Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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TomasMoore

Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Per chi ancora non lo avesse notato, nel silenzio più totale degli interessati e non, di partiti e movimenti vicini al comparto sicurezza e difesa, dall'08.07.2011, da venerdì mattina praticamente, il cittadino italiano per presentare un ricorso straordinario al Capo dello Stato deve sborsare un Contributo Unificato pari a 600,00 Euro.
Cosa significa questo che finalmente la DGPM, per i suoi interessi, è risuscita probabilmente laddove non era riuscita nel 2009 e cioè a togliere al cittadio in uniforme l'unico strumento giuridico con cui poter ricorrere ad errori ed angherie della PA!
Questo strumento, che risale addiritttura al Re Sole Luigi XIV(pensate un regime assolutista prevedeva un ricorso al Re gratuito ed informale) viene scippato all'uso del cittadino sia in uniforme che non, mettendolo all'interno di un decreto legge avallato dalla distratta Presidenza della Repubblica, direttamente interessata dagli effetti della norma!
Sia il comparto sicurezza e difesa, ma sopratutto il cittadino riceve così un ultimo schiaffo alla tutela dei propri interessi legittimi, mentre la DGPM potrà tirare un sospiro di sollievo rispetto ai 27.000 ricorsi pendenti che lamentava davanti alla IV commissione difesa nel 2009!
Insomma questo governo, ormai è palese agli occhi anche dei ciechi, indirizza la sua politica verso la tutela dei vertici e delle persone facoltose.
In sostanza oggi la giustizia è appannaggio solo dei ricchi!


iosonoquì
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

Messaggio da iosonoquì »

...Tomas, dove becco queste novità? da quale parte vado a vedere? Stavo giustappunto (bella parola) presentando un ricorso straordinario....!!
panorama
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Dal sito Il Grifone del Piemonte
venerdì 1 luglio 2011

MANOVRA 2011: UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO AL PDR OSSIA LA MORTE DELLA GIUSTIZIA PER I POVERI

Nelle anticipazioni uscite sulla manovra finanziaria 2011 si legge che sarà introdotto un contributo unificato di 600 Euro anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Si tratta di un ricorso amministrativo particolare (di derivazione monarchica) che si differenzia dagli ordinari ricorsi giurisdizionali anche per il fatto che è quasi completamente gratuito e non necessita di assistenza legale (si veda http://www.ilgrifonedelpiemonte.com/201 ... dente.html" onclick="window.open(this.href);return false;), pertanto accessibile anche da soggetti non economicamente dotati.
L'applicazione anche per questo tipo di ricorso di una gabella di ben 600 € uccide di fatto tale strumento di tutela per le persone meno abbienti, che aveva origine antiche ma che ora è destinato a scomparire.
La democrazia italiana del terzo millennio riuscirà addirittura a cancellare un concessione delle monarchie assolute!
panorama
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Dal sito Il Grifone del Piemonte
venerdì 1 luglio 2011

MANOVRA 2011: UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO AL PDR OSSIA LA MORTE DELLA GIUSTIZIA PER I POVERI

Nelle anticipazioni uscite sulla manovra finanziaria 2011 si legge che sarà introdotto un contributo unificato di 600 Euro anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Si tratta di un ricorso amministrativo particolare (di derivazione monarchica) che si differenzia dagli ordinari ricorsi giurisdizionali anche per il fatto che è quasi completamente gratuito e non necessita di assistenza legale (si veda http://www.ilgrifonedelpiemonte.com/201 ... dente.html" onclick="window.open(this.href);return false;), pertanto accessibile anche da soggetti non economicamente dotati.
L'applicazione anche per questo tipo di ricorso di una gabella di ben 600 € uccide di fatto tale strumento di tutela per le persone meno abbienti, che aveva origine antiche ma che ora è destinato a scomparire.
La democrazia italiana del terzo millennio riuscirà addirittura a cancellare un concessione delle monarchie assolute!
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Dal sito OrizzonteScuola.it
Data 08.07.2011

