rimborso spese mediche x mod c

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franruggi
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rimborso spese mediche x mod c

Messaggio da franruggi »

salve cari amici, come da titolo chiedo se è possibile richiedere il rimborso delle spese mediche già anticipate e documentate a seguito di effetto traumatico (incidente mod c riconosciuto)(spese da intervento chirurgico, visite spec etc etc nonche altre che dovro sostenere) premetto che non mi va di elemosinare il sussidio misero (Arma CC, chiaramente previa compassione/e sottomissione del comandante del reparto, come se fosse i suoi i soldi da elargire) che poi inoltra la richiesta superiormente, per darti alla fine 200/300.....
grazie a voi tutti, in particolare roberto se ci sei batti un colpo :D


giuseppedemarco
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Re: rimborso spese mediche x mod c

Messaggio da giuseppedemarco »

Caro Franruggi, certo che si può richiesere il rimborso delle spese mediche anticipate e documentate. Devi inlotrare domanda al Comando generale dell'Arma dei CC - IV Reparto - Direzione Sanità, allegando alla domanda eventuali scontrini farmaceutici e ricevute di visite specialistiche e di esami strumentali che hai effettuato (inerenti alla lesione traumatica che hai subito). Ciò è regolamentato dalla circolare n.10/4-8, in data 20 giugno 2007 del Comando generale del'Arma dei CC. Ti premetto che per quanto riguarda le visite specialistiche, ti verrà rimborsato il 19% di quanto hai sepso, mentre per quanto riguarda gli scontrini farmaceutici e gli esami strumentali l'intero importo che hai sostenuto.
Un saluto
franruggi
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Re: rimborso spese mediche x mod c

Messaggio da franruggi »

giuseppedemarco ha scritto:Caro Franruggi, certo che si può richiesere il rimborso delle spese mediche anticipate e documentate. Devi inlotrare domanda al Comando generale dell'Arma dei CC - IV Reparto - Direzione Sanità, allegando alla domanda eventuali scontrini farmaceutici e ricevute di visite specialistiche e di esami strumentali che hai effettuato (inerenti alla lesione traumatica che hai subito). Ciò è regolamentato dalla circolare n.10/4-8, in data 20 giugno 2007 del Comando generale del'Arma dei CC. Ti premetto che per quanto riguarda le visite specialistiche, ti verrà rimborsato il 19% di quanto hai sepso, mentre per quanto riguarda gli scontrini farmaceutici e gli esami strumentali l'intero importo che hai sostenuto.
Un saluto
CIAO GIUSEPPE GRAZIE ANCORA PER L ESAUDIENTE RISPOSTA. L'ISTANZA TRAMIRE GERARCHICO ?GIA MI AVEVI ILLUMINATO IN UN ALTRO POST PER LE VITTIME DEL DOVERE..
giuseppedemarco
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Re: rimborso spese mediche x mod c

Messaggio da giuseppedemarco »

Si esatto. Devi presentare la domanda tramite gerarchico. La tempistica è di circa un anno (dalla data di presentazione della domanda alla data del rimborso, che avviene tramite accredito sul conto corrente). Passati circa quattro-cinque mesi dalla presentazione dell'istanza, ti consiglio di chiamare di tanto in tanto il IV Reparto Direzione Sanità tanto per far capire loro che ci sei e stai seguendo l'evolversi della tua istanza. Posso garantirti che il personale preposto dell'Ufficio in questione è molto ben predisposto ad interloquire anche solo telefonicamente sull'andanmento della pratica, quindi non dovresti avere problemi.
P.S. Si vero, ricordo il post in merito alle Vittime del Dovere.
Cordialmente Giuseppe De Marco
franruggi
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giuseppedemarco ha scritto:Si esatto. Devi presentare la domanda tramite gerarchico. La tempistica è di circa un anno (dalla data di presentazione della domanda alla data del rimborso, che avviene tramite accredito sul conto corrente). Passati circa quattro-cinque mesi dalla presentazione dell'istanza, ti consiglio di chiamare di tanto in tanto il IV Reparto Direzione Sanità tanto per far capire loro che ci sei e stai seguendo l'evolversi della tua istanza. Posso garantirti che il personale preposto dell'Ufficio in questione è molto ben predisposto ad interloquire anche solo telefonicamente sull'andanmento della pratica, quindi non dovresti avere problemi.
P.S. Si vero, ricordo il post in merito alle Vittime del Dovere.
Cordialmente Giuseppe De Marco

