Sindrome ansiosa depressiva

Feed - CARABINIERI

Avatar utente
dosmec63
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer nov 12, 2014 11:18 am
Località: Italia

Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da dosmec63 »

Per la patologia di sindrome ansiosa depressiva dopo quanto vieni riformato?


franruggi
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1319
Iscritto il: sab mag 19, 2012 4:17 pm

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da franruggi »

Difende dalla gravità. Comunque almeno 6/8 mesi per vedere se la patologia di stabilizza oppure guarisce


Saluti
Francesco
alfredof58
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 494
Iscritto il: mer nov 03, 2010 12:47 pm

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da alfredof58 »

Cerca di farti riformare il prima possibile, se no metti un medico legale, per esperienza diretta, riformato dopo 741 giorni, depressione bipolare, ma trovato un ufficiale che invece di aiutarmi mi ha fatto riformare dopo 741 giorni, spero esserti stato utile.
Ciao
Albyyy3
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 574
Iscritto il: sab lug 28, 2012 6:38 am
Località: Verona/Bari

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da Albyyy3 »

alfredof58 ha scritto:Cerca di farti riformare il prima possibile
Bisogna vedere la sua vita lavorativa in primis.. altrimenti vabbè si fà riformare ma.. la pensione ?? Ammenocchè non transita nei ruoli civili..
Occhio per occhio e.... il Mondo diventa cieco (Mohandas Karamchand Gandhi)
Avatar utente
dosmec63
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer nov 12, 2014 11:18 am
Località: Italia

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da dosmec63 »

La mia vita lavorativa: ho 32 anni di servizio + un anno e due mesi regolarmente ricongiunti.
Albyyy3
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 574
Iscritto il: sab lug 28, 2012 6:38 am
Località: Verona/Bari

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da Albyyy3 »

Allora secondo il mio modesto parere ti converrebbe in primis farti riformare ( se questa è la tua idea ) dopodichè accettare di transitare nei ruoli civili, ci mettono un pò di tempo e sopratutto guadagni magari altro tempo da aggiungere ai tuoi anni lavorativi -mantieni il tuo stipendio attuale- e successivamente dipende tutto da cosa vuoi fare dopo.. (può darsi che nei ruoli civili stài bene).. magari anche rinunciare in un secondo momento il transito.. IMHO....
Occhio per occhio e.... il Mondo diventa cieco (Mohandas Karamchand Gandhi)
Avatar utente
Udin1962
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 310
Iscritto il: mer mar 14, 2012 2:55 pm

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da Udin1962 »

Albyy3 a 32 anni di servizio, transitare nei ruoli civili, vuol dire andare in pensione a 65 anni, il tfs lo erogano allora.... uno deve valutare anche questo!!! Poi ognuno la pensi come crede meglio.
Albyyy3
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 574
Iscritto il: sab lug 28, 2012 6:38 am
Località: Verona/Bari

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da Albyyy3 »

Udin1962 ha scritto:Albyy3 a 32 anni di servizio, transitare nei ruoli civili, vuol dire andare in pensione a 65 anni, il tfs lo erogano allora.... uno deve valutare anche questo!!! Poi ognuno la pensi come crede meglio.
Ecco perchè io ho consigliato quella strada.. nel frattempo (cosa che io NON ho fatto, consigliato in modo sbagliato) di accettare il transito.. cosa che avviene non immediatamente ma dopo diversi mesi.. il collega ha all'attivo ben 33 A di contributi.. chissà che magari passano 2 anni dalla proposta di accettazione del transito.. quindi nel frattempo guadagna altri 2 A a STIPENDIO PIENO e successivamente RINUNCIA con ben 35 A.. che alla fin fine ci guadagna e non poco a livello di pensione nella riforma.. ;)
Occhio per occhio e.... il Mondo diventa cieco (Mohandas Karamchand Gandhi)
Avatar utente
STANCHISSIMO
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 795
Iscritto il: ven ago 09, 2013 9:07 pm

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da STANCHISSIMO »

