RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

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giuseppe66
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RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da giuseppe66 »

Qualcuno sa dirmi se le seguenti malattie vengono riconosciute come causa di servizio:
1)Ernia discale postero-paramediana sinistra L5-S1 con compressione sul sacco durale e segni di disidratazione del disco; ernia discale postero-paramediana destra L4-L5 nell'ambito di una protusione globale del disco; piccola ernia discale posteriore mediana L3-L4; Protusione discale posteriore L2-L3. Alterazioni di tipo degenerativo artrosico specie interpeduncolare con ipertrofia delle faccette articolari. Tutto questo risultato da una risonanza magnetica effetuata a seguito di frequenti lombosciatalgie. Infine ho effettuato anche una elettromiografia dalla quale è risultato questo: 2)Segni di sofferenza assonale del nervo peroneo di sinistra e segni di sofferenza muscolare neurogena cronica a vario stadio evolutivo nei miomeri esplorati da possibile radicolopatia L4-L5 ed L5-S1. Premetto col dire che sono Brig. ed ho 22 anni di servizio effettivo ed attualmente sono in servizio presso una Stazione CC..


paolo65

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da paolo65 »

Senti brig. oggi la sfera di cristallo non me funziona...e' lo stesso con le carte?? 8)
Mario56

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da Mario56 »

.... in teoria si, in pratica devi passare attraverso le forche caudine del famigerato comitato di verifica per le cause di servizio, non per nulla istituito presso il Ministero del'Economia (che oramai stanno diventando le pratiche delle cause perse).
IL trucco? bosogna che siano ben relazionate dai vari comandi dove hai prestato servizio, ossia che ci sia un evidente nesso tra la patologia ed il servizio prestato perchè la tendenza è a respingerle il più possibile, purtroppo!!!
panorama
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da panorama »

Risarcimento danni per stress da lavoro straordinario

Il lavoratore che su richiesta del suo datore di lavoro svolge un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario e che per tale ragione viene colpito da stress psicofisico ha diritto al risarcimento del danno biologico. L’entità del risarcimento, tuttavia, non può essere determinata dal giudice sulla base dei dati forniti dalle parti ma deve essere stabilita dal medico legale.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5437 dell’8 marzo 2011, con la quale ha accolto in parte il ricorso presentato dalla società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte d’Appello.
La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che nel caso in esame sussiste in capo al lavoratore il diritto al risarcimento del danno biologico per via del carattere fortemente usurante sul piano psico-fisico del lavoro svolto, tuttavia non ha ritenuto fondato il criterio adottato dai giudici di merito per la quantificazione del danno.
A riguardo, infatti, la Cassazione ha affermato che, intendendosi per danno biologico la lesione dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale, nel quantificarlo il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell’equità e ad individuare una somma in modo apodittico, ma deve giungere alla determinazione mediante una valutazione del medico legale.
vilos
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da vilos »

Senti Brig. dal momento in cui hai avvertito i sintomi hai mai chiesto visita? Quanti giorni di riposo medico hai avuto? Quanta convalescenza hai fatto? Inutile fare domanda di riconoscimento di malattie, che ci saranno pure per carità, se non sono suffragate da pregressi certificati sia del medico di famiglia, dell'infermeria legionale o del CMO e poi, cosa importante, correlare l'insorgere della patologia con le cause che l'hanno scatenata ma con dovizia di motivazioni.
panorama
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualcuno.

Tabelle lesioni e infermità causa di servizio

TABELLE DELLE LESIONI ED INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO
(Tabelle allegate al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”, così come sostituite dalla tabelle annesse al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533”).
TABELLA A
LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un’anca; l’anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l’amputazione di esso all’altezza del collo chirurgico dell’omero.
9) L’amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell’anca o del ginocchio dell’arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell’altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
16) L’anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L’immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 150.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).
Seconda categoria
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L’anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell’altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L’amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell’apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall’azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell’orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell’indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell’altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L’amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L’anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all’asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L’epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
Quarta categoria:
1) L’anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all’asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l’altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L’epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell’altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L’anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell’indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l’altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l’altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l’amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L’arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
17) L’ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l’altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
2) L’anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l’altro indice.
5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell’una e due delle ultime tre dell’altra.
6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l’altro pollice.
7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
10) L’amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.
15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.
16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
17) Psico-nevrosi di media entità.
18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
20) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell’acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l’acutezza visiva dell’altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
2) L’anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica.
3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
4) La perdita totale dei due indici.
5) La perdita totale di un pollice.
6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l’altro indice.
7) La perdita delle due falangi dell’indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
15) L’anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
16) L’anchilosi in estensione del ginocchio.
17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
22) Laparocele voluminoso.
23) Gastroduodenite cronica.
24) Esiti di resezione gastrica.
25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
27) Isteronevrosi di media gravità.
28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
29) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l’altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell’indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L’anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L’accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezione purulenta dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

TABELLA B
LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ
PER UNA VOLTA TANTO
1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell’altra mano.
3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell’altro indice.
4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell’altro piede.
9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
13) La distonia spastica diffusa del colon.
14) Ernie viscerali contenibili.
15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16) Riduzione dell’udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l’acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
18) L’epifora.

