Documentazione richiesta nei concorsi. Esclusione

Feed - ESERCITO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Documentazione richiesta nei concorsi. Esclusione

Messaggio da panorama »

Il Ministero della Difesa perde un ulteriore appello in materia di documentazione già in possesso dell'Amministrazione e che non va richiesta al ricorrente.
-----------------------------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502554
- Public 2015-05-20 -


N. 02554/2015REG.PROV.COLL.
N. 02664/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2015, proposto da:
A. A., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Roma, Via Sistina, 121;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
nei confronti di

L. A.;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 10084/2014, resa tra le parti, concernente esclusione da concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2.229 VFP 4 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Perla e l'avv. dello Stato Elefante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante, volontario in ferma prolungata, impugnava, dinanzi al TAR Lazio, il decreto n. 92 del 14 aprile 2014, pubblicato in data 16 aprile 2014, con il quale il Ministero della Difesa ha disposto l’esclusione dal concorso per l’arruolamento nell’anno 2014 di complessivi n. 2229 volontari in ferma prefissata di quattro anni nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, a cagione della mancata produzione dell’estratto della documentazione di servizio; chiedeva altresì, con successivi motivi aggiunti, l’annullamento della graduatoria di merito del suddetto concorso, nella parte in cui non compare il nome del ricorrente;

Il TAR respingeva il ricorso in virtù delle seguenti affermazioni:

a) risulta documentalmente provato che il ricorrente non ha consegnato l’estratto della documentazione di servizio;

b) l’art.9, quinto comma del bando prevedeva espressamente, a pena di esclusione, l’obbligo per i ricorrenti di consegnare, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione culturale, copia dell’estratto della documentazione di servizio”

c. la disposta esclusione si basa pertanto su una circostanza di fatto acclarata in applicazione di una precisa norma di bando a cui l’Amministrazione si è attenuta, anche in virtù del principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura selettiva di cui è causa;

Il sig. A. ha proposto appello, deducendo essenzialmente la violazione dell’art. 18 della legge n. 241/90 nella parte in cui prescrive che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso…..”

L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto infondato.

La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale del 19 maggio 2015, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

L’appello è fondato.

La Sezione si è già occupata di identica fattispecie in relazione proprio alla procedura concorsuale oggetto di causa, chiarendo che:

“- per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);

- per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione” (così, Sez IV, 19/03/2015, n. 1489)

Sulla base di tali premesse, la Sezione ha concluso nel senso che “è la stessa previsione del bando (art. 9, co. 5) ad essere illegittima; sia in quanto l’art. 18 l. n. 241/1990, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza non legittima “la produzione di idonea certificazione comprovante il possesso dei titoli richiesti, a condizione che la prescrizione derogativa sia prevista, come nel caso in esame, nel bando di concorso.

Né tantomeno, tale disposizione consente la previsione della sanzione dell’esclusione dal concorso per il caso di mancata presentazione della certificazione”.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale recente pronunciamento.

L’appello è pertanto accolto, e per l’effetto, gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nella parte di interesse per l’appellante.

Condanna l’amministrazione al pagamento di €. 3.000,00, oltre oneri di legge, in favore dell’appellante, a rifusione delle spese di lite sostenute per il doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2015


Rispondi