?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

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niky9
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?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

Messaggio da niky9 »

Vorrei porre alla Sua attenzione la mia posizione, per avere un parere sulla possibilità di potermi veder ricosciuta un qualifica (grado) superiore per il servizio che attualmente svolgo.
Sono un Assistente Capo del Corpo Forestale dello Stato e presto servizio nell'Amministrazione Forestale dal 1994.
Dal Luglio 2010 sono stato Nominato, con Decreto del Comandate Regionale del Lazio, Dirigente Superiore Ing. S., Comandante di Stazione.
Il citato Decreto è stato emanato in conseguenza del precedente (marzo 2010) Decreto del Capo del Corpo il quale, individuato nel ruolo Ispettori il personale da investire per il Comando della Stazione Forestale, ha previsto, in assenza tra la forza di personale nel ruolo Ispettori, la nomina a "Comandante di Stazione" del personale più alto in grado in servizio effettivo nella struttura (non Aggreagati o Distaccati). Nello stesso Decreto via specificatamente menzionato che l'incarico deve essere conferito, allorchè ne ricorra il caso, anche al personale nel ruolo Agenti/Assistenti.
Voglio specificare che l'incarico non è stato affidato in termini di "regenza" o "temporaneità", cui si era fatto riferimento in una prima stesura del citato Decreto del Capo del Corpo (gennaio 2010), poi rettificato, bensì a pieno titolo.
Nella considerazione che:
l'incarico affidatomi per Decreto non prevede un fine mandato e non è possibile, ad oggi, stimare una durata minima del mandato;
da ormai otto mesi esercito il "Comando" gestendo posta riservata, svolgendo funzioni e firmando atti ed ordini di servizio, tutte prerogative proprie del Comandante di Stazione;
il corso di formazione per l'avanzamento al ruolo Ispettori ha una durata (da interno) di mesi sette;
non è previsto nelle funzioni attribuite al ruolo Agenti/Assistenti l'esercizio di alcun tipo di Comando, neanche di piccoli nuclei;
è possibile e plausibile, a suo parere, intentare una causa ed aspirare ad essere inquadrati nel ruolo Ispettori con conseguente riconoscimento della qualifica e del relativo trattamento economico?
Nel ringraziaLa per l'attenzione che ha prestato al quesito La saluto distinamente. G.N.


serraciro

Re: ?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

Messaggio da serraciro »

Ve bene cosi collega-
Lascia stare le cose come stanno, tra circa 6 mesi,fai istanza alla tua amministrazione e chiedi il trattamento economico previsto per il Comandante di stazione- Cioè la retribuzione economica per le mansioni superiori svolte.-
La Giurisprudenza dei T.A.R. e del Consiglio di Stato e favorevole all'attribuzione del beneficio economico per le masioni superiori svolte.-
L'unica cosa che non so se per la forestale se il comando di una stazione deve essere retta da un sottufficiale-
Per esempio io mi ricordo che in alcune stazione di carabinieri di paesini qualche appuntato comandava la stazione di 3 carabinieri.

saluti-
lino
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Re: ?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

Messaggio da lino »

Caro Niki9, ti posso dire per esperienza diretta essendo un tuo parigrado dei CC. come funziona, almeno da Noi.
Oggi il nostro ruolo non viene (quasi)piu' impiegato, in passato nell'Arma le stazioni CC. erano tutte rette da un sottufficiale e il vice era un appuntato, questa era pressoche la norma.
Sino a 40 anni fa piu' o meno,l'appuntato che comandava in s.v. per piu' di sei mesi continuativi la stazione, veniva promosso al grado superiore, ora non piu'.
Visto che ho avuto l'onore e l'onere di comandare piu' volte tali reparti, mi informai se tale legge esisteva ancora,ma le mie ricerche non portarono da nessuna parte e mi dispiace dirtelo ma nulla ti spetta ne ai fini economici ne ai fini dell'avanzamento al grado superiore ,non ti posso supportare nessuna documentazione al riguardo perche' sono passati una 20 di anni dal mio interessamento, ma all'epoca in s.v. ebbi occasione di leggere disposizioni al riguardo.
Oggi come oggi i tuoi superiori dovevano almeno (oltre ad avere la la massima fiducia sulle tue capacità e conoscenze) almeno chiederti se te la sentivi di coprire tale ruolo come successe a me l'ultima volta 5 anni fa, penso sarebbe il minimo.
Comunque visto che hai superato i sei mesi di comando potresti seguire i suggerimenti di serraciro ad onor di logica, se dovessi essere promosso il grado dovrebbe essere quello immediatamente superiore cioe' vice sovr.
Ciao e auguri
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
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Re: ?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

