Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrcito
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Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrcito
Messaggio da naturopata »
Importante e incredibile sentenza che apre uno spiraglio a tutti i rimossi. Anticipo già che è pendente dal 2017 appello al consiglio di stato, come ovvio con n. 2017/08709. Il Giudice ha dato un'interpretazione che a norma di legge è innovativa ma tutto sommato condivisibile. Appello da tenere sotto controllo.
Pubblicato il 19/10/2017
N. 01080/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso, in Bari, via Principe Amedeo, 234;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- della nota M.D GMIL REG2017 0456224 del 08.08.2017 del Ministero della Difesa;
- di tutti gli atti comunque connessi, preordinati e conseguenti, ancorché non conosciuti;
nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente
- ad essere ammesso al servizio permanente effettivo quale militare di truppa senza alcun grado di ruolo dell’Esercito presso una struttura dell’Esercito della Provincia di Bari o Bat (ovvero altra) con l’anzianità di servizio acquisita e con decorrenza giudica a decorrere dal 29.5.2016;
- con condanna del resistente Ministero della Difesa ad adempiere ed al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni non versate a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego quale militare di truppa senza alcun grado di ruolo dell’Esercito, sino all’effettivo soddisfo, somme gravate da interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15.9.2017 e pervenuto in Segreteria in data 3.10.2017, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando gli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva, in particolare, di essere stato in forza al -OMISSIS-, svolgendo le proprie funzioni presso -OMISSIS-.
In data 29.5.2016, veniva arrestato in ipotizzata flagranza di reato per una sottrazione di denaro in danno di due passeggere.
Con nota n. 314765/1295 del 15.7.2016, il Comando Regionale della Puglia della Guardia di Finanza avviava l’inchiesta formale finalizzata allo svolgimento del procedimento disciplinare di stato a carico del ricorrente.
In data 3.3.2017 veniva notificata -OMISSIS-del 9.2.2017, con la quale si disponeva la perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 come disposto dall’art. 867, co. 5, del Decreto Legislativo n. 66/2010.
Detto provvedimento veniva impugnato dinanzi al T.A.R. in epigrafe con ricorso pandettato al n. R.g. 325/2017.
Con istanza in data 15.6.2017 inoltrata al Comando del Centro Documentale di Bari dell’Esercito Italiano, il ricorrente - -OMISSIS- - chiedeva di essere ammesso tempestivamente al servizio permanente effettivo presso una struttura dell’Esercito della provincia di Bari o BAT, conservando l’anzianità maturata.
Con la nota M.D GMIL REG2017 0456224 del 8.8.2017, che si impugna nel presente procedimento, il Ministero della Difesa comunicava che l’istanza non poteva essere accolta evidenziando che il reclutamento nelle Forze Armate avviene a seguito di emanazione di bando di concorso cui possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali per il reclutamento di cui all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, nonché di quelli specifici per ciascuna categoria di personale.
Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali con due articolati motivi di ricorso, essenzialmente strutturati per far constare plurime violazione di legge, eccesso di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta dell’attività provvedimentale posta in essere.
Con atto di costituzione in giudizio del 13.10.2017, si costituiva l’Avvocatura erariale svolgendo mere difese.
All’udienza in camera di consiglio del 18.10.2017, il fascicolo veniva definitivamente trattenuto in decisione ex art. 60 cod. proc. amm.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Il provvedimento impugnato è illegittimo sotto plurimi profili.
La perdita del grado di -OMISSIS-subita dal ricorrente non comporta il contestuale venir meno dello status di militare e non determina la cessazione del rapporto di pubblico impiego.
In base all’art. 861, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010: “La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado”.
Tale iscrizione d’ufficio determina la conservazione dello status di militare e l’assenza di soluzioni di continuità nel rapporto di impiego.
Da questo punto di vista, il provvedimento impugnato, nel richiamare astrattamente la disciplina generale per il reclutamento nelle Forze Armate dà la misura di un conclamato difetto di motivazione, di una palese illogicità e di una evidente ingiustizia manifesta, non potendosi certo respingere in tal modo l’istanza di immissione in servizio del ricorrente.
Detta immissione veniva infatti provvedimentalmente disposta dalla citata Determina a firma del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza del 9.2.2017, con la quale si disponeva la perdita del grado del ricorrente per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016, in base peraltro a quanto disposto dall’art. 867, co. 5, del Decreto Legislativo n. 66/2010.
Ne consegue che il provvedimento impugnato andrà annullato, con conseguente condanna del Ministero della Difesa al riesame della posizione del Natalicchio, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 e conseguente condanna alla corresponsione al medesimo delle differenze retributive non versategli a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego, oltre rivalutazione in conto capitale ed interessi al tasso legale.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al riesame della posizione del Natalicchio, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 e conseguente condanna alla corresponsione al medesimo delle differenze retributive non versategli a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego, oltre rivalutazione in conto capitale ed interessi al tasso legale.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS-, liquidandole in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/10/2017
N. 01080/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso, in Bari, via Principe Amedeo, 234;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- della nota M.D GMIL REG2017 0456224 del 08.08.2017 del Ministero della Difesa;
- di tutti gli atti comunque connessi, preordinati e conseguenti, ancorché non conosciuti;
nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente
- ad essere ammesso al servizio permanente effettivo quale militare di truppa senza alcun grado di ruolo dell’Esercito presso una struttura dell’Esercito della Provincia di Bari o Bat (ovvero altra) con l’anzianità di servizio acquisita e con decorrenza giudica a decorrere dal 29.5.2016;
- con condanna del resistente Ministero della Difesa ad adempiere ed al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni non versate a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego quale militare di truppa senza alcun grado di ruolo dell’Esercito, sino all’effettivo soddisfo, somme gravate da interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15.9.2017 e pervenuto in Segreteria in data 3.10.2017, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando gli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva, in particolare, di essere stato in forza al -OMISSIS-, svolgendo le proprie funzioni presso -OMISSIS-.