GRAZIE GIUSEPPE MAGARI TUTTI COME TE...CON SINCERA STIMA FRANCESCO :D
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Re: rimborso spese mediche x mod c

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franruggi ha scritto:
giuseppedemarco ha scritto:Si esatto. Devi presentare la domanda tramite gerarchico. La tempistica è di circa un anno (dalla data di presentazione della domanda alla data del rimborso, che avviene tramite accredito sul conto corrente). Passati circa quattro-cinque mesi dalla presentazione dell'istanza, ti consiglio di chiamare di tanto in tanto il IV Reparto Direzione Sanità tanto per far capire loro che ci sei e stai seguendo l'evolversi della tua istanza. Posso garantirti che il personale preposto dell'Ufficio in questione è molto ben predisposto ad interloquire anche solo telefonicamente sull'andanmento della pratica, quindi non dovresti avere problemi.
P.S. Si vero, ricordo il post in merito alle Vittime del Dovere.
Cordialmente Giuseppe De Marco

GRAZIE GIUSEPPE MAGARI TUTTI COME TE...
LE RICEVUTE MEDICHE IN ORIGINALE?
CON SINCERA STIMA FRANCESCO :D
giuseppedemarco
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Re: rimborso spese mediche x mod c

Messaggio da giuseppedemarco »

No Francesco. Basta allegare all'istanza le fotocopie delle ricevute/scontrini farmaceutici di tutte le spese che hai sostenuto.
vorreisapere

Re: rimborso spese mediche x mod c

Messaggio da vorreisapere »

ciao volevo dirti che per l cause di servizio documentante con decreto e' previsto l'senzione tichet per patologia invalidanti come mnzionate sul decreto.Io ho 3 patologia riconosiute com cause di servizio IPERTENSION ARTRIORA,GASTRITE ULCEROSA ATROSI CERVICALE,sono andato al' ASL di competenza con il decreto del ministero mi hanno dato l'esenzione tichet s03 IN PRATICA NON PAGO L MEDICINE LE CURE PREVISTE PER QUESTE PATOLOGIA.sPERO DI ESSER STATO CHIARO CIAO
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vorreisapere ha scritto:ciao volevo dirti che per l cause di servizio documentante con decreto e' previsto l'senzione tichet per patologia invalidanti come mnzionate sul decreto.Io ho 3 patologia riconosiute com cause di servizio IPERTENSION ARTRIORA,GASTRITE ULCEROSA ATROSI CERVICALE,sono andato al' ASL di competenza con il decreto del ministero mi hanno dato l'esenzione tichet s03 IN PRATICA NON PAGO L MEDICINE LE CURE PREVISTE PER QUESTE PATOLOGIA.sPERO DI ESSER STATO CHIARO CIAO

ciao vorreisapere,
sono dì'accordo con te, ma nel mio caso sono costretto ad eseguire l'intervento chirurgico fuori dalla mia regione e la relativa riabilitazione preferisco farla privatamente, anche perche i tempi con ASL sono lunghissimi e rischio di rendere ancotra piu invalidante la mia patologia. grazie
panorama
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Re: rimborso spese mediche x mod c

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Gli uffici spesso sono SORDI.

PolStato: diniego rimborso spese mediche relative ad infermità dipendente da causa di servizio.

1) - applicazione dell’art. 1, comma 555, della legge n.296/2006 e degli artt. 5 e 14 del DPCM 5 luglio 1965, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n.241/1990.

2) - veniva respinta la richiesta in quanto per “le succitate prestazioni sanitarie non era stata richiesta la prevista autorizzazione preventiva alla spesa”.

Il Consiglio di Stato con il seguente Parere precisa:

3) - Ritiene la Sezione che siano fondate le prospettate richiamate censure (OMISSIS e sopra richiamate) perchè al contrario di quanto dedotto dal Ministero, nel caso di specie ai sensi delle previsioni di cui al D.P.C.M. 5 luglio 1965, non era necessaria la richiesta di alcuna formale preventiva autorizzazione per il successivo rimborso delle spese mediche sostenute.