ANIEF - Dopo il decreto legge sullo sviluppo economico che vorrebbe vietare la stabilizzazione dei precari, ora il nuovo decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 impone il pagamento del contributo unificato (103 euro) per ogni ricorso a disoccupati, invalidi, precari e dipendenti del pubblico impiego che vogliono ricorrere contro il datore di lavoro o l’amministrazione. Agendo in questo modo, più che accelerare si impediscono i processi.
Soltanto nella scuola, più di 40.000 ricorsi sono in corso di deposito nei tribunali ordinari per richiedere la stabilizzazione dei precari, mentre l’Anief sta per depositare altri 4.000 ricorsi al tribunale amministrativo contro il nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie, dopo i 15.000 patrocinati vittoriosamente nel biennio precedente.
Per effetto delle modifiche al DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotte dal c. 6 (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie) dell’art. 37 del nuovo D. L. (recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): rispettivamente, nell’introduzione dell’art. 1bis al comma 9, si dispone che i ricorrenti che nel processo civile al giudice del lavoro nei confronti del datore di lavoro (l’amministrazione pubblica e privata) intentano un processo per controversie di previdenza (pensione) ed assistenza obbligatorie (invalidità), nonché per quelle individuali di lavoro (stabilizzazione, mancati scatti stipendiali, estensione dei contratti dal 30 giugno al 31 agosto, mobilità, errati punteggi nelle graduatorie ad esaurimento o d’istituto) o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall’articolo 76 (21.256,32 annui lordi da cumulare necessariamente con Irpef e con reddito dei conviventi o familiari), sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,ovvero di 206 decurtate della metà (viste le modifiche introdotte con le lettere h) e p), cioè al pagamento di 103 euro per ricorso. Tale contributo è da pagare ai sensi della lettera s) anche per i ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Anzi, diventa di 300 euro se si vuole l’esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato (v. commissariamenti ottenuti dall’Anief) o di 600 euro se si ricorre al Presidente della Repubblica (lettere a, b, c).
La giustizia è a rischio per i più deboli – dichiara il presidente dell’Anief, prof. Marcello Pacifico – che non potranno più difendersi nei tribunali, arrivando a stento a fine mese.
È evidente che la norma, introducendo una nuova tassa per reddito, neanche troppo velatamente, ha l’intento di bloccare sul nascere il contenzioso avverso l’eventuale abuso di potere, distrazione o discrezionalità del datore di lavoro, che per la scuola coincide con l’amministrazione pubblica, scoraggiando i ricorrenti.
È ovvio che il sindacato ricorrerà ai tribunali per sollevare questione di legittima costituzionale per contrasto agli articoli 1, 2, 3, 4, 111, 113 della Costituzione visto che la Repubblica è fondata sul lavoro, riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, la parità dignità di ogni cittadino di fronte alla legge al di là della condizione sociale (reddito), rimuove ogni ostacolo di ordine economico, promuove ogni condizione per il diritto al lavoro, la pari dignità tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) nel contradditorio, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi sempre e comunque contro gli atti della pubblica amministrazione dinnanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (senza alcun balzello, dunque).
Si ritorna, di fatto, allo Stato assoluto con una giustizia per la sola classe media abbiente che può pagarsi il costo di un processo, processo che fino a ieri era gratuito per tutti perché costituzionalmente protetto. Neanche sotto Federico II si pagavano i giustizieri per reclamare i propri diritti davanti all’imperatore. Si celebreranno così soltanto i grandi processi per appalti o onerosi risarcimenti tributari, visto che il reddito medio annuo lordo anche di uno dei 130.000 lavoratori (docenti e ata) precari della scuola (11 mensilità per 1900 euro lorde) che hanno le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, con il TFR e la disoccupazione, supera di poco il limite reddituale imposto dalla nuova norma per essere esonerato dal versamento del contributo. I loro possibili ricorsi, infatti, avendo nei processi civili e amministrativi un valore indeterminabile, saranno sottoposti al versamento della metà del contributo unificato previsto dalla lettera c), c. 1, art. 13 del modificato DPR 115/2002, cioè al pagamento di 103 euro.
In questo modo si inibisce il diritto del lavoratore a muovere causa contro il suo datore di lavoro, ovvero contro l’amministrazione, come se non fosse una parte nel processo ma direttamente il giudice nei confronti del quale non è opportuno o possibile finanziariamente ricorrere. Per non parlare della tassa da pagare per avere eseguita una sentenza o per commissariare l’amministrazione inadempiente, come era successo per la questione coda-pettine delle graduatorie. Ridicola, infine, la supertassa per chi decide di inviare una raccomandata al Presidente della Repubblica per notificare il suo ricorso, senza neanche la firma di un legale, entro 120 giorni all’amministrazione che aveva emanato l’atto da impugnare.
Una norma, dunque, palesemente discriminante, classista, fuori dalla logica dell’esercizio della giustizia costituzionalmente garantito a ogni cittadino. Speriamo che il Parlamento la cancelli durante la conversione in legge, per non ricorrere sempre ai tribunali per avere garantito lo stesso diritto alla giustizia, essendo tutti uguali davanti alla legge, sopra o sotto i 20.000 euro lordi annui, dipendenti o dirigenti.
TomasMoore

Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

Messaggio da TomasMoore »

iosonoquì ha scritto:...Tomas, dove becco queste novità? da quale parte vado a vedere? Stavo giustappunto (bella parola) presentando un ricorso straordinario....!!
Art. 37 comma 6 del D.L.
vincent62

Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

Messaggio da vincent62 »

Cari colleghi,noi parliamo, discutiamo,stiamo dalla finestra ad osservare il massacro,vogliamo rimanere cosììì?????????
TomasMoore

Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

Messaggio da TomasMoore »

vincent62 ha scritto:Cari colleghi,noi parliamo, discutiamo,stiamo dalla finestra ad osservare il massacro,vogliamo rimanere cosììì?????????
E cosa vogliamo fare? Tu e tanti altri di questo forum sareste pronti a scendere in piazza a manifestare?
Io ti dico di no! Per quanto mi riguarda io l'ho invece già fatto, e ti assicuro che un buon 99% starebbe alla finesta ad attendere che si bruciano gli altri!
In Spagna nel 2007 scesero in piazza 40.000 Guardie Civil(Carabinieri Spagnoli) e l'indomani il governo approvò la legge per la sindacalizzazione delle FF AA ed altro!
Qui in Italia sicuramente i tempi non sono ancora maturi, forse l'anno prossimo, quando, se ancora vi sarà questo governo e ci avranno tolto il 70% del potere di acquisto salariale, allora, forse, qualche sparuto e kamikaze gruppo si farà avanti!
Tu hai sentito finora qualche Cocer, partito politico ad eccezione del Partito per la tutela dei iritti dei militari o sindacato ad eccezione del Cosip e Siulp prendere posizione su questa fiananziaria?
Spetta ad ognuno di noi farsi autore del proprio destino e quindi se non ci coaliziamo e facciamo valere le nostre istanze, nessuno ci aiuterà!
Vogliamo provare a vedere lanciando una proposta quanti aderiranno?
vincent62

Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Proviamo,io sono già pronto!!!!!
TomasMoore

Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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vincent62 ha scritto:Proviamo,io sono già pronto!!!!!
Ok! Chiameremo il post "Manifestazione comparto difesa e sicurezza sotto Palazzo Chigi per la tutela dei diritti".

Vediamo chi aderirà o quantomeno interverrà nel post.
TomasMoore

Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

Messaggio da TomasMoore »

vincent62 ha scritto:Proviamo,io sono già pronto!!!!!
Fatto leggi e aderisci!
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Contributo per i ricorsi straordinari al PDR.

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Numero 04281/2011 e data 24/11/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04380/2011
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza.

OMISSIS

La richiesta di parere a firma del Ministro pone il seguente quesito:
se la regola del contributo unificato, introdotta per i ricorsi straordinari a decorrere dal 6 agosto 2011 con nuova disposizione di legge (decreto-legge poi convertito), valga anche per coloro che, non conoscendo la innovazione normativa, rinuncino al ricorso successivamente alla proposizione.
Secondo una opinione possibile, avallata dalla richiesta di parere, la rinuncia potrebbe comportare il venir meno dell’obbligo (la richiesta è sulla “permanenza” dell’obbligo in caso di rinuncia).
La risposta è la seguente.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ha previsto, tra le altre disposizioni, la modifica al d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introducendo l’istituto del pagamento del contributo unificato anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
L’art. 37, comma 6-bis, lett.e) del decreto-legge n.98/2011 prevede espressamente che “in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contribuito dovuto è di euro 600”.
Ad opinione della Sezione, la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) della avvenuta proposizione del ricorso.
D’altronde, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo ben può assimilarsi quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio (da ultimo, articolo 84 c.p.a.), che però ha avuto una sua vita e durata. E non esime certo dal pagamento del contributo.
Il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giusitiziale.
La normativa in tema di contributo unificato fa riferimento soltanto ai “processi”, facendo intendere che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa.
La rinuncia viene qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell’azione (rinuncia agli atti o all’azione).
Non è invocabile neanche la mancanza di conoscenza da parte di coloro che hanno nel frattempo proposto ricorso straordinario, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa, sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o di determinarne la estinzione.
P.Q.M.
Esprime il parere nel senso sopra indicato, dichiarando in parte inammissibile la richiesta.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio De Felice Filippo Patroni Griffi




