Straordinari per le scorte

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emilianosid71

Straordinari per le scorte

Messaggio da emilianosid71 »

Alcuni ex colleghi hanno un prolema e mi hanno scritto.
Il nuovo Comandante, in accordo con il Comando Compagnia, quando sono impegnati in scorte, in diversi giorni, a collaboratori di giustizia, oltre alle sei ore di servizio normale, non considera come straordinario (o come servizio normale) le ore, da lui definite, di sonno.
Facciamo un esempio, eccoti gli orari del secondo giorno di scorta:
00.00– 06.00 di sonno (ergh...);
06.00 – 12.00 servizio normale,
12.00 e oltre straordinario.
I colleghi si sono infuriati (in tono semplicistico) dalla considerazione di sonno, dato che loro devono garantire (al cento per cento) tutta la sicurezza del collaboratore di giustizia, e non possono andare in discoteca ma devono stare per forza con lui.
Mi servirebbe una circolare o delle disposizioni di massima che tratta sugli straordinari sulle scorte.
Grazie.


panorama
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Re: Straordinari per le scorte

Messaggio da panorama »

Bene se il C/te non vuole dare lo straordinario deve sapere che comunque tutte le ore in più rientrano nell'orario previsto settimanale, pertanto, alla fine questi colleghi devono essere lasciato liberi dal servizio per tutte quelle ore effettuate in più giornalmente.
Questa la seconda alternativa allo straordinario non segnato.
panorama
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Re: Straordinari per le scorte

Messaggio da panorama »

Se vi fa piacere metto qui questa importante sentenza del Consiglio di Stato del 20 Luglio 2010 sullo straordinario

N. 04661/2010 REG.DEC.
N. 06001/2008 REG.RIC.
N. 06002/2008 REG.RIC.
N. 06341/2008 REG.RIC.
N. 06342/2008 REG.RIC.
N. 06343/2008 REG.RIC.
N. 06344/2008 REG.RIC.
N. 06345/2008 REG.RIC.
N. 06346/2008 REG.RIC.
N. 06347/2008 REG.RIC.
N. 06348/2008 REG.RIC.
N. 06349/2008 REG.RIC.
N. 06350/2008 REG.RIC.
N. 06351/2008 REG.RIC.
N. 06352/2008 REG.RIC.
N. 06353/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6001 del 2008, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6002 del 2008, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno;

Sul ricorso numero di registro generale 6341 del 2008, proposto da:
S. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6342 del 2008, proposto da:
A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6343 del 2008, proposto da:
D. G. S., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6344 del 2008, proposto da:
T. N., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6345 del 2008, proposto da:
R. C., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6346 del 2008, proposto da:
N. E., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6347 del 2008, proposto da:
A. M. R. Vedova erede di R. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2008, proposto da:
C. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6349 del 2008, proposto da:
F. S., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6350 del 2008, proposto da:
L. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6351 del 2008, proposto da:
I. S., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2008, proposto da:
F. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sul ricorso numero di registro generale 6353 del 2008, proposto da:
R. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno, con domicilio eletto presso Alessandra Errighi in Roma, via Fogliano, 35;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 6001 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00667/2007, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6002 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00677/2007, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6341 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00678/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6342 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00674/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6343 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00670/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6344 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00682/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6345 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00672/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6346 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00680/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6347 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00676/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6348 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00679/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6349 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00671/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6350 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00668/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6351 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00669/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6352 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00673/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.
quanto al ricorso n. 6353 del 2008:
della sentenza del T.a.r. Calabria - Sez. Staccata Di Reggio Calabria n. 00675/2007, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LAVORO STRAORDINARIO.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il Cons. R. G. e udito l’avvocato dello Stato P. P.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con le sentenze impugnate il primo giudice ha respinto i ricorsi proposti dagli odierni appellanti, all’epoca in servizio come carabinieri, per il riconoscimento e la liquidazione delle spettanze dovute in relazione al lavoro straordinario prestato in misura eccedente il monte-ore assegnato a ciascun reparto.
Nel dettaglio, il Ministero dell’interno, tramite la locale Prefettura, ha richiesto ai vari Comandi la predisposizione della contabilità per il pagamento del lavoro straordinario, da cui risulterebbe la spettanza in favore dei ricorrenti di talune somme, tuttavia non pagate.
Il primo giudice ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, osservando che risulta trascorso, dal momento in cui il credito poteva essere esercitato, il termine di anni cinque, valevole per tutti i debiti scaturenti dal rapporto di pubblico impiego.
In specie, il giudice territoriale ha sostenuto che il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione deve essere fissato nel giorno in cui il diritto può essere esercitato (ex art. 2935 c.c.), ovvero alla data ultima di effettuazione delle dedotte prestazioni di lavoro straordinario, “atteso che l’ignoranza, anche se incolpevole, da parte del titolare dell’esistenza del diritto è un impedimento di mero fatto, ma non di ordine giuridico, senza alcuna incidenza sulla decorrenza della prescrizione”.
Propongono distinti appelli i ricorrenti deducendo l’erroneità delle sentenze gravate di cui chiedono l’annullamento.
All’udienza del 28 maggio 2010 le cause sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli, attesa l’identità delle questioni involte.
Gli appelli vanno accolti.
E’ dirimente osservare che, nel caso di specie, la pretesa azionata in primo grado ha per oggetto il pagamento delle ore di servizio effettivamente prestate oltre il limite del monte ore assegnato, le ore di lavoro straordinario “ordinarie” essendo state dall’Amministrazione regolarmente retribuite.
Orbene, come già sostenuto dal Consiglio di Stato, i militari, cui è ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'ordinario orario di lavoro, hanno diritto sempre al corrispettivo della loro attività che, previa preventiva informazione, consiste generalmente nel pagamento della relativa retribuzione, nei limiti del monte - ore per il quale vi è la relativa copertura finanziaria, ovvero nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestati, eccedenti il limite del monte - ore retribuibile, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio, cioè contemperando ragionevolmente le esigenze (anche psico - fisiche) del dipendente e quelle dell'organizzazione del lavoro e degli uffici, non potendo essere considerate legittime quelle eventuali disposizioni (di natura provvedimentale o regolamentare) che sottopongano l'effettivo godimento dei predetti riposi compensativi ad apposite formali richieste da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente dall'amministrazione militare, il cui mancato rispetto produce la perdita del beneficio stesso (sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2648).
Consegue che, nel caso di specie, trattandosi di lavoro straordinario prestato in misura eccedente il monte-ore assegnato a ciascun reparto, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione deve essere fissato, non già, come ritenuto dal primo giudice, alla data ultima di effettuazione delle dedotte prestazioni di lavoro straordinario, bensì alla data in cui il provvedimento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri (recante richiesta di predisposizione della contabilità per il pagamento del lavoro straordinario) è stato comunicato alla Compagnia di appartenenza dei ricorrenti.
A ciò si aggiunga che l’atto da ultimo citato implica riconoscimento dell’altrui diritto, sortendo un effetto interruttivo del termine prescrizionale.
Alla stregua delle esposte considerazioni vanno accolti gli appelli e, in riforma delle sentenze impugnate, riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme riconosciute dalla stessa Amministrazione, oltre accessori come per legge.
Sussistono tuttavia motivi per compensare integralmente fra le parti anche le spese del secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi, li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, riconosce il diritto dei ricorrenti al pagamento delle somme riconosciute dovute dalla stessa Amministrazione, oltre accessori come per legge.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis) De Nictolis, Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2010
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