Fatti fare il calcolo della futura pensione e poi sara' piu' facile decidere il proseguo. Ciao e auguri
Avatar utente
Udin1962
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 310
Iscritto il: mer mar 14, 2012 2:55 pm

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da Udin1962 »

Albyy3, mi sono spiegato male, non era diretto a te, intendevo dire che ognuno ha una testa per decidere in base a quello che crede meglio. Tu ti eri spiegato benissimo! Ciaooo
Avatar utente
STANCHISSIMO
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 795
Iscritto il: ven ago 09, 2013 9:07 pm

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da STANCHISSIMO »

Se sono STANCHISSIMO ora figuriamoci a 65 anni e con una misera pensione, ne vedremo cose molto brutte nei prossimi 30 anni salute permettendo.
ninolindo
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 3
Iscritto il: ven nov 14, 2014 8:42 am

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da ninolindo »

Scusa io sono un brigadiere in pensione a seguito di riforma per la stessa patologia dal 24 maggio 2007. Soltanto pochi giorni fà mi è stato notificato il decreto di collocamento in aspettativa per infermità - NON dipendente da causa di servizio - per giorni 373 e cioè dal 16 maggio 2006 al 23 maggio 2007, nonchè decreto di cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo assoluto a decorrere dal 24 maggio 2007. Alla luce di quanto sopra, volovo sapere se ne sei a conoscenza se devo prepararmi a rimborsare (e se si piu o meno in che misura) soldi all'amministrazione o meno. Grazie e Distinti saluti.
alfredof58
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 494
Iscritto il: mer nov 03, 2010 12:47 pm

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da alfredof58 »

Ciao ti rispondo io che ho dovuto sborsare un sacco di soldi per essere stato riformato
dopo 741 giorni, nel primo anno non devi nulla all'amministrazione, quindi tu hai fatto
solo 8 giorni in più e quindi sei stato fortunato, dovrai all'amministrazione solo qualche spicciolo,
per curiosità di quale c.m.o. hai fatto parte, un saluto ciao
ninolindo
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 3
Iscritto il: ven nov 14, 2014 8:42 am

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da ninolindo »

alfredof58 ha scritto:Ciao ti rispondo io che ho dovuto sborsare un sacco di soldi per essere stato riformato
dopo 741 giorni, nel primo anno non devi nulla all'amministrazione, quindi tu hai fatto
solo 8 giorni in più e quindi sei stato fortunato, dovrai all'amministrazione solo qualche spicciolo,
per curiosità di quale c.m.o. hai fatto parte, un saluto ciao
Ciao Alfredo.... non sai che sollievo mi hai dato.... la C.M.O. di riferimento è stata quella di Messina. Saluti a te e grazie per la risposta.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Messaggio da panorama »

PolPen: bisogna sempre lottare per giusto diritto.
----------------------------------------------------------------
ecco brevi passaggi, ricorso al giudizio:

1) - l’infermità “pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva”, pur riconosciuta come dipendente da causa di servizio, configura una menomazione dell’integrità fisica non classificabile.

2) - Con il provvedimento impugnato la Direzione generale del personale dell’Amministrazione penitenziaria confermava la dipendenza da causa di servizio ma decretava che la menomazione de qua non fosse classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

3) - Il ricorrente riferisce che -OMISSIS-ne ha accertato l’inidoneità in via permanente al servizio d’istituto in modo assoluto a causa di una serie di patologie tra le quali quella che assume effetto determinante ai fini della non idoneità al servizio è: “persistenti note d’ansia in disturbo disadattivo”.
- ) - Tale patologia invalidante gli è stata diagnosticata unitamente alla “pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva”.
- ) - Al riguardo, il ricorrente osserva che nella motivazione del verbale della -OMISSIS- non sono spiegate le ragioni per le quali la menomazione “persistenti note d’ansia in disturbo disadattivo” debba considerarsi preponderante, ai fini della inidoneità al servizio, in particolare rispetto all’altra patologia, pure diagnosticata “pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva”, rilevando una contraddizione logica nel criterio distintivo diagnostico applicato, che ha portato alla negazione della liquidazione della pensione privilegiata.