In data 29.5.2016, veniva arrestato in ipotizzata flagranza di reato per una sottrazione di denaro in danno di due passeggere.
Con nota n. 314765/1295 del 15.7.2016, il Comando Regionale della Puglia della Guardia di Finanza avviava l’inchiesta formale finalizzata allo svolgimento del procedimento disciplinare di stato a carico del ricorrente.
In data 3.3.2017 veniva notificata -OMISSIS-del 9.2.2017, con la quale si disponeva la perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 come disposto dall’art. 867, co. 5, del Decreto Legislativo n. 66/2010.
Detto provvedimento veniva impugnato dinanzi al T.A.R. in epigrafe con ricorso pandettato al n. R.g. 325/2017.
Con istanza in data 15.6.2017 inoltrata al Comando del Centro Documentale di Bari dell’Esercito Italiano, il ricorrente - -OMISSIS- - chiedeva di essere ammesso tempestivamente al servizio permanente effettivo presso una struttura dell’Esercito della provincia di Bari o BAT, conservando l’anzianità maturata.
Con la nota M.D GMIL REG2017 0456224 del 8.8.2017, che si impugna nel presente procedimento, il Ministero della Difesa comunicava che l’istanza non poteva essere accolta evidenziando che il reclutamento nelle Forze Armate avviene a seguito di emanazione di bando di concorso cui possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali per il reclutamento di cui all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, nonché di quelli specifici per ciascuna categoria di personale.
Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali con due articolati motivi di ricorso, essenzialmente strutturati per far constare plurime violazione di legge, eccesso di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta dell’attività provvedimentale posta in essere.
Con atto di costituzione in giudizio del 13.10.2017, si costituiva l’Avvocatura erariale svolgendo mere difese.
All’udienza in camera di consiglio del 18.10.2017, il fascicolo veniva definitivamente trattenuto in decisione ex art. 60 cod. proc. amm.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Il provvedimento impugnato è illegittimo sotto plurimi profili.
La perdita del grado di -OMISSIS-subita dal ricorrente non comporta il contestuale venir meno dello status di militare e non determina la cessazione del rapporto di pubblico impiego.
In base all’art. 861, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010: “La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado”.
Tale iscrizione d’ufficio determina la conservazione dello status di militare e l’assenza di soluzioni di continuità nel rapporto di impiego.
Da questo punto di vista, il provvedimento impugnato, nel richiamare astrattamente la disciplina generale per il reclutamento nelle Forze Armate dà la misura di un conclamato difetto di motivazione, di una palese illogicità e di una evidente ingiustizia manifesta, non potendosi certo respingere in tal modo l’istanza di immissione in servizio del ricorrente.
Detta immissione veniva infatti provvedimentalmente disposta dalla citata Determina a firma del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza del 9.2.2017, con la quale si disponeva la perdita del grado del ricorrente per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016, in base peraltro a quanto disposto dall’art. 867, co. 5, del Decreto Legislativo n. 66/2010.
Ne consegue che il provvedimento impugnato andrà annullato, con conseguente condanna del Ministero della Difesa al riesame della posizione del Natalicchio, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 e conseguente condanna alla corresponsione al medesimo delle differenze retributive non versategli a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego, oltre rivalutazione in conto capitale ed interessi al tasso legale.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al riesame della posizione del Natalicchio, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 e conseguente condanna alla corresponsione al medesimo delle differenze retributive non versategli a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego, oltre rivalutazione in conto capitale ed interessi al tasso legale.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS-, liquidandole in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
naturopata ha scritto:Importante e incredibile sentenza che apre uno spiraglio a tutti i rimossi. Anticipo già che è pendente dal 2017 appello al consiglio di stato, come ovvio con n. 2017/08709. Il Giudice ha dato un'interpretazione che a norma di legge è innovativa ma tutto sommato condivisibile. Appello da tenere sotto controllo.
Pubblicato il 19/10/2017
N. 01080/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso, in Bari, via Principe Amedeo, 234;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- della nota M.D GMIL REG2017 0456224 del 08.08.2017 del Ministero della Difesa;
- di tutti gli atti comunque connessi, preordinati e conseguenti, ancorché non conosciuti;
nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente
- ad essere ammesso al servizio permanente effettivo quale militare di truppa senza alcun grado di ruolo dell’Esercito presso una struttura dell’Esercito della Provincia di Bari o Bat (ovvero altra) con l’anzianità di servizio acquisita e con decorrenza giudica a decorrere dal 29.5.2016;
- con condanna del resistente Ministero della Difesa ad adempiere ed al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni non versate a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego quale militare di truppa senza alcun grado di ruolo dell’Esercito, sino all’effettivo soddisfo, somme gravate da interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 15.9.2017 e pervenuto in Segreteria in data 3.10.2017, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando gli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva, in particolare, di essere stato in forza al -OMISSIS-, svolgendo le proprie funzioni presso -OMISSIS-.
