE, ex artt. 52 e 100 R.D., 31/12/1928, n. 3458; cfr. All. a nota-relazione illustrativa della G.di F., depositata in giudizio il 17/4/2015), rivolgeva istanza “di voler essere richiamato in servizio temporaneo per l’anno 2004”, in esito alla quale, all’atto della cessazione dal servizio in avvenuto in data 18/10/2004 e senza alcuna soluzione di continuità, contestualmente transitava nella categoria di ausiliaria e veniva richiamato in servizio per esservi mantenuto sino alla data del 17/10/2009 allorquando non è cessato definitivamente dal servizio attivo.

Pertanto, può ritenersi avverata la condizione richiesta dall’art. 57 del T.U. rubricato “Richiamo in servizio di militari pensionati”, anch’esso abrogato, stabiliva che “Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito (comma 1), essendo il periodo trascorso nella posizione di “richiamato” in servizio dall’ausiliaria durato ben cinque anni (precisamente dal 18/10/2004 al 17/10/2009, circostanza pacifica tra le parti processuali).

Né tale condizione osta all’applicazione dei benefici o miglioramenti economici derivanti dai nuovi stipendi parametrali, previsti a decorrere dal 1° gennaio 2005, í quali hanno effetto anche sulla determinazione della indennità di ausiliaria, di cui agli artt. 46 della Legge 10.5.1983, n. 212 e 12 della legge 1° febbraio 1989, come del resto riconosciuto dalla medesima Amministrazione con specifico riferimento al Personale che, alla data del 2 gennaio 2005 si trovava nella posizione di richiamato in servizio temporaneo dall'ausiliaria Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. N. 421074/62111/1A del 30.12.2004 (cfr. doc. 6 all. al ricorso), Titolo Il- punto 4.b, seconda parte) che stabilisce che: "Le disposizioni del decreto leg. 193/03, amni della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al D. Lgs.. 165/1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria alla dalla del 02.01.2005, salvo per il personale richiamato in servizio a tale` data, al quale dovrà essere attribuito il nuovo trattamento economico parametrale, sulla base delle direttive impartite dal Comando Generale-Servizio Amministrativo con la circolare n. 270151/670 del 1 agosto 2002".

Tale orientamento trova, del resto, conferma in precedenti giurisprudenziali di questa Corte dai quali non vi è serio motivo per discostarsi.

In particolare, è stato ritenuto che la riliquidazione della pensione del personale in ausiliaria, al termine del periodo di permanenza in tale posizione non è una nuova liquidazione, (come sembra opinare la Sez. Giur. Reg. Sicilia nella sentenza n. 297/1998), ostandovi il chiaro disposto sia dell'art. 55 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo il quale “l'ufficiale che all'atto della cessazione del servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria” sia l’art. 44 della legge n. 224/1986 che al punto c) ha stabilito che “allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia della indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo" (Sez,.I Centr.App., 15/3/2007, n. 56/A).

Analoga conclusione nella pronuncia della Sez. II. Centr. App., del 20/10/2005, n. 35/A il cui oggetto era il diritto “negato” alla riliquidazione della pensione, al termine del periodo di permanenza nell’ausiliaria, con l’inclusione nella base pensionabile della indennità integrativa speciale, non essendo loro applicabile l’art.15 ,comma 3, della legge n. 724/1994, che prevede tale beneficio solo per il personale che sia cessato dal servizio dopo la data predetta.

