revoca istanza quiescenza

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giovannipace
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revoca istanza quiescenza

Messaggio da giovannipace »

gentilmente, se possibile, vorrei informazione per un eventuale istanza di revoca della domanda di quiescenza presentata nel mese di dicembre 2011, attualmente ho ricevuto solamente comunicazione degli anni maturati per la pensione dalla CNA.
sempre rimanendo in tema , rinunciando cosa rischio!!!! con stima


lory61
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da lory61 »

giovannipace ha scritto:gentilmente, se possibile, vorrei informazione per un eventuale istanza di revoca della domanda di quiescenza presentata nel mese di dicembre 2011, attualmente ho ricevuto solamente comunicazione degli anni maturati per la pensione dalla CNA.
sempre rimanendo in tema , rinunciando cosa rischio!!!! con stima
Ciao giovanni, senza entrare nel merito dei motivi che Ti hanno indotto a prendere una decisione del genere, possono essere molteplici e da Te attentamente ponderati, Ti posso dire che la domanda di revoca la puoi presentare con la classica dicitura "per sopraggiunti motivi di carattere personale", e non rischi proprio un bel nulla!!!!! :)
Saluti
giovannipace
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da giovannipace »

GRAZIE LORY61, PRECISO CHE CHIEDEVO INFORMAZIONI DELLA TEMPISTICA PER PRESENTARE LA REVOCA E UN'EVENTUALE RISCHIO ECONOMICO.
lory61
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da lory61 »

giovannipace ha scritto:GRAZIE LORY61, PRECISO CHE CHIEDEVO INFORMAZIONI DELLA TEMPISTICA PER PRESENTARE LA REVOCA E UN'EVENTUALE RISCHIO ECONOMICO.
Ciao giovanni, se hai deciso di restare prima la fai e meglio è, mentre per il rischio economico sai quello che prendi ora, ma con questi chiari di luna non saprei dirti cosa prendi domani, sai, i nostri governanti fanno la questua tutti i giorni e vanno cercando pecunia da tutte le parti!!!!! Attento!!!! :mrgreen:
Saluti
giovannipace
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da giovannipace »

grazie lory61 mi sa ke è meglio prendere questo treno!!!! ciao grazie di cuore
lory61
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da lory61 »

giovannipace ha scritto:grazie lory61 mi sa ke è meglio prendere questo treno!!!! ciao grazie di cuore

Si giovanni, mi sa anche a me!!!! Io al posto Tuo lo prenderei di corsa!!!!!! E non mi volterei indietro neppure per un attimo!!!!!!! :) :) :)
Ciao
fox62
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da fox62 »

A titolo ironico, quando vai alla stazione FS per fare il biglietto, prendi il treno ad alta velocità.
lory61
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da lory61 »

fox62 ha scritto:A titolo ironico, quando vai alla stazione FS per fare il biglietto, prendi il treno ad alta velocità.
Bella fox62, il freccia rossa!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
zica
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da zica »

lory61 ha scritto:
fox62 ha scritto:A titolo ironico, quando vai alla stazione FS per fare il biglietto, prendi il treno ad alta velocità.
Bella fox62, il freccia rossa!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
.....ah !! e sì caro Lory :D ...e se fosse presente nel forum il nostro amico Gino sicuramente al collega gli consiglierebbe, una volta preso, di non affacciarsi al finestrino per salutare l'amata suocera :mrgreen:
......sarebbe capace di farlo scendere anche con il treno in corsa !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da lory61 »

zica ha scritto:
lory61 ha scritto:
fox62 ha scritto:A titolo ironico, quando vai alla stazione FS per fare il biglietto, prendi il treno ad alta velocità.
Bella fox62, il freccia rossa!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
.....ah !! e sì caro Lory :D ...e se fosse presente nel forum il nostro amico Gino sicuramente al collega gli consiglierebbe, una volta preso, di non affacciarsi al finestrino per salutare l'amata suocera :mrgreen:
......sarebbe capace di farlo scendere anche con il treno in corsa !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Insomma se giovannipace aveva qualche dubbio, lo avrà sicuramente dissipato!!!! :)
Caro Zio Carlo, risentirti è sempre un gran piacere, la Tua simpatia/ironia non ha confini!!!!!!!!! :)
Aiò che la nave sta partendo!!!!!
Ciaooooooooo
giovannipace
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da giovannipace »

ragazzi nn solo prendo il treno vi dirò di + nn mi fremo neanke alla biglietteria!!!!!!!
grazie a tutti
p.s. la suocera ormai è defunta!!!!!!!!
panorama
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da panorama »

Occhio.

