Per opportuna notizia.
Il Tar Toscana sez. di Firenze ha respinto il ricorso relativo al beneficio del trasferimento, per potere assistere in proprio zio che si trova in situazione di disabilità, e del quale è tutore.
Il Tar ha precisato:
1)- Considerato che la normativa invocata dal ricorrente non può trovare applicazione poiché non sono stai emanati i provvedimenti legislativi previsti dall’art. 19, l. 4 novembre 2010 n. 183, la quale nel riformare la disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità ha previste, al suddetto articolo, che venga riconosciuta la specificità del ruolo, tra l’altro, delle Forze armate (C.d.S. IV, 10 gennaio 2012 n. 66);
Leggete la sentenza.
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N. 00332/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS in Firenze, via Francesco Landini 10;
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- dell'e-message del 18.10.2011 OMISSIS con il quale l'Amministrazione ha negato il trasferimento richiesto dal ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5.02.1992, n. 104;
- per quanto possa occorrere, dell'e-message 21.09.2011 OMISSIS con il quale l'Amministrazione aveva rappresentato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, gli asseriti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dal ricorrente e di tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
OMISSIS;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente nella presente controversia, caporal maggiore scelto dell’esercito italiano, ha chiesto il trasferimento di sede ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104 per potere assistere in proprio zio che si trova in situazione di disabilità, e del quale è tutore,
- la richiesta è stata rigettata dall’Amministrazione in quanto nel comune di residenza dell’interessato sono presenti altri suoi nipoti che non sarebbero oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza,
- con il presente gravame il provvedimento è impugnato poiché, a dire del ricorrente, il disposto normativo in questione non richiederebbe ai fini della concessione del trasferimento l’esclusività e la continuità dell’assistenza;
Considerato che la normativa invocata dal ricorrente non può trovare applicazione poiché non sono stai emanati i provvedimenti legislativi previsti dall’art. 19, l. 4 novembre 2010 n. 183, la quale nel riformare la disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità ha previste, al suddetto articolo, che venga riconosciuta la specificità del ruolo, tra l’altro, delle Forze armate (C.d.S. IV, 10 gennaio 2012 n. 66);
Ritenuto pertanto di respingere il presente ricorso e di compensare le spese processuali in ragione delle modifiche normative intervenute nella materia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2012


