Riforma per inabilità.

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salvatore70
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Riforma per inabilità.

Messaggio da salvatore70 »

Ragazzi ho un quesito... perché le banche ( volendo fare una surroga) non riconoscono valida la pensione di inabilità INPS ? Nel senso che molti istituti di credito mi hanno risposto che questo tipo di pensione non può essere presa in considerazione come reddito in quanto inattaccabile da parte degli istituti di credito. Vero o falso?


gino59
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da gino59 »

salvatore70 ha scritto:Ragazzi ho un quesito... perché le banche ( volendo fare una surroga) non riconoscono valida la pensione di inabilità INPS ? Nel senso che molti istituti di credito mi hanno risposto che questo tipo di pensione non può essere presa in considerazione come reddito in quanto inattaccabile da parte degli istituti di credito. Vero o falso?
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28 giugno 2016
La pensione di inabilità è impignorabile, perché è una prestazione di natura previdenziale




Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Crediti impignorabili – Erogazioni previdenziali – Erogazioni assistenziali – Pensione di inabilità – Impignorabilità relativa (Cod. proc. civ., art. 545; l. 12 giugno 1984 n. 222, art. 2; d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con l. 6 agosto 2015, n. 132)

[1] La pensione di inabilità erogata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 222/1984 è astrattamente pignorabile nei limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c., poiché deve essere ricompresa tra le pensioni a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti.

[2] La pensione d’invalidità per ciechi assoluti e l’indennità di accompagnamento sono erogazioni a carattere non previdenziale ma assistenziale, in quanto volte a garantire unicamente il c.d. minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse dell’art. 545, 2° comma, c.p.c., ed impignorabilità dei relativi importi.

CASO
[1] Il creditore sottoponeva a pignoramento presso terzi i trattamenti pensionistici percepiti dal debitore, al fine di recuperare i canoni di locazione da questi non versati.

Segnatamente le prestazioni erogate dall’Inps in favore del debitore e sottoposte a pignoramento erano la pensione da inabilità lavorativa, la pensione percepita nella qualità di invalido civile nella misura del 100% e l’indennità di accompagnamento.

Il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione con istanza di sospensione della procedura.

Il giudice dell’esecuzione sospendeva con ordinanza la procedura esecutiva, poiché riteneva che le pensioni pignorate fossero impignorabili ex art. 545, 2° comma, c.p.c. in quanto caratterizzate da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante del soggetto beneficiario.

Il creditore procedente proponeva reclamo sostenendo che le prestazioni erogate dall’Inps in favore del debitore (inabilità lavorativa, invalidità civile al 100% oltre all’indennità di accompagnamento) andassero ricomprese tra le somme pignorabili ex art. 547, 7° comma, c.p.c., come novellato dal d. l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132, e non tra le somme impignorabili come invece affermato dal giudice.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Padova nella decisione in epigrafe ha rigettato il reclamo proposto dal creditore procedente in ragione di una distinzione tra trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e trattamenti pensionistici di natura assistenziale.

Il giudice ha affermato che la pensione di inabilità, erogata dall’INPS ex legge 12 giugno 1984, n. 222, debba essere ricompresa tra le pensioni a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, e che come tale sia riconducibile ai trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale.

La pensione di inabilità pertanto, in virtù della sua natura previdenziale, è astrattamente pignorabile, salvi i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c.

L’art. 545, 7° comma, c.p.c. dispone che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Nel caso in esame, tuttavia, la pensione di inabilità percepita dal debitore esecutato era di ammontare inferiore all’assegno sociale aumentato della metà; pertanto il giudice ha dichiarato la sua impignorabilità per mancato superamento della soglia prevista dall’art. 545, 7° comma, c.p.c.

Sulla scorta della distinzione tra erogazioni a carattere previdenziale ed erogazioni di natura assistenziale, il tribunale ha poi affermato l’impignorabilità assoluta, ex art. 545, 2° comma, c.p.c., degli importi pensionistici percepiti dal debitore a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione di cecità, poiché queste somme hanno carattere assistenziale e non previdenziale, in quanto volte a garantire unicamente il c.d. minimo vitale.