DINIEGO REVOCA DOMANDA DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO

1) - brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri chiedeva alla sua Amministrazione di cessare dal servizio permanente con collocamento in congedo e tale richiesta veniva accolta con provvedimento comunicato all’interessato;

2) - Il sig. ..... con istanza del ...... chiedeva la revoca della cessazione dal servizio permanente e il Ministero con messaggio del ......... rigettava tale richiesta sul rilievo della già notificata determinazione di accettazione della chiesta cessazione dal servizio;

IL CONSIGLIO DI STATO ha precisato:

1) - Come più volte affermato da questo Consiglio di Stato ( Sez. IV 28 dicembre 2005 n.7421; idem 31 gennaio 2005 n.216 ; 15 dicembre 2003 n.8220; 16 ottobre 2000 n.5481; Sez. V 5 marzo 2002 n.1299; Sez. VI 18 giugno 2002 n.1299) il rapporto d’impiego cessa con la comunicazione all’interessato dell’atto di accettazione delle dimissioni che viene quindi catalogato come atto recettizio , con l’evidente corollario che la revoca di queste ultime può essere validamente ed efficacemente fatta valere solo fino alla data di notifica dell’accettazione.

2) - Nel caso di specie tale condizione temporale non si è verificata, se è vero che la richiesta di revoca è stata inoltrata solo il ........., in data cioè successiva a quella di comunicazione del provvedimento di accettazione delle dimissioni

3) - Nella specie dunque il procedimento di cessazione volontaria dal servizio si è completato ed ha prodotto i suoi effetti, non rivestendo al riguardo rilevanza alcuna le motivazioni dell’interessato poste a base della precedente volontà di lasciare il servizio prima e del successivo ripensamento in ordine alle presentate dimissioni poi.

Per il resto potete leggerlo direttamente.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


12/06/2012 201203450 Sentenza 4


N. 03450/2012REG.PROV.COLL.
N. 05519/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5519 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via L. Caro. 63;
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 11416/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO REVOCA DOMANDA DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per le parte appellante l’ avv. OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con domanda del 21 maggio 2001 il sig. OMISSIS, brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri chiedeva alla sua Amministrazione di cessare dal servizio permanente con collocamento in congedo e tale richiesta veniva accolta con provvedimento comunicato all’interessato il 20 agosto 2001 con cui veniva fissata la decorrenza di detta cessazione dal servizio al 1 gennaio 2012
Il sig. OMISSIS con istanza del 5 dicembre 2001 chiedeva la revoca della cessazione dal servizio permanente e il Ministero con messaggio del 10 dicembre 2011 rigettava tale richiesta sul rilievo della già notificata determinazione di accettazione della chiesta cessazione dal servizio.

L’interessato impugnava tale provvedimento innanzi al TAR per il Lazio che con sentenza n.11416/08 rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Il OMISSIS è insorto avverso tale decisum ritenuto errato ed ingiusto, deducendo, a sostegno del proposto gravame, con un unico, articolato motivo, le seguenti censure:
Omessa considerazione dei presupposti di fatto afferenti l’istanza di cessazione dal servizio e di successiva revoca. Violazione e falsa applicazione della disciplina di cui alla legge n.599/1954, del dlgs n.165/1997 e della legge n.449/1997: Eccesso di potere per travisamento del fatto e sviamento. Carenza assoluta di istruttoria ( anche per insufficiente acquisizione degli interessi coinvolti9 e di contraddittorio procedimentale. Difetto di motivazione . Irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buona amministrazione e del giusto procedimento. Eccesso di potere per contrasto con la circolare ministeriale n.DGPM/II5/C3/1 Circ/3001 del 29/12/1999.
Il Ministero della Difesa non risulta costituito in giudizio.
All’udienza pubblica odierna la causa viene trattenuta per la definitiva decisione.

