Ricorso alla corte dei conti

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papalima
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Ricorso alla corte dei conti

Messaggio da papalima »

Buongiorno a tutti....
vi trasmetto copia del ricorso da me vinto qualche anno fa e gia trasmesso ad altri colleghi...ma forse è anche opportuno pubblicarlo in questo forum con la speranza che possa interessare a più di qualche collega che dopo aver visto definita la sua pensione...ma con una situazione simile alla mia...dico loro di presentare ricorso perchè hanno la sicura probabilità di veder chiudere in modo favorevole l'eventuale ricorso da presentare alle Corte dei Conti regionali...
leggere e prenderne nota....
papalima



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 9057/PM del registro di segreteria proposto dal signor P. L., nato a omissis il omissis e residente a omissis rappresentato e difeso dall' avvocato Irene Cataldi del foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato con lei presso lo studio dell'avv. Giulio Sargentoni in Ancona, corso Mazzini n. 73 giusta procura a margine del ricorso in riassunzione, contro il Ministero della Difesa.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

vista la memoria di costituzione dell'Amministrazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

udita l'avv. Irene Cataldi all'udienza del 16 gennaio 2008, non rappresentato il Ministero della Difesa;

Con l'assistenza del Segretario di udienza signor Ettore Colella.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in omissis l'interessato, ex Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, ricorreva avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza per la cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente sulla base del più favorevole trattamento economico spettantegli per l'indennità integrativa speciale alla data di cessazione dal servizio secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

Premesso che in data omissis il ricorrente aveva chiesto di essere sottoposto a visita per la concessione dell'equo indennizzo per le infermità “Stato depressivo in soggetto con pregresso episodio delirante. Sinusite fronto-mascellare” riconosciute dipendenti da causa di servizio militare di leva, e che a seguito di detto accertamento sanitario era stato dispensato dal servizio dal 22.11.1995 come da giudizio della C.M.O. dell'Ospedale Militare di omissis, riteneva dunque di rientrare nelle deroghe al nuovo calcolo dell'indennità della i.i.s., essendo l'iter del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità iniziato prima dell'1.1.1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335).

In data 24 ottobre 1997 il Comando Regione Carabinieri “omissis" trasmetteva la documentazione, rilevando che il sottufficiale alla data dell'1.1.1995, stabilita dall'art. 2 comma 20 della legge n. 335 del 1995, era in attività di servizio e quindi non poteva beneficiare delle agevolazioni previste dalla medesima legge.

Deceduto l'originario Difensore avv. Antonio Colacioppo, Il ricorrente depositava domanda di prosecuzione del giudizio in data 20.1.2000 e si costituiva a mezzo degli avvocati irene Cataldi e Mauro Filiaggi con memoria autorizzata depositata il 15 luglio 2007.

In detta si ribadiva, richiamando giurisprudenza, che alla data di vigenza del ripetuto art. 2 comma 20 il ricorrente aveva in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle proprie infermità.

Si chiedeva dunque la riliquidazione del trattamento pensionistico oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Dagli atti risulta che P. L., già vice brigadiere dei Carabinieri, a seguito di domanda datata 20 luglio 1994, prodotta dal Comando Carabinieri “omissis” all'esito della richiesta istruttoria con ordinanza di questo G.U.P. n. 49/07, depositata in data 22 luglio 1994, diretta alla “determinazione circa l'ascrivibilità delle suddette malattie ad una delle categorie di cui alle tabelle “A” e “B” annesse alla legge 10 agosto 1950 n. 648, venne visitato il 22 novembre 1995 dalla C.M.O. di omissis che diagnosticò “Disturbo depressivo atipico con pregressa souffé delirante a rischio di scompenso” e “Sinusite fronto mascellare” con giudizio di totale inidoneità al servizio e da porre in congedo assoluto.

Con missiva depositata il 31 dicembre 2007 il ricorrente, ora residente in omissis, revocava il mandato all'avvocato Mauro Filiaggi confermando di essere difeso dall'avv. Irene Cataldi ed eleggendo domicilio presso il suo studio in rua del Papavero n. 6 di Ascoli Piceno.

All'udienza in data 16 gennaio 2008 l'avv. Cataldi ribadiva le considerazioni a sostegno della pretesa e la causa era rimessa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, relativo al computo dell'indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento di quiescenza, è fondato per le ragioni che seguono.

La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha stabilito, al comma 3 dell'art. 15, che “In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nelle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante”, e, al successivo comma 5 dello stesso art. 15, che “Le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.

Il comma 20 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha, poi, espressamente previsto che, per i dipendenti “che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano ad avere applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Pertanto, il nuovo regime dell'indennità integrativa speciale, considerata non più come assegno accessorio della pensione, ma come rientrante in un importo unico, costituito dalle retribuzioni annue contributive, sul quale viene appunto calcolato secondo la riforma della citata legge n. 724/1994 il trattamento pensionistico, è applicabile alle pensioni aventi decorrenza dal 1°gennaio 1995.

Tuttavia il legislatore ha ritenuto di salvaguardare alcune posizioni giuridiche che, pur avendo decorrenza successiva alla predetta data, sono sostanzialmente maturate in costanza del previgente regime in materia di computo dell'i.i.s., introducendo la disposizione di cui al comma 20 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, derogatoria al suddetto conglobamento dell'indennità in questione nelle retribuzioni annue contributive.

Tra queste posizioni giuridiche ritenute meritevoli di salvaguardia rientra l'ipotesi dei dipendenti aventi “ … in corso alla data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità”, oggetto del presente giudizio (cfr. sez. Toscana n. 45 del 20.12.2006/18.1.2007).

Considerato che dagli atti di causa, come integrati dall'istruttoria, emerge - ed è incontestato - che l'interessato ha presentato istanza di sottoposizione a visita medica in data 20 luglio 1994, ricevuta il 22 luglio 1994 dall'Amministrazione e che a seguito di ciò venne visitato il 22 novembre 1995 dalla C.M.O. di omissis che diagnosticò “Disturbo depressivo atipico con pregressa souffé delirante a rischio di scompenso” e “Sinusite fronto mascellare” con giudizio di totale inidoneità al servizio e da porre in congedo assoluto, ne discende l'applicabilità del citato articolo 2 comma 20 legge 335/1995, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del più favorevole trattamento con la corresponsione dalla data della cessazione delle differenze maturate ed interessi e rivalutazione monetaria come stabilito dalla decisione n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite da ritenersi integralmente riportate e trascritte.

E' infatti da respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione nella memoria difensiva depositata il 15 giugno 2007 atteso che il ricorso introduttivo è stato depositato nella Segreteria della Sezione il 25 agosto 1997.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla complessità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone in favore del ricorrente la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione.

Così deciso in Ancona il giorno 16 gennaio 2008.

IL GIUDICE

f.to (Elena Tomassini)



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL 23/01/2008

IL DIRIGENTE

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to (Dottoressa Anna Laura Carloni)


papalima
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Re: Ricorso alla corte dei conti

Messaggio da papalima »

Possibile che nessuno ha avuto assegnata una categoria di invalidità dopo il primo gennaio 1995 con domanda presentata anteriormente a quella data..?
guardate che anche allora avete presentato richiesta di rimanere ancora in servizio.... e dopo che siete andati in pensione vi hanno conteggiato la stessa in un unico importo....a voi spetta la indennità integrativa speciale per intero come recita la sentenza del ricorso allegata....e credo che a conti fatti ci si andrebbe sicuramente a guadagnare diverse centinaia di euro....
mi sono spiegato bene...?
papalima
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