Il resto leggetelo qui sotto.

Ricorso straordinario ACCOLTO.

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19/04/2013 201202880 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/03/2013


Numero 01875/2013 e data 19/04/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 marzo 2013


NUMERO AFFARE 02880/2012

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor E. B., avverso diniego rimborso spese mediche relative ad infermità dipendente da causa di servizio;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 333AUC/24094/2429-PP del 27/03/2012 con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D'Ottavi;

PREMESSO E CONSIDERATO:
Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che in conformità al parere n. 20663/04, espresso dal C.V.C.S. in data 30 novembre 2004, veniva adottato il decreto ministeriale n. 647/N dell’11 maggio 2007 con il quale veniva riconosciuta all’istante la dipendenza da fatti di servizio dell’infermità “esiti di pregressa distorsione rachide cervicale” (accertata dalla competente C.M.O. di Firenze), accogliendosi la richiesta in tal senso avanzata dall’interessato in data 11 ottobre 2001.

Con documentata istanza in data 3 luglio 2008 l’istante chiedeva il rimborso delle spese mediche sostenute con riferimento alla descritta infermità “esiti di pregressa distorsione rachide cervicale”, allegando a tale domanda le relative ricevute di pagamento.

Rileva poi il Ministero che come previsto dal vigente decreto interministeriale del 9 dicembre 1994, con nota del 22 giugno 2010, il Servizio T.E.P. e spese varie provvedeva ad interessare la competente Direzione centrale di sanità per il prescritto parere tecnico; questa con nota del 12 luglio 2010 sulla base dell’attività istruttoria svolta esprimeva motivato avviso contrario al rimborso delle predette spese.

Quindi, con provvedimento del 10 settembre 2010 veniva respinta la richiesta in quanto per “le succitate prestazioni sanitarie non era stata richiesta la prevista autorizzazione preventiva alla spesa” e in ragione del fatto che il rimborso richiesto si riferiva a spese sostenute per la cura di infermità non direttamente riconducibili ad eventi traumatici occorsi in servizio (condizione necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 296/2006, affinché si possa procedere al ristoro delle spese sanitarie).

Avverso tale diniego l’interessato proponeva preliminarmente rituale ricorso gerarchico, che veniva, respinto con decreto del Capo della Polizia del 15 aprile 2011.

Con successivo atto presentato in data 19 luglio 2011, l’istante ha proposto, ricorso straordinario con cui chiede l’annullamento del provvedimento di rigetto lamentandone l’illegittimità in quanto viziato da violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 555, della legge n.296/2006 e degli artt. 5 e 14 del DPCM 5 luglio 1965, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n.241/1990, eccesso di potere per sviamento, errore di diritto, carenza di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta; ritiene, in sostanza, il ricorrente di aver diritto al rimborso delle spese mediche sostenute, in quanto riferite ad un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Il Ministero conclude per la reiezione del ricorso.

Ritiene la Sezione che siano fondate le prospettate richiamate censure (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 555, della legge n.296/2006 e degli artt. 5 e 14 del DPCM 5 luglio 1965, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n.241/1990, eccesso di potere per sviamento, errore di diritto, carenza di motivazione) perchè al contrario di quanto dedotto dal Ministero, nel caso di specie ai sensi delle previsioni di cui al D.P.C.M. 5 luglio 1965, non era necessaria la richiesta di alcuna formale preventiva autorizzazione per il successivo rimborso delle spese mediche sostenute.

Fondate sono anche le doglianze prospettate avverso la (carente e perplessa) motivazione svolta dalla Direzione centrale di sanità in quanto a fronte della certa qualificazione dell’infortunio (per causa di servizio) e della tipologia della lamentata infermità (per cui erano necessarie le cure sanitarie del cui rimborso si controverte), l’Amministrazione avrebbe dovuto rigorosamente motivare sulla (certa) esclusione del nesso di causalità.

Pertanto il ricorso va accolto facendo salva l’ulteriore attività dell’Amministrazione.

P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
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Re: rimborso spese mediche x mod c

Messaggio da panorama »

Siamo al servizio dello Stato e del Corpo di appartenenza e ci ammaliamo per loro ma non abbiamo DIRITTO a nessun rimborso spese sanitarie.
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Fatti salenti ad Agosto 2005.