QUESTIONI
[1] Il provvedimento in esame è degno di menzione sia perché esamina i limiti alla pignorabilità delle pensioni, sia perché rappresenta un’applicazione del novellato (ancora una volta) art. 545 c.p.c.

Il tema dei limiti alla pignorabilità delle pensioni ha da tempo destato l’attenzione del legislatore e della giurisprudenza, in particolar modo avuto riguardo alla determinazione del c.d. minimo vitale impignorabile perché necessario ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di vita fondamentali del pensionato.

All’interno del dibattito sull’argomento ha avuto un ruolo fondamentale la pronuncia della Corte costituzionale 4 dicembre 2002 n. 506, che ha tracciato il perimetro dell’area di pignorabilità delle erogazioni pensionistiche.

La Corte costituzionale ha affermato che “sono incostituzionali, in applicazione dell’art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, gli art. 1 e 2, comma 1, d. p. r. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall’art. 1, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”.

La giurisprudenza di legittimità e di merito si sono successivamente allineate alla posizione assunta dalla Corte costituzionale ed hanno affermato che “è assolutamente impignorabile quella parte di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. minimo vitale), mentre è pignorabile nei soli limiti del quinto – ex art. 545, 4° comma, c.p.c. – la parte residua” (cfr. ex multis, Cass. 7 agosto 2013, n. 18755).

La novella del legislatore del 2015 affonda le radici nella menzionata pronuncia della Corte costituzionale. Quanto affermato dalla giurisprudenza in materia di pignoramento di pensioni è stato recepito dal legislatore e trasfuso nell’introduzione del 7° comma dell’art. 545 c.p.c., che quantifica il c.d. minimo vitale impignorabile (sul tema, v. Battaglia, V., Impignorabilità di stipendi e pensioni: le novità del D.L. 83/2015, in Eclegal 12 ottobre 2015).

Nella decisione analizzata il Tribunale di Padova, in applicazione della disposizione normativa riformata, ha da un lato riconosciuto la pignorabilità della pensione di inabilità, perché erogazione di natura previdenziale, dall’altro lato ne ha tuttavia dichiarato l’impignorabilità, in quanto i relativi importi in concreto percepiti dal debitore sono stati accertati come inferiori rispetto alla soglia impignorabile ex art. 545, 7° comma, c.p.c.
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Elenco beni non pignorabili: quello che né Equitalia né i creditori potranno portarti via

Autore: team 21 gennaio 2016, 10:07

Ci sono dei beni che non possono essere pignorati da Equitalia o dai creditori privati, altri invece - come la prima casa non di lusso - sono off limits solo per il Fisco. Ma vediamo quali sono i beni che non possono mai costituire oggetto di pignoramento.

Beni non pignorabili da equitalia

Prima casa - Il fisco non può pignorare la prima casa se è l'unica, non di lusso e il debitore vi ha fissato la propria residenza. In mancanza di detti presupposti, Equitalia può scrivere l'ipoteca e anche pignorare l'immobile, a condizione che il suo credito sia superiore a 120mila euro.
Stipendio - Equitalia non può pignorare più di un decimo dello stipendio se questo non supera i 2500 euro mensili, più di un settimo se è compreso tra 2500 e 5000, più di un quinto se è superiore a 5.001 euro.
Pensione - Non può mai pignorare la pensione se è inferiore all'assegno sociale aumentato della metà (per il 2015 era 448,52 + 224,26 =672,78 euro). Si tratta del cosiddetto "minimo vitale".
Conto corrente - Non è possibile il pignoramento dell'ultimo stipendio o pensione accreditato sul conto.
Beni non pignorabili dai creditori privati

Stipendio e pensione - sono pignorabili entro un massimo di un quinto, per la pensione deve essere rispettato il minimo vitale
Limiti per i creditori privati e per Equitalia

Conto corrente su cui viene versato lo stipendio o la pensione - il creditore non potrà mai pignorare un importo pari al triplo dell'assegno sociale (per il 2015 erano 1345,56 euro). In ogni caso il pignoramento non può mai essere superiore a un quinto.
Conto corrente su cui non viene versato solo lo stipendio o la pensione: in questo caso il pignoramento può essere pari al 100%
Polizze vite non sono pignorabili
Mobili di casa - non sono pignorabili i letti, tavoli da pranzo e le sedie, armadi, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli da cucina, utensili da casa e il mobile che li contiene.
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da salvatore70 »

