rafferma vfp4

Feed - ESERCITO

Rispondi
dario86
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer dic 15, 2010 7:16 pm

rafferma vfp4

Messaggio da dario86 »

sono un ex militare, congedato da poco tempo in quanto non mi è stata accettata la domanda di rafferma biennale vfp4. Motivo della non ammissione alla rafferma è stato quello di avere a mio carico un procedimento penale con coseguente rinvio a giudizio.Naturalmente ho informato, con tutta la documentazione possibile, il comando e di conseguenza la direzione generale concorsi di Roma di tutta la vicenda, nella quale si intuisce in maniera evidente che sono la parte lesa, ma tutto ciò non è servito in quanto nel bando, come motivo di esclusione dalla rafferma biennale, risulta la dicitura " non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi". Questa è la mia domanda: è possibile essere escluso a priori da un concorso quando non si sa ancora l'esito un procedimento penale, quindi ancora innocente, o per di più dove nei documenti è evidente il contrario??? presentando un ricorso è possibile vincerlo pur andando contro quello che dice il bando???


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: rafferma vfp4

Messaggio da panorama »

Il Ministero della Difesa perde l'Appello.
-------------------------------------------------

1) - ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in s.p.e.

2) - procedimento penale per delitto non colposo (condizione ostativa ai sensi del § 3.a della circolare ministeriale n. 835398 del 4 marzo 2014, che disciplina la procedura di transito)

Il CdS precisa:

3) - secondo la giurisprudenza più recente della Sezione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi (alla sentenza n. 4495/2014, ricordata dal T.A.R., si aggiungano quelle conformi 22 giugno 2016, n. 2753, e 24 dicembre 2015, n. 5836, nonché l’ordinanza 18 novembre 2015, n. 5162),
- ) - l'immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non è sussumibile nel concetto di “reclutamento” ex art. 635 c.o.m.; di conseguenza, a essa non possono applicarsi le cause di esclusione "automatiche" previste dal comma 1, lett. g), della medesima disposizione;

N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto per una miglio valutazione dei fatto.
--------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201802284
– Public 2018-04-17 -


Pubblicato il 17/04/2018

N. 02284/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00289/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2017, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Ruocco e Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso lo studio Marco Trevisan in Roma, via Ludovisi, 35;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia - sede staccata di Brescia, sezione I, 8 giugno 2016, n. 161.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Cesaroni e l’avvocato Fienga, su delega dell’avvocato Maffettone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel 2009 il signor -OMISSIS- è stato arruolato nell’Esercito come VFP4.

2. In data 28 maggio 2013, nelle more dell’indizione delle procedure di transito, è stato ammesso con riserva alla rafferma.

3. In data 11 marzo 2014 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in s.p.e.

4. Accertato che il militare era imputato in un procedimento penale per delitto non colposo (condizione ostativa ai sensi del § 3.a della circolare ministeriale n. 835398 del 4 marzo 2014, che disciplina la procedura di transito), il Ministero della difesa ha respinto la domanda (provvedimento del 31 ottobre 2014) e lo ha posto in congedo illimitato a partire dal 28 maggio 2013, con scioglimento in senso negativo della riserva (provvedimento del 4 novembre 2014).

5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti a lui avversi nonché, con atto di motivi aggiunti, la graduatoria finale della procedura di transito.

6. Dopo vari provvedimenti cautelari del T.A.R. competente, è stato collocato con riserva tra i vincitori della selezione e immesso, sempre con riserva, nel ruolo s.p.e. con il grado di primo caporal maggiore.

7. Con sentenza 8 giugno 2016, n. 161, il T.A.R. per la Lombardia - sede staccata di Brescia, sez. I, affermata la propria competenza territoriale, ha accolto il ricorso, compensando fra le parti le spese di giudizio.

7.1. Sulla scorta della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4495), il Tribunale territoriale ha considerato irrazionale equiparare le procedure per la prima immissione [ex art. 635, comma 1, lett. g), c.o.m.] e quelle per la progressione di carriera. Un vero e proprio reclutamento sarebbe previsto solo per l’ammissione alle qualifiche di VFP1 e VFP4, mentre i passaggi successivi (ingresso nei ruoli dei volontari in s.p.e. o, in alternativa, ammissione alla prima e poi alla seconda rafferma biennale) sarebbero prefigurati come normali sviluppi di carriera, ad impedire i quali sarebbe necessaria una condanna penale definitiva o una sanzione disciplinare di stato.

7.2. In conclusione, il T.A.R. ha annullato i provvedimenti impugnati, consolidando la posizione acquisita dal ricorrente e facendo salvo l’eventuale riesame in sede disciplinare da parte dell’Amministrazione militare.