La sentenza appellata, in quel caso, aveva accolto il ricorso degli interessati, conformandosi a quella giurisprudenza secondo la quale “gli ufficiali collocati in ausiliaria sono equiparati, fino al raggiungimento del limite di età, a quelli ancora in sevizio, per quanto attiene alla fruizione, come base del calcolo del trattamento pensionistico, degli aumenti stipendiali riconosciuti, per effetto di nuove disposizioni, al personale di parigrado in sevizio” (sentenza SS.RR. n.69/1988).; nonché alla sentenza della Sez. giur. Sicilia n.297/1998, che individua nella riliquidazione operata nel transito dall’ausiliaria alla riserva una vera e propria liquidazione di un trattamento nuovo, con applicazione della normativa sopravvenuta.
In particolare, il giudice d’appello ha escluso che la riliquidazione della pensione del personale in ausiliaria, al termine del periodo di permanenza in tale posizione, potesse qualificarsi come una nuova liquidazione, sicché se questa viene a cadere in periodo successivo al 31.12.1994, trova applicazione il citato art.15, terzo comma, della l.n. 724/1994, con la inclusione nella base pensionabile della i.i.s. e con l’effetto suindicato per i militari titolari di pensioni privilegiate ordinarie, ostandovi il chiaro disposto dell’art.55 del d.P.R. n.1092/1973, secondo il quale “l’ufficiale che all’atto della cessazione del servizio permanente è collocato nella categoria dell’ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui al decreto del Presidente della Repubblica11 gennaio 1956,n.19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria”.

Ha sottolineato la Corte che appare chiaro, da siffatta disposizione, che la base sulla quale si determina la nuova pensione è quella stessa che servì per determinare la pensione attribuita all’atto del passaggio in ausiliaria e non quella derivante dalla normativa vigente al momento della riliquidazione al termine del periodo dell’ausiliaria.

Tuttavia, ha ribadito che “solo nella ipotesi che il militare in ausiliaria sia stato richiamato ed il richiamo, protrattosi per almeno un anno, sia terminato alla vigilia della data del 1.1.1995 di decorrenza dei benefici recati da norme sopravvenute, egli avrebbe diritto alla riliquidazione della pensione con i nuovi benefici, secondo il disposto della parte finale del primo comma del citato art.55, potendosi considerare il richiamo di almeno un anno come “una sorta di reintegrazione in servizio”, quanto meno ai fini pensionistici (in quel caso giudiziale, richiamo almeno fino al 31.12.1994, ai fini della inclusione della i.i.s. nella nuova base pensionabile, ai sensi dell’art.15, comma 3, l.n.724/1994).

Pertanto, ai fini della decisione del caso che ci occupa, assume rilievo la considerazione che il sig. Paolini è stato richiamato in servizio a seguito di apposita, formale domanda presentata anteriormente alla cessazione contenente apposita dichiarazione della propria disponibilità all’impiego presso l’Amministrazione di appartenenza o altre PP.AA., come già precisato, non risultando dalle evidenze documentali che il successivo richiamo sia avvenuto “senza assegni” (art. 50 L.n. 113 del 1954), situazione che non rimuove lo status di pensionamento o congedo tipico della posizione di ausiliaria, a differenza del richiamo avvenuto “con assegni” – evidentemente intervenuto nella fattispecie concreta- che, invece, lo sospende.

Come spettano, parimenti, nella base pensionabile risultante dal trattamento economico parametrale in cui è confluita l’i.i.s. (conglobata, essendo successiva all’1/1/1995) – da non considerare nel nuovo stipendio parametrale ai soli fini della maggiorazione pensionabile del 18% e della conseguente esclusione della mancata quota di maggiorazione insuscettibile di contribuzione - i sei scatti biennali o periodici di stipendio (gerarchici), previsti dal richiamato art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 167 del 1995 che ha esteso tale beneficio, in aggiunta alla base pensionabile stabilita ex art. 13 D. Lgs. n. 503/92, a tutte le cessazioni dal servizio “da qualsiasi causa determinata”, con esclusione del collocamento in congedo a domanda (tranne nell’ipotesi, invece consentita, del previo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, ex comma 2).

E ciò:

sia perché il ricorrente è cessato dal servizio non su domanda per rassegnate dimissioni volontarie (dimissioni) bensì per raggiungimento del limite di età per il grado del ruolo rivestito, circostanza non contestata (in quanto nato nel 17/10/1946, arruolato il 12/9/1966 e cessato dal servizio permanente il 18/10/2004, vale a dire con anzianità anagrafica effettiva di 58 anni, pur potendo permanere nella posizione di stato giuridico dell’ausiliaria ancora fino al raggiungimento del 65° anno, ex art. 3, lett. a, del D. Lgs. n. 165 del 1997), tant’è vero che tale condizione è stata conservata sino al termine del 17/10/2009, essendo stato successivamente collocato nella posizione giuridica della “riserva”;
sia, ad avviso di questo giudicate, per la natura palesemente stipendiale dei benefici in questione che milita a favore della computabilità della base di calcolo ai fini degli aumenti di cui all’art. 4 legge n. 165 del 1997.

