Sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie.

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Sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie.

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per opportuna conoscenza.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 7 ,numero provv.: 201700356, - Public 2017-01-16 -

Pubblicato il 16/01/2017


N. 00356/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04867/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2015, proposto da:
Egidio Di Lauro, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tais C.F. TSAGPP72M20F839P, Francesco Rinaldi C.F. RNLFNC73P11F839U, con domicilio eletto presso Francesco Rinaldi in Napoli, via Sementini, 8;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati ope legis in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli n. 2907 del 1988, confermata dalla sentenza n. 167 del 03.05.1990 della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Napoli, e dalla sentenza n. 1931 del 02.04.2012 della Commissione Tributaria Centrale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 114 e 74 d.lgs. 104/2010;

accertata l’integrità del contraddittorio;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato a liquidare, in favore del ricorrente, l’indennità di buona uscita ai sensi della l. n. 482 del 1985;

che tale sentenza munita di formula esecutiva in data 14.04.2015, veniva notificata in data 22.05.2015; e che la stessa passava in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 09.01.2017;

che, tuttavia, il Ministero persisteva nel suo inadempimento, sicché il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli; assegnarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.;

DIRITTO

CONSIDERATO che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come da avviso dato alle parti ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a.;

che, infatti, ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, “La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale”;

che, pertanto, dopo l’entrata in vigore del cd. nuovo processo tributario, il giudizio di ottemperanza alle sentenze delle commissioni tributarie non si propone più, come avveniva in precedenza, dinanzi al giudice amministrativo, ma si propone dinanzi allo stesso giudice tributario;

che, come ritenuto dalla parte ricorrente nelle note di udienza depositate in data 29.12.2016, “l'istituto dell'ottemperanza nel nuovo processo tributario (con devoluzione agli organi giurisdizionali Tributari di neo istituzione, Commissioni Provinciali e Regionali) è stato introdotto solo con la riforma del 1992 (entrata a regime nel 1996). Dunque, prima della modifica legislativa — che non detta alcuna disposizione in ordine alle decisioni delle Soppresse Commissioni di I e 11 grado e della Commissione Centrale — l'istituto dell'ottemperanza era (ed è) affidato al Giudice Amministrativo. Le "soppresse" Commissioni, difatti, seppure in via residuale, continuano ad "operare", al fine di smaltire il noto e considerevole "arretrato" accumulato sino al 1996”; pertanto, prosegue parte ricorrente, poiché “oggetto di ottemperanza è la sentenza di I grado n. 2907 del 06/05/1988 della Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione VII, resa inter partes nel giudizio rgn. 5515/1988, confermata dalla sentenza 167 del 03/05/1990 della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Napoli, Sezione XVII, e dalla sentenza n. 1931 del 02/04/2012 resa dalla Commissione Tributaria Centrale”, non si può dubitare della giurisdizione del giudice amministrativo;

che tali osservazioni non sono condivisibili;

che, infatti, la natura di norma processuale dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 ne consente l'immediata applicazione anche alle sentenze emesse dalle commissioni tributarie prima del 1° aprile del 1996, dovendosi altrimenti ammettere l'esistenza di due giudici - quello Amministrativo e quello tributario - ambedue titolari di giudizio di ottemperanza a seconda della data in cui vennero pronunciate le decisioni da porre in esecuzione (in tal senso Comm. prov. Pisa, sez. III, 14 giugno 1997, n. 121; Comm. reg. Puglia, 22 marzo 1997, n. 1);

che, inoltre, la diversa interpretazione sarebbe «poco armonica con la ratio complessiva dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, poiché si tradurrebbe in un differimento della piena esplicazione dei poteri delle commissioni tributarie e in un elemento di complicazione del sistema» (Tar Lombardia, n. 891/1997);

che tali osservazioni, pienamente condivisibili, appaiono a maggior ragione applicabili al caso di specie, in cui la sentenza del giudice tributario è passata in giudicato solo nel 2012, e cioè quando il d.lgs. n. 546/1992 era da tempo entrato in vigore;

CHE sussistono giusti motivi, attesa l’incertezza della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attesa la giurisdizione del giudice tributario sulla presente controversia;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Luca De Gennaro, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Guglielmo Passarelli Di Napoli





IL SEGRETARIO


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