Richiesta indennità speciale annua
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Richiesta indennità speciale annua
Messaggio da luigino2010 »
Buonasera a tutti, da pochi giorni ho ricevuto il parere favorevole per l'assegno di incollocabilità quindi tra poco l'INPS mi erogherà tale assegno per 4 anni , adesso vorrei fare anche l'istanza per l'indennità speciale annua, atteso che con il suddetto assegno sono paragonato a tutti gli effetti alla prima categoria di pensione privilegiata , mi sapete dire la legge che disciplina tale indennità e se l'istanza si fa direttamente all'INPS. Un saluto a tutti ...Luigino
Re: Richiesta indennità speciale annua
=============================Ben ritrovato==============================luigino2010 ha scritto:Buonasera a tutti, da pochi giorni ho ricevuto il parere favorevole per l'assegno di incollocabilità quindi tra poco l'INPS mi erogherà tale assegno per 4 anni , adesso vorrei fare anche l'istanza per l'indennità speciale annua, atteso che con il suddetto assegno sono paragonato a tutti gli effetti alla prima categoria di pensione privilegiata , mi sapete dire la legge che disciplina tale indennità e se l'istanza si fa direttamente all'INPS. Un saluto a tutti ...Luigino
L'Indennità speciale annua è un particolare trattamento economico accessorio corrisposto agli invalidi di guerra e del servizio.
Indennità Speciale Annua
Il dizionario di PensioniOggi.it
L'indennità speciale annua è un assegno accessorio erogato in favore degli invalidi di guerra e dei dipendenti pubblici invalidi per causa di servizio. Regolato dall'articolo 25 del DPR 918/1975 e dall'articolo 111 del DPR 1092/1973 l'indennità compete ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile ed ai titolari di pensione di guerra nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno a titolo di pensione e di assegni accessori e l’importo della tredicesima mensilità non considerando l’indennità integrativa speciale, qualora la medesima sia corrisposta a parte e non inglobata nella base pensionabile.
L'indennità speciale annua, in sostanza, non è altro che la 13^ mensilità delle pensioni di guerra e dei relativi assegni accessori entrambi, come noto, erogati per 12 mensilità annue; mentre per quanto riguarda i titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile l'indennità costituisce la 13^ mensilità degli assegni accessori riconosciuti all'invalido (es. assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento, assegno di incollocabilità, assegno di cumulo). Per le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 1° gennaio ovvero cessate nel corso dell’anno, analogamente a quanto previsto per la tredicesima mensilità, l’indennità speciale annua è corrisposta in ragione di 1/12 per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni. L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno dall'Inps o dalle direzioni territoriali del Tesoro (nel caso delle pensioni di guerra).
Condizioni per il diritto
Per il conseguimento dell'indennità il titolare di pensione privilegiata o assegno rinnovabile di prima categoria non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi; se titolare di trattamento ascrivibile dalla 2^ alla 8^ categoria tabellare non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e non deve aver conseguito, nell’anno precedente quello considerato, redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un ammontare rispettivamente superiore a 16.717,21 € (anno 2016) e a 16.942,89 € (anno 2017) ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 del DPR 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla legge n. 342/1989 (si veda tavola soprastante). La concessione è effettuata dalla competente sede provinciale Inpdap previa domanda dell'interessato; opera, ai fini del pagamento, la prescrizione quinquennale. La domanda deve contenere l’obbligo a comunicare tempestivamente alla competente sede INPDAP il venir meno delle condizioni previste.
Per quanto riguarda gli invalidi di guerra l'indennità viene concessa per i titolari di pensione di guerra di prima categoria anche a prescindere dall'eventuale svolgimento di attività lavorativa (circostanza che, invece, preclude al riconoscimento della prestazione agli invalidi del servizio) mentre per i titolari di trattamento pensionistico di guerra ricompreso tra la seconda e l'ottava categoria l'indennità speciale annua è riconosciuta al ricorrere delle medesime condizioni sopra individuate con riferimento agli invalidi per il servizio (assenza di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e redditi Irpef, nell’anno precedente quello considerato, inferiore a 16.942,89 €).