Tale indirizzo interpretativo è suffragato dal parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale per le questioni relative al rapporto di pubblico impiego n. 452 reso a seguito dell’adunanza del 13 dicembre 1999 secondo cui il beneficio, di natura strettamente retributiva e analoga agli aumenti biennali di stipendio, si conforma come un aumento biennale per cui va ricompreso nella retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) ex art. 3, co. 1, D.P.R. 10/4/1987, n. 150 e art. 3, co. 1 e 2, del D.P.R. 5/6/1990, n. 147, che assieme allo stipendio tabellare è uno dei componenti della retribuzione.

Del resto, anche l’INPDAP, con la circolare n. 22 in data 18 settembre 2009, ha ritenuto che i sei scatti di cui all’art. 4 della legge n. 165 del 1997 debbano essere calcolati sullo stipendio “parametrato”, comprensivo della r.i.a., dell’eventuale assegno personale e degli scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 legge n. 539 del 1950. Tale interpretazione è conforme a quella della circolare n. 6 del 23 marzo 2005 sulla “Gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di Stato” che contiene una norma analoga relativamente al computo della base di calcolo dei sei scatti (in termini, Sez. Giur. Abruzzo, n. 353/2011).

Da quanto esplicitato deve concludersi per la piena applicabilità al ricorrente del novellato e più favorevole regime giuridico del trattamento economico c.d. “parametrale” – in sostituzione dei livelli retributivi previsti dall’art. 137 L. 11/7/1980, n. 312- disciplinato dal Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193, rubricato "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86" che contiene disposizioni volte a coordinare gli effetti della parametrazione con la disciplina transitoria precedentemente introdotta dal D.Lgs. n. 67 del 2001 e, in particolare, dall’art. 10 -Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza- che dispone espressamente: “1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto. 2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti. 3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianità nel grado di maresciallo aiutante;" b) il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente:

"2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1 ° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui e stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1 ° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.";

c) il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente:
"4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 3l dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

d) il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente:
"5. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella B allegata al presente decreto.";

e) il periodo in calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", è sostituito dal seguente: "Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente commissione di avanzamento.";

f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto”.

Disposizioni, peraltro, che sono state oggetto di chiarimento dalla circolare del Comando Generale della G.d.F. prot. N. 421074/62111/1^ del 30.12.2004, esplicativa del D.P.R. n.301/2004, che, all'art. 4, lett. b, che ha precisato che "le disposizioni del decreto leg.vo 193/2003, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto leg.vo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria alla data del 2 gennaio 2005, salvo per il personale richiamato in servizio a tale data sulla base delle direttive impartite dal Comando Generale- Servizio Amministrativo, Divisione II,- con la circolare n. 270151/670 del 1° agosto 2002."

Orbene, la regola dell’esclusione dal sistema normativo retributivo parametrale per il personale definitivamente posto in congedo e collocato in ausiliaria alla data del 2 gennaio 2005 soffre eccezione per il personale che, invece, a tale data era stato trattenuto in servizio temporaneo poiché richiamato (sin dal 18/10/2004), in pratica senza alcuna senza soluzione di continuità per oltre un anno, sino al 17/10/2009.

Né ad opposta soluzione può condurre l’eccezione, sollevata dal Comando Generale del Corpo nella memoria di costituzione in giudizio e nella memoria illustrativa, dell’inapplicabilità di tale regime stipendiale e della computabilità dei benefici in questione nella base di calcolo ai fini dell’adeguamento pensionistico richiesto, non assumendo rilievo a detti fini l’opzione pur manifestata dal ricorrente – ed accertata dall’Amministrazione - per il conferimento del trattamento economico più favorevole durante il richiamo in servizio, costituito da quello pensionistico anziché stipendiale, dovendosi escludere che dalla sua formulazione possa discendere un’implicita ed automatica rinuncia alla retribuzione ed agli incrementi stipendiali progressivamente spettanti.