Messaggio da panorama »

Riconoscimento mansioni superiori di sovrintendente.

Ecco alcuni passaggi sia del ricorso che delle valutazioni secondo il Giudice del Tar.

Qualcuno sicuramente prenderà spunto.
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1) - Espone in fatto parte ricorrente, quale dipendente del Ministero intimato in servizio presso il corpo forestale dello Stato stazione di .....(agente dal 1998, poi agente scelto, quindi assistente dal 2008), di aver acquisito sin dal 1998 l’incarico di comandante della relativa stazione.

2) - In conseguenza di ciò, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 3 e 8 della legge n. 201 del 1995 e 52 del d.lgs. 165\2001, veniva chiesto l’accertamento della spettanza della qualifica di sovrintendente dal 1998 e la condanna della p.a intimata al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

IL TAR di REGGIO CALABRIA precisa:

3) - Il ricorso appare prima facie infondato, anche sulla scorta dei consolidati orientamenti già espressi in giurisprudenza nonché della vigente disciplina invocata così come compiutamente esaminata dalla difesa erariale.

4) - In linea di diritto, va ribadito che nell’impiego pubblico il compenso per le mansioni superiori svolte intanto spetta al dipendente solo ove queste ultime appartengano a qualifica funzionale immediatamente più elevata di quella dagli stessi rivestita, e non anche in caso di svolgimento "per saltum" di mansioni superiori, atteso che il diritto del pubblico dipendente ad una equa retribuzione va contemperato con altri principi costituzionali ed in specie con quello del buon andamento dei pubblici uffici, sancito dall'art. 97, Cost. (cfr. ex multis CDS n. 1872\2012).

5) - Sempre in via generale, proprio con riferimento all’ambito delle forze di polizia, la giurisprudenza prevalente - condivisa dal Collegio - ha ribadito che nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l'attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l'assetto rigido di tali p.a. sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97 cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica). Pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. ex multis TAR Lazio sez. I n. 35277\2010).

6) - Nell’ambito in questione, sono assenti le norme speciali necessarie secondo il principio appena richiamato, anche con riferimento alla presente fattispecie. Se per un verso la reggenza di una piccola stazione ben poteva essere affidata ad un agente scelto, o comunque ad un soggetto privo della qualifica di sottufficiale quale quella cui aspira col presente gravame il ricorrente (cfr. art. 9 comma 2 d.lgs. 804\1948), per un altro e più ampio verso la qualifica rivestita e quella vantata hanno consistenti differenze, ben più ampie rispetto alle singole attività (come quella di reggenza), tali da giungere alla generale e radicale, anche in termini di rilevanza penalistica e di attività di indagine, distinzione tra agente ed ufficiale di polizia giudiziaria.

7) - Sotto il primo profilo, anche la normativa successiva (legge 36 del 2004) di disciplina del Corpo continua a prevedere (come desumibile dalla norma che prevede la reggenza stazione anche in capo al personale del ruolo iniziale) la reggenza stazione in capo a dipendenti privi della qualifica di sovrintendente. Sotto il secondo profilo, l’attività di reggenza non prevede l’affidamento dei poteri e dei compiti dell’ufficiale di polizia giudiziaria.