Provvisoriamente così stanno le cose.

Sospeso il parere in attesa che l’Amministrazione proceda all’adempimento di cui in motivazione.

1) - rimborso spese sanitarie per infermità dipendenti da causa di servizio poiché subiva un infortunio in servizio, per il quale riportava ferite alla mano destra.

2) - Riconosciuta l'infermità dipendente da causa di servizio, il militare avanzava istanza di rimborso delle spese sanitarie sostenute per tale infermità, ammontanti ad euro 823.01.

3) - La Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa, rigettava tale richiesta per carenza dei presupposti normativi, essendo, nel frattempo, intervenuta una modifica normativa (Legge 266/05-finanziaria 2006, art. 1, commi 219, 220 e 221) in materia di concessione di cure, protesi ed altre prestazioni sanitarie con oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa, che limitava la concessione di detti benefici a favore del solo "personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di Polizia che abbia contratto la malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale".

4) - Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendone l'annullamento.

5) - Egli deduce violazione e falsa applicazione di legge, per non avere, l'Amministrazione, considerato che, essendo l'infortunio occorsogli in data 8 agosto 2005, "rimane irrilevante ogni successiva novella legislativa che non dispone che per l'avvenire e non può quindi avere effetto retroattivo".

6) - Fino all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) la Direzione Generale della sanità Militare ha provveduto ad autorizzare in via preventiva il rimborso delle spese sanitarie per la fornitura di protesi, prestazioni sanitarie, ricoveri d’urgenza, ricoveri all’estero o in Centri di altissima specializzazione sostenute dal personale militare, in servizio o in quiescenza, che avesse contratto ferite, lesioni e/o patologie giudicate dipendenti da causa di servizio, con la sola esclusione degli ex militari di leva.

7) - Come evidenziato dallo stesso Ministero riferente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), all’art. 1, comma 220, ha disposto l’abrogazione espressa delle disposizioni richiamate e dei decreti concernenti le norme per l’applicazione delle leggi stesse. Allo stesso art. 1, comma 221, ha poi stabilito che “rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale”.

8) - Il Ministero, tuttavia, ha omesso di considerare che lo stesso legislatore, in seguito, ha ritenuto che il suddetto regime derogatorio (previsto per le missioni compiute al di fuori del territorio nazionale) potesse essere esteso ad operazioni sul territorio nazionale che presentassero carattere di straordinarietà sia sotto il profilo della particolarità dell’evento che sotto quello del rischio affrontato dai militari coinvolti.

9) - L’art. 1, comma 555, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha, infatti, disposto che “le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite e lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali”.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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25/09/2013 201103686 Interlocutorio 2 Adunanza di Sezione 03/07/2013


Numero 04023/2013 e data 25/09/2013 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013

NUMERO AFFARE 03686/2011

OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. G. M. in materia di rimborso spese sanitarie per infermità dipendenti da causa di servizio.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 338/2006 in data 8 aprile 2011, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;

Premesso:
Il Sig. G. M., allora volontario in ferma prefissata di 1 anno, in forza presso il Centro Addestramento OMISSIS, in data 8 agosto 2005 subiva un infortunio in servizio, per il quale riportava ferite alla mano destra.

Riconosciuta l'infermità dipendente da causa di servizio, il militare avanzava istanza di rimborso delle spese sanitarie sostenute per tale infermità, ammontanti ad euro 823.01.

La Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa, con lettera prot. n. 0013927 del 30.06.2006, rigettava tale richiesta per carenza dei presupposti normativi, essendo, nel frattempo, intervenuta una modifica normativa (Legge 266/05-finanziaria 2006, art. 1, commi 219, 220 e 221) in materia di concessione di cure, protesi ed altre prestazioni sanitarie con oneri a carico dell'Amministrazione della Difesa, che limitava la concessione di detti benefici a favore del solo "personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di Polizia che abbia contratto la malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale". Tale non era il caso del Sig. M…….

Avverso tale diniego il Sig. M…… ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendone l'annullamento.

Egli deduce violazione e falsa applicazione di legge, per non avere, l'Amministrazione, considerato che, essendo l'infortunio occorsogli in data 8 agosto 2005, "rimane irrilevante ogni successiva novella legislativa che non dispone che per l'avvenire e non può quindi avere effetto retroattivo".