Ed invero, come dedotto dalla difesa del ricorrente, in proposito non può non giovare ricordare quanto correttamente affermato dalla deliberazione n. 86 del 31/5/1997 della Corte dei Conti - Sezione del Controllo - la piena applicazione, nei confronti del personale richiamato in servizio, delle disposizioni contenute negli artt. 52 e 100 del R.D. n. 3458/1928, in quanto compatibili con quelle di cui al D.P.R. n. 1092/1973 (T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo cui "il favor contemplato nella disposizione del 1928, ipotizzando il pagamento della pensione in luogo dello stipendio, intende affermare che il militare richiamato in attività ha diritto, come corrispettivo della nuova prestazione, ad una retribuzione di livello non inferiore a quello pensionistico. La pensione, ad avviso del Collegio, viene vista sostanzialmente non come trattamento dí quiescenza, bensì come parametro o misura della retribuzione. (...) Conclusivamente, nella situazione di richiamo il militare non detiene il diritto a percepire la pensione, che è situazione attinente alla quiescenza, ma il diritto ad una retribuzione equivalente alla pensione, essendo economicamente più favorevole dello stipendio. (..) Al militare richiamato non può, dunque, non essere sospesa la pensione, come stabilisce l'articolo 133 del T.U. 1092/73, ma a lui va corrisposto un trattamento di retribuzione, a corrispettivo della sua nuova attività di servizio, commisurato al trattamento di quiescenza. Il che è deducibile dall'interpretazione sistematica della disposizione del 1928".

Pertanto, la corretta soluzione ermeneutica della normativa in esame non può prescindere dall’esigenza che essa avvenga alla luce del combinato e organico disposto degli artt. 57 e 133 del D.P.R. n.1092 del 1973; 3 e 4 del D. Lgs. n. 165 del 1997 e del D. Lgs. n. 193 del 2003, come interpretate dalle circolari della Guardia di Finanza citate, benché esse non siano vincolanti per il giudice non rientrando tra le fonti di diritto (art. 1 Preleggi), nel senso che durante il periodo di richiamo, purché protrattosi per oltre un anno, l’interessato ha diritto ad un trattamento che, pur giuridicamente ed in concreto qualificandosi, sempre e tecnicamente, come stipendio o corrispettivo corrisposto per attività di servizio, non può comunque attestarsi su un livello economico inferiore al trattamento di pensione di cui godeva (o che avrebbe goduto, nella specie) l’interessato nella precedente posizione di ausiliaria, che è condizione equiparata alla quiescenza, fungendo, quest’ultima, ove più favorevole, come mero parametro o misura di riferimento cui deve inevitabilmente allinearsi la retribuzione.

Per completezza argomentativa, giova ricordare, in proposito, l’orientamento espresso anche dal giudice amministrativo, ovviamente in tema di rapporto di lavoro soggetto a regime di diritto pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, del 18/1/2010, n. 341), secondo cui l'art. 100 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458 non condiziona, né sottopone ad alcun termine la presentazione dell’istanza del militare volta all'ottenimento del suddetto beneficio, essendo escluso che l'applicazione della norma richieda l’espressa domanda dell'interessato e che essa debba intervenire tempestivamente, ovvero all'atto della formulazione dell'assenso al richiamo, avendo, a tale data, l'amministrazione interesse a conoscere le condizioni del richiamo, che, per la fattispecie, si profilerebbe connotato da profili di diversità.

L'assunto non è stato ritenuto condivisibile, invero, attenendo non ad una particolarità della configurazione dell'istituto, bensì al maggior onere economico che ne deriva, elemento che, se rilevante, l'amministrazione è senz'altro posta in grado di conoscere d'ufficio in qualsiasi momento, ai fini di ogni conseguente valutazione di competenza.