Ricorso RESPINTO.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

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18/06/2013 201300419 Sentenza 1


N. 00419/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2007, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Contestabile, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Lembo Avv. in Reggio Calabria, via D. Tripepi N. 64;

contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'accertamento
del diritto al riconoscimento mansioni superiori di sovrintendente e conseguente condanna alla relative differenze retributive

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto parte ricorrente, quale dipendente del Ministero intimato in servizio presso il corpo forestale dello Stato stazione di Laureana di Borrello (agente dal 1998, poi agente scelto, quindi assistente dal 2008), di aver acquisito sin dal 1998 l’incarico di comandante della relativa stazione.

In conseguenza di ciò, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 3 e 8 della legge n. 201 del 1995 e 52 del d.lgs. 165\2001, veniva chiesto l’accertamento della spettanza della qualifica di sovrintendente dal 1998 e la condanna della p.a intimata al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Veniva prodotta documentazione nonché formulate istanze istruttorie di prova per testi e di consulenza tecnica contabile.

Il Ministero intimato si è costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del gravame, replicando punto per punto.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2013 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il ricorso appare prima facie infondato, anche sulla scorta dei consolidati orientamenti già espressi in giurisprudenza nonché della vigente disciplina invocata così come compiutamente esaminata dalla difesa erariale, rendendo pertanto altresì inammissibile le richieste di attività istruttoria nel merito.

In linea di diritto, va ribadito che nell’impiego pubblico il compenso per le mansioni superiori svolte intanto spetta al dipendente solo ove queste ultime appartengano a qualifica funzionale immediatamente più elevata di quella dagli stessi rivestita, e non anche in caso di svolgimento "per saltum" di mansioni superiori, atteso che il diritto del pubblico dipendente ad una equa retribuzione va contemperato con altri principi costituzionali ed in specie con quello del buon andamento dei pubblici uffici, sancito dall'art. 97, Cost. (cfr. ex multis CDS n. 1872\2012).

Nel caso di specie, già a monte pertanto il periodo dal 1998 al 2004 è privo di rilievo, in quanto l’invocata qualifica (sovrintendente) è superiore di oltre un livello rispetto a quello ricoperto (agente ed agente scelto)

Sempre in via generale, proprio con riferimento all’ambito delle forze di polizia, la giurisprudenza prevalente - condivisa dal Collegio - ha ribadito che nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l'attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l'assetto rigido di tali p.a. sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97 cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica).

Pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. ex multis TAR Lazio sez. I n. 35277\2010).

Nell’ambito in questione, sono assenti le norme speciali necessarie secondo il principio appena richiamato, anche con riferimento alla presente fattispecie. Se per un verso la reggenza di una piccola stazione ben poteva essere affidata ad un agente scelto, o comunque ad un soggetto privo della qualifica di sottufficiale quale quella cui aspira col presente gravame il ricorrente (cfr. art. 9 comma 2 d.lgs. 804\1948), per un altro e più ampio verso la qualifica rivestita e quella vantata hanno consistenti differenze, ben più ampie rispetto alle singole attività (come quella di reggenza), tali da giungere alla generale e radicale, anche in termini di rilevanza penalistica e di attività di indagine, distinzione tra agente ed ufficiale di polizia giudiziaria.

Sotto il primo profilo, anche la normativa successiva (legge 36 del 2004) di disciplina del Corpo continua a prevedere (come desumibile dalla norma che prevede la reggenza stazione anche in capo al personale del ruolo iniziale) la reggenza stazione in capo a dipendenti privi della qualifica di sovrintendente. Sotto il secondo profilo, l’attività di reggenza non prevede l’affidamento dei poteri e dei compiti dell’ufficiale di polizia giudiziaria.

Infine, in termini ricostruttivi dell’ordinamento contrari alla prospettazione di parte ricorrente, seppure tali da evidenziare qualche riconoscimento in capo alla delicata attività di reggenza, va evidenziato che: da un lato la reggenza può costituire titolo da valutare in sede di progressione giuridica; dall’altro lato per lo svolgimento di compiti di direzione è prevista un’indennità giornaliera (cfr. artt. 30, 31 e 32 accordo nazionale quadro).

