Assegno funzionale

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carminesansone63
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Assegno funzionale

Messaggio da carminesansone63 »

Sono un Mar. Aiut. in congedo per riforma (09.10.22013) della Guardia di Finanza e non mi viene pagato l'assegno funzionale dei 27 anni di servizio (01.10.1985 arruolamento), pur avendo prestato servizio per 28 anni e 9 giorni ... vorrei sapere il perchè?

Mi è stato riferito in via informale: xè sono stato congedato nel triennio del blocco degli assegni funzionali alle forze dell'ordine.

Mi sembra ingiusto ke un altro collega ke viene o è stato riformato nel 2015 (periodo di blocco) gli viene pagato ed a chi è stato riformato (cacciato fuori da una C.M.O. e non x sua volontà) non venga pagato?

Cosa posso fare x ottenere il pagamento di quanto maturato???


oreste.vignati
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Re: Assegno funzionale

Messaggio da oreste.vignati »

Purtroppo Per il momento non credo ci siano possibilità.

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franco22
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Re: Assegno funzionale

Messaggio da franco22 »

Ciao Carminesansone63, nella tua stessa situazione siamo in molti ma credo che la faccenda sia lunga e complicata come tutte le pastoie burocratiche all'italiana!! :(
panorama
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Re: Assegno funzionale

Messaggio da panorama »

TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 399 04/08/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 399 2017 PENSIONI 04/08/2017



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello

Composta dai Sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Fausta Di Grazia Presidente
Dott. Antonio Galeota Consigliere
Dott. Marco Smiroldo Consigliere
Dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere
Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso collettivo in appello, iscritto al n. 37.039 del registro del Ruolo generale, proposto dai sigg.ri 1) VITTORI Mario, 2) PERSI Giuseppe, 3) CECCOBELLI Nazzareno, 4) NICOLETTI Alceste, 5) BELLACIMA Terenzio, 6) STEFANONI Carlo, 7) PRINCIPI Vincenzo, 8) GROSSI David, 9) DOTTARELLI Mirto, 10) DE LUCIA Filomeno, 11) MARCHIONNI Pietro, 12) CIMICHELLA Bruno, 13) MAZZARRINI Mario, 14) SELVAGGINI Fausto, 15) MATARRELLI Angelo, 16) ATTANUCCI Salvatore, 17) FALCONE Michele, 18) COLOGNOLA Angelo, 19) TARATUFOLO Mario, 20) FANANO Eutizio, 21) SULPIZI Bruno, 22) STEFANONI Italo, 23) NICOLAMME Mario, 24) VIGLIAROLO Armando, 25) TARATUFOLO Pier Vittorio, 26) CILENTO Renato Mario, 27) De MARTINO Giacinto, 28) CARLINI Aldo, 29) MERIZIOLA Valbruno, 30) DELMIRANI Moreno, 31) ANDREANI Enzo, 32) BALESTRI Mario, 33) GUERRINI Antonio, 34) PANTALONI Francesco, 35) NOBILE Raffaele, 36) BASILI Quinto, 37) BALDUCCI Paolo, 38) SENZACQUA Francesco, 39) PALADINO Ivo, 40) CUCCU Efisio, 41) FACCENDA Augusto, 42) DEIDDA Salvatore, 43) BERNI Nello, 44) CECCARELLI Valerio, 45) CHIRICOTTO Amedeo, 46) AQUILANI Parenzo, 47) PASTORELLI Giovanni, 48) CUPELLONI Franco, 49) SCARSELLI Marcello, 50) BUZZI Sergio, 51) SCARCIA Giuseppe Vito, 52) MARCONI Angelo, 53) PATOIA Renato, 54) CIPPOTANI Piero, 55) PITTARO Ennio, 56) SANTUCCI Enrico, 57) D’ALESSIO Giuseppe, 58) FRULLA Livio, 59) VITI Domenico e 60) FOIS Antonino, tutti rappresentati e difesi, giuste deleghe in calce allo stesso, dall’Avv. Taviano Antonio, nella qualità di titolare del Centro di Assistenza e Tutela per i trattamenti pensionistici e per le pratiche di natura amministrativa dell’A.N.F.I., elettivamente domiciliati con lui a Roma (RM), in via Caroncini n. 19: ricorrenti in appello

Contro
il Ministero dell’economia e delle Finanze (M.E.F.) – Comando Generale della Guardia di Finanza, costituitosi con scritto defensionale prodotto il 26 maggio 2017: resistente in appello

Avverso e per la riforma
della sentenza n. 140/’09, della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata mediante deposito il 06 febbraio 2009.

Visti: il ricorso in appello, la comparsa di costituzione e risposta del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 16 giugno 2017, con l’assistenza del segretario sig.ra Calabrese Gerarda, il Cons. relatore, dott. Comite Giovanni, e il Luogotenente Romeo Ignazio, su delega scritta del Capo reparto, per la Guardia di finanza.

