Trattamento economico di missione all'estero

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Trattamento economico di missione all'estero

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per opportuna notizia
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SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 200800203, - Public 2012-03-26 -


N. 00203/2008 REG.SEN.
N. 01405/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2003, proposto da:
I. Giuseppe, L. Stefano, M. Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Maria Turco, con domicilio eletto presso Marco Maria Turco in Torino, via Avigliana, 39;

contro
Ministero Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l’accertamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente normativa (DPR 31.3.1971 n. 286) per il personale dell’Arma dei Carabinieri che svolge missione all’estero e

per la conseguente condanna
dell’Amministrazione Statale della Difesa al pagamento delle somme loro risultanti spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria e quant’altro dovuto, e per ogni consequenziale statuizione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/01/2008 il dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa, in quanto militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in forza alla Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS dal mese di novembre 2002, espongono che, dalla fine del 1997, è operante a Modane (Francia) l’Ufficio di Polizia denominato “Centro di cooperazione di polizia e dogana”, istituito a seguito dell’”Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana” stipulato a Chambery il 3.10.1997.

In ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo di Chambery, sin dalla fine del 1997 il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri presta la propria attività presso il citato centro, raggiungendo prima con i propri mezzi la sede della Polizia di Frontiera di Bardonecchia, ove, insieme agli appartenenti della Polizia di Stato si reca presso il Centro di Modane, in Francia.

Secondo i ricorrenti, tale servizio svolto all’estero non è attinente né è in alcun modo correlata allo svolgimento di controlli di frontiera, soppressi all’interno del cosiddetto “spazio Schengen”, né con l’attività della Polizia Ferroviaria.

In conseguenza dell’assegnazione al Centro di Cooperazione di Modane, i ricorrente si sono pertanto quotidianamente recati, rispettivamente nei periodi indicati in ricorso, in territorio francese per ivi svolgere la loro attività lavorativa.

La sede di servizio dei ricorrenti, tuttavia, ribadiscono questi ultimi, è sempre stata, sin dalle rispettive date di assegnazione indicate in ricorso, la Compagnia Carabinieri di OMISSIS – Stazione Carabinieri di OMISSIS.

Secondo i ricorrenti, l’illegittimità della situazione delineata risulta in modo ancor più evidente se si pone attenzione al fatto che, contrariamente a quanto previsto alla vigente normativa (l’art. 1 del D.P.R. 31.3.1971, n. 286 stabilisce che “Gli incarichi di missione all’estero sono conferiti dal Ministero competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio).

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2008, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio condivisibili le tesi dei ricorrenti.

Le ragioni addotte dal Ministero della Difesa per giustificare la mancata corresponsione del trattamento economico di missione all'estero, infatti, non sono fondate, in relazione alla tipologia di incarico espletata dai ricorrenti all’estero.

La mancata attribuzione dell’indennità di cui al ricorso non appare corretta atteso che:

- la sede di servizio dei ricorrenti è Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS; nessuna assegnazione presso la sede di Modane è stata adottata dall’Amministrazione;

- il trasferimento del Centro di cooperazione dalla sede ubicata presso la stazione ferroviaria di Modane al Comune di Le Freney conferma che l'attività svolta dai ricorrenti non ha alcun collegamento con la stazione ferroviaria, né con la frontiera o la dogana;

- l’attività svolta presso il suddetto Centro, ancorché temporanea, costituisce ipotesi di missione all’estero;

- non può trovare applicazione nel caso in esame l'eccezione prevista, in materia di trattamento economico di missione all'estero, dall'art. 10 legge 18.12.1973, n. 836 che dispone che "ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno", ma deve invece essere applicata la disciplina generale della suddetta legge (art. 1 e segg.).

- nessun nesso con le suddette attività ha l'attività del Centro di cooperazione, sorto dopo gli accordi di Schengen per motivi e con compiti che nulla hanno a che vedere con un'attività di controllo ai confini ormai soppressa: nessun rilievo, pertanto, può avere il riferimento (contenuto nel sopra citato art. 10 L. 836/73) alle dogane internazionali;

- non si può, infatti, sostenere che il personale di cui trattasi si rechi presso una dogana internazionale, posto che ne a Le Freney ne a Modane risultano esistere spazi doganali internazionali, come risulta evidente dalla stessa definizione legislativa degli spazi doganali; secondo l’art. 17 D.P.R. 23.1.1973, n. 43, infatti,: "Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della guardia di finanza").

