Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Carabin

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Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Carabin

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- Transito dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano

- (il ricorrente G. Z. in servizio in Aeronautica il grado di primo aviere, 5° livello).

e riconoscimento

- del servizio prestato nelle forze armate antecedentemente all'inquadramento nell'Arma dei Carabinieri
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Cancellazione dal ruolo di appartenenza, ex art. 21 del d.lgs. n. 82/2001

IL TAR LAZIO precisa:

1) - Il principio della conservazione del trattamento economico e dell’anzianità pregressa nel passaggio da un ruolo ad un altro non può infatti trovare applicazione in ragione del fatto che i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sono stati cancellati dal ruolo precedente. Pertanto, il loro inserimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri riveste carattere novativo, essendo mutato peraltro l’ambito di appartenenza (cfr ex multis Consiglio di Stato, IV, n. 115/1982).

Ricorso RESPINTO

Il resto leggetelo qui sotto.
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27/01/2014 201400958 Sentenza 1B


N. 00958/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451/2006, proposto da:
E. C., B. A., C. P., F. P., I. V., M. S., M. N., O. M., O. D., P. G., R. L., R. P., R. G., S. L., S. L., Z. G., Z. G., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma Dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento con il quale i ricorrenti sono stati inquadrati nell’Arma dei Carabinieri a seguito di transito dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano;

nonché per il riconoscimento
del servizio prestato nelle forze armate antecedentemente all'inquadramento nell'Arma dei Carabinieri e per la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, in periodi diversi, hanno prestato servizio nell’Esercito come volontari in ferma breve, conseguendo il grado di caporal maggiore ed il 5° livello retributivo (il ricorrente G. Z. in servizio in Aeronautica il grado di primo aviere, 5° livello).

Dopo aver partecipato al concorso per l’arruolamento come allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale venivano inviati al corso addestrativo con cancellazione dal ruolo di appartenenza, ex art. 21 del d.lgs. n. 82/2001, e con attribuzione del 5° livello retributivo e anzianità dalla data di incorporazione nell’Arma dei Carabinieri.

Con il presente ricorso chiedono il riconoscimento dell’anzianità di servizio e del migliore trattamento economico goduto nel ruolo di precedente appartenenza.

In particolare, deducono i seguenti motivi di gravame:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2001 - eccesso di potere - violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della legge n. 312/1980 – violazione e falsa applicazione dell’art. 77, commi 7 e 8, del DPR n. 237/1964 e dell’art. 20 della legge n. 958/1986 – violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20.8.2002 – vizio di logicità e ragionevolezza;

2. violazione degli artt. 1, 35, 36, 38 e 97 della Costituzione – violazione dell’art. 17 del DL n. 283/1981, come convertito nella legge n. 432/1981 – disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Cost. – violazione dei principi di omogeneità ed equiordinazione come enunciati dal legislatore nella legge delega n. 216/1992.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 23.9.2013.

Con ordinanza collegiale n. 363/2012 del 17.1.2012 questo Tribunale ha accolto l’istanza di revoca della perenzione del ricorso in precedenza dichiarata.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2.10.2013.

Ciò premesso, i ricorrenti chiedono sostanzialmente l’applicazione del principio del divieto di reformatio in pejus nel loro inquadramento nell’Arma dei Carabinieri rispetto al livello anche economico goduto nel precedente servizio come volontari in ferma breve. Affermano, inoltre, la tempestività del ricorso in ragione del fatto che gli atti relativi al loro inquadramento non gli sono mai stati notificati.

Il Collegio ritiene il ricorso non fondato.

A prescindere dalla tempestività della proposizione del ricorso, le norme richiamate nei motivi di ricorso (in particolare l’art. 138, comma 4, della legge n. 312/1980 e l’art. 20 della legge n. 958/1986) nel caso di specie non possono trovare applicazione.

Il principio della conservazione del trattamento economico e dell’anzianità pregressa nel passaggio da un ruolo ad un altro non può infatti trovare applicazione in ragione del fatto che i ricorrenti, per loro stessa ammissione, sono stati cancellati dal ruolo precedente. Pertanto, il loro inserimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri riveste carattere novativo, essendo mutato peraltro l’ambito di appartenenza (cfr ex multis Consiglio di Stato, IV, n. 115/1982).

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 27/01/2014


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Re: Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Car

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1) - i ricorrenti – in qualità di volontari in ferma prolungata nelle Forze Armate, poi transitati nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e, infine, vincitori del concorso “riservato per l’immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato”, indetto con decreto del 23 aprile 1999, ammessi al 156° corso per allievi agenti – rivendicano il diritto a percepire il trattamento economico “più favorevole tra quello spettante come allievi agenti e quello percepito nelle precedenti posizioni rivestite nelle forze armate”.

Ricorso respinto.

I motivi potete leggerli qui sotto.
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12/02/2014 201401751 Sentenza 1T


N. 01751/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2003, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS - ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Lioi, Stefano Viti e Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, situato in Roma, piazza della Libertà n. 20;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota del Direttore Generale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, prot. n. 333-G/Q.3-Varie-F, del 12 luglio 2002, successivamente conosciuto, con il quale è stata respinta l’istanza formulata dai ricorrenti, frequentatori del 156° Corso per allievi agenti, quali vincitori del concorso bandito in applicazione dell’art. 11 del D.P.R. 332/97, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico più favorevole tra quello spettante come allievi agenti e quello percepito nelle precedenti posizioni rivestite nelle forze armate;

- della nota di diniego a firma del vice prefetto vicario;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto al miglior trattamento economico di cui sopra e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze tra il trattamento di allievo agente e quello spettante con riferimento alla posizione rivestita in precedenza nelle forze armate con interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino all’integrale soddisfo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 dicembre 2002 e depositato il successivo 15 gennaio 2003, i ricorrenti – in qualità di volontari in ferma prolungata nelle Forze Armate, poi transitati nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente e, infine, vincitori del concorso “riservato per l’immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato”, indetto con decreto del 23 aprile 1999, ammessi al 156° corso per allievi agenti – rivendicano il diritto a percepire il trattamento economico “più favorevole tra quello spettante come allievi agenti e quello percepito nelle precedenti posizioni rivestite nelle forze armate”.

A tale fine i ricorrenti deducono i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 39, COMMA 15, D.LGS. 196/95. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE ART. 59, COMMA 2, LEGGE 121 DEL 1981 E ART. 28 LEGGE 668 DEL 1986. La dizione “corsi formativi previsti” di cui all’art. 39, comma 15 bis, del d.lgs. n. 196/95 non può essere limitata alle procedure di reclutamento disciplinate dal medesimo decreto perché alcuna espressa previsione è stata introdotta in tal senso. Tale dizione va, pertanto, riferita a tutti i corsi di formazione e, dunque, anche a quelli per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli del personale di polizia “che espleta funzioni di polizia riservati al personale proveniente dalle Forze armate e vincitore di concorso”. Ciò trova conferma anche nella riserva di posti prevista per l’assunzione “dei membri delle Forze Armate” agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 15 del medesimo articolo.

2) ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 39, COMMA 15 BIS, D.LGS. 196/95, COME INTRODOTTO DALL’ART. 21 DEL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 82, IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DIRETTIVO DELL’OMOGENEITA’ DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, L. 216/92, RICHIAMATO DALL’ART. 9 DELLA LEGGE 31 MARZO 2000, N. 78, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 76 COST. E DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL’ART. 3 COST..

Con atto depositato in data 8 febbraio 2003 si è costituito il Ministero dell’Interno.

A seguito del deposito in data 13 settembre 2013 di documenti, il successivo 30 dicembre 2013 l’Amministrazione ha prodotto una memoria, caratterizzata – in sintesi – dal seguente contenuto: - il trattamento economico degli allievi agenti della Polizia di Stato durante il corso di formazione è disciplinato dall’art. 59, comma 1, della legge n. 121 del 1981, il quale “prevede la corresponsione di una paga determinata con decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”; - ciò precisato e comunque rilevato che non è dato sapere il trattamento percepito dai ricorrenti alle dipendenze del Ministero della Difesa, va ricordato che il già citato art. 59, al comma 2, dispone che all’allievo agente proveniente dai ruoli della Polizia di Stato spetta il trattamento più favorevole tra quello di cui al comma 1 e quello percepito nella qualifica di provenienza; - un’ulteriore previsione in tal senso è, altresì, prevista dall’art. 28 l. 668 del 1986 per il personale proveniente dall’amministrazione civile dell’interno; - preso, dunque, atto che alcuna previsione ricomprende i provenienti dai volontari delle Forme Armate, si perviene alla conclusione che l’Amministrazione ha correttamente operato; - a conferma di quanto detto depone ancora il rilievo che, durante il periodo del corso, gli allievi agenti non sono inseriti nel ruolo, per la connessa inapplicabilità dell’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, volto a garantire al solo “dipendente di ruolo” la conservazione di un trattamento economico già acquisito in via definitiva, ove più favorevole; - del resto, il giudice amministrativo ha già avuto modo di esprimersi in ordine a pretese del tutto identiche a avanzate dai ricorrenti, ritenendole infondate.

All’udienza pubblica del 30 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti – già “volontari di truppa in servizio permanente” nelle Forze armate, ammessi al 156° corso per allievi agenti della Polizia di Stato a seguito del superamento di un concorso riservato, indetto con decreto del Direttore generale del personale militare del Ministero della Difesa in data 23 aprile 1999 – vantano “il diritto a percepire” durante la frequenza del corso “il trattamento economico più favorevole tra quello spettante come allievi agenti e quello percepito nelle precedenti posizioni rivestite nelle forze armate” e, dunque, chiedono la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente “al pagamento delle differenze tra il trattamento di allievo agente e quello spettante con riferimento” alla precedente qualifica, “con interessi e rivalutazione”.

La pretesa avanzata dai ricorrenti non è meritevole di positivo riscontro.

1.2. Soprassedendo sul rilievo che la pretesa in discussione risulta priva di ogni supporto probatorio, atto a comprovare se ed in quale misura il trattamento rivendicato fosse effettivamente migliore di quello percepito durante il corso, il Collegio osserva che, in materia, risultano già emesse numerose pronunce sfavorevoli alla sussistenza del diritto di cui gli interessati invocano il riconoscimento.

Posto che non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9579; e, ancora, TAR Lazio, Sez. I ter, 14 gennaio 2014, n. 477; TAR Lazio, Sez. I ter, 18 novembre 2008, n. 10377), il Collegio ribadisce, pertanto, quanto segue:

- come già ricordato dall’Amministrazione, l’art. 59, comma 1, della legge n. 121 del 1981 prevede che agli allievi agenti spetta il trattamento economico fissato dal Ministro dell’Interno con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

- lo stesso art. 59 prevede sì una deroga a tale trattamento – riconoscendo l’assegnazione del “trattamento economico più favorevole” - ma con riferimento esclusivamente “agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato” (comma 2);

- tale regime derogatorio è stata poi esteso dall’art. 28 della legge n. 668 del 1986 anche al personale proveniente dai ruoli delle altre forze di polizia, come individuate dall’art. 16 della legge n. 121 del 1981, ossia dall’amministrazione civile dell’Interno, collocato in aspettativa, ma – in ogni caso - non sussistono disposizioni che consentono all’allievo agente di P.S. proveniente dalle Forze Armate di conservare durante il periodo formativo il più favorevole trattamento eventualmente percepito nella F.A. di provenienza;

- ciò detto, diviene doveroso pervenire alla conclusione che la pretesa dei ricorrenti è priva di fondamento normativo, non trovando riscontro nelle previsioni di legge che disciplinano la materia (dovendosi, tra l’altro, riconoscere l’estraneità dell’art. 39, comma 15 bis, del d.lgs. n. 82 del 2001, introdotto dall’art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2001, invocato dai ricorrenti, rispetto a quest’ultime, in ragione dell’esclusiva inerenza della previsione de qua ai corsi previsti dal d.lgs. n. 196 del 1995);

- la questione di illegittimità costituzionale, sollevata dai ricorrenti sulla base dell’asserita violazione degli artt. 76 e 3 della Costituzione, è, poi, manifestamente infondata, tenuto conto che:

a) con la legge delega n. 216 del 1992 – artt. 2 e 3 – il legislatore ha autorizzato il varo di una normativa atta a definire in maniera omogenea le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia, anche ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze Armate;

b) il principio direttivo dell’omogeneità delle discipline, fissato dal legislatore, non può essere – comunque - esteso o dilatato “fino ad includervi un puntuale e vincolante parametro dato dalla identità del trattamento economico da assicurare ai frequentatori di corsi formativi propedeutici all’accesso alle varie qualifiche (o gradi) dei ruoli delle FF.AA. o delle FF. di Polizia ad ordinamento militare a civile, né, men che mai, può essere dilatato sino a ricomprendere, come si pretende nel caso in esame, la garanzia del trattamento economico percepito durante la ferma volontaria anche durante il periodo di frequenza di corsi formativi per l’accesso alle qualifiche delle carriere iniziali delle FF. di Polizia” (in tal senso, TAR Lazio, n. 8554 del 2008);

c) alcuna violazione del principio di eguaglianza è poi ravvisabile, posto che la posizione dei soggetti provenienti dalla ferma breve o prolungata, poi ammessi ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, non è affatto identica a quella di coloro che, in quanto già appartenenti ad uno dei ruoli di una Forza di Polizia o dell’amministrazione civile dell’Interno, sono già parte di un rapporto stabile di ruolo e di pubblico impiego.

Per le ragioni su indicate, la pretesa dei ricorrenti non può essere accolta.