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applicabilita' del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ai sensi della l. 111 del 15 luglio 2011;
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Per notizia:

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione va proposto entro sessanta giorni previsto dall’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, decorrente dalla data di notificazione dei decreti impugnati.
Ecco qui sotto un Parere che ha dichiarato il ricorso irricevibile.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Numero 04660/2011 e data 15/12/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011

NUMERO AFFARE 01780/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione su affari nn. 1626 e 1633 del 2009 proposto da OMISSIS;
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 04/10/2011 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Considerato che il presente ricorso per revocazione deve essere dichiarato irricevibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, decorrente dalla data di notificazione dei decreti impugnati, avvenuta nella specie in data 3 maggio 2010, mentre il presente ricorso per revocazione è stato proposto in data 22 settembre 2010, come risulta dalla busta con cui è stata effettuata la spedizione a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, mentre il termine per l’impugnazione andava a scadere il 2 luglio 2010.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Russo Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Sono anni che riscontro che il CdS ha seguito di ricorsi straordinari al PDR li dichiara inammissibile per i motivi sotto indicati, in po' per colpa dei comandi superiori un po' per colpa dei ricorrenti.

Eccovi un altro esempio sbagliato-

- Rapporto Informativo allo stesso riferito per il periodo 1° gennaio - 27 giugno 2008, ricompilato ai sensi delle determinazioni dirigenziali.

- E’ preliminare per la Sezione la considerazione dell’inammissibilità del ricorso per il carattere non definitivo del provvedimento impugnato, che si colloca all’interno procedimento e non in posizione di chiusura del medesimo.

- Va ricordato che l’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n, 1199 ritiene azionabile il gravame straordinario al Capo dello Stato esclusivamente quando l’atto che si intende impugnare sia un atto definitivo, vale a dire un atto in ordine al quale siano esaurite le possibilità di esperire rimedi interni all’amministrazione.

- Tale non è il rapporto informativo impugnato con l’odierno ricorso, avverso il quale il maresciallo capo avrebbe dovuto, prima di esperire il ricorso straordinario, avanzare ricorso gerarchico da rivolgersi all’autorità amministrativa superiore e ultima.

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18/06/2012 200904512 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 08/06/2011

Numero 02928/2012 e data 18/06/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011

NUMERO AFFARE 04512/2009

OGGETTO:
Ministero della difesa

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal maresciallo P. V., avverso rapporto informativo n. ….., riferito al periodo 1° gennaio 2008 – 27giugno2008.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n M_D 0400066 del 17 settembre 2009, trasmessa con nota in data 16 ottobre 2009, con la quale il ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso,proposto il 30 marzo 2009 e pervenuto in data 18 maggio 2009 ed i relativi allegati;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO E CONSIDERATO:
Il maresciallo capo P. V. impugna con il ricorso in oggetto il rapporto informativo allo stesso riferito per il periodo 1° gennaio - 27 giugno 2008, ricompilato ai sensi delle determinazioni dirigenziali prot. nn. M_D GMIL V 3/0531710 e V 3/0543226 emesse in date del 4 novembre e dell’ 11 novembre 2008, notificato all’interessato in data 4 dicembre 2008.
E’ preliminare per la Sezione la considerazione dell’inammissibilità del ricorso per il carattere non definitivo del provvedimento impugnato, che si colloca all’interno procedimento e non in posizione di chiusura del medesimo.
Va ricordato che l’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n, 1199 ritiene azionabile il gravame straordinario al Capo dello Stato esclusivamente quando l’atto che si intende impugnare sia un atto definitivo, vale a dire un atto in ordine al quale siano esaurite le possibilità di esperire rimedi interni all’amministrazione.
Tale non è il rapporto informativo impugnato con l’odierno ricorso, avverso il quale il maresciallo capo avrebbe dovuto, prima di esperire il ricorso straordinario, avanzare ricorso gerarchico da rivolgersi all’autorità amministrativa superiore e ultima.
Né è possibile considerare errore scusabile quello commesso dall’istante, in considerazione della precisa indicazione nell’atto impugnato dei rimedi esperibili avverso il medesimo atto (Cons. Stato Sez. III 14 ottobre 2008,n. 2954).
Il ricorso non può è pertanto ammissibile.
P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Pietro Falcone




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Re: Ricorso al Presidente della Repubblica addio!!!