DIRITTO
L’appello è da considerarsi infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma
Come più volte affermato da questo Consiglio di Stato ( Sez. IV 28 dicembre 2005 n.7421; idem 31 gennaio 2005 n.216 ; 15 dicembre 2003 n.8220; 16 ottobre 2000 n.5481; Sez. V 5 marzo 2002 n.1299; Sez. VI 18 giugno 2002 n.1299) il rapporto d’impiego cessa con la comunicazione all’interessato dell’atto di accettazione delle dimissioni che viene quindi catalogato come atto recettizio , con l’evidente corollario che la revoca di queste ultime può essere validamente ed efficacemente fatta valere solo fino alla data di notifica dell’accettazione.

Nel caso di specie tale condizione temporale non si è verificata, se è vero che la richiesta di revoca è stata inoltrata solo il 5 dicembre 2001, in data cioè successiva a quella di comunicazione del provvedimento di accettazione delle dimissioni ( 20 agosto 2001).
Nella specie dunque il procedimento di cessazione volontaria dal servizio si è completato ed ha prodotto i suoi effetti, non rivestendo al riguardo rilevanza alcuna le motivazioni dell’interessato poste a base della precedente volontà di lasciare il servizio prima e del successivo ripensamento in ordine alle presentate dimissioni poi.
Né , d’altra parte si può ravvisare in capo all’Amministrazione un quale che sia onere di prendere posizione sulla domanda con cui l’interessato manifesta la sua volontà di recedere dalle già inotrate e perfezionate dimissioni, posto che il rapporto relativo alla definizione delle stesse è da ritenersi ormai intangibile.
In forza delle suestese considerazioni, l’appello si appalesa infondato e va, perciò, respinto,
Non occorre pronunziarsi sulle spese di causa , in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Nulla spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2012
panorama
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da panorama »

accettazione dimissione con decorrenza anticipata

1) - L’appellante, già ricorrente in primo grado, all’epoca assistente della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo anticipatamente con atto datato 20 aprile 1993 e con decorrenza 17 aprile 1993. Ciò nel dichiarato intento di accogliere l’istanza di dimissioni “con effetto immediato” presentata dall’interessato il 17 aprile 1993.

2) - Quest’istanza faceva seguito ad una precedente, di poco anteriore, nella quale invece era stata indicata come decorrenza la data del 30 gennaio 1994.

3) - L’episodio si è verificato in concomitanza con l’avvìo di una indagine penale - con provvedimenti restrittivi - a carico dell’interessato.

4) - Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe dovuto accettarle, siccome non determinate da motivi di adeguata gravità, o in alternativa avrebbe dovuto attribuire una decorrenza diversa (posteriore) alla risoluzione del rapporto, anche a tutela dell’interesse del dipendente a raggiungere la durata del servizio necessaria per il conseguimento del diritto a pensione.

Il CdS precisa:

5) - Il Collegio osserva che l’aspetto prioritario e risolutivo della controversia è il dato di fatto che l’amministrazione, accettando le dimissioni con una determinata decorrenza, si è uniformata alla volontà manifestata dall’interessato in modo esplicito e non equivoco.

6) - Questo punto ha una rilevanza essenziale, perché fra le opinioni comunemente condivise in materia di dimissioni volontarie degli impiegati (nel sistema del testo unico n. 3 del 1957, cui tuttora si può fare riferimento per quanto non diversamente disciplinato dagli ordinamenti delle singole carriere) vi è quella che quanto alla decorrenza della risoluzione del rapporto, l’amministrazione deve, di norma, aderire alla richiesta dell’impiegato dimissionario, salvo che ritenga di discostarsene per giustificate ragioni.

7) - In particolare, si ritiene, come principio generale, che le dimissioni non producano effetto prima del momento in cui vengano formalmente accettate; ma si eccettua il caso in cui sia stato lo stesso interessato ad indicare una decorrenza anteriore (cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 1969, n. 728).

8) - Per il resto, vi è giurisprudenza consolidata nel senso che non compete all’amministrazione indagare sui motivi che abbiano indotto l’impiegato a presentare le dimissioni, tanto meno darsi carico di tutelare i suoi interessi sostituendosi a lui nell’apprezzare se sia più conveniente restare in servizio piuttosto che uscirne.

9) - Si potrebbe in effetti discutere se, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, sia possibile proporre davanti al giudice amministrativo la domanda di annullamento di cui agli artt. 1427 e seguenti cod. civ.; o, in alternativa, proporre un’analoga domanda all’autorità amministrativa cui era stata rivolta la manifestazione di volontà asseritamente viziata, salvo poi impugnare l’eventuale diniego con ricorso al giudice amministrativo.