In data 29.5.2016, veniva arrestato in ipotizzata flagranza di reato per una sottrazione di denaro in danno di due passeggere.
Con nota n. 314765/1295 del 15.7.2016, il Comando Regionale della Puglia della Guardia di Finanza avviava l’inchiesta formale finalizzata allo svolgimento del procedimento disciplinare di stato a carico del ricorrente.
In data 3.3.2017 veniva notificata -OMISSIS-del 9.2.2017, con la quale si disponeva la perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 come disposto dall’art. 867, co. 5, del Decreto Legislativo n. 66/2010.
Detto provvedimento veniva impugnato dinanzi al T.A.R. in epigrafe con ricorso pandettato al n. R.g. 325/2017.
Con istanza in data 15.6.2017 inoltrata al Comando del Centro Documentale di Bari dell’Esercito Italiano, il ricorrente - -OMISSIS- - chiedeva di essere ammesso tempestivamente al servizio permanente effettivo presso una struttura dell’Esercito della provincia di Bari o BAT, conservando l’anzianità maturata.
Con la nota M.D GMIL REG2017 0456224 del 8.8.2017, che si impugna nel presente procedimento, il Ministero della Difesa comunicava che l’istanza non poteva essere accolta evidenziando che il reclutamento nelle Forze Armate avviene a seguito di emanazione di bando di concorso cui possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali per il reclutamento di cui all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, nonché di quelli specifici per ciascuna categoria di personale.
Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali con due articolati motivi di ricorso, essenzialmente strutturati per far constare plurime violazione di legge, eccesso di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta dell’attività provvedimentale posta in essere.
Con atto di costituzione in giudizio del 13.10.2017, si costituiva l’Avvocatura erariale svolgendo mere difese.
All’udienza in camera di consiglio del 18.10.2017, il fascicolo veniva definitivamente trattenuto in decisione ex art. 60 cod. proc. amm.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Il provvedimento impugnato è illegittimo sotto plurimi profili.
La perdita del grado di -OMISSIS-subita dal ricorrente non comporta il contestuale venir meno dello status di militare e non determina la cessazione del rapporto di pubblico impiego.
In base all’art. 861, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010: “La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado”.
Tale iscrizione d’ufficio determina la conservazione dello status di militare e l’assenza di soluzioni di continuità nel rapporto di impiego.
Da questo punto di vista, il provvedimento impugnato, nel richiamare astrattamente la disciplina generale per il reclutamento nelle Forze Armate dà la misura di un conclamato difetto di motivazione, di una palese illogicità e di una evidente ingiustizia manifesta, non potendosi certo respingere in tal modo l’istanza di immissione in servizio del ricorrente.
Detta immissione veniva infatti provvedimentalmente disposta dalla citata Determina a firma del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza del 9.2.2017, con la quale si disponeva la perdita del grado del ricorrente per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016, in base peraltro a quanto disposto dall’art. 867, co. 5, del Decreto Legislativo n. 66/2010.
Ne consegue che il provvedimento impugnato andrà annullato, con conseguente condanna del Ministero della Difesa al riesame della posizione del Natalicchio, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 e conseguente condanna alla corresponsione al medesimo delle differenze retributive non versategli a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego, oltre rivalutazione in conto capitale ed interessi al tasso legale.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa al riesame della posizione del Natalicchio, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29.5.2016 e conseguente condanna alla corresponsione al medesimo delle differenze retributive non versategli a decorrere dalla maturazione del diritto a proseguire il rapporto di pubblico impiego, oltre rivalutazione in conto capitale ed interessi al tasso legale.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS-, liquidandole in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Non ho mai letto una stronzata più grande di questa sentenza- In quanto vi sono altre sentenze di merito per identici casi, e sono stati respinti i ricorsi- In quanto Il Finanziere che si arruola con concorso, e viene destituito non può transitare nel ruolo dei militari dell'esercito, trattandosi di Ministero diverso, che si accede mediante concorso che prevede tra l'altro quello di non aver riportato alcuna condanna,e di non essere stati destituiti da corpi militari e anche da corpi ad ordinamento civile-
L'appello sarà accolto-
Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
Ultimamente si leggono sempre più sentenze che non stanno ne in cielo ne in terra. Non è che i giudici si sono ( o si stanno) rimbambiti per vecchiaia? Il più giovane avrà 80 anni....e dai......
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
Messaggio da naturopata »
Il giudizio cautelare è fissato per il 18 gennaio. Anche io credo che non ci sia alcuna speranza, vi immaginate il super lavoro del ministero della difesa e rivedere tutte le posizioni dei rimossi?
C'è però da dire che l’art. 861, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 attesta che: “La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado”.
Atteso cha la leva non esiste più e i militari sono tutti professionisti, visto che vengo iscritto nei ruoli dei militari di truppa, così dovrei essere impiegato. La legge è legge e questa è lex specialis e questo articolo, in tutta onestà, mi ha sempre posto dei dubbi e andava ben aggiornato con il termine della leva.