Il CdS precisa:

4) - la Sezione ha ritenuto configurarsi le condizioni per procedere ad un ulteriore approfondimento istruttorio del nesso eziologico che collega le modalità del servizio reso e le patologie insorte e documentate.

5) - In particolare,
- ) - la Sezione ha rilevato che il citato provvedimento fosse basato su un non del tutto lineare e chiaro il percorso logico, ove una patologia imputabile a cause di servizio (pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva) dall’organo specificamente abilitato dalla legge a tale valutazione, veniva successivamente da altro organo (-OMISSIS-) valutata non dipendente a causa di servizio;
- ) - mentre veniva valutata come causa inabilitante in via permanente al servizio la patologia “note d’ansia in disturbo disadattivo”, che presenta obiettivi elementi di contiguità con la prima patologia.

6) - La Sezione, pertanto, ai fini del prosieguo dell’esame di merito, ......- ha disposto che il Ministero demandasse al Collegio medico legale che opera in ultima istanza presso la Direzione di sanità militare del Ministero della difesa, una valutazione conclusiva sul quadro delle patologie accertate in testa al ricorrente, sulla loro eventuale interconnessione e sulla loro classificabilità, ai fini richiesti dallo stesso ricorrente.

7) - Con la nota ministeriale -OMISSIS-, citata in epigrafe, in adempimento all’incombente istruttorio disposto dalla Sezione .......-, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha comunicato:
- ) - che il suddetto organismo, con verbale n. -OMISSIS-, ha riscontrato -OMISSIS- affetto da tale infermità, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla tabella A – 7^ categoria, misura massima, annessa al D.P.R. 30 121981, n. 834;

8) - Da quanto riportato nella predetta nota ministeriale ritiene, la Sezione, che, in esito ai citati nuovi provvedimenti del -OMISSIS- (decreto di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio) e del -OMISSIS-(concessione di equo indennizzo), si configuri la cessata materia del contendere.

Cmq. leggete tutto il resto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502380 - Public 2015-08-12 -


Numero 02380/2015 e data 12/08/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 00508/2011

OGGETTO:
Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, con il quale il Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della formazione, ha stabilito che l’infermità “pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva”, pur riconosciuta come dipendente da causa di servizio, configura una menomazione dell’integrità fisica non classificabile.

LA SEZIONE
Vista la relazione -OMISSIS-, con la quale il Ministero della giustizia, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto del -OMISSIS-;
visto il proprio parere interlocutorio, reso -OMISSIS-;
vista la nota ministeriale -OMISSIS- del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.

Il signor -OMISSIS-, con il quale il Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della formazione, ha stabilito che l’infermità “pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva”, da cui é affetto e che é riconosciuta come dipendente da causa di servizio, configura una menomazione dell’integrità fisica non classificabile.

Il ricorrente deduce la violazione e l’errata applicazione dell’art. 3 del regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024 e l’eccesso di potere. In particolare, riferisce di aver subito durante il servizio, -OMISSIS-, un’aggressione ad opera di un detenuto i cui esiti sono documentati nei referti del centro di salute mentale della -OMISSIS-

Il ricorrente veniva sottoposto a visita medico collegiale da parte della commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, riconosceva il ricorrente affetto dalla descritta patologia attestandone l’idoneità ai fini di istituto ed escludendo menomazioni dell’integrità psico-fisica ai fini della concessione dell’equo indennizzo. Successivamente, il -OMISSIS-, il comitato di verifica per le cause di servizio riconosceva, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001, che la predetta infermità poteva riconoscersi come dipendente da fatti di servizio. Con il provvedimento impugnato la Direzione generale del personale dell’Amministrazione penitenziaria confermava la dipendenza da causa di servizio ma decretava che la menomazione de qua non fosse classificabile ai fini dell’equo indennizzo.

