Ricorso alla Corte dei Conti per la pens. priv.in servizio

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Ricorso alla Corte dei Conti per la pens. priv.in servizio

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Corte dei Conti Lombardia n.96/2017
In sostanza, rilevato che il diritto soggettivo al trattamento pensionistico sorge soltanto al momento della cessazione dal servizio, da valutarsi sulla base della legislazione vigente (ed alle condizioni di ascrivibilità delle infermità) in quel momento, non può precostituirsi un decisum giudiziale in ordine ad un diritto di cui mancano allo stato i presupposti; il giudizio di questa Corte postulando invero la formulazione di un’istanza pensionistica su cui l’amministrazione abbia provveduto in senso negativo, circostanza nella specie non verificatasi con il provvedimento impugnato.
In conclusione, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali ed attuali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio davanti al giudice competente; onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per i possibili futuri effetti che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. 10039/2002).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, stante la soccombenza a fronte di pacifici indirizzi giurisprudenziali.

Sentenza n.580 II Sezione centrale Appello
Quanto alla declaratoria di “inammissibilità” del ricorso, il Collegio non ne rinviene il fondamento logico-giuridico stante, da un lato, l’inconferenza del richiamo all’autonomo giudizio pendente dinanzi al TAR avverso il denegato riconoscimento dell’equo indennizzo, e, dall’altro, l’incongruenza del generico riferimento al mancato esaurimento della “previa prescritta procedura”.Per tutti i colleghi in servizio, riporto due stralci di recenti sentenze che cambierebbero l'orientamento sul riconoscimento in servizio del diritto a futura P.P.O. (vedi ordinanza Corte di cassazione studio Guerra anno 2014). In particolare, soffermarsi su quella d'appello che lo fa intendere tra le righe. Quindi valutare attentamente la proposizione di tali ricorsi alla Corte, per cui, dopo un primo sbandamento iniziale dei Giudici, l'orientamento è quello di esaminarlo nel merito, ma dichiararlo inammissibile, come perfettamente enucleato nella sentenza della Corte Lombarda.


Ciò stante, affermata la giurisdizione della Corte dei conti in controversia, l’impugnata sentenza dev’essere annullata con rinvio al primo giudice per il giudizio di merito previa verifica dell’ammissibilità della domanda in relazione all’interesse a ricorrere dell’interessato (ancora in servizio attivo), come affermato dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione.


panorama
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Re: Ricorso alla Corte dei Conti per la pens. priv.in servizio

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Anche la CdC T.A.A. Sez. di Bolzano con Sentenza/Ord. n. 96/2019 , afferma la propria competenza sul riconoscimento della CdS, ancorché in servizio attivo, di poter invocare senza limiti di tempo decadenziali la giurisdizione della Corte dei Conti per richiedere, ai fini di un (futuro) diritto alla pensione privilegiata, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio negata precedentemente in sede amministrativa.”

Si legge:

- prendendo spunto dalla pronuncia dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 4325/14 del 24.02.2014.

1) - il sig. Omissis, sottufficiale dell’Esercito in procinto di essere collocato a riposo (il 14 agosto prossimo) per limite di età, chiede la declaratoria della dipendenza da causa di servizio di una serie di infermità (trattasi di quattro voci, analiticamente indicate nella documentazione di causa), all’uopo contestando il mancato riconoscimento della stessa (oltre che dell’equo indennizzo) espresso con decreto del Ministero della Difesa n. 2357/N del 2 novembre 2015.

e, bacchetta il Ministero:

2) - Invero – preme evidenziarlo –, la c.d. pregiudiziale amministrativa di cui all’art. 153, lett. b, c.g.c. è stata nella specie (seppure) implicitamente definita (stante, appunto, la definitività dell’accertamento ex art. 12, d.P.R. n. 461/2001), mentre la censura di aver architettato (v. pag. 3 della comparsa) un “abile ‘escamotage’ per bypassare la competenza” del TAR (quasi configurato come una sorta di ‘giudice naturale’ della dipendenza da causa di servizio) rivela tutta la sua debolezza a fronte della corretta considerazione delle potestà intestate alla Magistratura contabile in ambito pensionistico.

Rinvia all’udienza del 20 novembre 2019.
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Re: Ricorso alla Corte dei Conti per la pens. priv.in servizio

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La CdC Sezione 3^ d'Appello con la sentenza n. 218/2019 accoglie l'Appello proposto dal ricorrente PolStato in servizio, tendente al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, dichiarando la propria giurisdizione ed Altro, e rinvia il tutto alla CdC Emilia Romagna.

La CdC scrive:

1) - In altri termini, la domanda del ricorrente, di cui il giudice di merito poteva e doveva accertare e valutare il contenuto sostanziale senza vincolare detta attività interpretativa alle espressioni utilizzate, dovendo prendere in esame il tenore letterale degli atti in una con la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte e al tipo di provvedimento concretamente richiesto, era da intendere come volta all’accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità in diagnosi, richiesta al fine di ottenere il pagamento della suddetta prestazione alla cessazione del rapporto di impiego, la cui verifica presupponeva l’espletamento di un apposito iter procedurale rimesso chiaramente all’Amministrazione di appartenenza (Corte conti, Sez. I, n. 9/’15/A)

2) - Sicché, poteva dirsi sussistente un interesse concreto ed attuale, anche per un soggetto in attività di servizio, come l’Ispettore Superiore XX, all’accertamento delle condizioni propedeutiche al vitalizio privilegiato, da far valere al verificarsi degli ulteriori presupposti (Corte conti, Sez. app. per la Regione Siciliana, n. 120/A/’15, Sez. I di app., n. 9/A/’15, n. 171/A/’15, n. 343/’16)

3) - Per tutte le suindicate ragioni, l’appello è da accogliere e la prima sentenza da annullare anche in punto di spese di lite, non perché le stesse non fossero argomentate, poiché le ragioni della pronuncia risiedevano nella soccombenza della parte privata, ma perché la statuizione di annullamento travolgeva l’intero deciso di prime cure. In conseguenza, gli atti devono ritornare al primo giudice che, in diversa composizione, valuterà le altre questioni e il merito (non oggetto della precedente disamina) e statuirà sulle spese di questo grado, siccome previsto dal combinato disposto degli artt. 170, co. 3, e 199, co. 2, del C.G.C.
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Re: Ricorso alla Corte dei Conti per la pens. priv.in servizio

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altra sentenza d'Appello come sopra

- Assistente Capo poi Vice Sovrintendente PolStato in servizio

si legge anche:

1) - Il 15 dicembre 2015 il Vice Sovrintendente XX XX formulava al Ministero dell’Interno richiesta di riesame dell’accertamento, in quanto altro collega, nello stesso periodo, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza per analoga patologia, disattesa il 22 dicembre seguente, per non risultare agli atti elementi nuovi.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 219 Pubblicazione 11/11/2019

Omissis per spazio.
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Re: Ricorso alla Corte dei Conti per la pens. priv.in servizio

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Come sopra indicato,

L'interessato impugna la sentenza n. 223/’17/C, della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia - Romagna, pubblicata l’8 novembre 2017.
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