METODO DI CALCOLO PER LA PENSIONE.

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nannifer100569

METODO DI CALCOLO PER LA PENSIONE.

Messaggio da nannifer100569 »

Buongiorno
continuo a ringraziarvi per il servizio che rendete e per la vostra disponibilità e professionalità per chi come me ha poca esperienza nel settore amministrativo ma ci vorrebbe capire qualcosa sopratutto quando si avvicina la pensione.

Il calcolo della pensione viene elaborato secondo dei calcoli sui periodi svolti durante il servizio, e durante i periodi di assenza, di seguito vi elenco i miei dubbi:

a) PERIODO DI SUPERVALUTAZIONE: dovrebbe essere il benerificio di un periodo di 5 anni massimo, che lo stato riconosce a noi militari da aggiungere ai periodi di servizio svolti , ( per esempio chi ha 31 anni di servizio dalla data di incorporazione ad oggi aggiungendo 5 anni andrebbe a 36). Ma NON VANNO SOMMATI i periodi di malattia oltre il 15 giorno giusto? poi c'è la differenza se si è stati in reparti operativi o no... ho un po di confusione scusatemi. Per esempio io ho 31 anni di servizio ma non ho ancora 5 anni di supervalutazione.

b) RISCATTO AI FINI DELLA BUONAUSCITA: SERVE SOLO SI SOLI FINI DELLA BUONASCITA dovrebbe significare che se NON paghi il riscatto con 30 anni di servizio per esempio vai in pensione con una pensione retributiva di 35 anni di contributi ed una BUONAUSCITA DI 30 ANNI. Anche in questo caso ai periodi da riscattare andrebbero tolti i periodi di assenza ed altro ancora oltre il 15 giorno;

c) TRASCINAMENTO: in questo calcolo vengono conteggiati i periodi svolti nei reparti operativi e le assenza oltre il 15 giorno NON vengono conteggiate, anche i periodi di frequenza corsi. MA NON HO CAPITO A COSA SERVE.

Potete elencarmi anche i decreti e normative che spiegano gli argomenti di cui sopra.
Grazie ancora.
SALUTI


gino59
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Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: METODO DI CALCOLO PER LA PENSIONE.

Messaggio da gino59 »

nannifer100569 ha scritto:Buongiorno
continuo a ringraziarvi per il servizio che rendete e per la vostra disponibilità e professionalità per chi come me ha poca esperienza nel settore amministrativo ma ci vorrebbe capire qualcosa sopratutto quando si avvicina la pensione.

Il calcolo della pensione viene elaborato secondo dei calcoli sui periodi svolti durante il servizio, e durante i periodi di assenza, di seguito vi elenco i miei dubbi:

a) PERIODO DI SUPERVALUTAZIONE: dovrebbe essere il benerificio di un periodo di 5 anni massimo, che lo stato riconosce a noi militari da aggiungere ai periodi di servizio svolti , ( per esempio chi ha 31 anni di servizio dalla data di incorporazione ad oggi aggiungendo 5 anni andrebbe a 36). Ma NON VANNO SOMMATI i periodi di malattia oltre il 15 giorno giusto? poi c'è la differenza se si è stati in reparti operativi o no... ho un po di confusione scusatemi. Per esempio io ho 31 anni di servizio ma non ho ancora 5 anni di supervalutazione.

b) RISCATTO AI FINI DELLA BUONAUSCITA: SERVE SOLO SI SOLI FINI DELLA BUONASCITA dovrebbe significare che se NON paghi il riscatto con 30 anni di servizio per esempio vai in pensione con una pensione retributiva di 35 anni di contributi ed una BUONAUSCITA DI 30 ANNI. Anche in questo caso ai periodi da riscattare andrebbero tolti i periodi di assenza ed altro ancora oltre il 15 giorno;

c) TRASCINAMENTO: in questo calcolo vengono conteggiati i periodi svolti nei reparti operativi e le assenza oltre il 15 giorno NON vengono conteggiate, anche i periodi di frequenza corsi. MA NON HO CAPITO A COSA SERVE.

Potete elencarmi anche i decreti e normative che spiegano gli argomenti di cui sopra.
Grazie ancora.
SALUTI
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La decurtazione di malattia non incide sulla pensione (Circolare Inpdap 13/2009).-

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare
Art. 905 c.8.Infermità temporanea
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero
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Stralcio della Circolare Inpdap nr.19 del 18/09/2009.-
3.4 Maggiorazione dei servizi
L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);
• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.-

3.5 Valorizzazione diploma di laurea
Si fa presente, inoltre, che nei confronti degli Ufficiali si applica l’articolo 32 del Testo unico il quale prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data del conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di laurea).
3.6 Disposizioni particolari
In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del D.lgs. n.503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
• Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe.

• Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
• assegno pensionabile per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i sottufficiali; eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
• retribuzione individuale di anzianità;
• eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;
• assegno funzionale/assegno parziale omogeneizzazione;
• indennità operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni di cui all’articolo 18 della medesima legge;
• assegno di valorizzazione, viene ripartito per tredici mensilità a decorrere dal1° gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze Armate. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.

• S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97 (Ufficiali Generali ed Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica ovvero Segretario Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa).
Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, e dell’assegno di valorizzazione.
Si rappresenta che il personale dell’Esercito beneficia dell’indennità operativa di base ai sensi della legge 78/83, comprensiva delle maggiorazioni ivi previste.
La medesima legge 78/83 prevede, inoltre, l’attribuzione di specifiche indennità per i periodi trascorsi in impiego operativo per reparti di campagna (art.3), imbarco (art. 4) aeronavigazione (art. 5), volo (art. 6) e controllo spazio aereo (art. 7). Per la valutazione in sede pensionistica dell’indennità di aeronavigazione e di volo si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 8).
L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco e di controllo della spazio aereo venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di impiego nelle suddette condizioni prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
In sede di pensione, quindi, al personale dell’Esercito, oltre all’importo corrispondente all’operativa di base, compete una percentuale di maggiorazione di detta indennità operativa per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di servizio di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge 78/83.

L’indennità operativa di base comprensiva della suddetta maggiorazione, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, concorrerà alla determinazione della quota A e per la quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento delle suddette particolari indennità ma, ferma restando l’attribuzione dell’indennità operativa con le modalità e gli importi stabiliti dalla legge n. 78/83 e s.m.i., ad una indennità c.d. Di ―trascinamento‖, in virtù dell’art. 13, dell’ultimo comma del D.P.R. 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n.394 /1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996. L’indennità di ―trascinamento‖, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nel contesto della base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del l8% di cui al già citato articolo 16 della legge n.177/1976, relativamente all’ indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.
Tale indennità è ripartita per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) del D.Igs. n. 503/1992 . Ai Maggiori Generali e ai Tenenti Generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate, è attribuita l’indennità di posizione di cui all’articolo 1 della legge n. 334/1997, suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e dell’incarico rivestito.

Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Si fa presente che, in virtù dell’art. 1 della legge 30 dic. 2002, n. 295, e successive modificazioni, è consentita l’attribuzione del trattamento economico (esteso, quindi , alle indennità operative previste dalla legge 78/83 e successive modifiche, nonché all’indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena) del Colonnello e del Brigadiere Generale e gradi corrispondenti delle altre FFAA, agli Ufficiali dell’Esercito che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale.
Gli effetti giuridici ed economici della presente disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, in virtù del 3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.
L’articolo 1 della suddetta legge, mediante il comma 1 – lettera c) e il comma 2, ha riformulato, inoltre, l’articolo 5 — comma 3 bis, della legge n. 231/90, il quale, nella nuova stesura, stabilisce che ―Fino a quando non ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al Colonnello e al Brigadiere Generale e gradi equiparati‖.

5. Maggiorazione base pensionabile
In virtù dell’articolo 4 del D.lgs. n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. ―parametrato‖, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in ―quote‖ introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al D.lgs. n.165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano a domanda, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.