Il ricorrente riferisce che -OMISSIS-ne ha accertato l’inidoneità in via permanente al servizio d’istituto in modo assoluto a causa di una serie di patologie tra le quali quella che assume effetto determinante ai fini della non idoneità al servizio è: “persistenti note d’ansia in disturbo disadattivo”. Tale patologia invalidante gli è stata diagnosticata unitamente alla “pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva”. Al riguardo, il ricorrente osserva che nella motivazione del verbale della -OMISSIS- non sono spiegate le ragioni per le quali la menomazione “persistenti note d’ansia in disturbo disadattivo” debba considerarsi preponderante, ai fini della inidoneità al servizio, in particolare rispetto all’altra patologia, pure diagnosticata “pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva”, rilevando una contraddizione logica nel criterio distintivo diagnostico applicato, che ha portato alla negazione della liquidazione della pensione privilegiata.

L’Amministrazione della giustizia ha prodotto la prevista relazione istruttoria sostenendo la piena legittimità del suo operato.

Considerato.

Nell’esame del ricorso in epigrafe indicato e dell’impugnato provvedimento -OMISSIS- del direttore generale del personale e della formazione del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, la Sezione ha ritenuto configurarsi le condizioni per procedere ad un ulteriore approfondimento istruttorio del nesso eziologico che collega le modalità del servizio reso e le patologie insorte e documentate. In particolare, la Sezione ha rilevato che il citato provvedimento fosse basato su un non del tutto lineare e chiaro il percorso logico, ove una patologia imputabile a cause di servizio (pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva) dall’organo specificamente abilitato dalla legge a tale valutazione, veniva successivamente da altro organo (-OMISSIS-) valutata non dipendente a causa di servizio; mentre veniva valutata come causa inabilitante in via permanente al servizio la patologia “note d’ansia in disturbo disadattivo”, che presenta obiettivi elementi di contiguità con la prima patologia. La Sezione, pertanto, ai fini del prosieguo dell’esame di merito, con il -OMISSIS- ha disposto che il Ministero demandasse al Collegio medico legale che opera in ultima istanza presso la Direzione di sanità militare del Ministero della difesa, una valutazione conclusiva sul quadro delle patologie accertate in testa al ricorrente, sulla loro eventuale interconnessione e sulla loro classificabilità, ai fini richiesti dallo stesso ricorrente.

Con la nota ministeriale -OMISSIS-, citata in epigrafe, in adempimento all’incombente istruttorio disposto dalla Sezione in esito -OMISSIS-, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha comunicato:

- di avere richiesto “-OMISSIS-, la valutazione conclusiva sulla classificazione a categoria della patologia “pregressa sindrome ansiosa depressiva reattiva” da cui risultava affetto -OMISSIS-;

- che il suddetto organismo, con verbale n. -OMISSIS-, ha riscontrato -OMISSIS- affetto da tale infermità, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla tabella A – 7^ categoria, misura massima, annessa al D.P.R. 30 121981, n. 834;

- che, a seguito di tale giudizio, la Direzione generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, preso atto di tale giudizio, il -OMISSIS-

Nel rendere predetta comunicazione, l’Amministrazione ha espresso il parere che “possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere”.

La stessa Amministrazione ha allegato a predetta relazione ministeriale la nota n. -OMISSIS- con la quale analoga comunicazione è resa all’ufficio del contenzioso del capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Da quanto riportato nella predetta nota ministeriale ritiene, la Sezione, che, in esito ai citati nuovi provvedimenti del -OMISSIS- (decreto di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio) e del -OMISSIS-(concessione di equo indennizzo), si configuri la cessata materia del contendere.

Infatti, come osservato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 2 dicembre 2010, sent. n. 8532/2010; Sez. IV, 2 dicembre 2010, sent. n. 8532/2010), la figura della cessazione della materia del contendere, “direttamente regolamentata dal legislatore con la norma di cui all’art. 23 comma 7 della legge 1034 del 1971 ed ora inserita nell’art. 34 comma 5 del codice del processo amministrativo, si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”.

Si deve, pertanto, concludere per la cessata materia del contendere.

P.Q.M.
esprime il parere che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
Rispondi