Questo giudice, sollecitato da un bravo legale, ha fatto quello che tanti giudici amministrativi (ma anche legali) non fanno e sono buoni solo al copia e incolla e a non innovare mai nulla o a fare interpretazioni soggettive e all'appiattimento totale. Un tentativo della base di provare a fare quello per cui hanno studiato e per cui hanno vinto un concorso in magistratura.
C'è però da dire che l’art. 861, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 attesta che: “La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado”.
Atteso cha la leva non esiste più e i militari sono tutti professionisti, visto che vengo iscritto nei ruoli dei militari di truppa, così dovrei essere impiegato. La legge è legge e questa è lex specialis e questo articolo, in tutta onestà, mi ha sempre posto dei dubbi e andava ben aggiornato con il termine della leva.
Questo giudice, sollecitato da un bravo legale, ha fatto quello che tanti giudici amministrativi (ma anche legali) non fanno e sono buoni solo al copia e incolla e a non innovare mai nulla o a fare interpretazioni soggettive e all'appiattimento totale. Un tentativo della base di provare a fare quello per cui hanno studiato e per cui hanno vinto un concorso in magistratura.
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Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
Messaggio da naturopata »
Preannuncio che è stata accolta la domanda di sospensiva della sentenza breve da parte del Ministero della Difesa (come preventivato). Non appena possibile pubblicherò il provvedimento ed analizzeremo le motivazioni.
Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
naturopata ha scritto:Preannuncio che è stata accolta la domanda di sospensiva della sentenza breve da parte del Ministero della Difesa (come preventivato). Non appena possibile pubblicherò il provvedimento ed analizzeremo le motivazioni.
Era normale che venisse accolta la sospensiva-Come si fa a fare il passaggio dalla Guardia di Finanza all'esercito senza partecipare ad alcun concorso,che tra l'altro prevede quella di non aver riportato condanne penali- quel giudice si era fumato il basilico,-
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Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
Messaggio da naturopata »
Pubblicato il 19/01/2018
N. 00215/2018 REG.PROV.CAU.
N. 08709/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8709 del 2017, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso lo studio Piero Lorusso in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per la Puglia, sezione I, n. 1080/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Greco e l’avvocato Mastropasqua;
Ritenuto che:
a) la sentenza impugnata sembra trascurare il disposto dell’art. 923 c.o.m., secondo il quale la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare;
b) come ha affermato la Sezione - con affermazione di valenza generale, che va oltre la specificità del caso deciso - “la perdita del grado, quale che ne sia la ragione …, comporta sempre la cessazione dal servizio permanente effettivo. Vi è dunque una ontologica incompatibilità tra perdita del grado e possibilità di permanere in servizio permanente effettivo” (sentenza 30 luglio 2012, n. 4292);
c) l’appello cautelare appare fondato e va pertanto accolto;
d) le spese della presente fase processuale seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8709/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase processuale, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
N. 00215/2018 REG.PROV.CAU.
N. 08709/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8709 del 2017, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso lo studio Piero Lorusso in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per la Puglia, sezione I, n. 1080/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Greco e l’avvocato Mastropasqua;
Ritenuto che:
a) la sentenza impugnata sembra trascurare il disposto dell’art. 923 c.o.m., secondo il quale la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare;
b) come ha affermato la Sezione - con affermazione di valenza generale, che va oltre la specificità del caso deciso - “la perdita del grado, quale che ne sia la ragione …, comporta sempre la cessazione dal servizio permanente effettivo. Vi è dunque una ontologica incompatibilità tra perdita del grado e possibilità di permanere in servizio permanente effettivo” (sentenza 30 luglio 2012, n. 4292);
c) l’appello cautelare appare fondato e va pertanto accolto;
d) le spese della presente fase processuale seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8709/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase processuale, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
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Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
Messaggio da naturopata »
Come si può ben vedere, la questione dell'accesso con concorso non centrava un bel niente, come avevo ben evidenziato. Ritengo questa ordinanza scandalosa e poi capiamo perché i consiglieri di stato girano in ferrari come il sospeso dott. Bellomo. Riporto l'art. 923 del C.O.M. e sfido chiunque a farmi vedere dove si parla di servizio permanente effettivo se non per gli ufficiali e come s'inquadra il rimosso nell'ordinamento militare una volta che diviene militare di truppa:
Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti
cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi
dell'articolo 622.
((m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda
nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 930.))
2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in
applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli
ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel
decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il
provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e'
adottato con determinazione ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi
riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova
sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto
procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di
perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta
per tale causa.
Art. 923
Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego
1. Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti
cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle funzioni del grado;
d) scarso rendimento;
e) domanda;
f) d'autorita';
g) applicazione delle norme sulla formazione;
h) transito nell'impiego civile;
i) perdita del grado;
l) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
m) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi
dell'articolo 622.
((m-bis) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda
nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 930.))
2. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in
applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli
ufficiali.
3. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel
decreto.
4. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il
provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con
determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma
1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e'
adottato con determinazione ministeriale.
5. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi
riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova
sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto
procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di
perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta
per tale causa.
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Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
Messaggio da Massimo101 »
L’ordinanza che hai postato pare chiarissima: la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare.