2. In conclusione, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 361/2003, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 12/02/2014
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Re: Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Car

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inquadrato nell’Arma dei Carabinieri, a seguito del transito, effettuato senza soluzione di continuità, dal ruolo dei V.S.P. dell’esercito italiano;

e per l’accertamento

del diritto della parte istante al pieno riconoscimento giuridico, ai fini del trattamento economico e previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di grado, del precedente servizio prestato nelle forze armate;

IL TAR LAZIO precisa:

1) - Ciò implica, in linea di principio ed in assenza di una espressa previsione normativa, che il legislatore abbia scelto di non computare il servizio del militare quando questo è prestato in diverse forze armate nel corso dello sviluppo di carriera o nel caso di modifica del rapporto di servizio.

2) - Al riguardo, si desume dalla relazione depositata che gli allievi carabinieri effettivi provenienti dai ruoli delle altre forze armate ricevono un assegno ad personam per compensare la differenza tra la retribuzione percepita prima e dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri.

3) - L’unica norma che è espressamente richiamata dal bando di concorso i cui esiti favorevoli hanno dato luogo al transito nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri è quella contenuta nell’art. 21 del citato D.Lgs. n. 82 del 2001.

4) - Infatti, l’articolo in parola dispone soltanto che
- ) - “Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

- ) - Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado.

- ) - Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo.
- ) - Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito.

- ) - Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.”.

Ricorso RESPINTO

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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19/02/2014 201402027 Sentenza 1B


N. 02027/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05942/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5942 del 2006, proposto da:
V. D., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di estremi e data sconosciuti con cui il ricorrente è stato inquadrato nell’Arma dei Carabinieri, a seguito del transito, effettuato senza soluzione di continuità, dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito italiano;

e per l’accertamento
del diritto della parte istante al pieno riconoscimento giuridico, ai fini del trattamento economico e previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di grado, del precedente servizio prestato nelle forze armate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato l’8 giugno 2006 e depositato il successivo 19 giugno, l’interessato, incorporato nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri a seguito del superamento del concorso, per titoli, per l’arruolamento di 490 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari di truppa delle Forze Armate, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio effettivamente prestata nell’Esercito prima dell’arruolamento nella predetta Arma dei Carabinieri.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che si è limitato a depositare apposita relazione e documentazione da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nella quale si eccepisce, in rito, l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposti (bando di concorso e decreto di cancellazione dai ruoli di appartenenza e perdita del grado per transito nell’Arma dei Carabinieri) e, nel merito, l’infondatezza delle censure prospettate.

All’udienza dell’8 gennaio 2014 la causa è stata posta in decisione.

Si può prescindere dall’esame delle predette eccezioni, tra l’altro rilevabili d’ufficio, stante l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Preliminarmente all’esame delle singole censure è opportuno rilevare che il transito in discussione è regolato dal combinato disposto degli artt. 27 del D.Lgs. n. 196 del 1995 - secondo cui “Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause …………f) perdita del grado” – e 60 della legge 599 del 1954, che al n. 3 del primo comma prevede “l’assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene” come causa dell’adozione del provvedimento ministeriale della perdita del grado.

Ciò implica, in linea di principio ed in assenza di una espressa previsione normativa, che il legislatore abbia scelto di non computare il servizio del militare quando questo è prestato in diverse forze armate nel corso dello sviluppo di carriera o nel caso di modifica del rapporto di servizio.

Giova poi segnalare che la stessa relazione predisposta dall’Amministrazione resistente pone in evidenza che il servizio prestato in un'altra Forza Armata ha comunque trovato riconoscimento ai fini previdenziali e retributivi.

Al riguardo, si desume dalla relazione depositata che gli allievi carabinieri effettivi provenienti dai ruoli delle altre forze armate ricevono un assegno ad personam per compensare la differenza tra la retribuzione percepita prima e dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri.

Con il primo motivo di censura la parte istante prospetta la violazione di varie norme di legge che attribuiscono valenza giuridica, ai fini della determinazione del trattamento economico e previdenziale, al servizio militare prestato: in particolare si fa espresso riferimento agli artt. 21 del D.Lgs. n. 82 del 2001, 138, comma 4, della Legge n. 312 del 1980, 77, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 237 del 1964 e 20 della legge n. 958 del 1986.

Le disposizioni di legge o regolamentari sopra richiamate vanno intese in ragione degli atti compiuti dall’amministrazione della difesa che costituiscono diretta applicazione di una prevista procedura concorsuale soggetta ad un particolare regime giuridico.

L’unica norma che è espressamente richiamata dal bando di concorso i cui esiti favorevoli hanno dato luogo al transito nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri è quella contenuta nell’art. 21 del citato D.Lgs. n. 82 del 2001.

La specifica normativa non si preoccupa affatto di equiparare ai fini economici e previdenziali il servizio prestato presso le forze armate prima del transito nell’Arma dei carabinieri.

Infatti, l’articolo in parola dispone soltanto che “Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.”.

Il significato letterale della norma sopra esposta non consente di estrapolare un principio di equipollenza come voluto dalla parte istante.

Infatti, la norma si occupa solo dello stato giuridico dei militari ammessi a frequentare i corsi formativi e per ciò stesso aventi la qualifica di allievi.

Allo stesso modo alcuna attinenza può avere la disposizione dell’art. 138, comma 4, della legge n. 312 del 1980, trattandosi di una disposizione speciale, poi abrogata con effetto dal 1 gennaio 2005, applicabile alla determinazione delle attribuzioni stipendiali per passaggio di grado.

Alcun collegamento con la censura prospettata può essere assegnato alle norme contenute nell’art. 77, commi 7 e 8, del D.P.R. 237 del 1964 poiché le stesse sono finalizzate a disciplinare solo l’aspetto dell’attribuzione di un determinato punteggio - nei concorsi per titoli - all’effettivo servizio prestato nelle Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri.

Come per i riferimenti normativi sopra esposti anche il previsto riconoscimento del servizio militare "a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità previdenziale del settore pubblico" ha poca attinenza con il caso in esame.

Infatti, la valutabilità agli effetti economici e previdenziali del servizio militare già svolto dal pubblico dipendente, ai sensi dell'art. 20 L. 24 dicembre 1986 n. 958, nell'interpretazione autentica che di esso ha dato l'art. 7 comma 1 L. 30 dicembre 1991 n. 412, deve intendersi riferita al solo servizio di leva, e non anche a quello relativo alla ferma prolungata volontaria (Cfr. TAR Puglia, Sez. II, - 7 novembre 2007 n. 2671).

Con la seconda censura si prospetta la violazione dell’art.17 del decreto legge 6 giugno 1981 n. 283.

Anche tale normativa speciale non può essere applicata al caso in esame poiché la data del 1° febbraio 1981, individuata nell'art. 17 comma 2, lett. a), D.L. n. 283/1981, relativa al riconoscimento dell'intera anzianità di carriera, si deve considerare una data non iniziale ma finale, nel senso di chiudere alla data stessa l'applicazione dei benefici di cui alla legge medesima (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12 settembre 2006 n. 5304).