Re: Richiesta indennità speciale annua
Messaggio da uniko40 »
Ciao a tutti.
Essendo a breve convocato a visita per l'eventuale concessione dell'assegno di incollocabilità potete indicarmi, per chi l'ha già effettuata ovviamente, in cosa consiste la visita e se bisogna eventualmente presentare certificazioni mediche alla commissione ?
Preciso che la patologia in questione attiene la sfera psichica.
Grazie.
Essendo a breve convocato a visita per l'eventuale concessione dell'assegno di incollocabilità potete indicarmi, per chi l'ha già effettuata ovviamente, in cosa consiste la visita e se bisogna eventualmente presentare certificazioni mediche alla commissione ?
Preciso che la patologia in questione attiene la sfera psichica.
Grazie.
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Re: Richiesta indennità speciale annua
Messaggio da luigino2010 »
L'INPS invierà tutta la documentazione sanitaria e amministrativa alla Commissione Medica della ASL, ovviamente dovresti portare anche una certificazione medica più recente. Inoltre è sempre meglio farsi accompagnare da un medico durante tale visita. La Commissione emetterà un giudizio ed in caso positivo lo concederà per 2 o 4 anni rinnovabili . ciaouniko40 ha scritto:Ciao a tutti.
Essendo a breve convocato a visita per l'eventuale concessione dell'assegno di incollocabilità potete indicarmi, per chi l'ha già effettuata ovviamente, in cosa consiste la visita e se bisogna eventualmente presentare certificazioni mediche alla commissione ?
Preciso che la patologia in questione attiene la sfera psichica.
Grazie.
Re: Richiesta indennità speciale annua
Ricorso Accolto
-----------------------
La Corte dei Conti precisa:
1) - Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
--------------------------------------------------------------------------------------
Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 366 Pubblicazione 03/05/2018
--------------------------------------------------------------------
Sent 366/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato
SENTENZA sul ricorso, iscritto al n. 32959 del registro di segreteria, proposto da
R.. Vincenzo ( n. il ……..1964 a R. di P.) - rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Castello, giusta mandato a margine;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del Dirigente pro tempore;
per
l’accertamento del diritto alla indennità speciale annua
e per
la condanna dell’emolumento, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2018 l’avv. Antonio Castello, per la ricorrente, e il dott. Francesco Monno, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, R.T.S. di Bari;
Visto il ricorso in epigrafe;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Atteso che il Sig. R.. Vincenzo, come sopra generalizzato, ha chiesto che venga accertato il di lui diritto alla liquidazione della indennità speciale annua, di cui all’art. 111 del D.p.r. n. 1092/1973, giusta quanto previsto dall’art. 70 del D.p.r. n. 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla L. n. 342/1989
Rilevato:
- che l’odierno ricorrente è titolare di pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria ( iscr. n. 16051989);
- che in data 13.5.2016, il ricorrente ha avanzato richiesta di indennità speciale annua alla R.T.S. di Bari, ricevendo risposta negativa con nota dell’8.7.2016;
Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
Ritenuto di condividere i suddetti precedenti giurisprudenziali, alle cui motivazioni si richiama, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione della presente decisione, a mente dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. ( d.lgs. n.174/2016);
Ritenuto, pertanto, che vada riconosciuto al Sig.re R.. Vincenzo il diritto alla indennità speciale annua, nelle misure di legge ed entro i limiti della prescrizione decennale dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Ritenuto, infine, che le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione dei profili di novità della questione;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso n° 32959, nei sensi in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del nove febbraio duemiladiciotto.
