Maggiorazione dell'assegno funzionale e sei scatti aggiuntiv

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Maggiorazione dell'assegno funzionale e sei scatti aggiuntiv

Messaggio da panorama »

Per notizia

Il Consiglio di Stato precisa che la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, di fronte alla quale le parti interessate potranno riproporre la domanda nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/11/2013 201305490 Sentenza 3


N. 05490/2013REG.PROV.COLL.
N. 07068/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7068 del 2007, proposto da:
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
(omissis - congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Faugno, con domicilio eletto presso Francesco Pecoraro in Roma, via Buccari 11;
(omissis - congruo numero di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Faugno, con domicilio eletto presso avv. Francesco Pecoraro in Roma, via Buccari 11;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZIONE STACCATA DI PESCARA n. 00370/2006, resa tra le parti, concernente accertamento base pensionabile con maggiorazione dell'assegno funzionale e sei scatti aggiuntivi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio degli appellati come sopra specificato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti l’avvocato Faugno e l’avvocato dello Stato Meloncelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 370 del 15 giugno 2006 depositata il 30 giugno 2006, ha accolto il ricorso proposto da G. C. più altri 38, già in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato, per l'accertamento dell'esatta base pensionistica ricomprensiva del 18% dell'assegno funzionale ex articolo 6 D.L. n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987, da conglobarsi nella cd. R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), nonché dei 6 (sei) scatti di stipendio (art. 6 bis) aggiuntivi sull'intero stipendio compreso detto assegno; è stata disposta anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

2. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con atto dell'Avvocatura generale dello Stato notificato il 18 agosto 2007 e depositato il 5 settembre 2007, ha interposto appello eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che la fattispecie attiene a controversia incidente non sul trattamento economico e sulle voci della retribuzione bensì sulla determinazione della base pensionabile e quindi della misura della pensione, di spettanza della Corte dei Conti.

Deduce poi l'infondatezza nel merito della pretesa avversaria, nella considerazione che l'assegno funzionale de quo non ha natura stipendiale bensì accessoria e aggiuntiva, è pensionabile ma non rientra nella R.I.A. e non è suscettibile della maggiorazione del 18% ai fini dell’inserimento nella cd. “base pensionabile”, le cui voci sono state indicate tassativamente dalla legge (art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973).

Non competono quindi a tal fine neanche i pretesi 6 scatti aggiuntivi da calcolarsi sull'ultimo stipendio ma non sull'assegno in questione che, ex art. 20 della legge n. 232/1990, non è stato esplicitamente inserito nel computo.

Con memoria depositata il 15 febbraio 2013 sono stati ribaditi argomentatamente i motivi di appello, richiamando vari pronunciamenti della Cassazione e della Corte dei Conti, oltreché di questo Consiglio.

3. Il signor G. C. più altri 33 si sono costituiti con atto di controricorso depositato il 12 ottobre 2007, ribadendo la giurisdizione del giudice amministrativo e l’interpretazione sostenuta dal T.A.R.. Si ripropone, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale di alcune norme.

4. Il Ministero, con atto in data 16 ottobre 2012, ha dichiarato di avere interesse alla decisione dell'appello, e la causa, all'udienza pubblica del 7 novembre 2013, è stata trattenuta in decisione.

5. Occorre innanzitutto esaminare in via preliminare l'eccezione sollevata dal Ministero circa il difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo e la stessa, pur dedotta per la prima volta in appello come sottolineato dalle controparti, è ammissibile, in quanto nella fattispecie il contenzioso è antecedente all’entrata in vigore del c.p.a. (l’appello è stato notificato nell’agosto 2007) quando l’eccezione poteva essere rilevata d’ufficio anche dal giudice; ed è fondata.

Si rileva invero che gli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934 nonché 1 e 6 della legge n. 19/1994 hanno attribuito alla giurisdizione della Corte dei Conti i provvedimenti circa l’ an e il quantum (diritto, misura, decorrenza) della pensione e quindi ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico (cfr., fra le altre, sentenze Cassazione – Sezioni Unite n. 8867/1990 e n. 12722/2005).

Ed in questo ambito vanno lette le sentenze anche di questo Consiglio (cfr. Adunanza Plenaria n. 32/1995, richiamata dai controinteressati, e VI nn. 9512/2000 e 9432/2001) nelle quali si contestavano voci retributive e la misura della retribuzione, con riguardo alla percezione di onorari e competenze professionali di avvocati comunali, alla spettanza e decorrenza di incrementi economici, alla regolarizzazione di servizi pre-ruolo.

Ciò stante è indubbio che nella fattispecie si versa nell'ipotesi di determinazione delle voci da computare nella base pensionabile e della misura della pensione, in particolare se vi rientrano la maggiorazione del 18% e i 6 scatti aggiuntivi, mentre nessuna contestazione si muove sul rapporto di lavoro, sullo status, sull’individuazione delle componenti e della misura del trattamento economico e quindi sulla loro percezione. Anzi gli interessati hanno sempre dato atto, in modo più o meno esplicito, di avere percepito, durante il rapporto di lavoro, tutto quanto era di loro spettanza sul piano retributivo. Si discute solo del modo di calcolare la pensione, includendo o meno nella base pensionabile talune voci retributive. Quindi la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti e alla competente Sezione giurisdizionale come peraltro comprovato dalle numerose sentenze pronunciate in merito proprio al caso di specie (cfr., fra le altre, Corte Conti -SS.RR., n. 9/2006 e n. 4191/2011).

Ne consegue che l’eccezione deve essere accolta rientrando la controversia nella giurisdizione della Corte dei Conti, di fronte alla quale le parti interessate potranno riproporre la domanda nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

6. Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto, la sentenza di primo grado deve essere annullata e il ricorso introduttivo in primo grado va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, restando così assorbito l’esame del merito del contenzioso.

In relazione anche al tempo trascorso e alla complessità della fattispecie si ritiene di disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie dichiarando nella fattispecie la giurisdizione della Corte dei Conti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.

Dispone il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riproposizione del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti dalla parte che vi ha interesse.

Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2013


Rispondi