Nè risultano fondate le altre doglianze con cui la parte istante richiama altre disposizioni legislative (artt. 47,comma 8, della legge n. 121 del 1981, 5, comma 6, del D.Lgs. n. 433 del 1992 e 7, comma 2, della legge n. 833 del 1961), relative al riconoscimento del servizio militare prestato in ferma volontaria o in rafferma nella Forza Armata ai fini dell’avanzamento nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nella Guardia di Finanza.

Il motivo di gravame finisce per provare semmai il contrario.

Infatti, è di tutta evidenza che la sussistenza di una specifica disposizione normativa per attribuire rilevanza ai fini dell’avanzamento in carriera del servizio militare comunque prestato, dimostra che l’equiparazione in parola è possibile solo in caso di un’espressa disposizione di legge. Ciò comporta altresì che non è possibile operare alcuna interpretazione estensiva delle singole fattispecie normative invocate.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto perché infondato.

La spese seguono, come di norma, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte istante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) a favore del Ministero della Difesa, parte resistente, e per esso all’Avvocatura dello Stato distrattaria per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2014
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Re: Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Car

Messaggio da panorama »

1) - Il ricorrente dal 4.2.1991 al 4.2.1996 ha prestato servizio nell’E. I. in qualità di militare in ferma prolungata con il grado di sergente.

2) - Il 6.10.1996, a seguito del superamento dell’apposita selezione riservata ai volontari in ferma prolungata, transitava nell’Arma dei Carabinieri, con l’attribuzione del 5° livello retributivo e con anzianità dal 1.9.1996 (data nella quale veniva incorporato).

3) - Con il presente ricorso impugna il mancato riconoscimento nel transito nell’Arma dei Carabinieri del servizio prestato nell’Esercito.

4) - l’Amministrazione intimata lo ha inquadrato nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri senza riconoscere ai fini giuridici ed economici la pregressa anzianità dallo stesso maturata nel servizio nell’Esercito come volontario in ferma prolungata.

IL TAR LAZIO scrive:

5) - Il ricorrente infatti prima di essere incorporato nell’Arma ha interrotto il rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Difesa ed è stato cancellato dai ruoli (cessazione dai ruoli dell’Esercito il 4.2.1996, incorporazione nell’Arma dei Carabinieri l’1.9.1996).

6) - Tra le due carriere quindi si è realizzata un’interruzione che ha determinato non un transito tra ruoli, ma l’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro.

7) - Questo carattere “novativo” dell’incorporazione nell’Arma dei Carabinieri fa si che al caso non possano essere applicate le disposizioni richiamate dal ricorrente, né tantomeno il principio del divieto della reformatio in pejus.

Ricorso RESPINTO.

Per completezza leggete qui sotto.
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17/02/2014 201401904 Sentenza 1B


N. 01904/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03255/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3255 del 2006, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento con il quale il ricorrente è stato inquadrato nell'Arma dei Carabinieri, nonché per il riconoscimento ai fini giuridici, economici e dell’anzianità di grado del servizio in precedenza prestato nelle Forze Armate e per la condanna del Ministero della Difesa al pagamento differenze retributive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente dal 4.2.1991 al 4.2.1996 ha prestato servizio nell’Esercito Italiano in qualità di militare in ferma prolungata con il grado di sergente.

Il 6.10.1996, a seguito del superamento dell’apposita selezione riservata ai volontari in ferma prolungata, transitava nell’Arma dei Carabinieri, con l’attribuzione del 5° livello retributivo e con anzianità dal 1.9.1996 (data nella quale veniva incorporato).

Con il presente ricorso impugna il mancato riconoscimento nel transito nell’Arma dei Carabinieri del servizio prestato nell’Esercito, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d. lgs. n. 82/2001 – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della legge n. 312/1980 – violazione e falsa applicazione dell’art. 77, commi 7 e 8 del DPR n. 237/1964 e dell’art. 20 della legge n. 958/1986;

2. violazione degli artt. 1, 35, 36, 38 e 97 della Costituzione – violazione dell’art. 17 del decro legge n. 283/1981 come convertito nella legge n. 432/1981 – disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della costituzione – violazione dei principi di omogeneità ed equiordinazione come enunciati dal legislatore nella legge delega n. 261/1992 – violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio di irreversibilità stipendiale – ingiustizia manifesta, violazione del principio di unitarietà della carriera militare.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 30.10.2013.

Il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria l’8.10.2013.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 30.10.2013.

Nella stessa udienza il ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'interesse alla decisione e di non opporsi al deposito tardivo annesso alla costituzione dell'Avvocatura dello Stato.

Ciò premesso, il ricorrente impugna il provvedimento, a suo dire non conosciuto, con il quale l’Amministrazione intimata lo ha inquadrato nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri senza riconoscere ai fini giuridici ed economici la pregressa anzianità dallo stesso maturata nel servizio nell’Esercito come volontario in ferma prolungata. Chiede di conseguenza il riconoscimento di tale anzianità e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.

Nei motivi di ricorso sostanzialmente assume che gli atti di inquadramento non gli sono mai stati notificati, che ai sensi dell’art. 138 comma 4 della legge n. 312/1980 nel transito avrebbe dovuto percepire uno stipendio corrispondente a quello goduto in precedenza, nonché l’elusione del principio della reformatio in pejus.

Il ricorso non è fondato.

A prescindere dai rilievi in ordine ad una possibile inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnativa dell’atto di inquadramento (il ricorrente evidenzia di non averlo conosciuto, ma tale prospettazione forse non può sostenersi in ordine alla conoscenza del livello stipendiale percepito nelle more di proposizione del ricorso), nel merito risulta evidente che il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa all’atto dell’inquadramento nell’Arma dei Carabinieri non può essere censurato.

Il ricorrente infatti prima di essere incorporato nell’Arma ha interrotto il rapporto di lavoro con l’Amministrazione della Difesa ed è stato cancellato dai ruoli (cessazione dai ruoli dell’Esercito il 4.2.1996, incorporazione nell’Arma dei Carabinieri l’1.9.1996).

Tra le due carriere quindi si è realizzata un’interruzione che ha determinato non un transito tra ruoli, ma l’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Peraltro i ruoli di cui è causa sono diversi (cfr. TAR Lazio, III, n. 10393/2012) e sono posti all’interno di due Armi distinte.

Questo carattere “novativo” dell’incorporazione nell’Arma dei Carabinieri fa si che al caso non possano essere applicate le disposizioni richiamate dal ricorrente, né tantomeno il principio del divieto della reformatio in pejus.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata Amministrazione nella misura complessiva di euro 2.000,00(duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 17/02/2014
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Re: Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Car

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Molto interessante ed utile.
Grazie
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Re: Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Car

Messaggio da panorama »

1) - accertamento del diritto delle parti ricorrenti al computo, sia ai fini sia giuridici che economici, della metà del servizio prestato in altre forze armate nell'anzianità di servizio presso il ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza dall'arruolamento presso la guardia di finanza;

2) - i ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Economia ed appartenenti alla guardia di finanza, impugnano il diniego opposto dall’amministrazione al riconoscimento dei servizi da loro prestati presso altre forze armate.