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Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
Messaggio da naturopata »
Allora potresti spiegarmi questo:Massimo101 ha scritto:L’ordinanza che hai postato pare chiarissima: la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare.
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C'è però da dire che l’art. 861, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 attesta che: “La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado”.
Se cesso dall'impiego militare, come faccio ad essere iscritto nei ruoli dei militari di truppa? Cosa centra poi l'art. 923, quando la sentenza tratta dell'art.861, comma 3. A parti invertite il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile perché vertente su questioni non trattate in primo grado. Inoltre poi la sentenza citata dal collegio del 2012 a conforto, tratta un caso per nulla assimilabile a quello trattato e anche qui, a parti invertite, il giudice avrebbe detto che trattasi di caso non sovrapponibile (quella è una sentenza di richiesta di riammissione nella medesima amministrazione che ha comportato la cessazione dal servizio e non di riammissione quale militare di truppa presso il distretto militare di altra amministrazione). Il giudice del tar disquisisce di cessazione dal pubblico impiego e non della cessazione dal servizio della precedente amministrazione che non era fatto in causa (che è cosa ben diversa).
Con questo voglio soltanto dire che al giudice non è dato dare considerazioni personali su cosa sia giusto o meno e deve applicare la legge, anche laddove palesemente errata e contraddittoria.
Se fossi stato io, avrei elevato un conflitto costituzionale per disparità di trattamento tra militari e forze di polizia a ordinamento civile, per cui in entrambi i casi si viene rimossi dal grado ma, per i militari sembrerebbe che ci sia la possibilità di mantenere l'onore dello status da militare e perdere solo l'onore del grado e paradossalmente di permanere nel pubblico impiego in servizio permanente a disposizione (e non permanente che presuppone infatti gli avanzamenti di grado), cosa negata alle forze di polizia a ordinamento civile, per cui la norma dovrebbe prevedere la perdita dello status da militare e non la semplice perdita del grado.
Un giudice imparziale per come lo vedrei io, dovrebbe fare una cosa del genere.
Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrci
naturopata ha scritto:Allora potresti spiegarmi questo:Massimo101 ha scritto:L’ordinanza che hai postato pare chiarissima: la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare.
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C'è però da dire che l’art. 861, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 attesta che: “La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado”.
Se cesso dall'impiego militare, come faccio ad essere iscritto nei ruoli dei militari di truppa? Cosa centra poi l'art. 923, quando la sentenza tratta dell'art.861, comma 3. A parti invertite il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile perché vertente su questioni non trattate in primo grado. Inoltre poi la sentenza citata dal collegio del 2012 a conforto, tratta un caso per nulla assimilabile a quello trattato e anche qui, a parti invertite, il giudice avrebbe detto che trattasi di caso non sovrapponibile (quella è una sentenza di richiesta di riammissione nella medesima amministrazione che ha comportato la cessazione dal servizio e non di riammissione quale militare di truppa presso il distretto militare di altra amministrazione). Il giudice del tar disquisisce di cessazione dal pubblico impiego e non della cessazione dal servizio della precedente amministrazione che non era fatto in causa (che è cosa ben diversa).
Con questo voglio soltanto dire che al giudice non è dato dare considerazioni personali su cosa sia giusto o meno e deve applicare la legge, anche laddove palesemente errata e contraddittoria.
Se fossi stato io, avrei elevato un conflitto costituzionale per disparità di trattamento tra militari e forze di polizia a ordinamento civile, per cui in entrambi i casi si viene rimossi dal grado ma, per i militari sembrerebbe che ci sia la possibilità di mantenere l'onore dello status da militare e perdere solo l'onore del grado e paradossalmente di permanere nel pubblico impiego in servizio permanente a disposizione (e non permanente che presuppone infatti gli avanzamenti di grado), cosa negata alle forze di polizia a ordinamento civile, per cui la norma dovrebbe prevedere la perdita dello status da militare e non la semplice perdita del grado.
Un giudice imparziale per come lo vedrei io, dovrebbe fare una cosa del genere.
In passato addirittura ho letto una sentenza di un M.llo dell'esercito condannato con pena accessaoria e destituito dopo aver scontato la pena ed avuta la riabilitazione,ha chiesto la riammissione in servizio-Il comando ha negato ciò,ed il T.A.R. del Friuli gli ha dato ragione in quanto e previsto dal regolamento militare- Nella disciplina i militari sono trattati meglio delle F.F.PP-
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Re: Sent. TAR Bari Rimozione dal grado assunzione nell'esrcito
Messaggio da naturopata »
Pubblicato il 06/12/2018
N. 06909/2018REG.PROV.COLL.
N. 08709/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8709 del 2017, proposto dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piero Lorusso in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1080.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Greco e l’avvocato Silvestri su delega dell’avvocato Mastropasqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- era vice brigadiere della Guardia di finanza in servizio al posto di polizia di frontiera aerea dell’aeroporto di Bari - Palese.
2. In data 29 maggio 2016 due cittadine rumene hanno denunziato che, in occasione di un controllo valutario a cui erano state sottoposte, sarebbero state loro sottratte somme di denaro.
