Quale tabella e categoria si prevede.

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Albatros02051966
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Quale tabella e categoria si prevede.

Messaggio da Albatros02051966 »

Sono un APS dei CC, oggi sono stato presso la CMO per essere giudicato per una causa di servizio. La patologia in questione è "BRONCHITE CRONICA". La stessa mi è stata riscontrata durante altri accertamenti, dalla medesima struttura militare a seguito di visita pneumologica con RX torace, per cui ho presentato formale domanda di riconoscimento. Oggi mi è stata riconosciuta come SI dipendente da c.s. ma con mia grande meraviglia ascritta solo alla tabella B senza alcuna cat. Ritenendomi danneggiato e avendo saputo da colleghi che tale patologia è ascrivibile alla tab. A cat. 8, ho parlato con il Pres. della C.M.O., ma lo stesso mi ha ribadito che la tabella prevista è la B e non la A da oltre 15 anni, secondo le vigenti disposizioni. Qualcuno ha info più complete? Inoltre sul verbale non vi sono i termini di eventuale ricorso e a chi formularlo, anche se il Pres. della C.M.O. ha detto che si presenta al Tribunale del lavoro. Ringrazio anticipatamente a chi può darmi esaustive informazioni.


lino
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Re: Quale tabella e categoria si prevede.

Messaggio da lino »

Albatros io non me la prenderei così tanto con la cmo, tanto il comitato di verifica al 99% rigetterà il tutto.
Ciao e auguri.
Per Aspera ad Astra!!!!
zica
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Re: Quale tabella e categoria si prevede.

Messaggio da zica »

lino ha scritto:Albatros io non me la prenderei così tanto con la cmo, tanto il comitato di verifica al 99% rigetterà il tutto.
Ciao e auguri.
Ciao Albatros...ti scrivo per esperienza personale.
Alla C.M.O. nel 2002 mi assegnarono una 8^ per gastroduodenite cronica....quando per certo sapevo che per detta patologia colleghi avevano avuto una 7^...conferì subito con il Medico che me la diede e per risposta mi disse........senta si prenda quest'8^ forse avrà una speranza che passi al c.di. v..
Ecco come dice lino dall'1 % di probabilità sarò passato che ne sò al 5. Che dire sarà tutta l'infarcitura medica che ho inserito nel carteggio, sarà che i superiori mi redassero il nesso lavoro/causa di servizio , nel 2004 il c. di v. di espresse favorevolmente. Vivaddio !!! ecco purtroppo oggi come stanno le cose forse hai più probabilità che la tua passi con la tabella che non con un'8^, dopodichè se favorevole sei sempre in tempo per chiedere un'aggravamento della patologia. Ciao Carlo e auguri.
panorama
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Re: Quale tabella e categoria si prevede.

Messaggio da panorama »

Leggete questa sentenza del Consiglio di Stato che ancora una volta ha dato ragione al giudizio del Comitato di Verifica e quindi non bisogna mai affidarsi al giudizio espresso da parte delle C.M.O., come si legge le C.M.O. potrebbero anche omettere di dire Tab. A o Tab. B, tanto fino alla fine tutto può capovolgersi anche facendo ricorso a mezzo di Avvocato.



N. 02577/2011REG.PROV.COLL.
N. 08208/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8208 del 2008, proposto da:
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, non costituitosi nel presente grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 01275/2007, resa tra le parti, concernente ABBASSAMENTO CATEGORIALE AI FINI DELL'EQUO INDENNIZZO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito l’avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’interno per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 10 dicembre 2007, n. 1275.
Con istanze del 28 marzo 1996 e del 22 luglio 1998, il signor OMISSIS chiedeva la concessione dell’equo indennizzo di infermità per causa di servizio. L’Amministrazione richiedeva il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che, con parere del 24 gennaio 1997, degradava la menomazione complessiva come ascrivibile alla ottava categoria tabellare (mis. max.), parere poi recepito con il provvedimento oggetto di impugnazione.
2. Con la sentenza oggetto dell’appello, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso, sotto il profilo dell’eccesso di potere, essendosi l’Amministrazione limitata ad uniformarsi al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, il quale, a sua volta, dissentiva dalla difforme valutazione della Commissione medica.
3. L’appello merita accoglimento.
Come questo Consiglio ha più volte ribadito (cfr. da ultimo Cons. Stato, IV, 14 aprile 2010, n. 2099), in materia di equo indennizzo, l'ordinamento non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera. Pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Comitato s'impone all'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, quindi, il fatto che l’Amministrazione non abbia esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, anziché quello della Commissione medica, di per sé non rende illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto l’Amministrazione è tenuta a motivare solo quando si discosta dal citato parere.
4. L’appello, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio del doppio grado devono essere compensate, ricorrendone i presupposti, anche in considerazione delle incertezze giurisprudenziali ancora esistenti al momento della proposizione del ricorso di primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2011
Roberto Mandarino
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Re: Quale tabella e categoria si prevede.

Messaggio da Roberto Mandarino »

panorama ha scritto..
Leggete questa sentenza del Consiglio di Stato che ancora una volta ha dato ragione al giudizio del Comitato di Verifica e quindi non bisogna mai affidarsi al giudizio espresso da parte delle C.M.O., come si legge le C.M.O. potrebbero anche omettere di dire Tab. A o Tab. B, tanto fino alla fine tutto può capovolgersi anche facendo ricorso a mezzo di Avvocato.
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Caro panorama,
vorrei farti notare, evitando di infierire sul tuo persistente ed errato modo di interpretare le sentenze, che la sentenza che hai allegato si riferisce ad un Verbale redatto dalla C.M.O. con la vecchia normativa. In base a questa il Comitato delle Pensioni Privilegiate Ordinarie oltre a decidere (dopo aver visionato il parere della C.M.O. "si dipendente" oppure "no dipendente") se la patologia sofferta dall'interessato dipendeva o meno dal servizio prestato da questo, poteva anche decidere di declassare la categoria tabellare assegnata a tale patologia dalla C.M.O.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n.461/2001 il Comitato di Verifica rimane l'unico organo preposto a decidere se la patologia dipende o meno dal servizio prestato dall'interessato (non esiste più il parere della C.M.O.), mentre non può più declassare la categoria tabellare assegnata alla patologia dalla C.M.O..
Pertanto con la nuova normativa la Commissione Medico Militare rimane l'unico organo preposto a determinare, con l'ascrizione a categoria tabellare, la gravità di ogni patologia.
Inoltre è chiaro che la stessa patologia può essere ascritta a categorie diverse, in quanto ogni patologia può aggredire in una forma più o meno grave.

Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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