3) - Rileva a questo proposito il Collegio che sia l’art. 28 della legge n.53\89 che l’art.9 della legge 199\95 nel ridisciplinare la stato giuridico e la progressione della carriera avevano disposto l’abrogazione di tutte le norme in contrasto con la nuova organizzazione del lavoro sia nei Carabinieri che nella GdF.

lo dichiara irricevibile per tardività.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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25/06/2014 201400975 Sentenza 2


N. 00975/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2012, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avv. Massimiliano Aloi, Carlo Golda, con domicilio eletto presso Carlo Golda in Genova, via Ss. Giacomo e Filippo, 15/5;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza-Comando Generale, Guardia di Finanza-Comando Regionale Liguria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'accertamento
del diritto delle parti ricorrenti al computo, sia ai fini sia giuridici che economici, della metà del servizio prestato in altre forze armate nell'anzianità di servizio presso il ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza dall'arruolamento presso la guardia di finanza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza-Comando Generale e di Guardia di Finanza-Comando Regionale Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato tra il 10 e l’11 luglio 2012 e depositato il 12 successivo presso la segreteria del Tar Liguria, i ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Economia ed appartenenti alla guardia di finanza, impugnano il diniego opposto dall’amministrazione al riconoscimento dei servizi da loro prestati presso altre forze armate.

Quattro i motivi di ricorso:
1)-Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l.n.833\1961.
2)- )-Violazione e falsa applicazione della l.n.53\1989 e del Dlgs n.199\1995. Compatibilità con l’art. 7 della l.n.833\1961.
3)-Violazione e falsa applicazione dell’art.1,comma 1 del Dlgs n.179\2009.
4)-Vigenza dell’art. 7 della l.n.833\1961 fino all’entrata in vigore della l.n.35\2012 di conversione del DL n.5\2012.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate che ribadiva la legittimità dell’opposto diniego, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e la mancata indicazione dell’atto impugnato, nonché per la natura meramente confermativa degli atti impugnati.

Veniva poi avanzata una eccezione di tardività sul presupposto che tutti i ricorrenti, in occasione degli avanzamenti per anzianità ottenuti, avevano vista calcolata la propria anzianità senza considerare il servizio prestato nelle altre forze armate, mentre impugnavano soltanto ora il diniego di riconoscimento di detta anzianità.

Infine, con riferimento al solo dipendente C. C. veniva avanzata una eccezione d’inammissibilità del ricorso per avere il soggetto in questione già sottoposto al Tar del Lazio identica questione, decisa con sentenza sez. II n. 9950\2006.

All’udienza fissata per il merito, la causa veniva trattenuta in decisione dopo una breve discussione.

DIRITTO

Con il ricorso in discussione, i ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Economia ed appartenenti alla Guardia di finanza, impugnano il diniego opposto dall’amministrazione al riconoscimento dei servizi da loro prestati presso altre forze armate utile ai fini della progressione della carriera e della ricostruzione dell’anzianità di servizio.

In via preliminare il Collegio deve darsi carico di diverse eccezioni preliminari avanzate dall’Avvocatura dello Stato.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla prima eccezione, sollevata in via generale, di genericità dei motivi e di mancata indicazione dei provvedimenti impugnati, poiché, sia pure in maniera meramente assertiva, vengono indicate le norme che sarebbero state violate dall’amministrazione e la situazione giuridica da cui sarebbe stato originato il danno lamentato dai singoli ricorrenti.

Va invece accolta l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione in relazione a C. C., sia perché il dipendente ha già presentato nel 2002 ricorso d’identico contenuto presso il Tar del Lazio definito con sentenza della II sezione n. 9550\2006, sia perché, comunque, il ricorrente ha ripresentato successivamente una nuova domanda di ricostruzione della carriera, respinta dall’amministrazione nel gennaio 2012, con la conseguenza della tardività del presente ricorso, per le ragioni che vengono esposte di seguito in relazione ad altri ricorrenti.

Il Collegio ritiene difatti fondata la seconda eccezione preliminare proposta nei confronti di cinque ricorrenti (C.., C.., C.., M.. e S..) oltre a C.., che afferma l’inammissibilità del ricorso per avere i ricorrenti impugnato atti meramente confermativi.

I ricorrenti sopra indicati hanno infatti presentato autonome domande di ricostruzione della carriera, in date variabili tra il giugno e il dicembre 2011. (docc. 1,2,4,5,6).

Con nota 17\1\2012 del Comando regionale Liguria della GdF., venivano respinte le domande di riconoscimento del periodo prestato quali militari di altre forze armate, ai fini della ricostruzione della carriera, affermando che “la posizione degli interessati è già stata correttamente definita da questa amministrazione in sede di attribuzione del grado loro spettante e della relativa anzianità, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia (cfr. Dlgd n.199\95) e con appositi provvedimenti amministrativi a suo tempo notificati, si confermano integralmente i contenuti del suddetto foglio a seguito”.

Poiché il ricorso risulta notificato il 10\7\2012, ne deriva l’irricevibilità del ricorso per tardività.
La stessa sorte tuttavia va riservata anche agli altri ricorrenti, che impugnano i provvedimenti assunti dall’amministrazione in epoche risalenti, in cui il calcolo dell’anzianità, riconosciuto ai fini dell’avanzamento per anzianità, era stato fatto escludendo dal calcolo la metà del servizio prestato presso altre forze armate.

L’amministrazione, infatti, ha assunto i predetti provvedimenti secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 12\5\1995 n. 1995 che, in attuazione dell’art. 3 della l.n.216\1992 contenente la delega per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici per la GdF ha previsto nel combinato disposto dell’art.10 e della tab. B del Dlgs n.199\1995 che il periodo minimo per accedere all’avanzamento al grado di “finanziere scelto” è costituito dall’anzianità di cinque anni di servizio svolti nella GdF.

Occorre qui ricordare che la norma non è da considerarsi lesiva delle aspettative di carriera degli appartenente al corpo della GdF.

In precedenza, infatti, la qualifica di “finanziere scelto”, istituita con l.n.40\1952, prevedeva all’art.15 un’anzianità minima di nove anni di servizio per poter essere sottoposti a valutazione.

Con la nuova normativa, invece, la eliminazione della possibilità di conteggiare nei nove anni metà del tempo trascorso in altre forze armate, è stata compensata dalla riduzione a soli cinque anni dell’anzianità minima necessaria per accedere alla qualifica, privilegiando in questo modo la specificità della delicata funzione svolta dalla GdF.

L’amministrazione, conseguentemente, ha sempre assunto i provvedimenti di avanzamento maturati dopo il 1995, sulla base della nuova normativa, con il risultato della tardività del ricorso oggi presentato dai ricorrenti, per lamentare la mancata considerazione degli anni trascorsi nelle FFAA., relativo ad un calcolo delle anzianità ormai superato da quasi 20 anni.