5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
6. Indennità d’impiego operativo
L’emolumento in parola concorre nella determinazione della quota A di pensione senza la maggiorazione del 18% per cento della base pensionabile.
E’ possibile effettuare il cumulo dell’indennità d’impiego operativo e dell’indennità di volo o aeronavigazione fino al limite dell’80% del maggiore importo di quest’ultima indennità, riferito alla misura vigente all’atto della cessazione.
7. Indennità di aeronavigazione e di volo
Ai sensi dell’art. 17 della legge n.78/1983, le indennità previste dall’art. 2 ( indennità impiego operativo), dall’art. 3 (impiego operativo di campagna), dall’art. 4 (indennità di Imbarco) dall’art. 5 (indennità di aeronavigazione), e dall’art. 6 (indennità di volo), salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite da tale legge, non sono cumulabili tra loro.
Si precisa che nei confronti degli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito compete l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla tabella II annessa alla legge 78/1983 in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l’attività di volo ovvero in funzione del brevetto militare posseduto e dell’attività allo stesso connessa (art. 5).
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 78/83, occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del Testo unico ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.
L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico (quindi non è assoggettata alla maggiorazione del 18%).
Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l’indennità di ―trascinamento‖ che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
8. Indennità speciale o di riserva
Tale indennità, non reversibile, è fissata ed è, attualmente, stabilita:
• dall’art. 68 della legge 113/54 per gli Ufficiali collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto per età o per lesioni, ferite, o infermità dipendenti da causa di servizio. E’ corrisposta per una durata minima di 8 anni, è prorogata fino al raggiungimento del 65° anno di età, se questo avviene oltre gli 8 anni dall’inizio dei pagamenti;
• dall’art. 32 della legge 599/54 per i Sottufficiali cessati dal servizio per età o infermità dipendente da causa di servizio ed è corrisposta fino al 65° anno di età.
La suddetta indennità viene corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 65° anno di età.
9. Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione dell’indennità di buonuscita In occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell’indennità di buonuscita a favore del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della citata prestazione dovranno, di norma, essere trasmesse contestualmente all’invio dei dati relativi al trattamento pensionistico.
A tal fine non dovrà essere più utilizzato il mod. PL/1 ma gli appositi campi già predisposti sul modello PA04, e, in particolare: Quadro 2 – servizi e periodi computati
In tale quadro vanno indicati eventuali periodi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio anche se resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS (ad es., il periodo di servizio militare di leva ai sensi dell’art. 20, legge n. 958/86) Quadro 3 – servizi e periodi riscattati
In questa sezione vanno indicati nello spazio ―tipologia del servizio‖ i riscatti buonuscita richiesti dall’iscritto, i periodi valutati, l’identificativo del provvedimento (numero della determinazione di riscatto) la decorrenza della prima e dell’ultima rata, l’importo della rata o del pagamento in unica soluzione. In tale ultimo caso devono essere segnalati gli estremi del pagamento. Quadro 4 – periodi di servizio e loro caratteristiche
In tale quadro va riportato il periodo di servizio svolto con iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS.

Si richiama inoltre l’attenzione sulla corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS – del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono valutabili, ai fini dell’indennità di buonuscita le seguenti voci retributive:
Stipendio Indennità Integrativa Speciale nella misura del 100% per il personale non dirigente e nella misura del 60% per quello dirigente Quote mensili Eventuale assegno personale Retribuzione individuale di anzianità Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge 539/1950 Assegno funzionale Indennità di posizione Indennità perequativa S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97
In attesa delle modifiche e delle implementazioni che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì trasmessa anche copia dell’ultimo ―atto dispositivo‖ stipendiale disponibile.
Nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età, decesso o invalidità oppure per riduzione dei quadri, nonché in caso di cessazione con l’attribuzione di un qualsivoglia beneficio virtuale, dovranno essere indicate, con annotazione a parte, le relative variazioni stipendiali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Giuseppina Santiapichi)
(f.to G.Santiapichi)
========================Ti basta...???=============================================
nannifer100569

Re: METODO DI CALCOLO PER LA PENSIONE.

Messaggio da nannifer100569 »

grazie Gino mi basta e mi avanza pure.... ammazza.
Ci vorrà del tempo prima che io capisca bene ciò che mi hai elencato.
Speravo mi descrivessi una situazione piu comprensibile per me che ho poca dimestichezza nel settore.
Dovrò farmi trasferire in amministrazione nel trattamento econominico....( ahhh)
Comunque grazie ancora.
Ci aggiorneremo nelle prossime settimane.
Cordiali saluti
gino59
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Re: METODO DI CALCOLO PER LA PENSIONE.

Messaggio da gino59 »

nannifer100569 ha scritto:grazie Gino mi basta e mi avanza pure.... ammazza.
Ci vorrà del tempo prima che io capisca bene ciò che mi hai elencato.
Speravo mi descrivessi una situazione piu comprensibile per me che ho poca dimestichezza nel settore.
Dovrò farmi trasferire in amministrazione nel trattamento econominico....( ahhh)
Comunque grazie ancora.
Ci aggiorneremo nelle prossime settimane.
Cordiali saluti
======================================
periscopio_2010_6_Luglio_pensioni.pdf
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nannifer100569

Re: METODO DI CALCOLO PER LA PENSIONE.

Messaggio da nannifer100569 »

grazie ancora Gino per la tua impeccabile disponibilità.
cordiali saluti
FERNANDO
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