Diniego accesso agli atti e visita ispettiva

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Diniego accesso agli atti e visita ispettiva

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D.M. per le politiche agricole n. 392/1997

1) - Osserva il Collegio che la richiesta di accesso attiene ai documenti formati nel corso di una attività ispettiva attivata dall’amministrazione resistente che, secondo il ricorrente riguarderebbe la sua persona mentre, per la p.a., tale procedura sarebbe stata avviata, non solo in considerazione dei contrasti tra il personale rilevati nell’ufficio cui il ricorrente era addetto, ma come normale attività conoscitiva.

2) - La lettura dei documenti conseguentemente prodotti ha evidenziato che tale attività è stata predisposta in relazione a precise e puntuali doglianze espresse dal comandante OMISSIS per asseriti comportamenti non adeguati assunti da alcuni dipendenti.

Ricorso Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto per completezza dell'argomento.
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29/04/2014 201400553 Sentenza 1


N. 00553/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato F. S. G., dall’avvocato M. P. e dall’avvocato S. F., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F. S. G. in Venezia, Dorsoduro, 3593;

contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, domiciliata ria per legge nella sua sede in Venezia,, San Marco, 63;
Corpo Forestale dello Stato - Comando Regionale Veneto:
non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso assunto dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale Veneto del 16 settembre 2013, prot. …, comunicato in data 29 settembre 2013 e relativo alla istanza prodotta dal ricorrente in data 29 luglio 2013, del conseguente accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti richiesti e conseguente condanna della p.a. alla esibizione

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Collegio è chiamato a scrutinare il diniego di accesso agli atti che il Comando regionale del Veneto del Corpo Forestale dello Stato ha opposto alla richiesta avanzata dall’odierno ricorrente, OMISSIS del Corpo Forestale dello Stato.

Il diniego è stato motivato, sia in considerazione del fatto che gli atti richiesti attengono ad una attività di ispezione e, in quanto tale, sottratta all’accesso a mente dell’art. 4, lettera p) del D.M. per le politiche agricole n. 392/1997, che con riferimento alla genericità della richiesta, perché l’istante ha omesso di indicare gli estremi del documento richiesto, in uno con l’interesse ad esso connesso.

Osserva il Collegio che la richiesta di accesso attiene ai documenti formati nel corso di una attività ispettiva attivata dall’amministrazione resistente che, secondo il ricorrente riguarderebbe la sua persona mentre, per la p.a., tale procedura sarebbe stata avviata, non solo in considerazione dei contrasti tra il personale rilevati nell’ufficio cui il ricorrente era addetto, ma come normale attività conoscitiva.

In relazione alle antitetiche posizioni il Collegio ha disposto una attività istruttoria volta ad accertare la reale natura dell’attività posta in essere.

L’incombente è stato assolto dalla p.a. con il deposito in atti della lettera di incarico al funzionario incaricato della verifica ispettiva.

La lettura dei documenti conseguentemente prodotti ha evidenziato che tale attività è stata predisposta in relazione a precise e puntuali doglianze espresse dal comandante OMISSIS per asseriti comportamenti non adeguati assunti da alcuni dipendenti.

Pertanto non può essere condivisa la tesi sostenuta dall’avvocatura erariale secondo cui tale attività ispettiva avrebbe riguardato meri aspetti organizzativi conseguenti alla situazione di tensione e disagio presente nel posto di lavoro, come dimostrerebbe il fatto che a tale verifica non è seguita alcuna azione disciplinare.

E’, invece emerso, per tabulas, che gli accertamenti sono stati attivati, non già quale normale ed usuale attività conoscitiva del reparto, ma proprio in relazione alle puntuali e singolari censure svolte dal comandante OMISSIS nei confronti di alcuni operatori del corpo.

Osserva il Collegio.

In proposito la questione relativa al diritto d'accesso agli atti ispettivi, contenenti possibili dati riservati o quantomeno sensibili, nonché sulla questione, strettamente connessa alla precedente, relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti costituzionalmente garantiti afferenti alla tutela di interessi giuridici dei soggetti coinvolti ed alla riservatezza delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, è stata definita dalla giurisprudenza che ha ritenuto prioritarie le necessità difensive degli istanti, tutelate dall'art. 24 della Costituzione e dal disposto dell'art. 24, comma 7 della L. n. 241 del 1990, nella parte in cui dispone che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (Cons. di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1684; 12 dicembre 2012, n. 6380; 9 maggio 2011, n. 2747; 16 dicembre 2010, nn. 9102 e 9103).

Non solo.

La stessa Amministrazione resistente ha previsto, nell’art. 4 del D.M. 392/1997, tale evenienza, statuendo che gli atti ivi elencati elencati , pur essendo sottratti all’accesso, sono, comunque, accessibile e ne deve essere garantita ai richiedenti “… la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici …” .

Né, infine, può condividersi la sollevata eccezione di genericità della richiesta.

I documenti richiesti, invero sono stati puntualmente definiti, anche se non nelle coordinate di riferimento, attraverso la descrizione della natura dei predetti e dalla loro collocazione sistematica, per cui è onere della p.a. individuare e partecipare, se esistenti, i documenti al richiedente.

Né questo può considerarsi un generico controllo sull’attiva della p.a. in quanto la questione è circoscritta e ben definita ad una particolare vicenda che ha visto coinvolti i componenti di un determinato reparto del Corpo, vicenda, comunque, limitata all’attività ispettiva conseguentemente svolta.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato l’opposto diniego, ordinando alla pubblica amministrazione di garantire la visione dei predetti atti all’istante.

Le spese seguono la soccombenza:
si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe censurato.

Ordina alla parte resistente di garantire la visione dei documenti richiesti.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.500,00, oltre IVA e CAP ed alla restituzione del contributo unificato, nei termini per legge previsti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Enrico Mattei, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2014


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