In conclusione non può non essere ricordata la circostanza che la materia dello stato giuridico e degli avanzamenti dei vice-brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa della GdF. è stata completamente ridisciplinata con la legge n.53\1989. Per quello che qui interessa l’art. 13 ha stabilito che l’avanzamento ai gradi di finanziere scelto, appuntato ed appuntato scelto avvengano al compimento di cinque anni di servizio effettivo nell’arma, in ciascuna delle qualifiche indicate valorizzando esclusivamente l’anzianità effettiva.

E’ proprio in relazione a questa precisa scelta del legislatore, attuata per garantire la specificità e la professionalità degli appartenenti al corpo della GdF., che va negata - nonostante la sopravvivenza formale, ad opera del cd.”salva-leggi” (l. n.179\2009) - la dedotta specificità ed applicabilità dell’art.7 della legge n.833\61.

Rileva a questo proposito il Collegio che sia l’art. 28 della legge n.53\89 che l’art.9 della legge 199\95 nel ridisciplinare la stato giuridico e la progressione della carriera avevano disposto l’abrogazione di tutte le norme in contrasto con la nuova organizzazione del lavoro sia nei Carabinieri che nella GdF.

Per il principio basilare della successione delle leggi nel tempo, una normativa speciale sopravvive alla normativa generale successiva se non può dirsi (per il contenuto e la lettera di essa) che quest'ultima (la normativa generale) esprima la volontà di abrogare la legge speciale anteriore, ovvero ancora ove le due normative risultino in insanabile contrasto. (CGA 28\2\2013 n.295).

Nel caso di specie deve pertanto negarsi l’ultrattività della norma invocata, poiché il nuovo regime, non ammette più alcuna sommatoria di esperienze diverse per la progressione di carriera, che la ratio della nuova disciplina ancora ad un percorso professionale di valorizzazione delle esperienze maturate esclusivamente all’interno della Guardia di Finanza.

Da ultimo va ricordato che con DL.9\2\2012 n.5 è stato anche formalmente abrogato l’articolo 7 posto a base di tutti e quattro i motivi di censura.

Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per le ragioni indicate in motivazione.

Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’incertezza derivante dalla sopravvivenza formale di una norma inapplicabile.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Car

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Ricorso PolStato x Esercito

diniego dell'istanza di attribuzione dei benefici ex art. 20 l. 958/1986 e art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
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30/09/2014 201400345 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/06/2014


Numero 03033/2014 e data 30/09/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 giugno 2014

NUMERO AFFARE 00345/2014

OGGETTO:
Ministero dell'interno -Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor V. T., avverso il diniego dell'istanza di attribuzione dei benefici ex art. 20 l. 958/1986 e art. 3, comma 57, l. n. 537/1993;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/UC26432/2647/PP in data 04/02/2014 con la quale il Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;

Premesso:

L’assistente capo della Polizia di Stato signor V. T. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del Capo della Polizia del 24/9/2012, notificato il 5/11/2012 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso in precedenza esperito contro il diniego opposto alla sua richiesta di attribuzione dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 24/12/1986 n. 958 e dall’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, in relazione al servizio militare precedentemente prestato presso l’Esercito italiano ed al passaggio di carriera da un’Amministrazione statale ad un’altra.

Avverso l’atto impugnato sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione di legge (art. 3 Cost.), violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. n. 958 del 1986, così come interpretato dall’art.7, comma 1, l. n. 412 del 1991 e violazione di legge (art. 3 Cost.), comma 4, della l. n. 343 del 1980 e della circolare ministeriale n. 333-G bis 40 del 28/7/1994;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della legge n. 668/1986, in relazione all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 150/1987, istitutivo della retribuzione individuale di anzianità (RIA), come modificata dall’art. 3 del d.P.R. n. 147 del 1990;

3) violazione di legge (art. 3, 36 e 38 comma 2 e 97 Cost.), eccesso di potere sotto svariati profili in relazione all’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 335 del 1982 e art. 2, comma 22 bis del d.l. 21/9/87, n. 387 e perdita di chance in relazione alla maggiorazione di cui all’art. 9, comma 4, del d.P.R. 17/1/1990 n. 44;

4) Violazione di legge (art. 36 e 97 comma 3 Cost.), Eccesso di potere sotto svariati profili in relazione all’art. 43 comma 7 L. n. 121 del 1981, in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 335 del 1982 e all’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 147/1990;

5) Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione all’art. 202 del d.P.R. 10/1/57 n. 3, come modificato dall’art. 3, comma 57, l. n. 537/1993.

Il Ministero richiedente ha controdedotto contestando la fondatezza delle proposte censure.

Il ricorrente ha presentato memoria di replica, rimasta senza riscontro da parte delle Amministrazioni controinteressate.

Considerato:

Il signor V. T. veniva ammesso alla ferma volontaria nella Scuola allievi sottufficiali di Viterbo dell’Esercito italiano a decorrere dal 6/9/1984 e in data 6/9/1985 veniva nominato sergente in ferma volontaria.

Il 14/11/1988, avendo partecipato e superato il concorso pubblico per 3000 agenti della Polizia di Stato, veniva ammesso a frequentare il 115^ corso per allievi della Polizia di Stato e veniva conseguentemente congedato dall’Esercito italiano dopo aver prestato servizio militare per anni 4, mesi 2 e giorni 7 (di cui un anno come leva obbligatoria).

A decorrere dal 14/5/1989 gli veniva attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di agente in prova (IV livello retributivo).

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del servizio militare prestato presso l’Esercito italiano anteriormente all’ingresso nei ruoli della Polizia di Stato e in accoglimento di tale richiesta, in applicazione degli artt. 51 della legge n. 668 del 1986 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970, veniva promosso alla qualifica di agente scelto a decorrere dal 14/11/91 a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, anziché dal 14/11/93.

Invero, il periodo di servizio militare veniva considerato nella sola misura utile al conseguimento della promozione (2 anni), escludendosi dal computo il “servizio di leva” (6/9/84-5/9/85) in quanto non configurante un rapporto di pubblico impiego.

Il signor T… richiedeva, con diverse istanze, il riconoscimento del servizio militare ai fini dell’attribuzione del beneficio della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), introdotta per la Polizia di Stato con l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 150 del 1987.

Con varie note la Questura di Oristano respingeva le richieste di riesame, da ultimo con la nota del 29/5/2012, impugnata in sede gerarchica avanti al Capo della Polizia con esito negativo e oggetto del presente ricorso straordinario.

Le censure avanzate dal ricorrente sono infondate.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 20 della l. 24 dicembre 1986, n. 958 (“ Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”) esso appare infondato.

Si osserva, infatti, che la norma, prima di essere definitivamente abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 840, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 a decorrere dal 9/10/2010 (art. 2272, comma 1, del medesimo d.lgs.) è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore con l’art. 7 della l. n. 412/1991, in base alla quale il servizio militare valutabile ai sensi del citato art. 20 è stato limitato esclusivamente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/86, nonché a quello prestato successivamente (primo comma), mentre è prevista la cessazione degli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, con riassorbimento delle somme già erogate con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza (terzo comma).