Tanto in virtù del principio, che costituisce ius receputum, del divieto della reformatio in pejus (inizialmente sancito dall’art. 227 del t.u.l.c.p. del 3/3/1934, n. 383 e ritenuto estensibile in materia di pensioni essendo di portata generale, non avendo, l’art. 245 del t.u. n. 1092/1973, abrogato esplicitamente l’art. 52 del R.D. n. 3458/1928), costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito della Corte dei conti (ex multis, II Sez. App.,n. 245 del 2008) e della Corte Costituzionale (n. 213/1972, n. 302/1983 e n. 96 del 1991), per la pariteticità e sostanziale omogeneità delle situazioni giuridiche della retribuzione e della pensione (o retribuzione differita), che rinvengono nella prestazione lavorativa l’elemento sinallagmatico che costituisce il presupposto sia dell’una che dell’altra, anche se diacroniche, e solide radici nei principi fondamentali etico-giuridici di equità e di proporzionalità ed adeguatezza scolpiti negli artt.36, co. 1, e 38, co. 2, della Carta Costituzionale volti a soddisfare l’esigenza di proteggere e conservare i diritti soggettivi anteriormente maturati e le aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.

Pertanto e conclusivamente, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del nuovo trattamento di quiescenza, al termine del servizio prestato nella posizione attiva di richiamo temporaneo, sulla base dello stipendio maturato, ex lege o ex contractu, alla data del ricollocamento in congedo, comprensivo di tutti gli aumenti biennali e dei sei scatti stipendiali eventualmente maturati, come di tutti i miglioramenti discendenti dalle leggi e dai contratti collettivi.

Riliquidazione dello stipendio effettuato sulla base del sistema dei parametri vigenti dall’1/1/2005 che deve, peraltro, essere considerato quale termine di raffronto anche per l'aggiornamento o la rideterminazione dell'indennità di ausiliaria, di cui agli artt. 46 della L. 10/5/1983, n. 212, 12 L. 1/2/1989, n. 53 e 3 del D.Lgs. n. 165/97, come del resto evidenzia la stessa Amministrazione convenuta (conforme Circolare prot. n. 41901/62111/1^ del 10/2/2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – I Divisione).

Ultimo stipendio che non deve subire alcuna decurtazione ma rapportato all’intero valore del sistema dei parametri stipendiali dovendosi, il riferimento allo “stipendio percepito” di cui al citato articolo 57, primo comma, D.P.R. n.1092/73, intendersi come percezione giuridica o virtuale, vale a dire quella realmente dovuta, a nulla opponendosi la circostanza che il militare abbia materialmente acquisito un trattamento di retribuzione maggiore (o minore) dello stipendio correttamente spettante (v. Sez. II d’App., n. 245/2008).

Sulle somme che l'Amministrazione della Difesa è tenuta a corrispondere per effetto dei motivi esplicitati vanno calcolati rivalutazione monetaria e interessi legali, con riferimento alle singole scadenze dei ratei maturati fino al pagamento effettivo, limitando il cumulo dei benefici stessi al solo credito differenziale da svalutazione qualora tale indice dovesse eccedere la misura degli interessi, secondo il principio del c.d. cumulo parziale o del maggiore importo, determinata secondo l’applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 429, co. 3, c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c. (Corte conti, SS.RR., n. 10/2002/QM).

La complessità e particolare novità della materia costituiscono motivo di eccezionale compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto e, per l’effetto, riconosce il diritto di Paolini Fulvio alla riliquidazione del trattamento definitivo di quiescenza commisurato allo stipendio virtuale che avrebbe maturato, sebbene non effettivamente percepito, al termine della durata del richiamo in servizio dalla posizione di ausiliaria.

Sulle somme dovute per ratei arretrati andrà liquidato l’importo differenziale più favorevole o maggior somma risultante dal confronto tra gli interessi, computati al tasso legale, e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. cumulo parziale o della maggior somma affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.

Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2015.
Il Giudice
F.to (Dott. Gennaro Di Cecilia)




DEPOSITATA IN SEGRETERIA 04/03/2016

Il Funzionario preposto
F.to Nadia Tonolo


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