Sentenza Amm/va. Rival. Monet Inden Buonus ed altro

Feed - CARABINIERI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Sentenza Amm/va. Rival. Monet Inden Buonus ed altro

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualcuno metto a disposizione di tutti questa sentenza del Consiglio di Stato.

N. 02681/2010 REG.DEC.
N. 04804/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4804 del 2009, proposto da:
F… G…. G…, rappresentato e difeso dall'avv. F… T…, con domicilio eletto presso F.. T.. in Roma, largo Messico, …;

contro
Inpdap-Istituto nazionale previdenza dipendenti P.A., rappresentato e difeso dall'avv. D… M…, con domicilio eletto presso Inpdap in Roma, via S.Croce in Gerusalemme,55;

per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 00709/2009, resa tra le parti, concernente RIVALUTAZIONE MONETARIA INDENNITA' DI BUONUSCITA E ARRETRATI PENSIONISTICI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Inpdap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere Marcella Colombati e uditi per le parti l’avvocato F.. A.. per delega dell'avv.to T… e l'avv.to M…;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il signor F… G…. G…, già dipendente dell’Amministrazione finanziaria con la qualifica di I dirigente, è stato sospeso cautelarmente dal servizio in data 20.10.1987 e con d.m. n. 39269 notificato il 9.8.1997 è cessato definitivamente dal servizio con decorrenza retroattiva al 20.10.1987.
Egli ha rivendicato il suo diritto alla liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria, ivi compresi gli interessi ex art. 1283 c.c. e con salvezza dell’art. 429 c.p.c., oltre al computo dell’indennità integrativa speciale, sulle prestazioni di competenza dell’INPDAP (indennità di buonuscita) erogate tardivamente (soltanto in data 20.10.1998) a seguito della destituzione dal servizio decorrente dal 20.10.1987.
Ha richiesto altresì interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati della pensione accreditati soltanto il 23.11.1998.

2. Il Tar del Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 709 del 2009 ha accolto solo in parte il ricorso e, affermando che il provvedimento di destituzione è atto di accertamento costitutivo dello status del dipendente, ha ritenuto che da quel momento spetta l’indennità di buonuscita ancorché il provvedimento medesimo abbia efficacia retroattiva, e che la corresponsione degli interessi e della rivalutazione ai sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c. sull’indennità di buonuscita erogata in ritardo spetta alla concreta esigibilità del credito principale, che si identifica con la data di adozione del provvedimento costitutivo della cessazione dal servizio.
Il provvedimento di liquidazione avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dal provvedimento di cessazione dal servizio, senza che possa assumere rilievo dilatorio e di non colpevolezza la data di ricevimento, da parte dell’Istituto erogatore della prestazione previdenziale, della documentazione occorrente ai fini della liquidazione.
E poiché l’interessato ha ricevuto l’accredito della indennità di buonuscita in data 20.10.1998, allo stesso competono gli interessi dal novembre 1997 (data della cessazione dal servizio, più i 90 giorni previsti per la liquidazione) alla data del soddisfo.
Infine, in applicazione dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 che per il tardivo adempimento dei crediti previdenziali non consente il cumulo di interessi e rivalutazione, la domanda degli accessori del credito principale ad avviso del giudice va accolta solo in parte per i ratei maturati dalla data in cui la p.a. era tenuta all’erogazione (90 giorni dalla cessazione dal servizio), nel senso che l’importo dovuto a titolo di interessi, secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei, è portato in detrazione alle somme eventualmente spettanti a titolo di maggior danno da svalutazione.

3. La sentenza è appellata dall’ex dipendente il quale sostiene (primo motivo) che la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria coincide con la data di maturazione del credito (indennità di buonuscita) che è avvenuta con effetto dal 20.10.1987, e quindi non è applicabile, ratione temporis, l’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 sul divieto di cumulo, che non ha effetto retroattivo ed è relativo ai crediti maturati a far data dal 1.1.1992.

L’appellante denuncia anche l’omessa pronuncia sugli interessi previsti dall’art. 1283 c.c., osservando che il divieto di anatocismo, di cui al predetto articolo del codice civile, non si applica quando il creditore abbia avanzato (come nel caso concreto) specifica domanda in tal senso fin dall’atto introduttivo del giudizio.

Con altro motivo l’appellante censura altresì l’omessa pronuncia sugli accessori (interessi e rivalutazione) per la ritardata corresponsione degli arretrati della pensione riconosciuti solo il 23.11.1998, invece che con decorrenza dal 20.10.1987. Ribadisce quindi il suo diritto a vedersi riconosciuti anche gli interessi di cui all’art. 1283 c.c. nel senso di cui si è detto nel precedente motivo.

4. Si è costituito in giudizio l’INPDAP per opporsi all’appello, richiamando la decisione dell’Adunanza plenaria n. 21 del 1997 sui criteri di computo degli emolumenti accessori e sottolineando che la denunciata mancata pronuncia sulle somme accessorie da calcolarsi anche sugli arretrati di pensione va attribuita al difetto di giurisdizione sul punto, spettando la stessa alla Corte dei conti.

