da Roberto Mandarino » ven dic 04, 2009 11:21 am
Grazie per la fiducia..
Ti consiglio di chiedere anche l'assegno di incollocabilità, questo è di un importo consistente e viene rilasciato soltanto a determinate condizioni che credo possano ravvisarsi nel tuo caso specifico.
Saluti Roberto
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Questa è la spiegazione di cos'è l'assegno di incollocabilità (che pochi conoscono).
Esso è previsto dall'art.104 del T.U. DPR 1092/73, per i tutti i pubblici dipendenti ed è regolamentato dall'art. 20 del DPR. 915/78 così come modificato dall'art. 12 della L. 9/80, dall'art. 5 del DPR. 834/81 e dall'art 1 della L. 656/86. Tali norme prevedono che:
- l'Assegno di Incollocabilità è concesso esclusivamente su domanda dell'interessato rivolta
all'Amministrazione di appartenenza;
- riguarda i militari mutilati ed invalidi di guerra o per servizio con diritto a Pensione Privilegiata Ordinaria dalla 2^ alla 8^ Cat. della Tab. "A" che siano Incollocabili, in quanto per la natura ed il grado d'invalidità "possono essere di pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei compagni di lavoro, oppure alla sicurezza degli impianti" e che risultano effettivamente incollocabili;
- è attribuita in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65° anno di età, appunto un "assegno di incollocabilità" nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla 1^ Cat. della Tab. "A" (senza superinvalidità), e quello complessivo di cui sono titolari, esclusa: l'Indennità di Accompagnamento e di Assistenza; con l'aggiunta dell'Assegno di Superinvalidità di cui alla Tab. "E" lettera "H";
- è concessa per un periodo da 2 a 4 anni, al termine del quale e dopo accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva;
- ai sensi dell'art. 20, ultimo comma del DPR. 915/78, agli invalidi che fino al 65° anno abbiano fruito dell'Assegno di Incollocabilità, viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, un Assegno di pari importo a titolo "compensativo" per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria;
- gli invalidi provvisti di Assegno di Incollocabilità, sono assimilati a tutti gli effetti, a quelli ascritti alla 1^ Categoria della Tab. "A".
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.