3. Il signor -OMISSIS- è stato identificato come responsabile del fatto, denunciato per furto, sottoposto agli arresti domiciliari, sospeso dal servizio prima dal giudice penale, indi dalla P.A. in via obbligatoria, e poi, dopo la revoca della misura cautelare, dalla stessa P.A. in via discrezionale. Nel convalidare l’arresto eseguito in flagranza di reato, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha riqualificato il fatto come peculato.
4. Con determinazione del 9 febbraio 2017, il Comandante interregionale della Guardia di finanza ha disposto a carico del militare - ai sensi dell’art. 867, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare: d’ora in poi: c.o.m.) - la perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29 maggio 2016.
5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con ricorso n.r.g. 325/2017, formulando assieme una domanda cautelare, che il T.A.R. per la Puglia, sez. I, ha rigettato con ordinanza 25 maggio 2017, n. 210, per mancanza del requisito del fumus.
6. Con istanza del 15 giugno 2017, il signor -OMISSIS- ha chiesto, fatti salvi gli effetti del giudizio pendente, di essere immesso in s.p.e. nell’Esercito conservando l’anzianità maturata.
7. Con nota dell’8 agosto 2017 l’Amministrazione della difesa ha respinto l’istanza.
8. Il signor -OMISSIS- ha proposto un ulteriore ricorso (n.r.g. 1022/2017) accompagnato da domanda cautelare, chiedendo l’annullamento della nota, il riconoscimento del suo diritto a essere iscritto in s.p.e. e il risarcimento del danno.
9. Con sentenza in forma semplificata 19 ottobre 2017, n. 1080, il T.A.R. per la Puglia, sez. I, ha definito l’incidente cautelare nel merito, accogliendo il ricorso e condannando l’Amministrazione a versare al ricorrente vittorioso le differenze retributive non corrisposte, con rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
10. Il Tribunale regionale ha ritenuto che la perdita del grado non comporterebbe il venir meno dello status di militare e non determinerebbe la cessazione del rapporto di pubblico impiego, dal che discenderebbe l’obbligo dell’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa, senza alcun grado. Limitandosi a richiamare astrattamente la disciplina dell’arruolamento, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione, palese illogicità e ingiustizia manifesta.
11. L’Amministrazione della difesa ha interposto appello avverso la sentenza, della quale ha anche chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva, sostenendo anzitutto che il T.A.R. avrebbe omesso di riunire i due ricorsi pendenti a norma dell’art. 70 c.p.a.
12. Nel merito, il primo giudice avrebbe trascurato che, secondo l’art. 923 c.o.m., la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego militare. Ai sensi degli artt. 2141 e 627 c.o.m., gli appartenenti alla Guardia di finanza che abbiano perso il grado dovrebbero intendersi:
- iscritti d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa;
- iscritti in tali ruoli come militari di leva (eventualmente in congedo assoluto come l’appellato, per decorso dei limiti di età), dal momento che tutte le altre tipologie di militari di truppa presupporrebbero l’arruolamento conseguente a domanda e al possesso di particolari requisiti, di cui l’appellato sarebbe privo;
- comunque non inquadrati nella categoria dei militari in s.p.e., nella quale rientrerebbero solo le figure professionali previste dall’art. 876 c.o.m.
13. In conclusione ha chiesto anche la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado e la condanna per lite temeraria.
14. L’originario ricorrente si è costituito in giudizio per resistere all’appello insistendo sulla distinzione, propria del c.p.m.p., tra le pene accessorie della rimozione e della destituzione, sostenendo che il militare rimosso, diversamente dal degradato, manterrebbe il proprio status e opponendosi all’accoglimento della domanda cautelare per il danno gravissimo e irreparabile che ne seguirebbe per sé e la famiglia.
15. Con ordinanza 19 gennaio 2018, n. 215, la Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’Amministrazione, sospendendo l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condannando l’appellato al pagamento delle spese della fase processuale.
16. Il signor -OMISSIS- ha depositato una memoria.
17. All’udienza pubblica del 29 novembre 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
18. In via preliminare, il Collegio osserva che, al di là dei rilievi svolti dall’Amministrazione circa la reciproca implicazione dei due giudizi, la mancata riunione in primo grado dei ricorsi n.r.g. 325/2017 e n.r.g. 1022/2017 è irrilevante e non è comunque viziante, posto che secondo la giurisprudenza costante e non contestata la riunione ex art. 70 c.p.a., diversamente da quella ex art. 96, comma 1, c.p.a., attiene a una scelta del giudice del tutto facoltativa e discrezionale (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2016, n. 3518; sez. V, 21 maggio 2018, n. 3031).
19. Nel merito, l’appello è fondato.
19.1. Nonostante le considerazioni spese nella memoria conclusionale dell’appellato, il Collegio non scorge ragioni per discostarsi da quanto motivatamente deciso con l’ordinanza cautelare n. 215/2018 e cioè - per riportarne il testo - che:
<<a) la sentenza impugnata sembra trascurare il disposto dell’art. 923 c.o.m., secondo il quale la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare;
b) come ha affermato la Sezione - con affermazione di valenza generale, che va oltre la specificità del caso deciso - “la perdita del grado, quale che ne sia la ragione …, comporta sempre la cessazione dal servizio permanente effettivo. Vi è dunque una ontologica incompatibilità tra perdita del grado e possibilità di permanere in servizio permanente effettivo” (sentenza 30 luglio 2012, n. 4292)”>>.