8. Il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la sentenza n. 16/2016, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

8.1. Il primo giudice avrebbe errato nel porre a fondamento della propria decisione l’art. 635 c.o.m., laddove verrebbe in questione l’art. 704 c.o.m. che, per l’immissione nel ruolo dei volontari in s.p.e., rinvia alle modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa. A sua volta, il d.m. 8 settembre 2009 [art. 4, comma 1, lett. b)] porrebbe come requisito per l’immissione in ruolo, fra gli altri, l’assenza di rinvii a giudizio in procedimenti penali per delitti non colposi e analogamente disporrebbe, per il caso di imputazione, la successiva circolare disciplinante la materia. La presenza di un rinvio a giudizio in procedimenti penali per delitti non colposi impedirebbe il consolidarsi del rapporto con il militare e l’esclusione impugnata discenderebbe immediatamente da tali presupposti normativi, in disparte comunque il dato che le circostanze esposte sarebbero incompatibili con il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dalla normativa di settore.

9. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere all’appello che ritiene inammissibile e infondato, in quanto il d.m. del 2009 non sarebbe neppure citato dalla circolare del 2014, sarebbe da considerarsi superato e inapplicabile ex art 2267 c.o.m. e la circolare - che avrebbe natura provvedimentale solo nella parte di indizione della procedura e di indicazione dei posti disponibili - di per sé non sarebbe vincolante per i destinatari e potrebbe essere disapplicata anche su iniziativa del giudice e senza onere di impugnazione della parte privata. La presunta perdita dei requisiti di qualità morali e di condotta sarebbe una inammissibile ipotesi di integrazione postuma dei provvedimenti impugnati.

9.1. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il militare ha poi riproposto i motivi del ricorso introduttivo del giudizio assorbiti in primo grado:

a) difetto di notifica del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale e omessa comunicazione del relativo avvio di procedimento;

b) violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento, non potendosi applicare all’immissione in s.p.e. conseguente a ferma quadriennale le cause di esclusione automatiche ex art. 635, comma 1, lett. g), c.o.m.;

c) violazione del principio costituzionale della presunzione di innocenza;

d) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, posto che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in assenza di una pronunzia penale definitiva nei confronti di un soggetto che avrebbe sempre riportato note caratteristiche eccellenti.

10. Alla camera di consiglio del 9 marzo 2017, sull’accordo delle parti, la causa è stata rinviata al merito.

11. Le parti non hanno depositato ulteriori memorie.

12. All’udienza pubblica del 1° febbraio 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

13. L’appello dell’Amministrazione è infondato alla luce delle considerazioni che seguono:

a) secondo la giurisprudenza più recente della Sezione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi (alla sentenza n. 4495/2014, ricordata dal T.A.R., si aggiungano quelle conformi 22 giugno 2016, n. 2753, e 24 dicembre 2015, n. 5836, nonché l’ordinanza 18 novembre 2015, n. 5162), l'immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non è sussumibile nel concetto di “reclutamento” ex art. 635 c.o.m.; di conseguenza, a essa non possono applicarsi le cause di esclusione "automatiche" previste dal comma 1, lett. g), della medesima disposizione;

b) non può essere opposta la mancata impugnazione degli atti presupposti dei provvedimenti gravati in mancanza di uno specifico motivo di appello al riguardo e comunque perché:

I) il d.m. del 2009 non è neppure richiamato nelle premesse della circolare del 2014, quasi che la stessa Amministrazione abbia aderito alla tesi, prospettata ora dalla parte privata, dell’avvenuto “superamento” del d.m. per incompatibilità con le previsioni del c.o.m. a norma dell’art. 2267 del medesimo codice, e inteso disciplinare la procedura con la circolare in attesa dell’adozione di un nuovo atto amministrativo a carattere generale (il che avrebbe condotto a diverse conseguenze: v. l’ordinanza cautelare della Sezione 31 agosto 2016, n. 3507);

II) la circolare non risulta impugnata con il ricorso di primo grado (diversamente da quanto avvenuto nei precedenti sopra citati, anche se si tratta di un distinguishing che l’Amministrazione non coltiva), ma la circostanza non è determinante posto che, per un consolidato e risalente indirizzo giurisprudenziale - e indipendentemente dal carattere provvedimentale o no della circolare stessa - le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d'ufficio dal giudice amministrativo ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario, come sarebbe appunto nel caso di specie (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877; sez. IV, 13 settembre 2012, n. 4858; sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4859; sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2916; sez. V, 30 aprile 2014, n. 2268; sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 30; sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 310; sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478; sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5047);

c) l’asserita mancanza del possesso della qualità morali e di condotta non può giustificare ex post il provvedimento impugnato, trattandosi di una non consentita integrazione postuma della motivazione;

d) come ha rilevato il primo giudice, e ancor prima questo Consiglio di Stato nelle decisioni rammentate, l’eventuale interesse pubblico a non mantenere nei ranghi il militare imputato, ancor prima di una sentenza penale di condanna definitiva, può avere tutela nell’esercizio del potere disciplinare, sino alla irrogazione di una sanzione di stato.

14. Dalle considerazioni che precedono discende che, come anticipato, l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

15. Considerato che la giurisprudenza sul punto controverso si è consolidata solo in epoca recente, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Paolo Troiano





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Rispondi