Svolgimento del processo

1. Con l’impugnata sentenza il Giudice Unico “capitolino” ha respinto, a spese di lite compensate, il ricorso collettivo prodotto dai soggetti in epigrafe indicati, teso alla maggiorazione del 18 per cento dell’assegno funzionale.

I predetti, tutti sottufficiali della Guardia di Finanza, cessati in varie date e presso varie Sezioni del Corpo successivamente al 1° gennaio 1976, avendo svolto senza demerito il prescritto periodo di servizio di 19 o 29 anni, lamentavano che l’assegno funzionale introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 379 del 1987, convertito nella legge n. 468 del 1987, e dall’art. 6 della legge n. 472 del 1987, non è stato liquidato con la maggiorazione del 18%, in quanto non ricompreso nella base pensionabile.

2. Con sentenza n. 140/’09, del 06 febbraio 2009, la Corte regionale per il Lazio disattendeva la domanda dei militari.

Il preteso diritto è stato negato per non avere l’assegno funzionale natura stipendiale, dovendo qualificarsi come emolumento accessorio giacché collegato all’anzianità ed introdotto non in un’ottica retributiva bensì perequativa rispetto agli stipendi del personale appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato.

3. Si gravavano della decisione de qua, i predetti finanzieri, i quali ribadivano il diritto alla maggiorazione del 18%, così come riconosciuto dalla Corte dei conti, Sezione seconda di appello (sent. n. 66/99/A, del 05 febbraio 1999).

4. Alla pubblica udienza del 02 ottobre 2015, poiché dagli atti di causa risultava l’avvenuto decesso, in data 21 marzo 2015, dell’unico Procuratore degli appellanti, il Presidente, sentito il Collegio, dichiarava, con ordinanza a verbale, l’avvenuta interruzione del giudizio, con onere della Segreteria della Sezione di comunicare la stessa alle parti in causa. Il provvedimento veniva comunicato a tutte le parti, in specie agli appellanti anche presso il loro domicilio reale, tra il 12 luglio e l’11 agosto 2016. Con successivo decreto del 25 ottobre 2016, notificato alle parti, veniva fissata la nuova udienza di trattazione per il 16 giugno 2017.

5. Resisteva all’impugnativa il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, che si costituiva con scritto a difesa prodotto il 26 maggio 2017, nel quale chiedeva la conferma della sentenza di prime cure, atteso che sulla questione si erano espresse le Sezioni Riunite, con la sent. n. 9/2006/QM.

6. Nel corso dell’odierna pubblica udienza, nessuno comparso per gli appellanti, il delegato della Guardia di Finanza concludeva come da verbale, ribadendo, per ciò, il contenuto degli scritti difensivi, ai quali operava ogni ritenuto rinvio. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi del decidere

[1] Il processo è da dichiarare estinto per mancata riassunzione ad opera degli appellanti.

Il giudizio pensionistico contabile può interrompersi, a mente dell’art. 301 c.p.c. (ora art. 108, comma 7, del decreto legislativo n. 174, del 26 agosto 2016, recante il “Codice di Giustizia Contabile”), anche in considerazione di eventi che possono riguardare l’Avvocato costituito per una delle parti.

In specie, la morte dell’unico difensore degli appellanti, intervenuta il 21 marzo 2015, dopo la proposizione del gravame, ha indotto il Collegio, all’udienza del 02 ottobre 2015, a dichiarare l’interruzione della causa a mente dell’art. 301 c.p.c., onerando la Segretaria di darne comunicazione alle parti in giudizio. A tale adempimento l’Ufficio provvedeva con informativa alle parti, anche presso il loro domicilio reale, tra il 12 luglio e l’11 agosto 2016.

Il processo interrotto di diritto doveva poi essere riassunto, con nuovo difensore, iscritto all’Albo speciale degli avvocati abilitati davanti alle magistrature superiori, entro tre mesi da quando le parti, rimaste senza Procuratore, hanno avuto effettiva conoscenza legale dell’evento (cfr. Corte di Cass., n. 9918 del 1998, id. n. 2340/1996).

Atteso che alcun atto riassuntivo è intervenuto, veniva comunque fissata la nuova udienza di discussione del 16 giugno 2017, con decreto portato a conoscenza delle parti processuali.

In ragione dei predetti adempimenti, il giudizio d’appello, iscritto al n. 37.039 del registro del Ruolo generale, deve dichiararsi estinto per mancata riassunzione nei termini perentori di legge, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, del R.D. n. 1038, del 13 agosto 1933, e 305 c.p.c. (ora artt. 109, comma 6, e 111, comma 1, del C.G.C.).

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite restano invece a carico delle parti che le hanno sostenute, siccome previsto dall’art. 310, comma 4, c.p.c. (ora art. 111, comma 8 del Codice).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio di appello, iscritto al n. 37.039 del registro del Ruolo generale, per mancata riassunzione nei termini.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per il più a praticarsi.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 16 giugno 2017.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(F.to Dott. Giovanni Comite) (F.to Dott.ssa Fausta Di Grazia)

Depositata in Segreteria il 04-08-2017
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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