Sussistono giusti motivi, stante la natura degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
panorama
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Re: ?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

Messaggio da panorama »

diritto dell’Assistente Capo alla attribuzione della qualifica di Comandante di Stazione ai sensi del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 5.5.2010 pubblicato il 7.5.2010.
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1) - l’odierno ricorrente chiede la declaratoria dell’inquadramento nella qualifica di Ispettore in considerazione dell’esercizio delle mansioni di Comandante di Stazione del Corpo Forestale dello Stato a decorrere dal 1 gennaio 2010, unitamente alla condanna alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

IL TAR rigetta il ricorso e precisa altresì:

2) - ferma restando la possibilità di valorizzare le mansioni superiori effettivamente svolte nell’ambito di altri istituti, quali il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per il Corpo Forestale dello Stato sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali.

Il resto dei motivi potete leggerli qui sotto.
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02/01/2014 201400005 Sentenza 1


N. 00005/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2011, proposto da:
M. P., rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS e OMISSIS, con domicilio presso T.A.R. Umbria, in Perugia, via Baglioni, 3, ai sensi di legge;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’accertamento
del diritto dell’assistente capo sig. M. P. alla attribuzione della qualifica di Comandante di Stazione ai sensi del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 5.5.2010 pubblicato il 7.5.2010;

per la condanna del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro in carica alla corresponsione delle differenze retributive maturate e non corrisposte;

nonché per l'annullamento
- della comunicazione prot. n. ….. del 4.2.2011 a firma del Direttore della Divisione XIII e della comunicazione prot. n. …. del 4.7.2011 ricevuta in data 14.7.2011 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato Cesare Patrone;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente chiede la declaratoria dell’inquadramento nella qualifica di Ispettore in considerazione dell’esercizio delle mansioni di Comandante di Stazione del Corpo Forestale dello Stato a decorrere dal 1 gennaio 2010, unitamente alla condanna alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

Specifica che con decreto del Comando Regionale del 25 giugno 2010 gli è stato formalmente assegnato l’incarico di Comandante di Stazione.

Il ricorrente chiede pertanto l’accertamento dei suesposti diritti, oltre all’annullamento della comunicazione prot. n. ….. del 4 febbraio 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della comunicazione prot. n. ….. del 4 luglio 2011 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, aventi ad oggetto il rigetto dell’istanza al riconoscimento della qualifica di Comandante di Stazione.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi, così sinteticamente riassumibili:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D.lgs. 165/2001, violazione del principio di effettività: stante l’effettivo svolgimento di mansioni superiori, il ricorrente avrebbe il diritto costituzionalmente garantito a conseguire la qualifica superiore nonché il trattamento retributivo corrispondente;

II. Violazione del principio di adeguatezza retributiva o della retribuzione proporzionata sancito dall’art. 36 Costituzione in relazione all’art. 2103 c.c. e all’art. 52 D.lgs. 165/2001: anche nel pubblico impiego non privatizzato andrebbe riconosciuto il principio costituzionale (art. 36 Cost.) di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.

Si sono costituiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Corpo Forestale dello Stato, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 20 novembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.

2. In limine litis, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia. Il ricorrente, infatti, è dipendente del Corpo Forestale dello Stato il cui rapporto di pubblico impiego (e, quindi, anche le controversie riguardanti atti di natura paritetica) è interamente devoluto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.lgs n. 165 del 2001, dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del D.lgs n. 104 del 2010, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 25; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 dicembre 2010, n. 36298; id. sez. II, 3 luglio 2013, n. 6574) quale rapporto rimasto estraneo alla privatizzazione.

2.1. Deve altresì dichiararsi irricevibile la memoria difensiva depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia soltanto l’8 novembre 2013 in quanto tardiva in riferimento al termine perentorio (Consiglio di Stato sez. V, 19 luglio 2013, n. 3940) di cui all’art. 73 cod. proc. amm.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.

4. Quanto alla pretesa all’inquadramento nella qualifica superiore corrispondente all’esercizio delle mansioni superiori asseritamente svolte, osta al relativo riconoscimento il chiaro disposto di cui all’art. 52 c. 1 ultimo periodo del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.”