Criteri per l’applicazione delle tabelle A, B ed E
a) Il criterio dell’equivalenza previsto dal quarto comma dell’articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elericate nella tabella E, avendo detta elencazione “carattere tassativo”, salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2) , e dalla lettera F, numero 8) . In tali lettere B, numero 2) , ed F, numero 8) , vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all’assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto .
La parole “grave” e “notevole”, usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l’infermità e ascritta. Con l’espressione “assoluta”, “totale, completa”, applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.
b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell’arto offeso, di tutto l’arto coritrolaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di uri dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) L’acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell’accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell’acutezza visiva dopo la correzione, dell’aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell’acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all’oftalmologia.
Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.
Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l’acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l’ottotipo e l’individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10;
V = 9/10;
V = 8/10;
V = 7/10;
V = 6/10;
V = 5/10;
V = 4/10;
V = 3/10;
V = 2/10;
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l’occhio a 50 cm da esso.
Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l’acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall’occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
Per cecità assoluta si deve intendere l’abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.
Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l’altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l’altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.
d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4° e 6ª) per equivalenza.
f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l’organo superstite per cause della guerra, la pensione o l’assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all’invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all’invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l’organo superstite.
Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
Col termine “organo” deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all’espletamento di una determinata funzione (ad esempio l’apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).
Col termine “organi pari” va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l’apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione “perdita parziale” dell’organo superstite (“... venga a perdere in parte l’organo superstite”) si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell’organo medesimo.
Va altresì considerato alla stregua di “organi pari” quell’apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).
g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone dell’arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell’applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.
h) Per le broncopatie croniche, l’assegnazione a categoria superiore alla 7ª prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all’entità dell’enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.
i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A) , n. 4) , gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l’entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica .
l) Ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l’invalidità di guerra .
m) Si presumono sempre interdipendenti con l’invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso.

TABELLA E
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ
A)
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L’assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.
L’assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell’articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale .
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l’assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma .
A-BIS)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell’applicazione di apparecchio di protesi.
B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale.
2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi.
D)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell’avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l’altro al terzo inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l’altro fino al terzo inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2) La disarticolazione di un’anca.
3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
H)
1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l’applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.
5) Anchilosi completa di un’anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
gervasi pietro

Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da gervasi pietro »

di panorama » ven apr 01, 2011 4:01 pm

Se può interessare a qualcuno.

Tabelle lesioni e infermità causa di servizio

TABELLE DELLE LESIONI ED INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO
(Tabelle allegate al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”, così come sostituite dalla tabelle annesse al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533”).
TABELLA A

P.s - questa pubblicata e l'ultima legge aggionata .

Sai a un collega con la bronchite cronica la CMO di palermo assegnava in data odierna la tabella B .
dalla tua trasmessa il 1-aprile 2011 risulta la bronchite cronica 8^ categoria massima .
puoi darmi delucitazioni .
ciao e grazie
apierro64
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da apierro64 »

Buongiorno a tutti cerco qualcuno che sia stato riformato per "MORBO DI BASEDOW" senza causa di servizio (eppure sulle tabelle e' in bella mostra).

V.Brig.CC (in pensione) Andrea PIERRO

andrea.pierro@gmail.com
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da panorama »

Non mi meraviglio di questa sentenza del Consiglio di Stato che quasi sempre da ragione al Comitato di Verifica, ormai accade di tutto o meglio la C.M.O. scrive una cosa e il CdV massimo organo decide tutt'altro.