Il resto leggetelo qui sotto.
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10/01/2014 201400052 Sentenza 3


N. 00052/2014REG.PROV.COLL.
N. 00006/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2008, proposto da:
R. L., rappresentato e difeso dall'avv. F. R., con domicilio eletto presso R. C. in Roma, via Orvieto N 1;

contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Forli' - Cesena, Questura di Forli' - Cesena;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 03094/2006, resa tra le parti, concernente accettazione dimissione con decorrenza anticipata

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avv. P…. su delega di R…;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, all’epoca assistente della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo anticipatamente con atto datato 20 aprile 1993 e con decorrenza 17 aprile 1993. Ciò nel dichiarato intento di accogliere l’istanza di dimissioni “con effetto immediato” presentata dall’interessato il 17 aprile 1993.

Quest’istanza faceva seguito ad una precedente, di poco anteriore, nella quale invece era stata indicata come decorrenza la data del 30 gennaio 1994.

L’episodio si è verificato in concomitanza con l’avvìo di una indagine penale - con provvedimenti restrittivi - a carico dell’interessato, OMISSIS.

2. L’interessato ha impugnato con ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna il provvedimento di accettazione delle dimissioni. Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe dovuto accettarle, siccome non determinate da motivi di adeguata gravità, o in alternativa avrebbe dovuto attribuire una decorrenza diversa (posteriore) alla risoluzione del rapporto, anche a tutela dell’interesse del dipendente a raggiungere la durata del servizio necessaria per il conseguimento del diritto a pensione.

Il ricorso è stato respinto.

L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio. L’Amministrazione non si è costituita.

3. Il Collegio osserva che l’aspetto prioritario e risolutivo della controversia è il dato di fatto che l’amministrazione, accettando le dimissioni con una determinata decorrenza, si è uniformata alla volontà manifestata dall’interessato in modo esplicito e non equivoco.

Questo punto ha una rilevanza essenziale, perché fra le opinioni comunemente condivise in materia di dimissioni volontarie degli impiegati (nel sistema del testo unico n. 3 del 1957, cui tuttora si può fare riferimento per quanto non diversamente disciplinato dagli ordinamenti delle singole carriere) vi è quella che quanto alla decorrenza della risoluzione del rapporto, l’amministrazione deve, di norma, aderire alla richiesta dell’impiegato dimissionario, salvo che ritenga di discostarsene per giustificate ragioni.

In particolare, si ritiene, come principio generale, che le dimissioni non producano effetto prima del momento in cui vengano formalmente accettate; ma si eccettua il caso in cui sia stato lo stesso interessato ad indicare una decorrenza anteriore (cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 1969, n. 728).

In tale ultima evenienza si porrà, semmai, il problema della retribuzione delle prestazioni di servizio rese nel frattempo; ma in questo caso il problema non si pone, perché nel momento in cui l’interessato ha sottoscritto l’atto di dimissioni “con effetto immediato” egli si trovava già privo della libertà personale per effetto del procedimento penale e pertanto non vi è stata prestazione.

4. Per il resto, vi è giurisprudenza consolidata nel senso che non compete all’amministrazione indagare sui motivi che abbiano indotto l’impiegato a presentare le dimissioni, tanto meno darsi carico di tutelare i suoi interessi sostituendosi a lui nell’apprezzare se sia più conveniente restare in servizio piuttosto che uscirne.
La sentenza di primo grado appare correttamente aderente a questi princìpi.

5. Altra questione è se sia possibile applicare all’istanza di dimissioni le regole civilistiche in materia di annullamento delle manifestazioni di volontà viziate da errore, violenza o dolo.

Si potrebbe in effetti discutere se, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, sia possibile proporre davanti al giudice amministrativo la domanda di annullamento di cui agli artt. 1427 e seguenti cod. civ.; o, in alternativa, proporre un’analoga domanda all’autorità amministrativa cui era stata rivolta la manifestazione di volontà asseritamente viziata, salvo poi impugnare l’eventuale diniego con ricorso al giudice amministrativo.

Ma sta di fatto che nel caso in esame il ricorrente non ha impostato in tal modo la domanda, né del resto ha apertamente dedotto che la propria volontà sia stata viziata da dolo, violenza o errore, in senso tecnico; si è limitato ad affermare di non aver avuto una chiara percezione dei propri interessi.