Per principio del tutto quieto, nell'ambito del pubblico impiego, salvo che la legge disponga altrimenti, le mansioni superiori svolte da un dipendente risultano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera e dell’inquadramento automatico del lavoratore, poiché in contrasto con il principio di valenza costituzionale dell'accesso e della progressione mediante concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost e all’art. 35 del citato testo unico approvato con D.lgs. 165/2001 (ex multis T.A.R. Sicilia sez II, 15 marzo 2011, n. 624; Consiglio di Stato sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2555; id. sez. V, 1 marzo 2000, n. 1079; id. Adunanza. Plenaria, 18 novembre 1999, n. 22; id. sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3325).

Tanto basta per respingere tutte le doglianze volte al conseguimento automatico della qualifica di Ispettore.

5. Anche la pretesa all’accertamento del diritto patrimoniale al trattamento retributivo spettante per le mansioni svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, è infondata.

Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti alle categorie sottratte alla privatizzazione e alla conseguente contrattualizzazione è sottratta, per espressa disposizione di legge, all'applicazione delle norme che si riferiscono al personale contrattualizzato; di conseguenza non è applicabile al personale del Corpo Forestale dello Stato l'art. 52 comma 4, T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica, nell'ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nella ricorrenza dei presupposti contemplati dal comma 2, lett. a) e b) dello stesso art. 52 (ex plurimis T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 18 giugno 2013, n. 419; T.A.R. Torino sez. I, 27 febbraio 2009, n. 538; T.A.R. Lazio - Roma sez. I, 7 maggio 2007, n. 4024).

Nella fattispecie per cui è causa, in base alla peculiare disciplina di riferimento costituita dalla legge 6 febbraio 2004 n. 36 concernente il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, nulla è evincibile in merito al positivo riconoscimento sotto il profilo economico delle mansioni superiori svolte rispetto a quelle di inquadramento, essendo previste specifiche disposizioni volte anzi implicitamente ad escluderlo (art. 8 D.lgs. 201/1995, art. 5 L. 301/1963), ferma restando la possibilità di valorizzare le mansioni superiori effettivamente svolte nell’ambito di altri istituti, quali il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali per il Corpo Forestale dello Stato sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, risultano infondate anche le ulteriori doglianze volte al riconoscimento del trattamento economico spettante per l’esercizio della qualifica superiore di Ispettore.

6. Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in misura di complessivi 1.500 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/01/2014
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Re: ?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

Messaggio da panorama »

rigetto dell'istanza di riconoscimento della qualifica di Comandante di Stazione e delle relative competenze economiche.
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24/10/2014 201405516 Sentenza 7


N. 05516/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05280/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5280 del 2011, proposto da:
F. L., rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Russo, Rosanna Russo, con domicilio eletto in Napoli, Segreteria T.A.R., Piazza Municipio;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'accertamento
del diritto del sovrintendente F. L. alla attribuzione della qualifica di comandante di stazione, ai sensi del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 5.5.2010;

per la corresponsione delle differenze retributive maturate e non corrisposte;

per l’annullamento della comunicazione prot. 12/368 del 4.7.2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, l'odierno ricorrente chiede la declaratoria dell'inquadramento nella qualifica di Comandante del Corpo Forestale dello Stato in considerazione dell'esercizio delle corrispondenti mansioni di fatto presso la stazione di Boscoreale (NA) a decorrere dal 1.1.2006, unitamente alla condanna della amministrazione alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore (dal 1.1.2006 al 31.12.2010).

Il ricorrente deduce di aver esercitato di fatto dal 2006 fino al 2010 mansioni equivalenti a quelle di Comandante di Stazione pure in assenza di un provvedimento formale di assegnazione e inquadramento; solo con decreto del Comando Regionale del 2.7.2010 gli è stato poi formalmente assegnato l'incarico di Comandante di Stazione presso la stazione di Boscoreale.

Il ricorrente chiede pertanto l'accertamento dei suesposti diritti, oltre all'annullamento della comunicazione prot. n. 12/368 del 4.7.2011 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, contenente il rigetto dell'istanza di riconoscimento della qualifica di Comandante di Stazione e delle relative competenze economiche.