Ciò, anche sulla scia del parere n. 128/2017, reso dalla sezione III di questo Consiglio di Stato.
19.2. La sentenza n. 4292/2012 (come ancor prima il parere n. 128/2017) giunge a enunziare questo principio (valido sia per la permanenza che per il transito in s.p.e.) all’esito di un articolato percorso argomentativo, nel quale non si sottrae all’onere di esaminare anche le disposizioni del c.p.m.p. ora evocate dall’appellato. A tali precedenti il Collegio intende integralmente richiamarsi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
19.3. Per giungere a una diversa conclusione e affermare che il rapporto di impiego con l’Esercito sarebbe “la naturale prosecuzione” di quello intercorso con la Guardia di finanza, il privato obietta che l’art. 923, comma 3, c.o.m. richiede che il provvedimento di cessazione dal servizio sia adottato con decreto ministeriale, che nella specie mancherebbe.
19.4. Così argomentando, trascura tuttavia:
- l’art. 2135 c.o.m., secondo il quale “per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635/08 del 26 marzo 2008, concernente delega di funzioni, menzionata espressamente dalla determinazione del Comandante interregionale della Guardia di finanza in data 9 febbraio 2017, che ha disposto la perdita del grado per rimozione in danno dell’appellato.
19.5. Nulla impedisce dunque di qualificare tale ultima determinazione, adottata dall’organo competente, come causa di cessazione del rapporto di impiego a norma dell’art. 923 c.o.m.
19.6. Sulla base delle premesse, il provvedimento impugnato in questa sede - diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale territoriale - appare sinteticamente ma compiutamente motivato, nella parte in cui richiama come fatto impeditivo dell’accoglimento dell’istanza di immissione in s.p.e., da un lato, l’avvenuta perdita del grado per rimozione da parte dell’istante a seguito di procedimento disciplinare di stato, dall’altro, le procedure previste per l’arruolamento nelle Forze armate.
20. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello è fondato e va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
21. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.
22. Apprezzate le circostanze, il Collegio non riscontra i presupposti per la condanna per lite temeraria dell’appellato che, sia pure senza fondamento, ha prospettato una diversa ricostruzione del quadro normativo vigente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, incarica la segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente FF
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Raffaele Greco
IL SEGRETARIO
N. 06909/2018REG.PROV.COLL.
N. 08709/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8709 del 2017, proposto dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piero Lorusso in Roma, largo Messico, 7;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1080.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Greco e l’avvocato Silvestri su delega dell’avvocato Mastropasqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- era vice brigadiere della Guardia di finanza in servizio al posto di polizia di frontiera aerea dell’aeroporto di Bari - Palese.
2. In data 29 maggio 2016 due cittadine rumene hanno denunziato che, in occasione di un controllo valutario a cui erano state sottoposte, sarebbero state loro sottratte somme di denaro.
3. Il signor -OMISSIS- è stato identificato come responsabile del fatto, denunciato per furto, sottoposto agli arresti domiciliari, sospeso dal servizio prima dal giudice penale, indi dalla P.A. in via obbligatoria, e poi, dopo la revoca della misura cautelare, dalla stessa P.A. in via discrezionale. Nel convalidare l’arresto eseguito in flagranza di reato, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha riqualificato il fatto come peculato.
4. Con determinazione del 9 febbraio 2017, il Comandante interregionale della Guardia di finanza ha disposto a carico del militare - ai sensi dell’art. 867, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare: d’ora in poi: c.o.m.) - la perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 29 maggio 2016.
5. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con ricorso n.r.g. 325/2017, formulando assieme una domanda cautelare, che il T.A.R. per la Puglia, sez. I, ha rigettato con ordinanza 25 maggio 2017, n. 210, per mancanza del requisito del fumus.
6. Con istanza del 15 giugno 2017, il signor -OMISSIS- ha chiesto, fatti salvi gli effetti del giudizio pendente, di essere immesso in s.p.e. nell’Esercito conservando l’anzianità maturata.
7. Con nota dell’8 agosto 2017 l’Amministrazione della difesa ha respinto l’istanza.
8. Il signor -OMISSIS- ha proposto un ulteriore ricorso (n.r.g. 1022/2017) accompagnato da domanda cautelare, chiedendo l’annullamento della nota, il riconoscimento del suo diritto a essere iscritto in s.p.e. e il risarcimento del danno.
9. Con sentenza in forma semplificata 19 ottobre 2017, n. 1080, il T.A.R. per la Puglia, sez. I, ha definito l’incidente cautelare nel merito, accogliendo il ricorso e condannando l’Amministrazione a versare al ricorrente vittorioso le differenze retributive non corrisposte, con rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
10. Il Tribunale regionale ha ritenuto che la perdita del grado non comporterebbe il venir meno dello status di militare e non determinerebbe la cessazione del rapporto di pubblico impiego, dal che discenderebbe l’obbligo dell’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa, senza alcun grado. Limitandosi a richiamare astrattamente la disciplina dell’arruolamento, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione, palese illogicità e ingiustizia manifesta.
11. L’Amministrazione della difesa ha interposto appello avverso la sentenza, della quale ha anche chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva, sostenendo anzitutto che il T.A.R. avrebbe omesso di riunire i due ricorsi pendenti a norma dell’art. 70 c.p.a.