Detta normativa ha superato il vaglio della Corte costituzionale (ord. n. 16-30 dicembre 1998, n. 467) che ha dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva prestato servizio nell’Esercito italiano dal 6/9/1984 al 13/11/1988, ma solo il primo anno (6/9/84-6/9/85) era stato svolto in posizione di leva. Peraltro, alla data di entrata in vigore della l. n. 958/1986 (30 gennaio 1987) detto servizio era già stato integralmente svolto e, pertanto, non computabile ai fini del beneficio previsto dalla legge (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 910 del 1995; Cass. Civ. Sez. lavoro, n. 7492 del 1993).

Né correttamente l’Amministrazione ha valutato quale servizio utile ai fini della legge. n. 958/1986 i periodi di ferma volontaria svolti presso le Forze armate.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 51 della legge n. 668 del 1986, in relazione all’art. 13 del d.P.R. n. 150/87, istitutivo della retribuzione individuale di anzianità, esso appare infondato, avendo l’Amministrazione compiutamente comprovato l’avvenuto riconoscimento e computo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, del servizio militare precedentemente prestato nell’Esercito italiano (anticipata promozione ad agente scelto dal 14/11/91, con relativo trattamento economico).

Analogo riconoscimento è avvenuto ai fini dell’attribuzione del beneficio, con decorrenza 2/1/2003, dell’assegno di funzione di cui all’art.1 del d.P.R. n. 348 del 2003 per aver complessivamente maturato con il computo del servizio militare pregresso 17 anni di servizio.

Circa, poi, il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa così riconosciuta ai fini del conferimento dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 147/90, va ritenuta la infondatezza della censura in quanto detta norma prevedeva, alla data del 1/1/89, l’attribuzione dell’incremento della R.I.A. in favore del solo personale della Polizia di Stato che avesse prestato servizio nel periodo 1/1/87- 31/12/88, laddove a tale data il signor T… non risultava ancora in servizio, frequentando il corso per allievo agente di cui all’art. 48 della L. n. 121/81 e percependo il diverso e speciale trattamento economico di cui all’art. 59 comma 1 della predetta legge.

Ugualmente infondate le censure di disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia che aveva prestato servizio coma “guardia di pubblica sicurezza ausiliaria” o come “agente ausiliario” prima dell’assunzione nei ruoli ordinari, attesa la diversità giuridica delle posizioni confrontate.

Vanno, altresì, respinte le censure attinenti alla mancata applicazione dell’istituto dell’allineamento stipendiale ex art. 2, comma 22 bis, d.l. n. 387/87, abrogato ad opera del d.l. n. 384/92, convertito in L. 348/92, e quella attinente la mancata applicazione della maggiorazione R.I.A. di cui all’art.9 del d.P.R. n. 44/90, concernente il solo personale del Comparto ministeri ed altre specifiche categorie.

Va, infine, respinta la censure incentrata sul mancato riconoscimento di un assegno perequativo ai sensi dell’art. 3, comma 57, L. n. 537 del 1993, in quanto il trattamento economico da confrontare al momento del passaggio dall’Esercito italiano alla Polizia di Stato è quello previsto dall’art. 43 della legge. n. 121 del 1981, rispetto al quale il trattamento economico percepito presso le Forze armate risulta inferiore, non potendosi computare nello stesso le indennità operative, che non costituiscono trattamento stipendiale fondamentale.

Per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
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Re: Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Car

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i ricorrenti sono stati inquadrati nell’Arma dei Carabinieri, a seguito del transito, effettuato senza soluzione di continuità, dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano;

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05/11/2014 201411108 Sentenza 1B


N. 11108/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2006, proposto da:
Tignola Antonio, Buono Vincenzo, Di Cara Giuseppe, Dimiccoli Gennaro, Disabato Michele, Esposito Raffaele, Ferrara Antimo, Foti Rosario, Giuffrida Vincenzo, Guttagliere Vincenzo, Lenoci Andrea, Lo Giudice Fabio, Mancuso Alberto, Marchitelli Giuseppe, Merola Simone, Occhipinti Francesco, Spedicati Francesco, Vadacca Luca, Valenti Roberto Antonino, Vigliotta Massimo, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;

contro
il Ministero della Difesa, il Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri ed il Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale militare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, intimati e non costituiti in giudizio;

per l’annullamento
- del provvedimento, di estremi e data sconosciuti, mai notificato, con cui i ricorrenti sono stati inquadrati nell’Arma dei Carabinieri, a seguito del transito, effettuato senza soluzione di continuità, dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito Italiano;
- di ogni atto presupposto e consequenziale, comunque connesso;

nonché per il riconoscimento
del diritto dei ricorrenti al pieno riconoscimento giuridico, ai fini del trattamento economico e previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di grado, del servizio prestato nelle Forze Armate antecedentemente all’inquadramento nell’Arma dei Carabinieri;

e per la condanna
del Ministero della Difesa alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, delle differenze economiche dovute al differente inquadramento, a far data dal transito nell’Arma dei Carabinieri, con interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, avendo prestato servizio militare sia di leva sia volontario (ferma), nel 2002 hanno partecipato al concorso pubblico, per titoli, per l’arruolamento di 490 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, risultandone vincitori.

In proposito occorre rilevare che l’art. 11 del bando di tale concorso prevedeva espressamente l’applicazione delle norme contenute nell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2001, il quale, a sua volta, ha modificato l’art. 39 del d.lgs. n. 196/1995. Quest’ultima disposizione (nelle more abrogata), in particolare, nel testo risultante dalla suddetta modifica, stabiliva: “Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso… ove in possesso di grado, lo perde all’atto dell’assunzione della qualità di allievo”, mentre solo “qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito”, ipotesi quest’ultima che, tuttavia, non ricorre nella specie.

Con il presente ricorso gli stessi chiedono l’annullamento dei provvedimenti di inquadramento, i cui estremi, in quanto asseritamente sconosciuti, non sono ivi riportati, nonché il riconoscimento del diritto, ai fini del trattamento economico e previdenziale ed altresì dell’anzianità di grado, del precedente servizio prestato nelle Forze Armate e la condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione, in loro favore, delle differenze economiche dovute al differente inquadramento.

Essi lamentano al riguardo di essere stati inquadrati nell’Arma dei Carabinieri, all’atto di assunzione, solo al 5° livello retributivo, con l’anzianità computata dalla data di incorporamento ed il livello ed il grado dalla data solo del 15.4.2004.

Deducono: violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2001 – eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 138 della legge n. 312/1980 – violazione e falsa applicazione dell’art. 77, commi 7 ed 8, del d.P.R. n. 237/1964 e dell’art. 20 della legge n. 958/1986 – violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6, del bando di concorso pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale n. 66 del 20.8.2002 – vizio di logicità e ragionevolezza.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, le norme di cui lamentano la violazione attribuirebbero valenza giuridica al servizio militare ai fini della determinazione del trattamento economico e previdenziale e, in generale, dell’inquadramento del dipendente.