N. 02577/2011REG.PROV.COLL.
N. 08208/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8208 del 2008, proposto da:
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, non costituitosi nel presente grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 01275/2007, resa tra le parti, concernente ABBASSAMENTO CATEGORIALE AI FINI DELL'EQUO INDENNIZZO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito l’avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’interno per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 10 dicembre 2007, n. 1275.
Con istanze del 28 marzo 1996 e del 22 luglio 1998, il signor OMISSIS chiedeva la concessione dell’equo indennizzo di infermità per causa di servizio. L’Amministrazione richiedeva il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che, con parere del 24 gennaio 1997, degradava la menomazione complessiva come ascrivibile alla ottava categoria tabellare (mis. max.), parere poi recepito con il provvedimento oggetto di impugnazione.
2. Con la sentenza oggetto dell’appello, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso, sotto il profilo dell’eccesso di potere, essendosi l’Amministrazione limitata ad uniformarsi al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, il quale, a sua volta, dissentiva dalla difforme valutazione della Commissione medica.
3. L’appello merita accoglimento.
Come questo Consiglio ha più volte ribadito (cfr. da ultimo Cons. Stato, IV, 14 aprile 2010, n. 2099), in materia di equo indennizzo, l'ordinamento non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera. Pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato s'impone all'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, quindi, il fatto che l’Amministrazione non abbia esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, anziché quello della Commissione medica, di per sé non rende illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto l’Amministrazione è tenuta a motivare solo quando si discosta dal citato parere.
4. L’appello, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio del doppio grado devono essere compensate, ricorrendone i presupposti, anche in considerazione delle incertezze giurisprudenziali ancora esistenti al momento della proposizione del ricorso di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/05/2011
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da antimo »

Cortesemente qualcuno sa rispondermi in merito alla malattia di cui soffro dal 2008 in conseguenza di stress psico fisico in merito al quale ottenni mesi 1 di convalescenza, dal febbraio 2008 appunto soffro di psoriasi alle dita al cuoio capelluto ed altri parti del corpo. Non solo soffro anche(ma non c'entra con il caso precedente) di forte allergia, credo sia stagionale ma devo prendere antistaminici e cortisone, con conseguenze logiche sul servizio(mi danno forte sonnolenza ed altri disturbi) Posso avanzare domanda di riconoscimento di causa di servizio? Come mi devo comportare? Possibile che me la riconoscano? Sò che dovevo presentarla entro mesi 6 dall'evento! Posso ancora fare qualcosa. Grazie. Sono un APS con anni 22 di servizio, e faccio servizio in Stazione CC. Grazie.
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da falco1970 »

caro antimo, devi andare da un buon medico legale specializzato in dermatologia (possibilmente di struttura pubblica) e far ricondurre la psoriasi a quell'episodio, cosa non facile in quanto il comitato tende a respingere ormai quasi tutte le domande di cause di servizio..
a prescindere dall'insorgenza o dalla conoscibilita' della malattia a me' e' stato insegnato di farla sempre e comunque la domanda tanto non ti costa nulla..
se la fai dopo i sei mesi mi sembra che perdi l'equo indennizzo ma non l'eventuale dipendenza da c.d.s... se sbaglio qualcuno mi corregga...
urge risposta dal mitico roberto 63 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da panorama »

condotta “mobizzante” tenuta dall’Amministrazione.


N. 02684/2011REG.PROV.COLL.
N. 00837/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, viale Mazzini 144;
contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Direzione Casa Circondariale e Reclusione di Vasto;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 01220/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e di Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS,
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso di primo grado con il quale il sig. OMISSIS, assistente capo in congedo del Corpo della Polizia penitenziaria, passato al ruolo civile, ha contestato il rigetto dalla sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio; provvedimento che l’Amministrazione intimata ha adottato su parere del Comitato di verifica
Di tale decisione si chiede ora la riforma ritenendola errata ed ingiusta sotto molteplici profili, per violazione di legge ed eccesso di potere
L’Amministrazione pur costituita e presente in giudizio non ha però presentato memorie.
Alla camera di consiglio del 5 aprile la causa è stata chiamata è trattenuta in decisione dopo che i difensori delle parti a mente dell’ art.60 c.p.a., sono state sentiti sul proposito del collegio di decidere il merito della controversia.
L’appello è fondato.
Il Comitato di verifica, al negativo parere del quale l’Amministrazione s’è adeguata, ha motivato il rigetto dell’anzidetta domanda proposta da OMISSIS escludendo che l’infermità lamentata potesse essere posta in relazione con il lavoro concretamente svolto, “ in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente , su personalità predisposta.
Non rinvenendosi, nel caso di specie documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee…”.
Queste le ragioni che fondano il parere negativo sull’istanza predetta.
Senonché e diversamente, a parere del collegio, dette situazioni conflittuali sussistono e sono emerse nell’ambito del giudizio promosso dinanzi allo stesso T.a.r. Pescara dal medesimo sig. OMISSIS per chiedere i danni da condotta “mobizzante” tenuta nei suoi confronti dall’Amministrazione.
Tale giudizio si è concluso con l’accoglimento del ricorso e soprattutto con il disvelamento del grave comportamento persecutorio perpetrato nei riguardi dell’odierno ricorrente, che ha indotto il giudice territoriale all’integrale accoglimento della domanda con sentenza n.339 del 2007.
Poiché tale decisione non è stata sottoposta ad impugnazione dall’Amministrazione, il collegio ritiene che il riportato giudizio del Comitato di verifica sia manchevole nella parte in cui esclude la presenza “di documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee ….” a determinare l’infermità lamentata con l’istanza da esso esaminata.
Tale parere deve quindi essere rivisto alla luce di quanto perentoriamente ed inoppugnabilmente emerso nel giudizio conclusosi con la menzionata decisione del T.a.r. Pescara.
Da ciò deriva il dovere dell’Amministrazione di sottoporre al Comitato di verifica il caso del sig. OMISSIS in relazione al riconoscimento della causa di servizio da esso avanzata, non trascurando di relazionare sulle emergenze di natura ambientale e sulle conseguenze di carattere medico-legale poste in evidenza nella già citata decisione.
L’appello deve essere, quindi, accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ai fini del riesame della domanda di riconoscimento della causa di servizio proposta dall’appellante.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che si liquidano per entrambi i gradi in euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