Per tali motivi, deve essere accertato il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente normativa (DPR 31.3.1971 n. 286) per i ricorrenti, in quanto svolgenti missione all’estero e, conseguentemente, condannata l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle somme loro risultanti spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

Le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico previsto e condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle somme spettanti, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2008


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richiesta ottemperanza
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SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700097, - Public 2017-01-17 -


Pubblicato il 17/01/2017


N. 00097/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 815 del 2015, proposto da:
Giuseppe I., Stefano L., Giuseppe M., rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Maria Turco C.F. TRCMCM59B15L219J, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via G. Casalis 43;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 203/2008 del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Sezione Prima, definitiva, notificata munita di formula esecutiva al Ministero della Difesa il 2.12.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in forza alla Compagnia Carabinieri di OMISSIS (TO) – Stazione Carabinieri di OMISSIS, hanno proposto il presente ricorso al fine di ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 203/2008 del Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Sezione Prima, con cui veniva riconosciuto il loro diritto a percepire il trattamento economico di missione all'estero, per il servizio svolto, in differenti periodi, a Modane (Francia) presso l’Ufficio di Polizia denominato “Centro di cooperazione di polizia e dogana”, istituito a seguito dell’”Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana” stipulato a Chambery il 3.10.1997.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Su istanza della difesa erariale alle camere di consiglio del 15.10.2015, 3.12.2015 e 3.2.2016 la trattazione del ricorso è stata rinviata, in attesa del completamento dei pagamenti preannunciati dalla difesa erariale.

Alla camera di consiglio del 13 aprile 2016 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che i ricorrenti hanno ricevuto il pagamento, ma non avendo un prospetto delle singole voci, sono nella impossibilità di accertare se la sentenza sia stata eseguita compiutamente.

Anche la difesa erariale ha dichiarato l’impossibilità di verificare la correttezza degli atti di liquidazione.

Con ordinanza n. 569 del 28 aprile 2016, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione il deposito di documentazione, da cui poter evincere la posizione di ogni singolo ricorrente, con distinzione della somma capitale, degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché il prospetto delle somme versate e di quelle ancora da versare.

Non avendo l’Amministrazione ottemperato all’ordinanza istruttoria, con sentenza n. 1294 del 17.10.2016 è stato nominato come Commissario ad acta il Capo Dipartimento del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, (con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario), disponendo che, entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza o dalla sua comunicazione, desse esecuzione all’ordinanza, compiendo tutti gli atti necessari, compresi gli eventuali pagamenti mancanti.

In data 28.10.2016 il Ministero dell’Economia ha depositato l’atto di nomina del Commissario ad acta, individuato nella persona del Dott. Giuseppe Parise.

Alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il difensore di parte ricorrente ha informato il Collegio che nessun provvedimento è stato adottato, insistendo per la soddisfazione della pretesa azionata.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II) Il Collegio prende atto della nomina del Commissario ad acta, che allo stato degli atti non risulta abbia compiuto attività dirette all’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe e, del resto, entro la data della camera di consiglio il Commissario non ha trasmesso alcuna relazione esplicativa sulla propria condotta.

Il Tribunale ritiene opportuno sollecitare il Commissario affinché porti a compimento l’attività che gli è stata assegnata, ordinandogli di attivarsi, in esercizio dei poteri sostitutivi di cui dispone, procedendo:
a) alla verifica dell’effettuazione dei pagamenti residui in favore dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
b) alla immediata adozione degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento per tutte le somme ancora dovute, curando poi direttamente la fase di materiale versamento di tali somme ai creditori.

La trattazione del ricorso viene rinviata alla camera di consiglio del 21 giugno 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando:
1) dispone affinché il Commissario ad acta provveda all’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe: procedendo:
a) alla verifica dell’effettuazione dei pagamenti residui in favore dei ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) alla immediata adozione degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento per tutte le somme ancora dovute, curando poi direttamente la fase di materiale versamento di tali somme al creditore;
c) alla produzione, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio fissata per il prosieguo, di una dettagliata relazione che contenga gli elementi indicati in motivazione.

2) rinvia per l’ulteriore corso alla camera di consiglio del 21 giugno 2017, ore di rito.

Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvana Bini Domenico Giordano





IL SEGRETARIO


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Re: Trattamento economico di missione all'estero

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Ricorso PdR perso.
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1) - restituzione dell’importo di € ....., liquidato a titolo di indennità di contingentamento in costanza di fruizione di riposo denominato H 96 in territorio nazionale, e ritenuto non spettante.