Il Ministero ritiene che il ricorso sia infondato.

Evidenzia, innanzitutto, che il principio di cui all'articolo 5 del codice di procedura civile (cd. perpetuatio iurisdictionis) non si applica al procedimento amministrativo per cui le norme sopravvenute esplicano con immediatezza nell'ambito del procedimento stesso i propri effetti. Oltretutto, nel caso di specie la richiesta di rimborso, anche se riferita ad un infortunio avvenuto in data 8 agosto 2005, è stata, tuttavia, avanzata in data 13 aprile 2006, quindi già nel periodo di vigenza della nuova normativa ed è pervenuta per il tramite del Distretto Militare di Catania, in data 6 giugno 2006. Oltretutto, lo stesso Consiglio di Stato, in risposta ad uno specifico quesito posto dalla Direzione Generale della Sanità militare del Ministero della Difesa, si è espresso, con parere n. 1148/06 della Terza Sezione, nel senso che "in mancanza di una specifica norma transitoria non si possa che fare riferimento ai principi generali dell' ordinamento giuridico, principi in base ai quali vanno salvaguardate posizioni ed aspettative già consolidatesi nella vigenza della disciplina preesistente. Appare quindi corretto applicare le previgenti disposizioni alle domande inoltrate dagli interessati o tramite gli Enti/Comandi di appartenenza o direttamente alla Direzione Generale della Sanità Militare, in modo formale e certo, in data anteriore al 31 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006".

Fino all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) la Direzione Generale della sanità Militare ha provveduto ad autorizzare in via preventiva il rimborso delle spese sanitarie per la fornitura di protesi, prestazioni sanitarie, ricoveri d’urgenza, ricoveri all’estero o in Centri di altissima specializzazione sostenute dal personale militare, in servizio o in quiescenza, che avesse contratto ferite, lesioni e/o patologie giudicate dipendenti da causa di servizio, con la sola esclusione degli ex militari di leva. Il quadro normativo di riferimento era costituito principalmente dalle disposizioni del D.P.C.M. 3 luglio 1965 n. 527, recante norme per l’applicazione della legge 1° novembre 1957 n. 1140, e della legge 27 luglio 1962 n. 1116. Alla luce di tali disposizioni ed in virtù del principio di sussidiarietà sancito dalle disposizioni predette, la Direzione Generale della Sanità Militare ha quindi partecipato alla spesa sanitaria sostenuta dal personale militare, in relazione agli importi non corrisposti dal SSN (vds. Parere del Consiglio di Stato, Sez. III, n 3746/08, in ordine al quesito sulle modifiche apportate dall’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nonché dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Come evidenziato dallo stesso Ministero riferente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), all’art. 1, comma 220, ha disposto l’abrogazione espressa delle disposizioni richiamate e dei decreti concernenti le norme per l’applicazione delle leggi stesse. Allo stesso art. 1, comma 221, ha poi stabilito che “rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale”.

Il Ministero, tuttavia, ha omesso di considerare che lo stesso legislatore, in seguito, ha ritenuto che il suddetto regime derogatorio (previsto per le missioni compiute al di fuori del territorio nazionale) potesse essere esteso ad operazioni sul territorio nazionale che presentassero carattere di straordinarietà sia sotto il profilo della particolarità dell’evento che sotto quello del rischio affrontato dai militari coinvolti. L’art. 1, comma 555, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha, infatti, disposto che “le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite e lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali”.

Considerato:
Si ritiene pertanto necessario che il Ministero riferente produca una relazione integrativa con la quale:

1. assuma posizione in ordine all’intervenuta modifica legislativa, posto che la norma sopravvenuta ha parzialmente sterilizzato la portata abrogativa della finanziaria per il 2006, prevedendo ulteriori deroghe ed ammettendo la rifusione di oneri sostenuti per cure conseguenti a ferite e lesioni riportate in territorio nazionale;

2. conseguentemente, chiarisca se, nel caso di specie, siano configurabili le speciali condizioni imposte dalla medesima norma, ed in particolare se:

- l’infortunio occorso al ricorrente abbia causato “ferite e lesioni”;
- le eventuali ferite e lesioni siano state riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative.