L’Amministrazione, regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita.

Il presente ricorso è stato dichiarato perento, ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle norme transitorie di cui all’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010, con il decreto n. 1930 del 15.2.2012.

Tempestivamente, ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione normativa, è stata depositata in Segreteria e notificata alla parte resistente la dichiarazione di interesse ad una decisione nel merito sul ricorso e, perciò, con il decreto n. 25108 del 26.11.2013, è stato revocato il predetto decreto di perenzione n. 1930/2012.

Introitato il ricorso nella pubblica udienza del 17.6.2014, il Collegio ha nel corso della camera di consiglio ravvisato la possibilità di porre a fondamento della propria decisione una questione rilevata d’ufficio, individuando profili di inammissibilità.

Perciò, con ordinanza collegiale n. 7182 depositata il 7.7.2014, adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dato tale comunicazione, in primo luogo evidenziando che, posto che in via generale l’azione volta all’accertamento del diritto all’inquadramento in una qualifica superiore ed al conseguente riconoscimento di un’anzianità è inammissibile, in considerazione del fatto che la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, per cui ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo attraverso tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono illegittimamente incidenti su tali posizioni (cfr., ex multis, Cons.St. sez. III 4.9.2013, n. 4412; T.a.r. Sicilia - Catania sez. II 16.1.2013, n. 66), nella specie non vale a rendere ammissibile il ricorso il giudizio di annullamento pure azionato, essendo stato questo proposto in via del tutto generica avverso non meglio individuati provvedimenti di inquadramento, mentre era preciso onere dei ricorrenti acquisirli ed impugnarli nel termine decadenziale stabilito ex lege. Ha poi rilevato che in ogni caso la lesione paventata dagli stessi era determinata e percepibile direttamente dal menzionato art. 11 del bando di concorso, che faceva espresso rinvio all’art. 21 del d.lgs. n. 82/2001 e di cui è stata fatta concreta applicazione nei loro riguardi, e, pertanto, tale disposizione avrebbe dovuto essere gravata, mentre ciò non è avvenuto.

Con la medesima ordinanza si è assegnato alle parti un termine per il deposito di eventuali memorie in relazione a quanto sopra rilevato.

In data 23.7.2014 ricorrenti hanno depositato una memoria, nella quale hanno rilevato che gli atti di inquadramento, che comunque hanno impugnato, non sono mai stati loro notificati.

Hanno poi affermato che la perdita del grado, percepibile già dal bando, sarebbe ininfluente rispetto alle proprie pretese, di riconoscimento del periodo di servizio militare svolto ai fini retributivi e previdenziali, ed al riguardo hanno invocato il principio di divieto di reformatio in peius.

Riunitosi nuovamente il Collegio nella camera di consiglio del 9.10.2014, lo stesso, all’esito delle deduzioni depositate in giudizio, ha poi deciso nei modi di seguito indicati.

In ordine al primo profilo di inammissibilità evidenziato, attinente alla mancata impugnativa degli atti di inquadramento, indicati in maniera del tutto generica, senza gli estremi identificativi, va detto che in effetti, come i ricorrenti hanno rimarcato, un’impugnativa c’è, seppure detti provvedimenti non sono specificamente individuati né tanto meno allegati, ma ciò è imputabile alla condotta dell’Amministrazione, che non ha mai provveduto alla loro notifica nei confronti degli interessati. Sul punto è da dire che essa non si è affatto difesa, determinandosi a non costituirsi in giudizio, per cui, sotto detto profilo, il ricorso è ammissibile ed anche tempestivo, non essendo possibile individuare un “dies a quo” per proporre l’impugnativa in parola, in assenza di notifica.

Tale affermazione vale a rendere senz’altro ammissibile la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio militare sotto gli aspetti economico e previdenziale.

Diversamente vale per l’inquadramento giuridico.

In proposito, occorre rilevare che il bando di concorso, all’art. 11, prevedeva espressamente l’applicazione delle norme contenute nell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2001, il quale, a sua volta, ha modificato l’art. 39 del d.lgs. n. 196/1995. Quest’ultima disposizione (nelle more abrogata), in particolare, nel testo risultante dalla suddetta modifica, stabiliva: “Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso… ove in possesso di grado, lo perde all’atto dell’assunzione della qualità di allievo”, mentre solo “qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito”, ipotesi quest’ultima che, tuttavia, non ricorre nella specie.

La disposizione appena richiamata comporta che nessuna rilevanza può attribuirsi al periodo di ferma ai fini dell’inquadramento giuridico e, pertanto, ove i ricorrenti avessero voluto contestare tale statuizione, avrebbero dovuto tempestivamente impugnare in parte qua il bando stesso, il che invece non risulta essere stato fatto.

Quanto alla pretesa dei ricorrenti a vedersi riconoscere il periodo di ferma ai fini retributivi e previdenziali, occorre richiamare la sentenza della Sezione n. 369 del 13.1.2014, che ha deciso un caso analogo, respingendo il ricorso, dalla quale non si ha motivo di discostarsi.

Ivi si evidenzia che rispetto al periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ex artt. 5, 6 e 12, l. n. 226 del 2004), integrante rapporto di servizio a tempo determinato, il concorso per titoli ed esami per l’immissione nelle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare segna una cesura, costituendo strumento di accesso alla nuova carriera.

Nel caso di inserimento per concorso del volontario nella carriera militare ordinaria, dunque, nessun principio generale dell’ordinamento ne impone la valutazione dell’attività pregressa, in assenza di una scelta legislativa in tale direzione, ai fini del nuovo inquadramento funzionale di carriera, non solo sul piano giuridico, ma anche su quelli economico e previdenziale.

In conclusione il ricorso va in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Le spese di lite possono compensarsi integralmente tra le parti, in ragione della particolarità della questione esaminata.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 17 giugno 2014 e 9 ottobre 2014, con l’intervento dei Magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
panorama
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Re: Transito dal ruolo dei V.S.P. dell’E.I. all'Arma dei Car

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Egr, colleghi CC.,
molti giovani colleghi, si chiedono come fare per riunire gli anni di servizio prestati nelle Forze Armate o Forze di Polizie, essendo che oggi prestano servizio nell'Arma dei Carabinieri, ebbene, nel nostro portale Leonardo c'è questa notizia:
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Domanda:
Ho svolto il servizio militare di leva nell’Esercito (o presso altre Forze Armate o Corpi di Polizia e Vigili del Fuoco). Cosa devo fare per riunire questo servizio a quello che svolgo nell’Arma?


Risposta:
Nulla, se il servizio svolto risulta trascritto sul Foglio Matricolare/Stato di Servizio.
In caso contrario, occorre effettuare la richiesta di variazione matricolare tramite il proprio reparto di appartenenza, a mezzo del noto applicativo S.I.G.Ma.
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