IL GIUDICE
F.to ( V. Raeli )
Depositata in Segreteria il 03/05/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
-----------------------
La Corte dei Conti precisa:
1) - Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 366 Pubblicazione 03/05/2018
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Sent 366/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato
SENTENZA sul ricorso, iscritto al n. 32959 del registro di segreteria, proposto da
R.. Vincenzo ( n. il ……..1964 a R. di P.) - rapp.to e difeso dall’avv. Antonio Castello, giusta mandato a margine;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del Dirigente pro tempore;
per
l’accertamento del diritto alla indennità speciale annua
e per
la condanna dell’emolumento, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Uditi alla pubblica udienza del 9 febbraio 2018 l’avv. Antonio Castello, per la ricorrente, e il dott. Francesco Monno, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, R.T.S. di Bari;
Visto il ricorso in epigrafe;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Atteso che il Sig. R.. Vincenzo, come sopra generalizzato, ha chiesto che venga accertato il di lui diritto alla liquidazione della indennità speciale annua, di cui all’art. 111 del D.p.r. n. 1092/1973, giusta quanto previsto dall’art. 70 del D.p.r. n. 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla L. n. 342/1989
Rilevato:
- che l’odierno ricorrente è titolare di pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria ( iscr. n. 16051989);
- che in data 13.5.2016, il ricorrente ha avanzato richiesta di indennità speciale annua alla R.T.S. di Bari, ricevendo risposta negativa con nota dell’8.7.2016;
Atteso che, contrariamente a quanto ritiene l’Amministrazione, la giurisprudenza prevalente è nel senso della estensione agli invalidi per servizio dei benefici riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( v. Sez. Giur. Veneto, n. 917/2006, n.696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Giur. Emilia Romagna, n.603/2006, n. 260/2008, n. 35/2008, n.58/2009; Sez. Giur. Puglia, n. 713/2003);
Ritenuto di condividere i suddetti precedenti giurisprudenziali, alle cui motivazioni si richiama, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione della presente decisione, a mente dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. ( d.lgs. n.174/2016);
Ritenuto, pertanto, che vada riconosciuto al Sig.re R.. Vincenzo il diritto alla indennità speciale annua, nelle misure di legge ed entro i limiti della prescrizione decennale dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Ritenuto, infine, che le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione dei profili di novità della questione;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso n° 32959, nei sensi in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del nove febbraio duemiladiciotto.
IL GIUDICE
F.to ( V. Raeli )
Depositata in Segreteria il 03/05/2018
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
Re: Richiesta indennità speciale annua
Messaggio da decomera »
salve , io ho una ppo di sesta categoria dal 01/01/2018 , ho fatto richiesta dell isa all'inps con domanda della setssa dove dichiravo che non effettuavo nessun lavoro ed ero nei termini del reddito, ma mi hanno risposto che non mi spetta percge non ho accessori...violevo satere se il ricorso citato nerl forum riguarda la stessa situazionre grazie
Re: Richiesta indennità speciale annua
Messaggio da decomera »
salve sono stato riformato nel 2015 con 4 categoria( ansia ecc) ma non per causa di servizio , posso fare l icompatibilita' ho bisogna avere per forza riconosciuta la causa servizio per la testa ho basta per ulcera?grazie
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Re: Richiesta indennità speciale annua
Messaggio da naturopata »
Si, più che altro l'isa ora viene concessa su pal di poco più di 17000 euro. Con una sesta e una riforma anche se con patologia differente, mi sembra strano che stia su quella cifra.decomera ha scritto: ↑gio feb 21, 2019 3:18 pm salve , io ho una ppo di sesta categoria dal 01/01/2018 , ho fatto richiesta dell isa all'inps con domanda della setssa dove dichiravo che non effettuavo nessun lavoro ed ero nei termini del reddito, ma mi hanno risposto che non mi spetta percge non ho accessori...violevo satere se il ricorso citato nerl forum riguarda la stessa situazionre grazie
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Re: Richiesta indennità speciale annua
Messaggio da naturopata »
Ovviamente deve essere si dipendente da causa di servizio. Con l'ulcera non ci fai nulla, ma ringrazia che con un'ulcera hai una 6 categoria dipendente, cose ora a dir poco fantascienza, non solo la tabella, ma anche il mero riconoscimento.
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