Grazieeeee
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da oreste.vignati »

se qualcuno sfortunatamente ha dei problemi, in questo paese bisogna creargliene degli altri, poi se non ruba ed è onesto altri ancora.
salvatore70 mi auguro che possa risolvere il tuo problema.
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da gino59 »

oreste.vignati ha scritto:se qualcuno sfortunatamente ha dei problemi, in questo paese bisogna creargliene degli altri, poi se non ruba ed è onesto altri ancora.
salvatore70 mi auguro che possa risolvere il tuo problema.
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Condivido in pieno con L'Amico "oreste"......salvatore70...tutto quello che ti ho postato,sbatteglila in
faccia a quel C......N/ZZO dell'impiegato o Direttore di Banca.-In bocca a lupo
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da salvatore70 »

grazie a tutti ragazzi, gentilissimi come al solito. stampo Ginoooo
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da Sempreme064 »

Ricordargli pure che se aumenta qualcosa luce gas autostrade etc etc serve per mantenere la sua banca che nel giro di pochi mesi la liquidità sparisce infatti sono in sofferenza per 200miiardi, gli interessi che paghi sarebbero gli interessi sugli interessi loro..Mi auguro ti sia recato in una banca conveniente, trovi molte differenze di interessi e spreed..nel caso segnala alla Consob dovrebbero vigilare...,3,7 miliardi di euro bisogna trovare per fine settimana , così ci chiede il parlamento Europeo..cosa aumenterà? Cosa non ci sarà più in programma? Vedremo.. salterà qualcosa senz'altro
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da Sempreme064 »

COmunque per la surroga legge Bersani non hai sspese, loro pagano il notaio e movimento, per il resto , puoi anche chiedere surroga più liquidita
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da Sempreme064 »

Sempre se la valutazione del tuo immobile è superiore in genere all'80% del debito residuo..buona giornata
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da Sempreme064 »

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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da salvatore70 »

a dirvela tutta, il mio istituto bnl non rinegozia il mutuo, per il motivo di cui sopra, quindi ho fatto presente che la mia pensione è buona per pagare un tasso fisso del 5.3% invece dei correnti 2,5% circa di adesso, ma loro negano tutto a prescindere. nel caso degli altri istituti, loro non prendono in considerazione affatto il modello pensione obimis per inabilita' a casusa di leggi interne delle banca che ho preso in esame. insomma costretto a pagare tassi che ormai sono alla soglia di usura.
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da gino59 »

salvatore70 ha scritto:a dirvela tutta, il mio istituto bnl non rinegozia il mutuo, per il motivo di cui sopra, quindi ho fatto presente che la mia pensione è buona per pagare un tasso fisso del 5.3% invece dei correnti 2,5% circa di adesso, ma loro negano tutto a prescindere. nel caso degli altri istituti, loro non prendono in considerazione affatto il modello pensione obimis per inabilita' a casusa di leggi interne delle banca che ho preso in esame. insomma costretto a pagare tassi che ormai sono alla soglia di usura.
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da Sempreme064 »

Se sei iscritto al fondo credito chiedi una surroga Inps, ti fafanno aspettare qualche mese ma ilnon tasso è del 3% solo fisso..
Pensate quanto ci guadagnano le finanziarie banche etc e tv ch arrivano anche a tassi oltre il 10% quando il costo del denaro banca europea è uguale a ''0''
Sempreme064
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da Sempreme064 »

20 miliardi salva banche..a me mancano 900 euro al mese, seguiranno post.
Ma l'Inps dove va a prendere i soldi? A Bruxelles
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Re: Riforma per inabilità.

Messaggio da ciro49 »

salvatore70 ha scritto:Ragazzi ho un quesito... perché le banche ( volendo fare una surroga) non riconoscono valida la pensione di inabilità INPS ? Nel senso che molti istituti di credito mi hanno risposto che questo tipo di pensione non può essere presa in considerazione come reddito in quanto inattaccabile da parte degli istituti di credito. Vero o falso?
Non e vero ,fanno confusione
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