2) - Dopo aver ricordato che, durante una missione svolta fuori dai confini nazionali (dal 20 gennaio 2009 al 6 agosto 2009) ha fruito di alcuni periodi di riposo in Italia, il ricorrente ha sostenuto di essere stato regolarmente autorizzato dal Comandante di Corpo a fruire in Italia del permesso definito H96, previsto dalla normativa NATO.

Il CdS precisa:

3) - In conseguenza, come ha chiarito l’Amministrazione, i permessi H96 danno diritto all’indennità di missione solo se fruiti in teatro di operazioni e non anche se fruiti in patria, fuori dal teatro di operazioni.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700690 - Public 2017-03-23 -

Numero 00690/2017 e data 21/03/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017

NUMERO AFFARE 00899/2014

OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Pu.. Domenico, contro il Ministero della Difesa - Task Force Air Al Bateen, avverso il recupero di somme corrisposte a titolo di indennità di contingentamento H96;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 837217 del 5 marzo 2014 con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;


Il 1° maresciallo Pu.. Domenico ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la nota del 18 maggio 2011 con la quale il Comando Task Force Air di Al Bateen (Emirati Arabi Uniti) gli ha chiesto la restituzione dell’importo di € 1.231,52, liquidato a titolo di indennità di contingentamento in costanza di fruizione di riposo denominato H 96 in territorio nazionale, e ritenuto non spettante, la successiva nota di sollecito, in data 11 ottobre 2011, nonché la nota, in data 27 gennaio 2012, con la quale il citato Comando ha respinto l’istanza di riesame da lui avanzata ed ha confermato quanto già in precedenza disposto.

Dopo aver ricordato che, durante una missione svolta fuori dai confini nazionali (dal 20 gennaio 2009 al 6 agosto 2009) ha fruito di alcuni periodi di riposo in Italia, il ricorrente ha sostenuto di essere stato regolarmente autorizzato dal Comandante di Corpo a fruire in Italia del permesso definito H96, previsto dalla normativa NATO.

Considerato che il periodo di riposo fruito fuori dal teatro di operazioni è stato regolarmente autorizzato ed è avvenuto in costanza di missione, il ricorrente ha sostenuto che la richiesta di restituzione impugnata si pone in contrasto con la normativa vigente e. in particolare, con l’art. 2, comma 2, della legge n. 15 del 2002.

Al ricorso si oppone il Ministero della Difesa che ne ha sostenuto l’irricevibilità per tardività e comunque l’infondatezza nel merito.

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità considerato che il ricorso è comunque infondato nel merito.

Il d.l. n. 451 del 28 dicembre 2001, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, convertito in legge con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 15, all’articolo 2, comma 2, prevede che «durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita».

Tale disposizione stabilisce, quindi, che al personale militare italiano impiegato in operazioni all’estero è corrisposta un'indennità giornaliera, pari alla diaria di missione estera percepita, anche durante i « periodi di riposo e recupero » spettanti.

La disposizione ricalca quella dettata con l’art. 1, comma 2, della legge 29 agosto 2001, n. 339, di conversione, del d.l. 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, che analogamente stabilisce che al personale impiegato nelle missioni ivi previste «durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita».

Per effetto di tale disciplina il personale militare italiano impiegato in missione all’estero, che può usufruire di 2,5 giorni di riposo/recupero (rest and recuperation) per ogni mese di impiego in teatro operativo e acquisisce il diritto al periodo di riposo dopo una permanenza all’estero di almeno 30 giorni (ai sensi delle direttive operative emanate), ha diritto ad una indennità giornaliera, pari alla diaria di missione estera percepita, anche per i periodi di riposo fruiti, in costanza di missione, fuori dal teatro di operazioni.

Secondo quanto ritenuto dal ricorrente, anche a coloro che usufruiscono dei permessi H96, previsti da Direttive del Comando Operativo di Vertice Interforze (C.O.I.), e possono quindi assentarsi dal servizio per 96 ore consecutive, 1 o 2 volte, per missioni all’estero di durata rispettivamente di 4 o 6 mesi, hanno diritto alla indennità giornaliera disciplinata dalla citata disposizione normativa.

Ma tale conclusione non può essere condivisa.

Come ha chiarito l’Amministrazione il beneficio economico previsto dall’art. 2, comma 2 della legge si riferisce, infatti, chiaramente ai casi disciplinati di rest and recuperation e non può estendersi anche ad altre fattispecie in essa non specificamente previste.

Ciò si evince non solo dal tenore letterale della disposizione che espressamente fa riferimento ai «periodi di riposo e recupero» ma anche dalla natura della disposizione che, prevedendo un beneficio, non può consentire interpretazioni analogiche estensive.