Si articolano a sostegno del ricorso i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001, violazione del principio di effettività;

- violazione del principio di adeguatezza retributiva o della retribuzione proporzionata sancito dall'art. 36 Costituzione in relazione all'art. 2103 c.c. e all'art. 52 D.lgs. 165/2001;

Si sono costituiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Corpo Forestale dello Stato, chiedendo il rigetto del gravame.

2. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Stante l’infondatezza nel merito del gravame, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito attinenti alla nullità della notifica effettuata all’Avvocatura generale dello Stato.

Le censure possono essere oggetto di esame congiunto per l’attinenza ed omogeneità delle questioni sollevate.

In limine litis, occorre evidenziare che il ricorrente è dipendente del Corpo Forestale dello Stato ed è dunque parte di un rapporto di pubblico impiego, rimasto estraneo alla privatizzazione - ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.lgs n. 165 del 2001, dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 - e devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 lett. i) cod. proc. amm. .

3. Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, lo svolgimento da parte di un pubblico dipendente di mansioni superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o d'inquadramento non rileva, quando il rapporto sia di diritto pubblico, ai fini sia giuridici che economici.

Il provvedimento di inquadramento è infatti presupposto indefettibile delle mansioni e del correlativo trattamento economico in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, vista anche la natura indisponibile degli interessi coinvolti, non potendo essere il trattamento economico del dipendente liberamente determinabile da parte degli organi amministrativi.

Per quanto concerne il diritto alla qualifica, tale principio, di valenza generale per tutte le categorie di impiego pubblico, è recepito, nel chiaro disposto di cui all'art. 52 comma 1 D.lgs. n. 165/2001, secondo cui "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione".

Nell'ambito del pubblico impiego dunque, salvo che la legge disponga altrimenti, le mansioni superiori svolte da un dipendente risultano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera e dell'inquadramento automatico del lavoratore, poiché in contrasto con il principio di valenza costituzionale dell'accesso e della progressione mediante concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost. e all'art. 35 D.lgs. 165/2001 (Consiglio di Stato sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2555; id. sez. V, 1 marzo 2000, n. 1079; id. Adunanza Plenaria, 18 novembre 1999, n. 22).

4. Per quanto concerne il diritto al trattamento economico, occorre poi precisare che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti, come nel caso di specie, alle categorie escluse dalla privatizzazione è sottratta, per espressa disposizione di legge, all'applicazione delle norme che si riferiscono al personale contrattualizzato: di conseguenza non è applicabile al personale del Corpo Forestale dello Stato l'invocato art. 52 comma 4, T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica, nell'ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nella ricorrenza dei presupposti contemplati dal comma 2 dello stesso art. 52 (ex plurimis TAR Umbria 5/2014, TAR Calabria - sez. Reggio Calabria n. 419/2013; TAR Piemonte n. 538/2009).

In tale prospettiva non ha pregio il richiamo all'art. 36 Cost., il quale afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla quantità e qualità del lavoro prestato atteso che tale norma non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, dovendo concorrere in tale ambito con altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali l'art. 97 Cost., che stabilisce i principi di buon andamento e di imparzialità dei pubblici uffici da cui discende la rigida determinazione delle sfere di competenza e responsabilità dei funzionari, e l'art. 98 Cost., dal quale deriva il divieto che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla mera logica del rapporto di scambio (cfr. in termini ex multis da ultimo Cons. Stato n. 3969/2014, n. 3065/2014).

5. In conclusione, sono prive di pregio le doglianze volte al conseguimento automatico della qualifica di Comandante e al riconoscimento del corrispondente trattamento economico.

Di conseguenza il ricorso è respinto.

Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante le apprezzabili esigenze personali e professionali sottese al presente gravame.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di causa interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
panorama
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Re: ?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

Messaggio da panorama »

sotto la stessa data ci sono altre 2 sentenze dello stesso genere, anch'esse però negative.
Dott.ssa Astore
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Re: ?RICOSCIMENTO QUALIFICA SUPERIORE?

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Grazie
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
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