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Ricorso straordinario al P.D.R. dichiarato inammissibile per i seguenti motivi:

1) - Alla luce di tale disposizione, quindi, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile solo avverso gli atti definitivi, cioè quelli per i quali non sia possibile l'impugnazione in via gerarchica all'autorità sovraordinata.

2) - Va puntualizzato che il precetto normativo della definitività non è mai stato posto in discussione dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che l'ha, invece, ripetutamente riaffermato tenendo conto dell'esigenza che gli atti impugnabili con il rimedio straordinario costituiscano l'espressione ultima, in linea verticale, della volontà della Pubblica Amministrazione (Sez. I, 10 ottobre 2001, n. 479/01; Sez. II, 5 febbraio 1997, n. 1266/96; Sez. III, 22 febbraio 1994, n. 1490/92; Comm. Spec. Pubblico Impiego, 17 maggio 1999, n. 436).

3) - Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha proposto ricorso senza avere preventivamente impugnato il documento caratteristico innanzi all’autorità gerarchicamente sovraordinata, né egli è stato tratto in inganno da un’erronea indicazione, contenuta in calce all’atto, circa l’impugnabilità immediata dell’atto medesimo con ricorso straordinario.

Per il resto potete leggerlo nel Parere espresso dal CdS.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Definitivo 2

Numero 03719/2012 e data 31/08/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012

NUMERO AFFARE 04088/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione Generale Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Appuntato Scelto nell’Arma dei Carabinieri @@@@ avverso la scheda valutativa n. …. per il periodo dal 15.07.2008 al 14.07.2009.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D GMIL V 15 2010 360092 del 30 agosto 2010, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari;

PREMESSO:
Nei confronti dell’Appuntato scelto @@@@ è stata redatta, per il periodo dal 15.07.2008 al 14.07.2009, la scheda valutativa n. ….., riportante la qualifica finale di “inferiore alla media”.
Avverso tale documento, notificato in data 28.09.2019, il @@@@ ha presentato ricorso straordinario, deducendo le censure dell’ eccesso di potere e della violazione di legge.
In sostanza, il ricorrente lamenta la non corrispondenza dei giudizi espressi nella scheda valutativa con la qualità del servizio prestato e con le pregresse valutazioni.
L’Amministrazione, con relazione prot. n. M_D GMIL V 15 2010 360092 del 30 agosto 2010, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità del gravame, per essere stato proposto avverso un atto non definitivo, senza previa impugnazione in sede gerarchica.
Pur prescindendo da tale considerazione, il Ministero ne contesta la fondatezza nel merito.
L’atto, infatti, è stato redatto nel rispetto della normativa di riferimento e le valutazioni espresse risultano adeguatamente motivate.
In particolare, viene sottolineato che ogni valutazione è autonoma rispetto a quelle precedenti, avendo ad oggetto esclusivamente il comportamento e le prestazioni relative al circoscritto periodo di riferimento.
CONSIDERATO:
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso Ministero riferente, in via pregiudiziale, rileva l'inammissibilità del gravame, in quanto non proposto avverso atti amministrativi definitivi, giacché avverso i citati documenti caratteristici doveva essere esperito previamente opportuno ricorso gerarchico.
Com'è noto, infatti, l'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, sancisce che: "Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse". Alla luce di tale disposizione, quindi, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile solo avverso gli atti definitivi, cioè quelli per i quali non sia possibile l'impugnazione in via gerarchica all'autorità sovraordinata.
Va puntualizzato che il precetto normativo della definitività non è mai stato posto in discussione dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che l'ha, invece, ripetutamente riaffermato tenendo conto dell'esigenza che gli atti impugnabili con il rimedio straordinario costituiscano l'espressione ultima, in linea verticale, della volontà della Pubblica Amministrazione (Sez. I, 10 ottobre 2001, n. 479/01; Sez. II, 5 febbraio 1997, n. 1266/96; Sez. III, 22 febbraio 1994, n. 1490/92; Comm. Spec. Pubblico Impiego, 17 maggio 1999, n. 436).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha proposto ricorso senza avere preventivamente impugnato il documento caratteristico innanzi all’autorità gerarchicamente sovraordinata, né egli è stato tratto in inganno da un’erronea indicazione, contenuta in calce all’atto, circa l’impugnabilità immediata dell’atto medesimo con ricorso straordinario.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Gerardo Mastrandrea




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