Messaggio da panorama »

Per il "Morbo di Basedow" su internet ho trovato che esiste anche un centro medico che cura con la medicina biologica.
apierro64
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

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io ho effettuato cure in medicina nucleare e tireo-irradiato con iodio radioattivo L131 dopo di che mi hanno riformato nel 2007 con 27 anni complessivi , senza causa di servizio, al che ho presentato ricorso al Tar Lazio Avv. A.Galletti , senza aver avuto ancora risposte certe, so che devo aspettare, cercavo personale che avesse avuto mia stessa malattia e riformato.
panorama
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Re: RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO

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Per opportuna notizia

A questo M.llo CC. a seguito del ricorso straordinario al PDR è stata riconosciuta la causa di servizio per "sindrome ansioso depressiva".



Numero 01718/2011 e data 06/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 marzo 2011

NUMERO AFFARE 00305/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa

. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal maresciallo dei carabinieri OMISSIS, avverso il ministero della difesa , per riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo dell’infermità “sindrome ansioso depressiva.”
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 13/01/2011 con la quale il Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO CHE :
Il ricorrente proponeva in data 25 giugno 2004 domanda per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo della patologia “sindrome ansioso depressiva”;
in data 28 novembre 2005 la commissione medico-ospedaliera di Torino giudicava il maresciallo OMISSIS affetto da detta patologia, giudicandola ascrivibile alla 8° categoria dalla tabella A), nonché da “ipoacusia ricettiva bilaterale sulle frequenze acute a sinistra”, ritenendola non ascrivibile a categoria di pensione. Con decreto dirigenziale n. ……./2009 del 16 aprire 2010 l’amministrazione della difesa ha preso atto del parere negativo del comitato di verifica per le cause di servizio e, in conformità ad esso, stabiliva la non dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra ricordate del ricorrente, negando allo stesso l’equo indennizzo;
Avverso tale provvedimento il maresciallo OMISSIS proponeva ricorso straordinario chiedendo l’annullamento del medesimo nella parte in cui era stata rigettata la richiesta di dipendenza da causa di servizio della infermità “sindrome ansioso depressiva” e richiesto, con riferimento ad essa, la concessione dell’equo indennizzo.
A seguito della proposizione del ricorso straordinario il comitato di verifica, su richiesta avanzata dall’ amministrazione, con propria nota n. …….. del 27 agosto 2010, modificava il proprio avviso e giudicava l’infermità sopra ricordata dipendente da causa di servizio;
adeguandosi doverosamente al parere definitivo del comitato il ministero, con d.d. n. …….. del 18 novembre 2010, annullava in parte, in autotutela, il provvedimento impugnato, decretando la dipendenza da causa di servizio della nota infermità, e la concessione dell’equo indennizzo;
Il relativo decreto è stato trasmesso in pari data 18 novembre 2010, con n. ……., alla Ragioneria generale dello Stato presso il ministero della difesa per il prescritto controllo di legittimità contabile; del decreto è stata altresì data comunicazione all’interessato;
Tanto premesso, la Sezione osserva che con riferimento al ricorso in esame, con cui era stato contestato il diniego di riconoscimento della sola infermità “sindrome ansioso depressivo”, ed il diniego di concessione del relativo equo indennizzo, deve ritenersi ormai cessata la materia del contendere, avendo l’Amministrazione, con provvedimento satisfattivo della pretesa del ricorrente, annullato in sede di autotutela il precedente diniego, riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, e disposto la concessione dell’equo indennizzo.
P.Q.M.
Esprime il parere che con riferimento al ricorso in esame debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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