P.Q.M.
Sospende l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione proceda all’adempimento di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




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Re: rimborso spese mediche x mod c

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diritto al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate
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1) - implicitamente negato il rimborso delle spese mediche sostenute per un infortunio occorsogli durante il servizio;

2) - durante l’addestramento, un trauma facciale con frattura parcellare degli incisivi superiori, con conseguenti cure mediche specialistiche.

3) - l’intimata amministrazione aveva riconosciuto la relativa lesione come ascrivibile a causa di servizio, negando, tuttavia, l’equo indennizzo e (implicitamente) il rimborso delle spese mediche sostenute.

IL TAR DI PALERMO scrive:

4) - Con la modifica normativa apportata dall’art. 1, co. 555, della l. n. 296/2006 si è nuovamente ampliata la platea dei soggetti ricadenti in tale ambito, venendo in considerazione, ai fini del rimborso delle spese sanitarie, tutti gli appartenenti alle Forze Armate utilizzati in attività operative o addestrative – le quali comportano l’impiego di mezzi e attrezzature militari e che, di massima, espongono il militare al rischio di menomazioni fisiche di tipo traumatico - le cui lesioni o infermità siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio (v. Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 3746/08, Adunanza della Commissione Speciale del 17 febbraio 2009).

ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.
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10/09/2014 201402247 Sentenza 1


N. 02247/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01004/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Antonio Giannotta e Vincenza Cinà, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Imperatore Federico n. 106;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

e per la declaratoria
del diritto del sig. -OMISSIS- a godere del beneficio del trattamento una tantum per la menomazione dell’integrità fisica conseguente a infermità dipendenti da causa di servizio (cd. equo indennizzo) ai sensi del D.P.R. n. 686/57 e ss. mm. e ii., nonché del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute e documentate

per la condanna
del Ministero della Difesa all’erogazione di detto beneficio con ogni accessorio di legge dalla data della domanda al soddisfo, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute, ammontanti ad € 3.026,08, oltre agli accessori di legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la memoria depositata dal ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Visto l’atto di parziale rinuncia depositato dal ricorrente in data 3 aprile 2013;
Viste la documentazione e la memoria depositate dall’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore il primo referendario d.ssa Maria Cappellano;
Uditi all’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2014 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con ricorso notificato il -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- – soldato in congedo, in servizio militare dal -OMISSIS- presso il XII Reggimento, VIII^ Compagnia del XXIII Battaglione Bersaglieri (TP) – ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda, presentata dal predetto, di concessione dell’equo indennizzo, e implicitamente negato il rimborso delle spese mediche sostenute per un infortunio occorsogli durante il servizio; entrambi richiesti con raccomandata del 21.12.2011.

Espone di avere riportato, durante l’addestramento, un trauma facciale con frattura parcellare degli incisivi superiori, con conseguenti cure mediche specialistiche, documentate, per complessivi € 3.026,08; e che, con decreto n. -OMISSIS-, l’intimata amministrazione aveva riconosciuto la relativa lesione come ascrivibile a causa di servizio, negando, tuttavia, l’equo indennizzo e (implicitamente) il rimborso delle spese mediche sostenute.

Si duole, quindi, del provvedimento impugnato, deducendo l’articolata censura di eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria e sotto i profili dell’illogicità manifesta – arbitrarietà – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 1 della Legge n. 241/90 e ss. mod. – difetto assoluto di motivazione.

Chiede, quindi, l’annullamento dell’atto impugnato e, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla corresponsione del cd. equo indennizzo, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute, in quanto dipendenti da causa di servizio.

B. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.

C. – Con memoria depositata in data 4 ottobre 2012 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nella parte relativa alla domanda di equo indennizzo, insistendo per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese mediche, in ordine alle quali ha chiesto, altresì, disporsi una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la congruità di dette spese, ove contestate dalla controparte.

D. – Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza istruttoria.

E. – Parte ricorrente ha presentato un nuovo atto di parziale rinuncia, notificato il 22 febbraio 2013 e depositato il 3 aprile successivo, insistendo per l’accoglimento del ricorso nella parte relativa alla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute.

F. – La difesa erariale ha depositato documentazione e memoria, chiedendo che il ricorso venisse rigettato, in quanto infondato.