12. Nel merito, il primo giudice avrebbe trascurato che, secondo l’art. 923 c.o.m., la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego militare. Ai sensi degli artt. 2141 e 627 c.o.m., gli appartenenti alla Guardia di finanza che abbiano perso il grado dovrebbero intendersi:
- iscritti d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa;
- iscritti in tali ruoli come militari di leva (eventualmente in congedo assoluto come l’appellato, per decorso dei limiti di età), dal momento che tutte le altre tipologie di militari di truppa presupporrebbero l’arruolamento conseguente a domanda e al possesso di particolari requisiti, di cui l’appellato sarebbe privo;
- comunque non inquadrati nella categoria dei militari in s.p.e., nella quale rientrerebbero solo le figure professionali previste dall’art. 876 c.o.m.
13. In conclusione ha chiesto anche la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado e la condanna per lite temeraria.
14. L’originario ricorrente si è costituito in giudizio per resistere all’appello insistendo sulla distinzione, propria del c.p.m.p., tra le pene accessorie della rimozione e della destituzione, sostenendo che il militare rimosso, diversamente dal degradato, manterrebbe il proprio status e opponendosi all’accoglimento della domanda cautelare per il danno gravissimo e irreparabile che ne seguirebbe per sé e la famiglia.
15. Con ordinanza 19 gennaio 2018, n. 215, la Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’Amministrazione, sospendendo l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condannando l’appellato al pagamento delle spese della fase processuale.
16. Il signor -OMISSIS- ha depositato una memoria.
17. All’udienza pubblica del 29 novembre 2018, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
18. In via preliminare, il Collegio osserva che, al di là dei rilievi svolti dall’Amministrazione circa la reciproca implicazione dei due giudizi, la mancata riunione in primo grado dei ricorsi n.r.g. 325/2017 e n.r.g. 1022/2017 è irrilevante e non è comunque viziante, posto che secondo la giurisprudenza costante e non contestata la riunione ex art. 70 c.p.a., diversamente da quella ex art. 96, comma 1, c.p.a., attiene a una scelta del giudice del tutto facoltativa e discrezionale (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2016, n. 3518; sez. V, 21 maggio 2018, n. 3031).
19. Nel merito, l’appello è fondato.
19.1. Nonostante le considerazioni spese nella memoria conclusionale dell’appellato, il Collegio non scorge ragioni per discostarsi da quanto motivatamente deciso con l’ordinanza cautelare n. 215/2018 e cioè - per riportarne il testo - che:
<<a) la sentenza impugnata sembra trascurare il disposto dell’art. 923 c.o.m., secondo il quale la perdita del grado comporta la cessazione del rapporto di impiego del militare;
b) come ha affermato la Sezione - con affermazione di valenza generale, che va oltre la specificità del caso deciso - “la perdita del grado, quale che ne sia la ragione …, comporta sempre la cessazione dal servizio permanente effettivo. Vi è dunque una ontologica incompatibilità tra perdita del grado e possibilità di permanere in servizio permanente effettivo” (sentenza 30 luglio 2012, n. 4292)”>>.
Ciò, anche sulla scia del parere n. 128/2017, reso dalla sezione III di questo Consiglio di Stato.
19.2. La sentenza n. 4292/2012 (come ancor prima il parere n. 128/2017) giunge a enunziare questo principio (valido sia per la permanenza che per il transito in s.p.e.) all’esito di un articolato percorso argomentativo, nel quale non si sottrae all’onere di esaminare anche le disposizioni del c.p.m.p. ora evocate dall’appellato. A tali precedenti il Collegio intende integralmente richiamarsi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
19.3. Per giungere a una diversa conclusione e affermare che il rapporto di impiego con l’Esercito sarebbe “la naturale prosecuzione” di quello intercorso con la Guardia di finanza, il privato obietta che l’art. 923, comma 3, c.o.m. richiede che il provvedimento di cessazione dal servizio sia adottato con decreto ministeriale, che nella specie mancherebbe.
19.4. Così argomentando, trascura tuttavia:
- l’art. 2135 c.o.m., secondo il quale “per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635/08 del 26 marzo 2008, concernente delega di funzioni, menzionata espressamente dalla determinazione del Comandante interregionale della Guardia di finanza in data 9 febbraio 2017, che ha disposto la perdita del grado per rimozione in danno dell’appellato.
19.5. Nulla impedisce dunque di qualificare tale ultima determinazione, adottata dall’organo competente, come causa di cessazione del rapporto di impiego a norma dell’art. 923 c.o.m.
19.6. Sulla base delle premesse, il provvedimento impugnato in questa sede - diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale territoriale - appare sinteticamente ma compiutamente motivato, nella parte in cui richiama come fatto impeditivo dell’accoglimento dell’istanza di immissione in s.p.e., da un lato, l’avvenuta perdita del grado per rimozione da parte dell’istante a seguito di procedimento disciplinare di stato, dall’altro, le procedure previste per l’arruolamento nelle Forze armate.
20. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello è fondato e va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
21. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate in dispositivo.
22. Apprezzate le circostanze, il Collegio non riscontra i presupposti per la condanna per lite temeraria dell’appellato che, sia pure senza fondamento, ha prospettato una diversa ricostruzione del quadro normativo vigente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, incarica la segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente FF
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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