6. In conclusione, l’appello va respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Re: revoca istanza quiescenza

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F. n. 16597-14/M-203-3 Pers. datato 08 febbraio 2000 del CGA. CC. I Reparto – SM – Uff. Personale.

OGGETTO: Esercizio della facoltà di revoca delle istanze di collocamento in congedo.
Annullamento dei provvedimenti di cessazione dal servizio già disposti e notificati.
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Re: revoca istanza quiescenza

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Ricorso straordinario al PdR respinto.
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1) - L'Amministrazione aggiunge che il ricorrente ha presentato l’istanza quando, in sostanza, era già cessato dal rapporto d’impiego e non aveva, comunque, rispettato il termine di giorni 15 antecedenti la data di cessazione dal servizio, per presentare la revoca, termine fissato dalla circolare ministeriale del 28.12 2009 per consentire all’Amministrazione le necessarie valutazioni di competenza.

Il CdS nel Parere precisa:

2) - Infatti per giurisprudenza costante, la domanda di dimissioni del pubblico dipendente deve ritenersi accolta all’atto del provvedimento di accettazione dell’istanza, sicché è da tale momento che si produce l’effetto estintivo del rapporto. Al dipendente è consentita la revoca dell’istanza di collocamento in congedo, purché essa intervenga in tempi ristretti – per i militari sono previsti 15 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio –.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201602784 - Public 2016-12-29 -

Numero 02784/2016 e data 29/12/2016

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2016

NUMERO AFFARE 00668/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Luigi Bi., contro Ministero della Difesa, avverso la nota n. M_D g. mil 0404919 del 13/07/2015, di reiezione dell'istanza di revoca del collocamento in congedo;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 82960 del 15/02/2016 con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;

Premesso e Considerato:

con l’odierno ricorso, il sig. Bi. Luigi, luogotenente dei Carabinieri, ha impugnato, previa sospensione cautelare, il provvedimento di reiezione dell’istanza di revoca del collocamento in congedo.

Il Ministero della Difesa con relazione del 15.02.2016, ha riferito sulla vicenda, rilevando come, a seguito della domanda del ricorrente, di cessazione del servizio permanente, fosse stato emesso il Decreto dirigenziale in data 12.05.2015 di collocamento in congedo del militare a decorrere dal 1.08.2015.

Solo in data 10.06.2015, sottolinea l’Amministrazione, il dipendente produsse istanza di revoca della domanda di dimissioni, istanza che però, risultava tardiva, in quanto il Decreto di accoglimento della domanda di dimissioni era pervenuto al Comando Stazione CC di Cr.., retto dallo stesso sottufficiale, in data 26.05.2015.

Aggiunge che il ricorrente ha presentato l’istanza quando, in sostanza, era già cessato dal rapporto d’impiego e non aveva, comunque, rispettato il termine di giorni 15 antecedenti la data di cessazione dal servizio, per presentare la revoca, termine fissato dalla circolare ministeriale del 28.12 2009 per consentire all’Amministrazione le necessarie valutazioni di competenza.

Conclude per l’infondatezza e il conseguente rigetto dell’impugnativa.

Osserva al riguardo, la Sezione, che la posizione assunta dall’amministrazione appare legittima.

Infatti per giurisprudenza costante, la domanda di dimissioni del pubblico dipendente deve ritenersi accolta all’atto del provvedimento di accettazione dell’istanza, sicché è da tale momento che si produce l’effetto estintivo del rapporto. Al dipendente è consentita la revoca dell’istanza di collocamento in congedo, purché essa intervenga in tempi ristretti – per i militari sono previsti 15 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio –.

Nella specie, tale termine era stato disatteso, avendo il militare prodotto l’istanza di revoca in data successiva a quella di cessazione dal servizio, a nulla rilevando la circostanza che il sottufficiale fosse stato, successivamente alla proposizione dell’istanza, ricoverato in Ospedale, poiché tale ricovero si era verificato in data 30.05.2015 e quindi diversi giorni dopo la comunicazione – 26.05.2015 - dell’avvenuto accoglimento della domanda di congedo.

Consegue alle argomentazioni sopra sviluppate che il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento della domanda cautelare.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Fina Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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