G. – All’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2014 le parti hanno discusso la causa; quindi, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso proposto dal Sig. -OMISSIS- – soldato in congedo, in servizio militare dal -OMISSIS- presso il XII Reggimento, VIII^ Compagnia del XXIII Battaglione Bersaglieri (TP) – avverso il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda, presentata dal predetto, di concessione dell’equo indennizzo e implicitamente negato il rimborso delle spese mediche sostenute per un infortunio occorso durante il servizio stesso, e riconosciuto come dipendente da causa di servizio.

B. – Va preliminarmente dato atto della parziale rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata con atto notificato il 22 febbraio 2013 e depositato il 3 aprile successivo, nella parte relativa alla domanda di riconoscimento del diritto al cd. equo indennizzo.

Rispetto a tale capo della domanda deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm..

C. – Resta da esaminare la domanda di rimborso delle spese mediche sostenute in relazione all’evento lesivo occorso al ricorrente durante il servizio militare, per il quale, con decreto n. 3024/D del 25.07.2011 del Ministero della Difesa, la relativa lesione – “-OMISSIS- “– è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La resistente amministrazione – la quale non si è pronunciata su tale istanza - non ha prodotto alcuna difesa, né ha contestato l’ammontare del rimborso delle spese sanitarie, come richiesto e documentato in atti.

La domanda merita accoglimento, anche in applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, co. 2, cod. proc. amm..

In ordine alla configurabilità del diritto al rimborso delle spese mediche, va richiamato l’art. 1, co. 555, della l. n. 296/2006: detta disposizione ha stabilito, tra l’altro, l’inapplicabilità dell’art. 1, co. 221, della l. n. 266/2005, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Il richiamato art. 1, co. 221 (l. n. 266/2005) aveva abrogato tutte le disposizioni che ponevano le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica, nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare: facevano eccezione solo le prestazioni – collegate ad attività ritenute meritevoli di particolare considerazione - dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che avesse contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

Con la modifica normativa apportata dall’art. 1, co. 555, della l. n. 296/2006 si è nuovamente ampliata la platea dei soggetti ricadenti in tale ambito, venendo in considerazione, ai fini del rimborso delle spese sanitarie, tutti gli appartenenti alle Forze Armate utilizzati in attività operative o addestrative – le quali comportano l’impiego di mezzi e attrezzature militari e che, di massima, espongono il militare al rischio di menomazioni fisiche di tipo traumatico - le cui lesioni o infermità siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio (v. Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 3746/08, Adunanza della Commissione Speciale del 17 febbraio 2009).

In virtù della richiamata disposizione il ricorrente rientra nella categoria dei soggetti destinatari del rimborso, sia per le modalità con cui si è verificato l’evento lesivo (durante l’addestramento); sia, in quanto la relativa lesione è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (v. decreto Ministero della Difesa n. 3024/D del 25.07.2011, in atti).

Ne consegue l’obbligo della resistente amministrazione – la quale, peraltro, non ha presentato, su tale capo di domanda, alcuna difesa scritta - di definire l’iter istruttorio avviato dal ricorrente con l’istanza del 21.12.2011, trasmessa con raccomandata in data 24.12.2011, al fine di provvedere al rimborso delle spese sanitarie sostenute dal predetto, come documentate in atti.

D. – Conclusivamente, in ordine al ricorso indicato in epigrafe vanno adottate le seguenti statuizioni:

a) per quanto attiene alla domanda di riconoscimento del diritto al cd. equo indennizzo, va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm.;

b) per quanto attiene alla domanda di rimborso delle spese mediche sostenute, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione di detto rimborso, nella misura risultante dalla documentazione in atti, pari a € 3.026,08, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

E. – Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della parziale estinzione per rinuncia, nonché della parziale fondatezza del gravame, si ritiene di compensare dette spese per un terzo; mentre, per i restanti due terzi, le stesse seguono la parziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del ricorrente.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara estinto; per il resto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente -OMISSIS- al rimborso delle spese mediche, pari a € 3.026,08, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Compensa tra le parti le spese di giudizio per un terzo; per i restanti due terzi, condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle stesse, che liquida in favore di -OMISSIS-, quantificandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
Luca Lamberti, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
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Re: rimborso spese mediche x mod c

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GSAN prot.0013127 21/07/2009

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Re: rimborso spese mediche x mod c

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