In conseguenza, come ha chiarito l’Amministrazione, i permessi H96 danno diritto all’indennità di missione solo se fruiti in teatro di operazioni e non anche se fruiti in patria, fuori dal teatro di operazioni.

Peraltro anche nella nota in atti, emanata dal Comandante del Contingente Nazionale dell’International Security Assistance Force, in data 8 maggio 2010, riguardante le licenze e i permessi del personale militare impiegato in teatro operativo, è chiarito che per gli R/R fruiti fuori dal teatro di operazioni trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 45 del 2001, convertito nella legge n. 15 del 2002, mentre tale disposizione non è richiamata anche in riferimento agli ulteriori permessi di 96 ore H96. E la precedente direttiva, in data 26 dicembre 2008, aveva anche previsto che tale ultimo beneficio poteva essere fruito solo in costanza di missione e all’interno del teatro operativo.

Né si può giungere a diversa conclusione in base alla circostanza che anche i permessi H96 sono sostanzialmente destinati a facilitare il recupero psicofisico degli interessati.

Nemmeno può avere rilievo la circostanza che i permessi H96 sono fruiti dagli interessati in applicazione di disposizioni NATO perché tale circostanza incide sulla legittimità del permesso e non anche sul diritto all’attribuzione di una indennità che è prevista da una disposizione di legge e può essere concessa solo nei limiti della stessa.

Non possono avere infine rilievo i sollevati motivi di carattere procedimentale tenuto conto che il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione è comunque doveroso.

Il ricorso non risulta quindi fondato.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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Re: Trattamento economico di missione all'estero

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Vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse, la Circolare del Comando Generale dell'Arma dei CC. del 2001.

inoltre

Vedi anche Legge 21/07/2016, n. 145 (dall'art. 5 a seguire, fino all'art. 16).

ecco il Link


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Re: Trattamento economico di missione all'estero

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Il CdS accoglie parzialmente l'appello dell'ufficiale dell'E.I.

diritto ad indennità varie per servizio e rientro da missione all’estero.

1) - servizio prestato all’estero presso il Comando NHQSa di Sarajevo (Bosnia) dal 15 settembre 2005 al 30 giugno 2006 (N.B.: oltre i 6 mesi).

2) - ha chiesto, davanti al T.a.r. per il Lazio – Roma, sez. I bis, l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento di cui all'art.1 della 1.n. 86 del 2001, alle indennità di cui all’art. 21 della legge n. 836 del 1973 ed all'art. 12 della legge n. 417 del 1978, a seguito del rientro dalla missione all’estero a Sarajevo, nonché all’indennità di cui agli artt. 1 e ss. della legge n. 642 del 1961 (indennità di lungo servizio all’estero) per il servizio prestato nel corso della suddetta missione e/o del trattamento economico previsto dalla medesima disciplina per il lavoro prestato nei giorni di recupero e riposo, di sabato e festivi, ed i giorni di licenza fruiti e/o maturati.

3) - In esecuzione della presente sentenza il Ministero appellato dovrà quindi provvedere alla esatta quantificazione delle indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86 del 2001 e di prima sistemazione ex artt. 21 legge n. 836 del 1973 e 12 legge n. 417 del 1978 (sub 8.2. e 8.4) in uno agli interessi legali ed alla rivalutazione nei limiti di cui all’art. 22, l. 724/94, espressamente richiesti dall’interessato, necessari per attualizzare gli importi al predetto titolo dovuti a far tempo dalla loro maturazione.

4) - In conclusione, l’appello va parzialmente accolto e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado limitatamente al diritto alle indennità di trasferimento e di prima sistemazione.

vedi allegato.
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Re: Trattamento economico di missione all'estero

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Il CdS accoglie l'appello dei ricorrenti

indennità di lungo servizio all’estero

Gli appellanti espongono di essere un gruppo di militari dell’Esercito impiegati all’estero, in diversi periodi compresi tra il 2003 e il 2005

Rif.

1) - Hanno quindi richiesto alla P.A. il pagamento dell’indennità di lungo servizio all’estero di cui all’art. 1 della l. n. 642/1961, per essersi la loro missione protratta oltre il limite di sei mesi previsto dal citato art. 1;

2) - indennità di lungo servizio all’estero, ai sensi degli artt. 1 e segg. della l. n. 642/1961 (N.A.T.O. Deployable Corps Greece), con sede in Salonicco.

N.B.: i motivi potete leggerli meglio direttamente nell'allegato, perché si parla pure dell’indennità di missione di cui al r.d. n. 941/1926.
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