All’udienza del 9.2.2010 la causa è passata in decisione.

5. L’appello è da respingere.

6. La questione sottostante alla controversia attiene alla natura del provvedimento di destituzione dal servizio di un pubblico dipendente e alla decorrenza dei suoi effetti con le implicazioni patrimoniali conseguenti.

Il provvedimento è stato adottato a distanza di 10 anni dalla data di decorrenza di un precedente provvedimento di sospensione cautelare del dipendente. La cessazione (d.m. n. 39268 notificato il 9.8.1997) è stata fatta decorrere dal 20.10.1987, tenendo conto appunto dello status di sospensione cautelare ininterrotta dalla sua data iniziale fino all’allontanamento definitivo dal servizio.

Non si è in presenza di una fattispecie di sospensione dal servizio e successiva reintegrazione, che dà diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera relativamente al periodo di sospensione cautelare.

Il caso è invece quello in cui il dipendente, sospeso cautelarmente, non è stato mai riammesso in servizio (né in questa sede si duole di tale mancanza) ed è stato allontanato definitivamente nel 1998, senza soluzione di continuità. La decorrenza retroattiva si giustifica al fine di ricomprendere, a tutti gli effetti, anche il periodo di sospensione in cui non si è avuta nessuna prestazione del servizio da parte del dipendente, venendo così a mancare il rapporto sinallagmatico necessario per rivendicare somme di carattere retributivo o previdenziale.

La giurisprudenza amministrativa consolidata ha affermato che legittimamente il provvedimento di destituzione dall’impiego decorre dalla data di inizio della sospensione cautelare precedentemente disposta, in quanto detta sospensione, per sua natura, anticipa gli effetti propri della sanzione irrogata al termine del procedimento (da ultimo, Cons. di Stato, III, n. 67 del 2009; VI, n. 2723 del 2008).

Ma la decorrenza retroattiva degli effetti non impedisce che il provvedimento di destituzione abbia carattere costitutivo in quanto attiene allo status del dipendente pubblico; ne deriva che il diritto del soggetto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita sorge solo al momento della sua cessazione dal servizio, computando anche l’ulteriore periodo previsto dalla legge per la conclusione del procedimento liquidatorio, non potendo il dipendente rivendicare nessuna pretesa per il periodo precedente in cui il relativo credito non era né liquido né esigibile.

Dalla medesima data decorrono gli accessori del credito principale, come correttamente deciso dal giudice di primo grado.

7. In conclusione deve essere confermata la sentenza impugnata, che ha riconosciuto all’ex dipendente il diritto alla corresponsione degli accessori a decorrere dal novembre 1997. Più precisamente la decorrenza si ha dal 9.8.1997, data della destituzione, oltre 105 giorni (e non invece 90) per la liquidazione della prestazione previdenziale trattandosi dell’ipotesi di cessazione dal servizio per motivo diverso dal raggiungimento del limite di età (ex art. 26, quinto comma, del d.p.r. n. 1032 del 1973 modificato dall’art. 7, quarto comma, della legge n. 75 del 1980), e quindi dal novembre 1997, avendo invece il dipendente ricevuto l’accredito della indennità di buonuscita solo un anno dopo, a seguito della delibera del 20.10.1998.

Il calcolo degli accessori va effettuato ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 (applicabile perché il diritto è sorto in data successiva e cioè nel 1997), nel senso che l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione (Cons. di Stato, ad. pl. n. 21 del 1997).

8. Quanto poi alla richiesta degli interessi ex art. 1283 c.c., va rilevato che effettivamente il Tar ha omesso di pronunciarsi sul punto.

In proposito la giurisprudenza amministrativa (tra le tante: Cons. di Stato, IV n. 1942 del 2005) ha affermato che “ il diritto agli interessi è un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello capitale, che deve essere pertanto calcolato separatamente, non potendosi considerare parte integrante del debito principale, con la conseguenza che gli interessi non possono a loro volta generare ulteriori interessi, per il divieto dell'anatocismo: solo eccezionalmente tale fenomeno è ammesso sempre che sia stata avanzata tempestivamente apposita domanda sin dal primo grado di giudizio, circostanza che, dall'esame dei motivi del ricorso di primo grado, non si rinviene nel caso di specie, non essendo a tal fine sufficiente la semplice domanda di condanna al pagamento genericamente degli interessi (C.d.S., sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1315)”.

Nel caso in esame fin dal ricorso introduttivo, debitamente notificato, l’ex dipendente ha richiesto gli interessi ex art. 1283 c.c., che devono pertanto essere corrisposti a far data dalla notifica del ricorso di primo grado.

In questo senso va integrata la sentenza del primo giudice che non si è pronunciato sulla relativa richiesta.

9. Inammissibile è invece la domanda di accessori sugli arretrati di pensione, essendo il giudice amministrativo carente di giurisdizione.

10. Le spese processuali devono essere compensate per la parziale soccombenza dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’ appello in epigrafe, lo accoglie in parte in relazione agli interessi di cui all’art. 1283 c.c.; per il resto lo respinge; spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Marcella Colombati, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2010


Rispondi